Incarto n.
12.2024.47

Lugano

30 agosto 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

 

cancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2024.2 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 16 gennaio 2024 da

 

 

 

AO 1 

patrocinato dagli avv. __________ e PA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

patrocinata dall’ PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo

minimo (e da ulteriormente quantificare ai sensi dell’art. 85 CPC) di fr. 19'440.- oltre

interessi a titolo di pretese salariali, indennità per licenziamento ingiustificato e ferie non

godute, il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lei interposta al precetto

esecutivo no. _______ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio e l’ammissione

all’assistenza giudiziaria;

 

domande che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 6 marzo 2024 (a eccezione

dell’istanza di assistenza giudiziaria, dichiarata priva d’oggetto);

 

insorgente la convenuta con atto di appello del 24 aprile 2024, con cui chiede

preliminarmente di assumere una serie di prove, e nel merito, in via principale, di

annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto alla Pretura, affinché proceda nei

suoi incombenti, e in via subordinata di riformarla nel senso di respingere la petizione,

non prelevare spese processuali e condannare l’attore a rifonderle fr. 1’700.- a titolo di

ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;

mentre l’attore con risposta 4 giugno 2024 postula la reiezione del gravame e

l’ammissione all'assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado, pure con

protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto,

 

in fatto:

A.        Il 9 marzo 2023 la AP 1 (società attiva fra l’altro nell’ambito della consulenza e dell’assunzione di mandati d’agenzia nel ramo assicurativo, nell’intermediazione e nella gestione delle polizze, e attualmente in fase di liquidazione) ha assunto alle proprie dipendenze AO 1, con l’incarico di promuovere i prodotti e i servizi da lei offerti, per un salario mensile di fr. 3'000.- netti (doc. C). ll contratto era corredato da un mansionario (doc. D) che prevedeva degli obiettivi minimi (3 appuntamenti giornalieri) nonché, in caso di mancato raggiungimento di almeno 2/3 degli obiettivi per due mensilità consecutive, la risoluzione immediata e tacita del contratto di lavoro. Il 29 marzo 2023 la datrice di lavoro si è impegnata a pagare direttamente il canone di locazione del dipendente di fr. 1'130.- mensili (doc. E e O, p. 2).

 

B.        Con raccomandata del 16 agosto 2023, la AP 1 ha disdetto con effetto immediato il rapporto di lavoro con il dipendente “in considerazione delle sue ultime manifestate reazioni che ci riserviamo palesare nelle opportune sedi” (doc. F).

 

C.        Il 15 settembre 2023 AO 1, per il tramite della sua rappresentante legale avv. PA 2, ha contestato il licenziamento, ritenendolo infondato e ingiustificato, formulando una pretesa creditoria di fr. 15'678.- complessivi a titolo di spettanze salariali e indennità per licenziamento ingiustificato e chiedendo di continuare a versare le pigioni fino al mese di settembre 2023 (doc. H).

 

D.        Il 16 ottobre 2023 la AP 1, per il tramite dell’avv. PA 1, si è riconfermata nella sua posizione, sostenendo che il contratto era decaduto per effetto dell’accordo raggiunto fra le parti secondo cui il mancato raggiungimento di determinati obiettivi (appuntamenti insufficienti/inesistenti con la clientela) avrebbe risolto in modo tacito il rapporto contrattuale con effetto immediato, che comunque un licenziamento in tronco sarebbe stato giustificato anche alla luce del comportamento del dipendente (inattività/lesione della buona nomea della datrice di lavoro), che la pigione doveva essere dedotta dal salario, che nulla gli era più dovuto e che anzi era quest’ultimo a essere debitore nei suoi confronti di fr. 6'567.- (doc. I). In data 17 ottobre 2023 AO 1 si è opposto alle tesi suddette, negando di dovere alcunché alla controparte, rilevando di avere sempre raggiunto gli obiettivi pattuiti ed eseguito diligentemente le proprie mansioni, ribadendo le sue pretese (doc. L).

 

E.        Con precetto esecutivo (PE) n. _______ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, spiccato in data 27 settembre 2023, AO 1 ha escusso la AP 1 per l’importo di fr. 15'678.- oltre interessi del 5% dal 15 settembre 2023 per “spettanze salariali arretrate”. L’escussa ha interposto opposizione (doc. N).

