Incarto n.
12.2024.1

Lugano

28 marzo 2024    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

cancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.5423 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 20 novembre 2023 da

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l'istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera l’accordo giudiziale 19 maggio 2017 raggiunto dalle parti a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, ratificato e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ (Italia), ufficio affari civili, come pure di decretare il sequestro fino a concorrenza di € 174'761.36 (corrispondenti a fr. 168'777.18) di tutti i titoli e delle liquidità presenti sul conto corrente bancario intestato al convenuto (IBAN: CH__________) acceso presso __________, Via __________, __________, nonché ogni altro conto, avere patrimoniale o cassetta di sicurezza di cui il convenuto è intestatario o cointestatario presso il medesimo istituto bancario;

 

domande che il Pretore ha accolto con decisione 21 novembre 2023;

 

e ora sul reclamo 29 dicembre 2023 con cui il convenuto chiede di annullare la decisione di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività dell’accordo giudiziale 19 maggio 2017, protestando tasse, spese e ripetibili;

 

mentre l'istante con risposta 9 febbraio 2024 postula la reiezione del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

 

viste altresì la replica spontanea 23 febbraio 2024 e la duplica spontanea 8 marzo 2024;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   Il 19 maggio 2017 i coniugi RE 1 e CO 1 (che hanno due figli minorenni, __________ e __________), hanno raggiunto e sottoscritto un accordo giudiziale a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (doc. D). L’accordo, ratificato e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ in data 9 giugno 2017, regolava l’organizzazione della loro vita separata e prevedeva in particolare, alle cifre 4 e 6, che RE 1 avrebbe dovuto versare a CO 1 un contributo di mantenimento di € 1'000.- mensili per ciascun figlio oltre a € 1'434.12 mensili (da utilizzare per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto di un immobile di proprietà di CO 1).

 

                                  B.   Con istanza 20 novembre 2023 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il suddetto accordo giudiziale e di decretare il sequestro di tutti i titoli e delle liquidità presenti sul conto corrente bancario intestato al convenuto (IBAN: CH__________) presso __________, Via __________, __________, nonché ogni altro conto, avere patrimoniale o cassetta di sicurezza di cui il convenuto è intestatario o cointestatario presso il medesimo istituto bancario, fino a concorrenza dell’importo di € 174'761.36 (corrispondenti a fr. 168'777.18) quale credito derivante dai contributi alimentari arretrati dal 19 maggio 2017 in avanti.

 

                                  C.   Con decisione 21 novembre 2023 il Pretore ha accolto l'istanza, riconoscendo e dichiarando esecutivo in Svizzera il predetto accordo giudiziale 19 maggio 2017 limitatamente alle cifre 4 e 6 concernenti il contributo alimentare a favore dei figli (dispositivo n. 1.1) sulla base della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug) nonché decretando il sequestro dei summenzionati beni del convenuto nella misura pretesa dall’istante (dispositivo n. 1.2). Le spese processuali di fr. 300.- sono state poste a carico del convenuto, senza assegnazione di ripetibili (dispositivo n. 2).

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 dicembre 2023 per ottenere l'annullamento della decisione di riconoscimento e di dichiarazione d'esecutività (decisione di exequatur), con protesta di tasse, spese e ripetibili.

 

                                  E.   Con risposta 9 febbraio 2024 CO 1 propone di respingere il reclamo, pure con protesta di spese e ripetibili.

 

                                  F.   Con replica spontanea 23 febbraio 2024 e duplica spontanea 8 marzo 2024 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.

 

E considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Giusta l'art. 327a cpv. 3 CPC e 43 cpv. 5 CLug, il ricorso contro la dichiarazione di esecutività dev’essere proposto entro il termine di un mese dalla notificazione della stessa se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è, come nel caso concreto, domiciliata nel medesimo Stato in cui è rilasciata la dichiarazione di esecutività.

                                         Nella fattispecie, il reclamo 29 dicembre 2023 avverso la decisione impugnata 21 novembre 2023 (notificata al convenuto per il tramite dell’Ufficio di Esecuzione di Lugano in data 29 novembre 2023, dopo l’esecuzione del sequestro, cfr. doc. 2 annesso al gravame) è tempestivo. Come tempestive sono anche la risposta 9 febbraio 2024 della resistente (art. 322 cpv. 2 CPC in relazione con l'art. 327a cpv. 3 CPC), la replica spontanea 23 febbraio 2024 e la duplica spontanea 8 marzo 2024.

