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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire sul ricorso 17 aprile 2024 della
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CO1, Li______ |
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chiedente di accertare la nullità della disdetta del contratto di lavoro trasmessale in data 14 marzo 2023;
letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo incarto;
ritenuto
in fatto:
A. Il 1° aprile 2021 CO1 è stata assunta alle dipendenze della RI1 (qui di seguito anche solo “Fondazione”), in qualità di addetta al triage COVID e di ausiliaria di cura al 100%. Il rapporto di lavoro sottostava al Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani ed altri enti del Canton Ticino (“CCL ROCA” o anche solo “CCL”) ed è stato più volte rinnovato. Lo stipendio mensile netto nel mese di maggio 2023 ammontava a fr. 4'677.-.
B. In data 14 marzo 2023 il direttore amministrativo della Fondazione, S______ H______, ha significato a CO1 la disdetta del contratto di lavoro con effetto al 30 giugno 2023 in applicazione degli art. 6 cpv. 1 e 8 lett. a CCL.
C. Con ricorso 13 aprile 2023 CO1 ha adito la Commissione paritetica cantonale delle case per anziani (CPC), in applicazione dell’art. 51 CCL, onde contestare l’efficacia della disdetta, ritenendola invalida per vizio di forma in quanto S______ H______, come da iscrizione nel Registro di commercio (RC), disponeva unicamente di un diritto di firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente della Fondazione, che però non avevano sottoscritto l’atto.
D. Con osservazioni del 26 aprile 2023 la Fondazione, per il tramite del suo presidente e vice-presidente, ha contestato l’esistenza di un vizio di forma della disdetta, rilevando che il suo direttore amministrativo disponeva di un proprio mansionario (ivi annesso) e che con esso gli era stato assegnato il compito di gestire i rapporti contrattuali relativi ai collaboratori, ciò che comprendeva la delega a sottoscrivere, fra le altre cose, anche i contratti di lavoro, compresi quelli con CO1 (che nessuno ha mai contestato) e le lettere di disdetta.
E. Con replica del 3 maggio 2023 CO1 ha contestato la posizione avversa, rilevando in particolare che il suo contratto di lavoro era perfettamente valido e che a suo modo di vedere il mansionario non conteneva alcuna delega di un diritto di firma individuale né rispettava la forma necessaria per conferirlo, in quanto avrebbe dovuto essere formalizzato mediante sottoscrizione da parte del presidente o del vice-presidente e di un altro membro del Consiglio di Fondazione.
F. Con decisione 26 giugno 2023 la Commissione paritetica ha respinto integralmente il ricorso 13 aprile 2023 di CO1, ritenendo che il direttore S______ H______ potesse singolarmente rappresentare la Fondazione nella gestione del personale e dei rapporti di lavoro alla luce dell’attribuzione di competenza contenuta nel suo mansionario e che la Fondazione avesse in ogni caso ratificato il suo agire (ovvero la notifica della disdetta).
G. Con ricorso 25 luglio 2023 CO1 ha avversato tale decisione innanzi alla Commissione speciale di ricorso ai sensi dell’art. 52 CCL, chiedendo di accertare l’invalidità della disdetta.
H. Con osservazioni 20 settembre 2023 la RI1 si è riconfermata nelle sue posizioni, ribadendo la validità della disdetta.
I. Con replica 28 settembre 2023 CO1 ha in particolare ribadito che il mansionario difetterebbe dei requisiti statutari necessari alla sua validità stabiliti agli art. 4 e 5 dello Statuto di Fondazione (assente verbalizzazione di un’eventuale decisione di delega da parte del Consiglio di Fondazione e irregolare sottoscrizione) e che comunque un diritto di rappresentanza individuale sarebbe contrario allo Statuto stesso.
J. La Fondazione non ha presentato una duplica. In occasione dell’udienza di discussione del 29 gennaio 2024, le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi contrapposte.
K. Con decisione 1° marzo 2024 la Commissione speciale ha accolto il ricorso, dichiarando non valida e inefficace la disdetta del rapporto di lavoro 14 marzo 2023, senza prelevare tasse o spese.