 

F.        Previo inoltro dell’istanza di conciliazione in data 15 novembre 2023, esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione e ottenimento dell’autorizzazione ad agire il 9 gennaio 2024, con petizione motivata del 16 gennaio 2024 AO 1 ha convenuto la AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, postulando la sua condanna al pagamento di un importo minimo (e da ulteriormente quantificare ai sensi dell’art. 85 CPC) di fr. 19'440.- oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2023, e meglio fr. 6'680.- per arretrati salariali da marzo a luglio 2023, fr. 3'000.- + fr. 3'000.- quali mensilità salariali per i mesi di agosto e settembre 2023, fr. 3'000.- a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato, fr. 2'260.- quali pigioni di agosto e settembre 2023 e fr. 1’150.- per 11 giorni di ferie non goduti. Inoltre, l’attore ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. _______, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell’avv. PA 2 e la dispensa dal dover pagare tasse e spese ripetibili.

 

G.       La AP 1 è stata sciolta con decisione dell'assemblea generale del 24 gennaio 2024, ed è entrata in fase di liquidazione.

 

H.        Inizialmente, il Pretore aggiunto aveva notificato la petizione alla società convenuta per il tramite dell’avv. PA 1. Avendo quest’ultimo comunicato di non rappresentarla più, con disposizione ordinatoria 25 gennaio 2024 (notificata il 26 gennaio 2024), il giudice ha assegnato direttamente a quest’ultima un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni. A scadenza infruttuosa del termine, il Pretore aggiunto con disposizione ordinatoria 21 febbraio 2024 (notificata il 23 febbraio 2024) le ha assegnato un termine suppletorio di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza che se questo fosse scaduto infruttuosamente, avrebbe emanato una decisione finale, sempre che la causa fosse stata matura per il giudizio (mentre in caso contrario, avrebbe citato le parti al dibattimento). La AO1 in liquidazione ha trasmesso le sue osservazioni (consegnandole alla Posta) solo in data 5 marzo 2024, ovvero il giorno successivo alla scadenza del termine di 10 giorni.

 

I.          Con decisione 6 marzo 2024, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, condannando la AP 1 a versare a AO 1 fr. 19'940.- oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2023 e fr. 1'700.- a titolo di ripetibili, rigettando inoltre in via definitiva la sua opposizione al PE n. _______ dell’UE di Mendrisio. Non dovendo AO 1 sopportare oneri di giudizio e vista l’assegnazione di ripetibili in suo favore, il Pretore aggiunto ha infine dichiarato priva d’oggetto la sua istanza di assistenza giudiziaria.

J.         Con appello 24 aprile 2024 la AP 1, con il patrocinio dell’avv. PA 1, si è aggravata contro tale decisione, postulando preliminarmente l’audizione dei testi A______ A______ (C______ d'I______) e G______ L______ (C______) e del Pretore aggiunto, nonché l’interrogatorio/deposizione di AO 1, e nel merito, in via principale, l’annullamento della decisione 6 marzo 2024 e il rinvio dell’incarto alla Pretura, affinché proceda nei suoi incombenti, e in via subordinata la riforma della suddetta decisione nel senso di respingere la petizione, non prelevare spese processuali e condannare AO 1 a rifonderle fr. 1’700.- per ripetibili. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

K.        Con risposta 4 giugno 2024 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, e l’ammissione all’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio degli avv. PA1 e PA 2.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore (fr. 19'440.-) supera pacificamente la soglia testé menzionata.

 

2.         I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).

Nel caso concreto l’appello 24 aprile 2024 contro la decisione 6 marzo 2024, notificata all’appellante l’11 marzo 2024, è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali, art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), così come è tempestiva la risposta 4 giugno 2024 dell’appellato.

