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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente,
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cancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2023.6 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 22 febbraio 2023 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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chiedente la condanna della convenuta (I) “alla consegna nelle mani di AP1 o a
persona da questi designata, entro 30 giorni dall’emanazione della sentenza, di tutta la
documentazione cartacea e/o formato digitale concernente M______ _ Y______ (compresa la corrispondenza postale ed elettronica) inerente alla collaborazione tra AP1 e M____Y____ e AO1/T______ Z______ a far capo dal 2012, compresa
quella inviata a e ricevuta da terzi, così come i dati in formato aperto e modificabile
(non PDF) inerenti a tutte le inserzioni pubblicitarie fatte dalla convenuta su incarico del
qui istante, rispettivamente di M______ _ Y______” e a (II) “fornire a AP1 le credenziali di accesso e quindi di trasferire in suo favore l’account di posta elettronica
m______ aperto per suo conto”; ordini da impartire con la comminatoria dell’art. 292 CPS e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’ordine di restituzione di cui ad I; con seguito di spese processuali a carico della convenuta;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore ha dichiarato irricevibile con sentenza 20 novembre 2023;
appellante l’attore con appello 3 gennaio 2024, con cui non formula conclusioni avverso il querelato giudizio;
tenuto conto che l’impugnativa non è stata notificata alla controparte per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1. AP1 è titolare della ditta individuale M______ _ Y______ AP1 avente fino al 2019 sede a M______ (ora a K______) e quale scopo “la distribuzione di cartine geografiche panoramiche e stradali”. AO1 è invece titolare della ditta individuale T______ Z______, con sede a V______ (G______). Quest’ultima ha per scopo “l'esercizio di uno studio grafico, di pubblicità, di segnaletica e di decorazioni nonché ogni attività inerente il settore della consulenza grafica, della comunicazione e delle pubbliche relazioni. La progettazione, l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione, la vendita, il commercio e la promozione di stampati in generale e piattaforma digitale. Attività nel campo della grafica e della fotografia relativamente ai prodotti stampati e piattaforma digitale”.
2. A partire dal mese di novembre 2012, AO1 ha trasmesso a AP1 numerose fatture riguardanti l’onorario per incarichi da lei svolti in relazione ad attività grafica e pubblicitaria e, più precisamente, all’allestimento di mappe geografiche corredate di inserzioni pubblicitarie su supporto cartaceo e digitale, e relativo invio di cedole di versamento e solleciti agli inserzionisti su incarico di AP1 medesimo.
Il 10 maggio 2013 le parti hanno siglato un accordo in cui hanno concordato che i lavori commissionati, ovvero i documenti cartacei o digitali allestiti dalla T______ Z______, sarebbero appartenuti in ogni momento a AP1, che pure in ogni momento ne avrebbe potuto pretendere la consegna, e ciò anche se le fatture non fossero ancora state da lui pagate.
3. Con petizione 24 marzo 2016 AO1 ha convenuto “M______ _ Y______ AP1” innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città postulando la sua condanna al pagamento dei lavori da lei eseguiti per suo conto, oggetto di tutta una serie di fatture rimaste impagate, per l’importo complessivo di fr. 37'661.05 oltre a interessi del 5% dal 30 luglio 2015. AP1 si è opposto al pagamento adducendo in causa il mancato adempimento del contratto, ovvero pretendendo che AO1 non gli avesse consegnato quanto da lei eseguito.
4. Con sentenza del 27 novembre 2018 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha integralmente accolto la petizione, che era relativa a prestazioni elencate in 38 differenti fatture. Egli ha altresì considerato che l’istruttoria aveva permesso di stabilire che la riconsegna della documentazione era avvenuta, sia in forma cartacea che in forma digitale.
5. Non riconoscendo valore probatorio sufficiente a tre delle sopraccitate fatture, con sentenza 17 luglio 2020, inc. 12.2019.8, questa Camera ha parzialmente accolto l’appello interposto da AP1, condannandolo a versare a AO1 fr. 36'380.65 e non fr. 37'661.05. Le censure riguardanti le modalità di consegna dei dati digitali, asseritamente non corretta, sono state respinte mentre l’avvenuta consegna della documentazione cartacea non era più controversa in seconda sede.