L. Con ricorso 17 aprile 2024 la RI1 si è aggravata contro tale decisione (lodo), postulandone la riforma nel senso di confermare la validità della disdetta, con protesta delle spese giudiziarie di terza istanza.
M. Con risposta 27 maggio 2024 CO1 si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili, chiedendo altresì di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese di giustizia e gratuito patrocinio ad opera dell’avv. PA2, As______.
N. Con replica spontanea 17 giugno 2024, la ricorrente ha ulteriormente approfondito le proprie tesi.
Con duplica spontanea 5 luglio 2024 la resistente ha contestato la ricevibilità della replica della controparte (siccome a suo modo di vedere intempestiva), e ha pure ribadito la sua posizione.
E considerato
in diritto:
1. Il CCL-ROCA (nella versione del 1° gennaio 2022), pacificamente applicabile alla fattispecie, regola anche la trattazione delle vertenze tra personale impiegato nelle case per anziani e il datore di lavoro, istituendo una Commissione paritetica cantonale (art. 51) e, quale seconda istanza di giudizio, una Commissione speciale di ricorso (art. 52).
Giusta l’art. 52 cifra 5 CCL, la Commissione speciale di ricorso (CSR) è a tutti gli effetti un tribunale arbitrale. Il lodo è impugnabile al Tribunale cantonale competente in applicazione dell’art. 390 CPC. Secondo l’art. 390 cpv. 1 CPC in connessione con l’art. 356 cpv. 1 e con l’art. 48 lett. b cifre 1 e 4 LOG, la Seconda Camera civile è competente a giudicare i ricorsi contro i lodi arbitrali in materia di diritto delle obbligazioni.
2. L’art. 390 cpv. 2 CPC stabilisce che la procedura di ricorso è retta dagli articoli 319 – 327 CPC (reclamo), riservate le norme specifiche di cui agli art. 391-395 CPC.
Giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC in connessione con l’art. 386 CPC, il ricorso, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione del lodo (v. anche Dieter, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 17 seg. ad art. 390). Il termine di risposta è uguale a quello di ricorso (art. 322 cpv. 2 CPC).
Alla luce del diritto incondizionato alla replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, le parti hanno altresì diritto a presentare allegati spontanei di seconda sede. La giurisprudenza del Tribunale federale impone all’autorità giudicante di attendere almeno 10 giorni dalla notifica della risposta all’appello, prima di trattare il ricorso. Ciò non ha però per conseguenza l’automatica esclusione dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine ma prima dell'inizio della deliberazione e dell’emanazione della decisione. In una formulazione più generale, il Tribunale federale ha affermato che una rinuncia al diritto di replica non può essere ipotizzata prima della scadenza di dieci giorni, mentre può essere ammessa dopo il trascorrere di 20 giorni (STF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1, 5A_155/2013 del 17 aprile 2013 consid. 1.4, 1B_407/2012 del 21 settembre 2012 consid. 2.2).
3. Nel caso concreto il ricorso, datato 16 aprile 2024 ma consegnato alla Posta in data 17 aprile 2024 e volto a impugnare un lodo emesso il 1° marzo 2024 e notificato alla ricorrente unicamente in data 20 marzo 2024, è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 27 maggio 2024 della resistente. Quanto alla ricevibilità della replica spontanea del 17 giugno 2024, essa è stata inoltrata 19 giorni dopo la notifica della risposta (avvenuta il 29 maggio 2024), prima che questa Camera iniziasse la fase di deliberazione, e non appare eccessivamente tardiva (ritenuto che la duplica spontanea 5 luglio 2024 è senz’altro tempestiva). In ogni caso la questione è ininfluente, considerato che i suddetti allegati spontanei di replica e duplica non contengono argomenti determinanti ai fini del giudizio che non siano già contenuti nel ricorso e nella relativa risposta.
4. L’art. 393 CPC regola i motivi di ricorso, stabilendo che il lodo può essere impugnato unicamente se l’arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente (lett. a), il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente (lett. b), il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni (lett. c), è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite (lett. d), il lodo è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell’equità (lett. e), oppure se le indennità e le spese degli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive (lett. f).