 

3.         Con l’impugnata decisione, il Pretore aggiunto ha dapprima osservato che, giusta l’art. 223 CPC, se la parte convenuta non presenta la risposta entro il termine, il giudice le assegna un breve termine suppletorio (cpv. 1). Se il termine suppletorio scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti cita le parti al dibattimento (cpv. 2). Ha poi costatato che nel caso in esame il termine suppletorio scadeva lunedì 4 marzo 2024, sicché le osservazioni della AP 1, spedite il 5 marzo 2024 (data del timbro postale), erano tardive e non potevano essere prese in considerazione. Il giudice di primo grado ha nel seguito evidenziato che, in assenza di una risposta o di osservazioni scritte, si applicava il meccanismo preclusivo dell’art. 223 CPC e che pertanto ciò implicava, nell’ambito del principio dispositivo e di quello attitatorio, che i fatti addotti dall’attore non erano contestati e non dovevano essere oggetto di prova, fatta salva l’applicazione dell’art. 153 cpv. 2 CPC, che però nella fattispecie non entrava in linea di conto, non sussistendo notevoli dubbi sui fatti esposti dall’attore. Il primo giudice ha dunque considerato come ammessi e provati i fatti addotti da AO 1 e ha integralmente accolto la petizione.

 

4.         Con il gravame, l’appellante rimprovera innanzitutto al Pretore aggiunto di aver violato l’art. 147 cpv. 3 CPC, omettendo di impartirle una sufficiente avvertenza in relazione alle conseguenze della mancata presentazione delle osservazioni scritte. Difatti essa, trovandosi convenuta in una procedura semplificata retta dalla massima inquisitoria sociale, voleva difendersi da sola, non era patrocinata né cognita di diritto, ed era convinta da una parte di avere già esposto la propria posizione in sede di conciliazione, e dall’altra di poter meglio spiegare le sue ragioni e offrire le sue prove in sede di udienza, anche senza trasmettere previamente una presa di posizione scritta. D’altronde, a suo modo di vedere l’ordinanza pretorile del 21 febbraio 2024 conteneva un semplice invito a presentare eventuali osservazioni (quasi come se le stesse non fossero necessarie), e non indicava chiaramente che una sua inazione avrebbe comportato la facoltà per il giudice di emanare una decisione finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice (come imposto dal Tribunale federale in caso di parti non patrocinate, cfr. STF 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.4), né indicava che non vi sarebbe stata un’udienza. Pertanto, non avrebbe potuto subentrare alcun effetto preclusivo ai sensi dell'art. 223 cpv. 2 CPC.

In ogni caso, per l’appellante il primo giudice avrebbe erroneamente applicato quest’ultimo disposto. In primo luogo, avrebbe disatteso un’asserita prassi della Pretura di Mendrisio-Sud (da comprovare mediante audizione del primo giudice) di attendere qualche giorno (almeno una settimana) dalla scadenza del termine prima di considerare contumace una parte, onde tener conto di eventuali ritardi o disguidi della Posta nella trasmissione alla Pretura di scritti consegnati tempestivamente da una parte, sicché la decisione pretorile emanata già il 6 marzo 2024 (giorno di ricezione delle sue osservazioni) sarebbe stata troppo frettolosa. In secondo luogo, essa sarebbe in ogni caso da considerare prematura, poiché trascurerebbe la massima inquisitoria sociale applicabile alla fattispecie (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC), la quale è volta a permettere a un laico di accedere ai tribunali senza l'assistenza di un avvocato e osta a un’applicazione rigorosa dell’art. 223 cpv. 2 CPC, bensì impone piuttosto al giudice di verificare e accertare d’ufficio i fatti e quanto si trova agli atti ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 CPC nonché eventuali fatti nuovi ai sensi dell’art. 229 cpv. 3 CPC (e quindi anche le sue osservazioni), indire in ogni caso un’udienza ed esercitare il proprio dovere accresciuto d’interpello. A tal riguardo, l’appellante sottolinea che nella procedura semplificata deve essere indetta un'udienza pubblica (art. 245 CPC, DTF 140 III 450 consid. 3.2 e STF 4A_627/2015 del 9 giugno 2016 consid. 2.2), e che essa non solo non vi aveva rinunciato, ma l’aveva addirittura sollecitata con le sue osservazioni, per cui il Pretore aggiunto avrebbe altresì violato l’art. 6 CEDU. L’appellante aggiunge che a suo modo di vedere la causa non era matura per il giudizio e che dagli atti risultavano chiaramente delle incongruenze e dei punti controversi (presenza di una clausola risolutiva del contratto, inadempienze contrattuali dell’attore, deduzione delle pigioni da lei sopportate dal salario a lui dovuto, avvenuta percezione delle vacanze, aspetti sui quali avrebbero potuto riferire i testi da lei offerti, A______ A______ e G______ L______), come pure che il dipendente perlomeno dal 1° settembre 2023 era stato assunto da un nuovo datore di lavoro percependo un salario (questione da chiarire, come da lei preteso, mediante il suo interrogatorio/deposizione). Peraltro, lo stesso attore aveva indicato, nella petizione, che la cifra da lui azionata costituiva un importo minimo e si era riservato di quantificarla ulteriormente ex art. 85 CPC, attendendosi dunque egli medesimo una procedura istruttoria. Il primo giudice avrebbe conseguentemente violato sia le norme procedurali che reggono la procedura semplificata, sia il suo diritto di essere sentita e il suo diritto alla prova.