                                   2.   Con l’impugnata decisione il Pretore, con riferimento alla procedura di exequatur, ha in sintesi accertato l’esecutività (art. 38 cpv. 1 CLug) dell’accordo giudiziale ratificato e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________, ed equiparabile a un decreto di omologazione, nonché l’adempimento dei requisiti formali posti dagli art. 53 e 54 CLug (produzione di una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità nonché dell’Allegato V, cfr. doc. D e doc. H), rilevando che l’adempimento di tali condizioni comporta l’accoglimento dell’istanza senza ulteriori formalità e senza riservare in capo alla parte convenuta la possibilità di formulare osservazioni (art. 41 CLug).

 

                                   3.   Con il reclamo, RE 1 sostiene invece che l’accordo giudiziale non possa essere considerato esecutivo neppure in Italia (tantomeno quindi in Svizzera), avendo cessato di esplicare i suoi effetti poco dopo la sua sottoscrizione. Egli rileva difatti che secondo il diritto italiano, e meglio giusta l’art. 157 del Codice civile italiano (CC-it), i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza intervento del giudice, con un’espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (cfr. doc. 4 annesso al gravame). Questa seconda condizione si sarebbe nel caso concreto verificata, dal momento che i coniugi, dopo la stipulazione dell’accordo in esame, si sarebbero ricongiunti quasi subito (ancora nel 2017) ritornando a convivere, a occuparsi dei figli e ad andare insieme in vacanza, come attestato dai documenti (fotografie) annessi al gravame quale plico doc. 3, ritenuto che il rapporto sarebbe tornato a incrinarsi solamente sei anni più tardi (nel 2023). Ciò avrebbe comportato il decadimento dell’accordo, sicché il credito di CO 1 sarebbe infondato. Il reclamante segnala altresì di essersi nel frattempo attivato presso le autorità italiane onde informarle della situazione (segnalazione alla procura, cfr. doc. 5 pure annesso al gravame).

 

                                   4.   Con la risposta al reclamo, CO 1 sostiene invece che l’accordo giudiziale 19 maggio 2017 sia tutt’ora perfettamente esecutivo (come dimostrato dall’Allegato V datato 3 novembre 2023) e contesta le tesi della controparte. Ella osserva che l’art. 157 CC-it, secondo la giurisprudenza (cfr. doc. 5 contestualmente prodotto), esigerebbe in particolare una ripresa effettiva e duratura della convivenza nonché una formalizzazione ed ufficializzazione del ricongiungimento e non sarebbe applicabile alla fattispecie (doc. 5 e 8). Difatti nel caso concreto, dopo la separazione, non sarebbero avvenuti né una riconciliazione né un ricongiungimento della coppia, che non avrebbe più convissuto, come attestato dai nuovi documenti da lei prodotti (doc. 2, 3, 4, 6). L’assente formalizzazione del ricongiungimento sarebbe inoltre attestata dal doc. 7, ritenuto oltretutto che il medesimo RE 1 ne era consapevole e aveva espresso la volontà di procedere al divorzio, che presuppone uno stato di separazione esistente (doc. 9 e 10). Essa aggiunge che le fotografie prodotte con il reclamo si limitano a ritrarre i coniugi in sporadici periodi di vacanza trascorsi insieme ai figli e non dimostrerebbero alcunché.

 

                                   5.   Con la replica spontanea 23 febbraio 2024, il reclamante ha prodotto ulteriore documentazione comprovante, a suo modo di vedere, il ricongiungimento avvenuto fra il 2017 e il 2023 e l’applicabilità dell’art. 157 CC-it (doc. 7-14), ha evidenziato che egli, durante quel periodo, avrebbe sempre provveduto a soddisfare i bisogni della famiglia e ha elencato una serie di testimoni che potrebbero confermare la sua posizione.

                                         Con la duplica spontanea 8 marzo 2024, la resistente ha ribadito le proprie tesi, contestando quelle avverse.

 

                                   6.   Ai sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Ove però il reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur secondo gli articoli 38–52 della CLug, ovvero emessa in una procedura unilaterale avvenuta senza il coinvolgimento del convenuto (come nella fattispecie), quest’ultimo in seconda sede ha la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova, e il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC). Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e all’esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3). Ne consegue altresì il diritto dell’istante di prendere posizione sulle contestazioni avverse mai tematizzate in prima sede presentando a sua volta, se del caso, nuovi fatti e prove, potendo applicarsi per analogia l’art. 317 CPC (cfr. STF 5A_568/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4).