Di principio, il ricorso ha unicamente effetto cassatorio, a eccezione di alcune tematiche (segnatamente: costi e competenza) sulle quali l’autorità di ricorso può statuire direttamente con effetto riformatorio (art. 395 CPC; STF 4A_570/2016 del 7 marzo 2017 consid. 1.3, 4A_627/2011 dell’8 marzo 2012 consid. 2.3). Richieste riformatorie esulanti da tali temi sono quindi di principio inammissibili (STF 4A_319/2011 del 3 novembre 2011 consid. 2.3, 4A_570/2016 del 7 marzo 2017 consid. 1.3).
Nel caso concreto, l’unica domanda di giudizio contenuta nel ricorso è di natura riformatoria (giacché chiede che il lodo sia modificato da questa Camera, nel senso di accertare la validità della disdetta), ed è pertanto irrita e inammissibile. Unicamente nelle motivazioni, e solo in un passaggio (p. 11), la ricorrente sostiene che il lodo debba essere annullato. Qualora vi si volesse derivare una richiesta cassatoria, si osserva quanto segue.
5. Con il lodo qui impugnato, la Commissione speciale di ricorso ha innanzitutto rilevato che il direttore S______ H______, come da iscrizione nel Registro di commercio, non disponeva di un diritto di firma individuale per impegnare la Fondazione. Ha nel seguito osservato che, malgrado quest’ultima voglia derivare un suo diritto di rappresentanza (ex art. 32 seg. CO) dal mansionario delle sue funzioni, l’incarico ivi previsto relativo alla gestione dei rapporti contrattuali dei collaboratori (ovvero alla gestione dei rapporti con il personale) non può essere assimilato e confuso con quello della rappresentanza, sicché il mansionario (indipendentemente dalla sua validità) non può in ogni caso fondare un suo diritto di firma individuale. Pertanto, secondo le conclusioni della CSR la disdetta dev’essere considerata lacunosa, ha suscitato nella dipendente l’incertezza sulla sua vincolatività e una sua ratifica a posteriori (ovvero solamente dopo che ella aveva costatato la lacuna) non può entrare in considerazione (cfr. DTF 128 III 129 consid. 2b).
6. Con il gravame, la ricorrente indica di impugnare il lodo sulla base dell’art. 393 lett. e CPC in quanto arbitrario nel suo esito, poiché si fonderebbe su una manifesta violazione del diritto e della giurisprudenza del Tribunale federale.
Essa sottolinea in primo luogo che dopo l’inoltro del ricorso del 25 luglio 2023, la CSR ha lasciato trascorrere ben sei mesi prima di indire l’udienza di discussione (in data 29 gennaio 2024) e ha emesso la sua decisione solo il 1° marzo 2024 (peraltro notificandola 20 giorni dopo), in violazione del principio di celerità sancito dall’art. 52 cpv. 7 CCL ROCA.
In secondo luogo, sostiene che S______ H______ disponeva della facoltà di rappresentanza e di pronuncia della disdetta sulla base dell’art. 32 o dell’art. 33 cpv. 3 CO (e meglio sulla base di una procura conferita esplicitamente o perlomeno tacitamente, o di una procura esterna apparente). E meglio, premesso che la procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma, anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 99 Il 159, 85 II 22 e seg.), la ricorrente osserva che il mansionario del direttore, ratificato dal Consiglio di fondazione, prevedeva anche l'assunzione e il licenziamento del personale, che il direttore amministrativo aveva già sottoscritto, quale unico rappresentante della Fondazione, numerosi contratti di lavoro, ivi compresi quelli (ben sette, siccome rinnovati di volta in volta) che la legavano a CO1 (che quest’ultima non aveva mai contestato), come pure che la Fondazione lo aveva quantomeno sempre consapevolmente tollerato, lasciando chiaramente intendere ai suoi dipendenti che tale agire fosse valido; tant’è che perlomeno dalla redazione del mansionario nel 2019, essa non si era mai occupata di assunzioni o licenziamenti, lasciando l’incombenza al suo direttore quale unico referente. La ricorrente osserva altresì che lo stesso mansionario è sottoscritto unicamente dal presidente del Consiglio di Fondazione. Pertanto l'esigenza della firma collettiva, e a maggior ragione quando interveniva il direttore amministrativo, era stata di fatto abbandonata. A suo dire è inoltre chiaro che gli impegni assunti dal direttore amministrativo sono sempre stati ratificati, almeno per atti concludenti, dalla Fondazione (art. 38 CO). Infine, la ricorrente evidenzia che il direttore ha sempre agito in maniera riconoscibile in nome della Fondazione. Conseguentemente, a suo modo di vedere, la dipendente non aveva alcun motivo di dubitare del suo potere di rappresentanza, sicché non solo una ratifica a posteriori era possibile, ma le sue contestazioni sarebbero finanche abusive (art. 2 CC).