 

5.         Giusta l’art. 223 cpv. 2 CPC se la parte convenuta, nell’ambito di una procedura ordinaria, non presenta una risposta neppure entro il termine suppletorio impartito, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti, cita le parti al dibattimento. Il concetto di preclusione secondo questa norma va messo in relazione con l'onere della parte convenuta di contestare i fatti allegati dalla parte attrice e il conseguente onere di quest'ultima di provarli. Nel processo retto dalla massima dispositiva la parte convenuta deve specificare nella riposta quali fatti allegati dall'attore riconosce o contesta (art. 222 cpv. 2 CPC). Siccome sono oggetto di prova soltanto i fatti rilevanti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), o quelli non controversi ma per i quali il giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2 CPC), in assenza di contestazioni l'attore è di principio liberato dall'obbligo di provare i fatti che ha allegato a fondamento della propria pretesa. Il convenuto che non presenta la risposta corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice. È questa la conseguenza concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2 CPC (STF 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.3).

La causa è matura per il giudizio se in virtù delle allegazioni non contestate della domanda, il giudice dispone degli elementi necessari per statuire senza necessità di dover mettere in atto misure istruttorie. Fatti che si evincono solo dagli atti possono essere considerati soltanto se sono di rilievo per l'accertamento d'ufficio dei presupposti processuali. Al di fuori di tale ipotesi, il giudice non deve confrontarsi con i documenti prodotti dalla parte attrice se ritiene che le allegazioni della medesima bastano per l'accoglimento della petizione. La causa non è di contro matura per il giudizio (e il giudice cita le parti al dibattimento) laddove le allegazioni della parte attrice non siano chiare, siano contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, cioè nel caso in cui vi sia l’obbligo di interpello giusta l’art. 56 CPC, oppure laddove per il giudice sussistano notevoli dubbi su un fatto allegato dalla parte attrice e rimasto non controverso, cioè nel caso in cui egli possa raccogliere prove d’ufficio giusta l’art. 153 cpv. 2 CPC, ritenuto che l’esistenza di notevoli dubbi può segnatamente essere ammessa laddove l’allegazione della parte attrice sia contraddetta dai documenti da lei stessa prodotti. Il ricorso all'art. 153 cpv. 2 CPC deve tuttavia rimanere l'eccezione poiché la parte che ha omesso di contestare i fatti giuridicamente rilevanti deve di principio assumersi le conseguenze negative della sua inattività e non potrà con troppa facilità far capo al "giudice inquisitore" (IICCA del 22 marzo 2024, inc. 12.2024.2, consid. 8.1 e riferimenti).

 