                                         La procedura è sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e deve di principio avere natura documentale (art. 254 cpv. 1 CPC), riservate le eccezioni dell’art. 254 cpv. 2 CPC.

 

                                   7.   Giusta l'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug. Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 3a ed. 2024, n. 19 seg. e 24 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; STF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; STF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7).

                                         L’esecutività della decisione nello Stato in cui è stata emessa (art. 38 CLug) deve sussistere al momento dell’esame del fondamento dell’istanza di exequatur e della relativa pronuncia, e non deve essere venuta meno. Se la decisione è stata annullata, rispettivamente non è più in vigore nel suo Stato d’origine, manca in altre parole un oggetto idoneo al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 137 seg. ad art. 38 CLug; STF 5A_79/2008 del 6 agosto 2008 consid. 4.2.2).

                                         Riservato quanto sopra, la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 36 e 45 cpv. 2 CLug). In particolare, il giudice dell’esecuzione non verifica se il giudice estero ha accertato correttamente i fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e applicato correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).

                                         Con un reclamo ex art. 327a CPC, di principio, non possono essere proposte nemmeno eccezioni e obiezioni di diritto materiale (quali l’adempimento, la dilazione, la prescrizione), che potranno invece essere presentate nell’ambito della successiva procedura di esecuzione (DTF 148 III 420 consid. 3.1.2 seg.; STF 5A_710/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 2.3.2; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 36 seg. ad art. 45 CLug; CGUE, sentenza del 13 ottobre 2011, C-139/10, Prism Investments, n. 34 seg.).

 

                                   8.   Con la sua impugnativa, il reclamante non contesta l’applicabilità della CLug (da confermare in materia di obbligazioni alimentari, cfr. art. 1 e 5 cifra 2 CLug, DTF 142 III 466 consid. 4.2, 138 III 11 consid. 7.1.1, STF 5A_591/2021 e 5A_600/2021 del 12 dicembre 2022 consid. 3.1), né il carattere di decisione dell’accordo giudiziale in esame (art. 32 CLug), né la produzione dei necessari documenti da parte dell’istante (art. 53-54 CLug), né pretende l’esistenza dei motivi di rifiuto previsti dagli art. 34 e 35 CLug. Piuttosto, contesta che l’accordo giudiziale possa essere considerato esecutivo, essendo decaduto per atti concludenti a seguito del comportamento delle parti sulla base dell’art. 157 CC-it.

 

                                   9.   Nel caso concreto, non vi è alcun atto ufficiale italiano che attesti l’annullamento, la perdita di validità o l’inefficacia dell’accordo giudiziale a seguito della presunta riconciliazione dei coniugi avvenuta, a dire del reclamante, già nel 2017. Anzi, l’Allegato V prodotto dall’istante attesta che nel 2023 esso era ancora considerato esecutivo dalle autorità italiane. Pur ammettendo l’art. 157 CC-it la possibilità per i coniugi di far cessare gli effetti di una sentenza di separazione, senza il coinvolgimento di un giudice, non solo con un’espressa dichiarazione ma anche tramite un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, è escluso che questa Camera, nella presente procedura sommaria di exequatur di natura celere e caratterizzata dalla cognizione limitata esposta al precedente consid. 7, operi essa stessa una valutazione di merito relativa alla natura dei rapporti fra i coniugi e all’intensità del loro legame, effettui accertamenti istruttori ed esamini se, in applicazione delle pertinenti norme di diritto italiano e della relativa giurisprudenza, l’accordo giudiziale 19 maggio 2017 sia ancora valido, se e quando lo stesso sia decaduto e quali importi siano dovuti in base al medesimo.

 

                                10.   Ne consegue che il reclamo dev’essere respinto.

                                         Le spese processuali dell'odierno giudizio, calcolate in considerazione di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alla controparte adeguate ripetibili, fissate in funzione dell'importanza (media) della lite, delle sue difficoltà (basse) e dell'ampiezza (limitata) del lavoro richiesto per la procedura di reclamo (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar).

                                         Il valore litigioso della presente procedura, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 174'761.36.

 

Per questi motivi,

 

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

 

decide:

 

                                   1.   Il reclamo 29 dicembre 2023 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 2'000.-, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    

 

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).