7. La resistente invece, dopo aver premesso che i ritardi occorsi durante la procedura innanzi alla CSR erano dovuti alle tempistiche di azione delle parti e non all’operato della medesima, ribadisce che gli statuti della fondazione (art. 4 cpv. 5) prevedono unicamente un diritto di firma collettivo, che pertanto il mansionario di S______ H______ (sottoscritto dal solo presidente del Consiglio di fondazione e da lei visionato unicamente dopo l’avvio della controversia) neppure sarebbe valido, e che esso in ogni caso non prevedeva un diritto di firma individuale del direttore, ma solamente il compito di occuparsi del bando di concorso, dei colloqui e della presentazione delle candidature al Consiglio di fondazione. Ritiene altresì di aver potuto confidare che il suo contratto fosse stato avallato per atti concludenti dal Consiglio di fondazione alla luce del lavoro da lei svolto e dello stipendio percepito, ma non nella validità della disdetta, che necessitava di una sottoscrizione conforme a quanto espressamente previsto (tuttora) negli statuti e a RC o di un riconoscibile accordo del suddetto Consiglio prima che lei sollevasse il problema. La resistente ritiene che il lodo sia pertanto ben lungi dal poter essere considerato arbitrario ai sensi dell’art. 393 lett. e CPC.
8. Il motivo di ricorso di cui all’art. 393 lett. e CPC, l’unico che consente di riesaminare le valutazioni di merito del lodo, permette di annullarlo solo se esso è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell’equità. La nozione di arbitrio è quella sviluppata dal Tribunale federale in relazione all’art. 9 Cost. Di conseguenza, una decisione non è già arbitraria quando un’altra soluzione sarebbe stata giustificata oppure addirittura preferibile, ma solamente qualora essa sia palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità. L'arbitrarietà sussiste unicamente se non solo il ragionamento alla base di una decisione, ma anche il suo risultato è insostenibile (STF 4A_348/2020 del 4 gennaio 2021 consid. 4.1, 4A_563/2018 del 16 ottobre 2019 consid. 2; 4A_110/2016 del 3 agosto 2016 consid. 2.1, 4A_156/2016 del 23 agosto 2016 consid. 3.1, 4A_82/2016 del 6 giugno 2016 consid. 5.2). Per quanto riguarda i fatti, per ammettere l’arbitrio occorre che il lodo sia in manifesta contraddizione con gli atti, poiché il tribunale arbitrale ne ha ignorato taluni, oppure ha attribuito loro un contenuto diverso da quello effettivo, oppure ha erroneamente ritenuto che un fatto sia comprovato quando in realtà essi non forniscono alcuna informazione al riguardo. Vi è una manifesta contraddizione con gli atti solo se il tribunale arbitrale basa la sua valutazione delle prove su premesse fattuali errate. Al di fuori di questa costellazione, l’autorità di ricorso non verifica se l’apprezzamento delle prove sia arbitrario (STF 4A_348/2020 del 4 gennaio 2021 consid. 4.1, 4A_35/2020 del 15 maggio 2020 consid. 3.1, 4A_338/2018 del 28 novembre 2018 consid. 2). Una manifesta violazione del diritto è invece data solo quando il lodo ignora gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscutibile (STF 4A_600/2016 del 29 giugno 2017 consid. 3.1). Infine, la violazione manifesta dell'equità, pure sanzionata dall’art. 393 lett. e CPC, presuppone che il tribunale arbitrale sia stato autorizzato a statuire in equità o che applichi norme che rinviano all'equità, e si realizza quando le sue valutazioni equitative violano in maniera crassa il sentimento di giustizia (STF 4A_563/2018 del 16 ottobre 2019 consid. 2; Mráz/Peter, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., n. 90 ad art. 393).