6.         La dottrina è divisa sulla possibilità di applicare per analogia tale soluzione anche alla procedura semplificata (quale procedura caratterizzata da minori formalità, un rafforzato principio di oralità e un maggior supporto del giudice nell’accertamento dei fatti, onde consentirne l’accessibilità anche a parti non cognite di diritto e non patrocinate, cfr. DTF 143 III 506 consid. 3.2.3, 140 III 450 consid. 3.1), soprattutto laddove vige la massima inquisitoria sociale (art. 247 cpv. 2 CPC). Alcuni autori lo ammettono (cfr. Hauck, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 7 ad art. 245); alcuni, pur aderendo a detta tesi, precisano tuttavia che di regola il giudice, alla luce del suo obbligo accresciuto d’interpello, spesso non ritiene la causa matura per il giudizio e non rinuncia o non dovrebbe rinunciare a indire un’udienza (Killias, in: Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 14 ad art. 245; Brunner/Steininger, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2a ed., n. 5-6 ad art. 245); altri ancora invece ritengono che la mancata presentazione delle osservazioni nella procedura semplificata non possa avere effetto preclusivo e che in ogni caso il giudice deve citare le parti al dibattimento, sicché l’assegnazione di un breve termine suppletorio e la comminatoria della preclusione neppure sarebbero necessarie (Fraefel, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed, n. 8 ad art. 245; Tappy, in: Commentaire romand Code de procédure civile, 2a ed., n. 9-10 ad art. 245; Scheiwiller, Säumnisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: ZStV - Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 182, 2016, n. 457 seg.). Il Tribunale federale non si è ancora espresso sulla conseguenza della mancata presentazione delle osservazioni scritte ai sensi dell’art. 245 cpv. 2 CPC, ma solo su quella della mancata comparizione della parte convenuta all’udienza in caso di petizione non motivata ai sensi dell’art. 245 cpv. 1 CPC, stabilendo che il giudice deve effettuare l'udienza in assenza della parte non comparsa e non citare le parti a un nuovo dibattimento applicando per analogia l'art. 223 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 297 consid. 2.4-2.7). Tale giurisprudenza verrà però abrogata dall’introduzione, il 1° gennaio 2025, del modificato art. 245 cpv. 1 nCPC, secondo cui il giudice dovrà citare le parti ancora un’unica volta.

 

7.         Nel caso in esame, riguardante una procedura semplificata ove pacificamente vige la massima inquisitoria sociale ai sensi dell’art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC, la suesposta controversia dottrinale non deve però essere ulteriormente approfondita né risolta, né vi è la necessità di esaminare se il giudice potesse validamente ritenere la causa matura per il giudizio. Ciò poiché il Tribunale federale ha già evidenziato che la preclusione di una parte non patrocinata (ai sensi dell’art. 223 cpv. 2 CPC) può subentrare solo se le viene rivolta una sufficiente avvertenza ai sensi dell’art. 147 cpv. 3 CPC, e che l’avvertimento secondo cui il giudice può “emanare direttamente una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio (art. 223 cpv. 2 CPC) e fatto salvo il caso dell'art. 153 cpv. 2 CPC” (formulazione analoga a quella adottata dal giudice di prima sede nella fattispecie) può essere compreso nel suo significato pieno dal giurista, che sa situarlo correttamente nel quadro del predetto meccanismo, complesso, di contestazione e prova dei fatti giuridicamente rilevanti. Invece, per una parte non patrocinata da un avvocato, un simile avvertimento non è di regola sufficiente, non informandola in modo chiaro sulla conseguenza concreta irreversibile che può avere l'omissione della risposta, ovvero l'emanazione di una sentenza fondata sui soli fatti allegati dalla parte attrice, rimasti incontestati (informazione che deve pertanto essere aggiunta all’avvertenza, cfr. STF 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2 e 2.4). Il caso ivi trattato è analogo a quello qui in discussione (ove nell’avvertenza pure manca l’informazione appena citata) e deve condurre al medesimo risultato, non essendo la AP 1 a quel tempo patrocinata, rispettivamente non risultando che essa fosse cognita della portata dell’art. 223 cpv. 2 CPC e anzi emergendo dalle sue osservazioni del 5 marzo 2024 che la medesima aveva dato per certa la convocazione di un’udienza, in occasione della quale avrebbe voluto inoltrare ulteriori prove.

 

8.         La censura dell’appellante è pertanto fondata, nel senso che l'avvertimento contenuto nell’ordinanza pretorile 21 febbraio 2024 non adempie i requisiti stabiliti dal Tribunale federale nel contesto dell’art. 147 cpv. 3 CPC e che l'effetto preclusivo dell'art. 223 cpv. 2 CPC non può pertanto subentrare. Di conseguenza, in accoglimento dell’appello la decisione di prima sede dev’essere annullata e l’incarto dev’essere retrocesso al Pretore aggiunto, affinché indica un’udienza (obbligatoria anche in caso di avvio di una procedura scritta ai sensi dell’art. 245 cpv. 2 CPC, cfr. DTF 140 III 450 consid. 3.2), ove la parte convenuta avrà la possibilità di presentare le sue contestazioni e proporre le sue prove. Non vi è dunque motivo di compiere atti istruttori in questa sede.

 

9.         Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e devono dunque essere poste a carico di AO 1. Esse sono quantificate, sulla base dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, in fr. 2'000.- (comprensivi pure di spese e IVA).