6. Il giudizio di seconda sede è stato confermato in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 11 aprile 2022, inc. 4A_475/2020. In sede federale era rimasta litigiosa unicamente la questione della trasmissione dei dati digitali da parte di AO1 a AP1. Le censure di quest’ultimo riguardanti eventuali difetti di trasmissione di detti dati, non attinenti quindi all’assenza di prestazione in quanto tale, sono state tutte respinte.
7. La domanda di revisione della sopraccitata sentenza presentata da AP1 è stata dichiarata inammissibile dall’Alta Corte con sentenza del 22 luglio 2022, inc. 4F_11/2022.
8. Con petizione 22 febbraio 2023 AP1 ha adito la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, tornando a sostenere che AO1 non gli avrebbe consegnato quanto eseguito su suo incarico e chiedendo quindi che sia condannata a farlo.
9. Con decisione 27 febbraio 2023 il Pretore ha limitato la procedura al presupposto processuale di assenza di res iudicata. All’attore è stato altresì chiesto di produrre la sentenza di questa Camera e quella del Tribunale federale da lui menzionate nella petizione.
10. Con osservazioni 21 agosto 2023 la convenuta ha concluso per l’assenza del presupposto processuale, da cui la richiesta di respingere la petizione, con accollo delle spese processuali all’attore e il riconoscimento in proprio favore di ripetibili per fr. 2'622.50.
11. Con replica spontanea 4 settembre 2023 l’attore ha sostenuto l’inesistenza di cosa giudicata. La convenuta ha invece rinunciato a presentare una duplica.
12. Con sentenza 20 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 1'000.- e la rifusione alla controparte di fr. 1'850.- a titolo di ripetibili, nonché le spese della procedura di conciliazione di fr. 2'000.-.
13. Con appello 3 gennaio 2024 AP1 è insorto contro il citato giudizio, senza tuttavia formulare alcuna conclusione.
14. Visto il suo esito, il gravame non è stato notificato alla controparte per la risposta.
15. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata, essendo quantificabile in fr. 37'000.-, valore indicato nella petizione e non contestato dalla convenuta. Il termine di impugnazione è di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, l’appello 3 gennaio 2024 contro la decisione 20 novembre 2023, notificata all’attore il 28 novembre 2023, è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie).
16. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato evidente che, con la sentenza dell’11 aprile 2022 emessa tra le stesse parti della procedura che ci occupa, il Tribunale federale abbia già statuito definitivamente sull’oggetto della presente vertenza, ossia sulla consegna o meno da parte di AO1 a AP1 delle opere da questi commissionatole, concludendo per l’avvenuta consegna. Infatti, come precisa il primo giudice, l’Alta Corte ha condannato il qui appellante a pagare quelle opere, ciò che non avrebbe potuto fare se fosse giunta alla conclusione che non gli fossero già state consegnate. Oltretutto, egli conclude, la condanna al pagamento di AP1 è avvenuta respingendo l’exceptio non adimpleti contractus da egli sollevata e motivata proprio con la circostanza che AO1 non gli avrebbe consegnato quanto aveva eseguito su suo incarico. Il giudice di prime cure ha quindi dichiarato irricevibile la petizione visto che il presupposto processuale di assenza di regiudicata non era adempiuto (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC).
17.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e pertanto da riformare, ciò che nel
concreto caso AP1 omette di fare. In effetti, il gravame, che non contiene
neppure delle conclusioni avverso il querelato giudizio, si limita a una
singola frase, pure di difficile comprensione, dove l’appellante dichiara di
inoltrare “ricorso” contro la decisione di prima sede in quanto avrebbe “presentato
la prova di non aver mai ricevuto i dati (…)”.
Ora, nella misura in cui, come sembra, l’insorgente si riferisce alla consegna
della documentazione cartacea e digitale, così come indicato nella petizione 22
febbraio 2023, egli non spiega per quale ragione il fatto di considerare il
tema già evaso, per i motivi esposti nel giudizio impugnato, sarebbe errato. Di
qui l’irricevibilità dell’atto ricorsuale.
La documentazione allegata al ricorso, peraltro già interamente prodotta in
prima sede, è parimenti irricevibile dal momento che l’insorgente non spiega
cosa dovrebbe o potrebbe essere dedotto dalla medesima a favore della sua richiesta.
18. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali ammontano a fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili all’appellata, alla quale il gravame non è stato notificato per osservazioni (v. art. 312 cpv. 1 i.f. CPC).
19. Il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG.
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 3 gennaio 2024 di AP1 è irricevibile.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 500.-, sono a carico di AP1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).