9. Ora, quanto alle tempistiche della procedura seguita dalla CSR, è pur vero che l’art. 52 cifra 7 CCL ROCA le prescrive di emanare la propria decisione entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, e che nel caso specifico tale termine non è stato ossequiato. Tuttavia, la ricorrente non spiega quale concreto pregiudizio ne avrebbe derivato, e come tale circostanza dovrebbe influire sull’esito del giudizio. La censura è dunque priva di portata pratica.
10. Una persona giuridica viene rappresentata dai suoi organi formali o dalle persone che questi hanno validamente delegato sulla base del diritto societario (es. direttori o gerenti), nei limiti dei rispettivi diritti di firma, oppure da mandatari commerciali (art. 458 seg. CO) o civili (art. 32 seg. CO), sulla base dei poteri a essi attribuiti (DTF 141 III 80 consid. 1.3, STF 4A_187/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 3.1-3.2).
Di principio la procura ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 CO può essere conferita a un rappresentante in qualsiasi forma, esplicitamente o implicitamente per atti concludenti (DTF 99 II 159 consid. 2b, 85 II 22 consid. 1), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (cosiddetta procura interna per tolleranza, cfr. anche IICCA del 18 agosto 2015, inc. 12.2014.227, consid. 6.1). Una simile procura sussiste in particolare anche se la parte rappresentata non è a conoscenza del fatto che un’altra persona si presenta come sua rappresentante, ma prestando la dovuta attenzione avrebbe dovuto accorgersene, e se cumulativamente la rappresentante può in buona fede interpretare il comportamento della parte rappresentata come un’autorizzazione. Lo stesso dicasi qualora quest’ultima sappia di essere rappresentata contro la sua volontà, ma non interviene per impedirlo (cfr. DTF 141 III 289 consid. 4.1, STF 5A_500/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 6.2.2, IICCA del 19 aprile 2024, 12.2023.14, consid. 19).
Se la persona rappresentante ha agito senza potere di rappresentanza interna, un vincolo della parte rappresentata può nondimeno sorgere secondo quanto previsto dagli art. 33 cpv. 3 CO (procura esterna apparente) e 38 cpv. 1 CO (ratifica a posteriori, che può essere esplicita o tacita, cfr. STF 4A_257/2016 del 22 giugno 2016 consid. 7). Secondo l’art. 33 cpv. 3 CO, se la parte rappresentata comunica la facoltà di rappresentanza ad un terzo, la sua estensione nei confronti di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione. Affinché la norma sia applicabile occorre da una parte che la parte rappresentante abbia agito a nome della parte rappresentata senza avere i poteri di rappresentanza interna (condizione n. 1, cfr. DTF 120 II 197 consid. 2b/aa), e dall’altra che il terzo abbia creduto in buona fede all'esistenza dei poteri interni della parte rappresentante, giacché la parte rappresentata lo ha indotto a presumere l’esistenza di poteri di rappresentanza più estesi di quelli effettivamente conferiti con un comportamento che può consistere in un’azione positiva, ma anche in un comportamento passivo, rispettivamente in un’omissione o una tolleranza consapevole o normativamente a lei imputabile (condizione n. 2, cfr. DTF 120 II 197 consid. 2b/bb, 131 III 511 consid. 3.2, IICCA del 19 aprile 2024, 12.2023.14, consid. 19).