10.      Per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria di AO 1 per la procedura di secondo grado, giusta l’art. 117 CPC ne ha diritto chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

La resistenza in lite di una parte appellata, ovvero vincente in prima sede, non può di regola dirsi priva di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Il requisito dell’indigenza (art. 117 lett. a CPC) è dato quando la parte richiedente non è in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali concretamente connesse al procedimento senza intaccare il fabbisogno suo e quello della sua famiglia. Pur vigendo il principio inquisitorio limitato, essa è tenuta ad indicare spontaneamente in modo chiaro e completo (nella misura del possibile) sia i suoi redditi che la sua situazione patrimoniale attuale. Non vi è inoltre un obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di conseguenza, se la medesima non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in mancanza di sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi finanziari necessari, l’istanza può essere respinta (STF 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3, IIICCA del 25 gennaio 2022, inc. 13.2021.107, consid. 4.1).

 

11.      Ora, nel caso concreto AO 1 non deve come detto sopportare alcuna spesa processuale, e l’assistenza giudiziaria non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC), potendo tuttalpiù coprire l’onorario del suo patrocinatore per l’allestimento della risposta all’appello 4 giugno 2024. Tuttavia, nella sua domanda (contenuta alla p. 13 del suddetto scritto), egli non motiva in alcun modo la sua indigenza, se non limitandosi ad affermare genericamente di essere senza reddito, senza però indicare di essere al beneficio di prestazioni della disoccupazione o della pubblica assistenza o di avere accumulato dei debiti, e senza spiegare come fa fronte al suo mantenimento in assenza di qualsivoglia entrata. L’istanza neppure contiene alcun puntuale rinvio alla documentazione prodotta, ed è pertanto insufficientemente motivata.

In ogni caso, il formulario da lui annesso non è aggiornato (risalendo al gennaio 2024), e contiene, relativamente alla sua disponibilità economica, solo un dato non sufficientemente documentato relativo alle sue entrate mensili (fr. 2'610.-); dagli atti emerge unicamente che egli, frontaliere con permesso G residente a Ch______ e senza familiari a carico, nell’ottobre-novembre 2023 aveva percepito due “anticipi di stipendio” (“Lohnvorschuss”) di fr. 1'000.- cadauno e uno “stipendio” (“L______”) di fr. 3'217.60 da una società con sede nel C______ T______ (C______ GmbH, D______, cfr. doc. Q inc. SE.2024.2), come pure che egli nel 2024 aveva ricevuto dalla medesima società provvigioni per fr. 9'831.- sulla base di un conteggio riferito ad aprile 2024 (doc. 3 annesso alla risposta all’appello); il richiedente tuttavia non spiega alcunché sulle modalità di calcolo e di corresponsione di tali remunerazioni, o sulla natura e sullo stato attuale di tale attività. Inoltre, agli atti manca qualsivoglia documento ufficiale che dimostri la sua situazione fiscale personale (ad esempio, una decisione di tassazione), quella relativa al pagamento degli oneri sociali (quale dipendente o indipendente) e più in generale la sua situazione patrimoniale (quali estratti conto bancari attestanti l’entità delle sue disponibilità economiche, le sue entrate e le sue uscite correnti). In altre parole, le informazioni da lui fornite non permettono di valutare compiutamente la sua situazione reddituale e patrimoniale e rendere verosimile che egli non sia in grado di far fronte ai costi per l’allestimento della risposta all’appello. Essendo patrocinato e non incombendo al giudice di sopperire a questa negligenza processuale, la sua richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria dev’essere conseguentemente respinta, in quanto immotivata e incompleta.

 

12.      Il valore litigioso della controversia raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11 RTar,

 

decide:

 

1.         L’appello 24 aprile 2024 della AP 1 è accolto ai sensi dei considerandi.

 

§       Di conseguenza, la decisione 6 marzo 2024 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. SE.2024.2) è annullata e l’incarto è rinviato alla Pretura per la continuazione della procedura e l’emanazione di un nuovo giudizio.

                                        

2.         Non si prelevano tasse e spese di giustizia. AO 1 rifonderà alla AP 1 fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di secondo grado.

 

3.         L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata il 4 giugno 2024 da AO 1 è respinta.

 

4.      Notificazione:

 

-    ;

-  

 .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).