11. La risoluzione di un contratto è un diritto formatore esercitato con una dichiarazione giuridica unilaterale soggetta a ricezione, che pone fine a un rapporto giuridico e ha effetto dal momento in cui entra nella sfera di influenza del destinatario. Le condizioni per la sua validità devono pertanto essere soddisfatte in quel momento. Essa, pur non essendo soggetta a esigenze di forma particolari, dev’essere chiara ed è inoltre irrevocabile (STF 4A_55/2023 del 25 marzo 2024 consid. 3.1); in linea di principio non può neppure essere subordinata a condizioni, se non casomai a quelle il cui realizzarsi dipende esclusivamente dalla volontà del destinatario, in modo che quest’ultimo non si trovi in una situazione di incertezza. Alla luce di queste sue caratteristiche, la disdetta può essere efficace solo se viene dichiarata da una persona che ne ha la competenza (DTF 128 III 129 consid. 2a, STF 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid. 3.1). Essa può essere pronunciata dalla parte contrattuale medesima, oppure da un suo valido rappresentante legale. Nel caso di una persona giuridica, la disdetta può essere comunicata da un organo con diritto di firma o da una persona munita di una relativa procura. L’autorizzazione può derivare da una procura puntuale per il singolo atto, oppure da una più ampia e generale, come quella di cui all’art. 459 cpv. 1 o da un mandato commerciale ai sensi dell’art. 462 cpv. 1 CO (DTF 128 III 129 consid. 1b/aa). Se manca la necessaria autorizzazione o approvazione da parte della persona preposta (ad esempio, se nell’ambito di diritti di firma collettiva a due, una seconda persona competente non ha ancora ratificato l’atto), la risoluzione contrattuale non può avere effetto, e il destinatario non è posto nella condizione di sapere con la sufficiente certezza se il contratto verrà o meno terminato. Una simile incertezza non può essergli imposta, siccome egli ha il diritto di sapere, per tutto il periodo di preavviso, che il rapporto di lavoro verrà risolto. In siffatte condizioni, la giurisprudenza esclude che il vizio possa essere sanato mediante una ratifica a posteriori ai sensi dell’art. 38 CO. Si può tuttavia ammettere l’esistenza di uno stato di incertezza solo se il destinatario dubita effettivamente della natura vincolante della disdetta, ciò che non avviene se la lacuna viene sanata prima ancora che egli se ne accorga. In tale caso, una ratifica ex art. 38 CO è considerata ammissibile (DTF 128 III 129 consid. 2a e 2b, STF 4A_478/2015 del 20 maggio 2016 consid. 3.1).
12. Nella fattispecie gli statuti della Fondazione, all’art. 4 cpv. 5, prevedono che essa venga rappresentata dalla firma del presidente o vice-presidente con un altro membro del Consiglio di fondazione, e stabiliscono che anche al direttore possa essere delegato un diritto di firma collettiva a due, con il presidente o, in sua assenza, con il vice-presidente, senza prevedere la possibilità di derogarvi mediante regolamenti interni che conferiscano diritti di firma individuali. Tali diritti di firma sono quelli che risultano altresì dall’iscrizione nel Registro di commercio, che ha effetto di pubblicità positiva, nel senso che i fatti ivi iscritti devono essere reputati come conosciuti da ogni persona (art. 936b cpv. 1 CO) e di pubblicità negativa, secondo cui qualora una circostanza di fatto della quale sia prescritta l’iscrizione non sia stata iscritta, essa può essere opposta a un terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza (art. 936b cpv. 2 CO). Le modalità di convocazione e di delibera del Consiglio di fondazione sono invece stabilite all’art. 5 dello statuto.
Il mansionario del direttore prodotto dalla Fondazione è formulato in maniera ambigua (nel senso che non contiene, perlomeno non espressamente, la delega di un diritto di firma individuale relativo ai contratti di lavoro, facoltà neppure prevista negli statuti) ed è siglato dal solo Presidente del Consiglio di fondazione oltre che dal titolare della funzione (S______ H______), senza la firma di un secondo membro del Consiglio di fondazione.
Ciò premesso, è possibile e anzi emerge dagli atti che la Fondazione abbia ripetutamente tollerato che il suo direttore firmasse personalmente e individualmente i contratti di lavoro. Ci si può tuttavia chiedere se, alla luce delle norme che regolano la formazione della volontà e il processo decisionale di una persona giuridica nonché dell’esistenza di chiari statuti che non prevedono diritti di firma individuali (e che, a loro volta, sono soggetti a specifiche norme per ogni loro cambiamento), una società possa essere legittimata a derogarvi per atti concludenti, ovvero se il conferimento di una procura individuale per atti concludenti possa in un simile contesto trovare spazio. Quantomeno, la decisione della precedente istanza di non ammetterlo e di negare un potere di rappresentanza individuale del direttore amministrativo non risulta in aperta contraddizione con gli atti o in manifesta violazione di un chiaro concetto giuridico. Oltretutto, l’insorgere di un vincolo neppure si giustificherebbe al fine di tutelare un terzo in buona fede nell’affidamento che aveva riposto nell’esistenza del potere di rappresentanza (art. 33 cpv. 2 CO), dal momento che la persona terza, nella presente procedura, è la dipendente che impugna la disdetta.
Per il resto, la ricorrente non dimostra che il Consiglio di fondazione abbia ratificato la disdetta prima che la dipendente si accorgesse della lacuna, né che il comportamento di quest’ultima configuri un lampante abuso di diritto, ritenuto che non si poteva da lei pretendere, alla luce del lavoro svolto e dello stipendio percepito, che invocasse la nullità del suo contratto di lavoro.
13. In conclusione, l’esito del lodo non può essere considerato arbitrario nel senso inteso dall’art. 393 lett. e CPC, poiché non poggia su premesse fattuali chiaramente errate, né su una grave violazione giuridica, né urta in maniera palese contro il sentimento di giustizia e d’equità. Pertanto il ricorso in esame, nella misura in cui possa essere ritenuto ricevibile, non può trovare accoglimento.
14. Le spese giudiziarie della presente procedura seguono la soccombenza della RI1 (art. 106 cpv. 1 CPC). ll valore litigioso, tenuto conto del salario pattuito e dei mesi durante i quali il contratto continua a sussistere, dal 1° luglio 2023 e fino a una valida pronuncia della disdetta (che sulla base degli atti, non risulta essere stata ancora rinnovata), dev’essere ritenuto superiore a fr. 30'000.- (v. anche STF 4A_488/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.4.1 seg.). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2 e 14 LTG, ammontano a fr. 2’000.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 12 RTar, tenuto conto del dispendio di tempo generato a un patrocinatore solerte in una causa dalle tematiche già note e approfondite nelle precedenti sedi, e che può essere fissato in 7 ore (retribuite a fr. 280.-/ora), come pure delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 2’500.-.
15. Con la sua risposta 27 maggio 2024, CO1 ha formulato richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Tuttavia la sua istanza risulta priva d’oggetto non dovendo ella sopportare alcuna spesa processuale e ricevendo un’indennità ripetibile di fr. 2’500.-, non essendo nel presente caso neppure ipotizzabili eventuali difficoltà d’incasso ai sensi dell’art. 122 cpv. 2 CPC (cfr. STF 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2, DTF 133 I 234 consid. 3).
16. Giusta l’art. 390 cpv. 2 in fine CPC, la presente decisione è definitiva e non impugnabile al Tribunale federale (cfr. DTF 140 III 267 consid. 1.2 seg. ed eccezioni ivi elencate).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il ricorso 17 aprile 2024 della RI1 è respinto, nei limiti della sua ricevibilità.
2. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da CO1 in data 27 maggio 2024 è priva d’oggetto.
3. Le spese processuali della procedura di ricorso, pari a fr. 2’000.-, sono a carico della RI1, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.
4. Notificazione:
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- avv. PA1, S______ l______, Via V______ __ , A______; - avv. PA2, S______ l______ e n______, Via B______ __, CP ___, As______.
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Comunicazione alla Commissione speciale di ricorso ROCA, Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera