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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.1 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord - promossa con petizione 3 gennaio 2023 da
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AO 1
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Contro |
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AP 1
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in materia di diritto del lavoro, con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 55'512.15 oltre interessi (poi ridotti in sede di replica a fr. 38'212.15),
domanda a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza di data 23 aprile 2024 condannando la stessa al pagamento di complessivi fr. 27'315.75 oltre interessi;
appellante la convenuta con atto di appello del 22 maggio 2024 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con risposta del 18 luglio 2024 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in qualità di responsabile del Bar __________ di __________ a partire dal 1° dicembre 2021.
Nella seconda metà del mese di giugno 2022 Edo__________ - amministratore unico di AP 1 - ha segnalato ad AO 1 che sulla base di parametri empirici utilizzati nella ristorazione per stimare il fatturato, risultavano delle (apparenti) anomalie tra i volumi di merce acquistata per l’esercizio pubblico e il ricavo atteso dalla loro vendita. La datrice di lavoro ha quantificato questa discrepanza in fr. 89'309.31, mentre il lavoratore - dopo un rapido controllo - ha ridotto la cifra dell’(ipotizzato) ammanco ad “al massimo” fr. 17'000.- e si è detto disponibile a verificare i conteggi nel dettaglio (doc. C).
A partire dal 18 luglio 2022 AO 1 è stato assente per infortunio. In data 26 luglio 2022 il lavoratore ha scritto alla datrice di lavoro lamentando di essere venuto a sapere che durante la sua assenza sarebbero state diffuse voci che lo accusavano di essere la causa di un grosso “buco” contabile all’origine delle difficoltà finanziarie del bar. In particolare, egli ha deplorato questa situazione venutasi a creare in sua assenza e ha evidenziato come il diffondersi di simili voci non avrebbe giovato all’immagine dell’esercizio pubblico né alla sua ripresa economica. Egli ha inoltre osservato come le difficoltà in cui versava il bar erano da ricercare in problemi organizzativi più volte messi in risalto e per cui erano state proposte - pure da lui medesimo - delle misure correttive quali ad esempio la rinuncia a uno dei due responsabili del locale. Egli ha altresì evidenziato che - qualora fosse stato confermato un ammanco di denaro - occorreva vagliare la posizione di tutti i collaboratori ritenuto che la cassa era accessibile a tutti i dipendenti. Egli si è dichiarato disposto a discutere una rescissione consensuale del rapporto di impiego (doc. D).
Il giorno seguente AP 1 - nella persona del suo amministratore unico Edo__________ - ha preteso la riconsegna delle chiavi del bar e del veicolo aziendale (doc. E).
Con scritto di data 2 agosto 2022 la datrice di lavoro ha disdetto con effetto immediato il rapporto di lavoro con AO 1 (doc. F).
AO 1, per il tramite del suo legale, ha scritto alla datrice di lavoro contestando la disdetta immediata e ne ha chiesto le motivazioni (doc. G); egli ha domandato altresì copia dei propri conteggi di salario. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti che non ha permesso di dirimere la vertenza (doc. H a N).
2. Previo tentativo di conciliazione (CM.2022.92) in data 3 gennaio 2023 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Mendrisio Nord con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 55'512.15, di cui fr. 27'304.70 a titolo di salari scoperti per il periodo da dicembre 2021 a luglio 2022, fr. 10'491.95 a titolo di salario per i mesi da agosto 2022 a novembre 2022 (corrispondenti ai tre mesi di disdetta ordinaria), fr. 3'915.50 a titolo di indennità per vacanze non godute e fr. 13'800.00, pari a tre mensilità, a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO, oltre interessi.
Con risposta del 17 marzo 2023 AP 1 ha integralmente contestato le pretese attoree; essa ha anzitutto rilevato che il contratto di lavoro prevedeva un termine di disdetta di un mese e non di tre come sostenuto dall’attore, rinviando al riguardo al doc. 1 da lei prodotto. La datrice di lavoro ha quindi ribadito la tesi secondo cui - sulla base di un calcolo empirico - il Bar __________ risultava aver avuto, tra gennaio e maggio 2022, una perdita di fr. 89'309.31, importo che la stessa ha poi ridotto a fr. 74'898.16 (doc. 4). La società ha sostenuto che in data 16 luglio 2022 vi sarebbe stato un incontro chiarificatore con l’attore il quale avrebbe chiesto di prendersi del tempo per effettuare le verifiche del caso e avrebbe pure ventilato la possibilità che qualcuno potesse avere rubato gli incassi. Anziché fornire i chiarimenti richiesti, in data 26 luglio 2022 AO 1 avrebbe però accusato la datrice di lavoro di averlo diffamato. Avendo a quel momento perso ogni residua fiducia nei confronti del dipendente, AP 1 ne ha quindi disposto il licenziamento immediato, misura che - a detta della stessa - sarebbe tempestiva, proporzionata e giustificata.
La società ha inoltre prodotto dei giustificativi attestanti la ricezione da parte del lavoratore di fr. 17'300.- a titolo di salario ed ha sostenuto che eventuali ulteriori crediti dello stesso erano da porre in compensazione con i crediti che essa vantava nei suoi confronti assommanti a complessivi di fr. 10'096.51.-. Essa ha inoltre allegato che - nella denegata ipotesi che il licenziamento risultasse ingiustificato - l’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO andrebbe quantificata in al massimo una mensilità.
In sede di replica l’attore ha ribadito che il contratto prevedeva un termine di disdetta di 3 mesi come indicato nel doc. B. Egli ha negato che vi fosse stato un incontro il 16 luglio 2022 sugli ammanchi contabili; un incontro si sarebbe tenuto il 9 luglio e sarebbe stato incentrato sulle prospettive di risanamento del locale. Alla luce della documentazione prodotta dalla datrice di lavoro egli ha ridotto la propria pretesa a complessivi fr. 38'212.15 ma ha contestato tutte le pretese fatte valere in compensazione dalla controparte. AO 1 ha ribadito la tesi secondo cui non vi era alcun elemento giustificante il suo licenziamento immediato.
In sede di duplica la convenuta ha ribadito le proprie argomentazioni e ha prodotto l’originale del contratto di lavoro doc. 1.
In data 15 settembre 2023 l’attore ha inoltrato una triplica spontanea, con allegato l’originale del doc. B, che è stata ritenuta inammissibile.
Esperita l’istruttoria le parti hanno inoltrato degli allegati conclusivi con cui hanno sostanzialmente riconfermato le rispettive antitetiche argomentazioni e richieste di giudizio.
3. Con decisione del 23 aprile 2024 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di complessivi fr. 27'315.75, di cui fr. 20'496.65 per pretese salariali e fr. 6'819.10 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato. Più nel dettaglio, il Pretore ha inizialmente accertato che per il periodo da dicembre 2021 a luglio 2022 il lavoratore vantava una pretesa salariale residua di fr. 10'004.70 (netti), importo da cui andavano dedotti fr. 80.90 per spese caricate in maniera impropria alla datrice di lavoro. Egli ha quindi stabilito che il licenziamento in tronco, notificato per presunte perdite di esercizio e dopo lo scritto del 26 luglio 2022 con cui - a dire della convenuta - il dipendente avrebbe attaccato la società, era ingiustificato. Al riguardo il giudice di prima sede ha rilevato che AP 1 non era riuscita a provare che l’esercizio pubblico avesse subito “un buco” di diverse decine di migliaia di franchi imputabile a un agire illecito o contrario al contratto di AO 1 e neppure che questi avesse ostacolato gli accertamenti necessari. Il Pretore ha inoltre giudicato intempestiva la disdetta “recapitata al lavoratore unicamente in data 3 agosto 2022” (sentenza cit., pag. 13) - quale reazione allo scritto del 26 luglio 2022 erroneamente considerato offensivo da AP 1 - ritenuto altresì che stando a quanto emerso nell’istruttoria essa nutriva sospetti sull’ammanco già dal mese di marzo 2022. Accertato poi che il termine di disdetta era di tre mesi e che il rapporto contrattuale giungeva pertanto a conclusione solo il 30 novembre 2022, il giudice di prime cure ha quantificato la pretesa salariale per questo periodo in fr. 10'491.95 (netti). Tenuto conto della breve durata del rapporto di impiego e della corresponsabilità di AO 1 nella situazione creatasi, il Pretore ha quantificato l’indennità ex art. 337c CO riconosciuta al lavoratore in un mese e mezzo di stipendio lordo, pari a fr. 6'900.-. La pretesa per ferie non godute è invece stata respinta.
Le tasse e le spese di fr. 4'200.- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, le ripetibili sono state compensate.
4. Con appello del 22 maggio 2024 - avversato da AO 1 con risposta del 18 luglio 2024 - AP 1 contesta il giudizio pretorile e chiede la reiezione integrale della petizione. Più nel dettaglio, in relazione ai salari arretrati da dicembre 2021 a luglio 2022, l’appellante ribadisce che nulla è più dovuto avendo il lavoratore già ricevuto fr. 6'093.85 a titolo di incassi incamerati autonomamente come acconti salario, trattenuto merce per fr. 3'235.19, causato un danno di fr. 495.90 per incassi versati in eccesso ai suoi famigliari e arrecato un ulteriore danno di fr. 190.60 per aver concesso a dei clienti del locale dei “sospesi” senza autorizzazione. La datrice di lavoro sostiene che il licenziamento in tronco era giustificato in considerazione del grave e reiterato comportamento tenuto dal dipendente il quale, con lo scritto del 26 luglio 2022, avrebbe dimostrato di non voler collaborare all’accertamento delle cause delle perdite riscontrate nei conti di cui egli era il responsabile; essa gli rimprovera altresì di aver finanche ostacolato queste verifiche. La disdetta sarebbe tempestiva essendo stata notificata 3 giorni lavorativi dopo la ricezione di questo scritto. Essa contesta inoltre al Pretore di essersi erroneamente fondato sul doc. B ritenendolo un contratto successivo per determinare il termine di disdetta che in realtà sarebbe di un solo mese e non di tre. Da ultimo essa argomenta che nessuna indennità di licenziamento sarebbe dovuta proprio in ragione delle considerazioni ritenute dal Pretore per fissarla in un solo mese e mezzo.
5. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto in data 22 maggio 2024 contro la decisione impugnata, notificata il 24 aprile 2024, l'appello è tempestivo, come pure tempestiva è la relativa risposta del 18 luglio 2024 (art. 312 CPC).
6. Come poc’anzi accennato l’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’erronea sussunzione giuridica per aver respinto, eccezion fatta per l’esiguo importo di fr. 80.90.-, tutte le contestazioni e le eccezioni di compensazione da essa sollevate in relazione alla pretesa per salari arretrati avanzata dall’attore.
Entrando nel dettaglio delle contestazioni, AP 1 - ribadendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede - lamenta la presenza di un ammanco in cassa di complessivi fr. 6'093.85, importo contabilizzato sotto le voci “giro allineamento saldo cassa” (doc. 6 pag. 23, 50 e 54) e “giro allineamento saldo cassa lotto” (doc. 7 pag. 3) e di cui essa ritiene si sia appropriato AO 1 e che comunque a dire della stessa - in assenza di valide giustificazioni - andrebbe messo a carico del dipendente in quanto responsabile della cassa, e pertanto dedotto dalle sue pretese salariali.
Questa tesi non può essere seguita. Come rettamente argomentato dal primo giudice nella sua sentenza a cui si rinvia (sentenza cit., pag. 7), in concreto la datrice di lavoro è venuta meno al proprio onere allegatorio e probatorio quo alla violazione contrattuale, al danno e al nesso causale; a fronte delle contestazioni del dipendente, la stessa non può limitarsi a far ricadere sul lavoratore - per quanto responsabile del locale - l’onere di provare le ragioni di qualsiasi incongruenza contabile pena la deduzione di questi ammanchi dal suo stipendio, e neppure può, in assenza di ulteriori riscontri, dare per acquisito che questi soldi siano stati da lui prelevati quali acconti sul salario. Come emerso nell’istruttoria, infatti, la cassa era accessibile a tutti i dipendenti dell’esercizio pubblico, dipendenti che - per stessa ammissione della datrice di lavoro - non sono però mai stati interpellati al riguardo (cfr. deposizione di Edo__________ del 21 novembre 2023, pag. 8; audizione di Tiz__________ del 17 ottobre 2023, pag. 4).
AP 1 rimprovera inoltre ad AO 1 di non essersi accorto e comunque di non aver segnalato questi (asseriti) ammanchi. Omissione che - se fosse provata - sarebbe invero indicativa di una certa negligenza da parte del lavoratore ma che - diversamente da quanto essa sostiene (appello, pag. 12) - non basterebbe ancora per addebitare allo stesso la trattenuta di questi importi.
Ciò detto, stupisce che, malgrado il grosso dei pretesi ammanchi risalisse già al mese di marzo 2022 e che - per sua ammissione - la datrice di lavoro se ne fosse (subito) accorta, essa non abbia preso provvedimenti sino a luglio 2022, limitandosi a chiedere - stando alle parole di Edo__________ - (informalmente) spiegazioni al lavoratore che pur non essendo arrivate non l’hanno però indotta ad adottare alcuna misura nei suoi confronti (deposizione cit., pag. 8 e 10).
Un simile agire è difficilmente spiegabile se non col fatto che - contrariamente a quanto allegato in sede giudiziaria - la stessa datrice di lavoro nutrisse seri dubbi sull’effettività dell’ammanco, rispettivamente su chi ne fosse il responsabile; ipotesi quest’ultima che trova (ulteriore) conferma nella decisione di AP 1 di sporgere poi denuncia penale al Ministero pubblico contro ignoti e non contro AO 1. Denuncia sfociata - come dichiarato dalla stessa - in un decreto di abbandono (cfr. anche conclusioni, pag. 10; deposizione di Edo__________ cit., pag. 10; audizione di Tiz__________ cit., pag. 3).
Per quanto attiene alla contestazione relativa alla pretesa appropriazione da parte di AO 1 di superalcolici per un importo di fr. 3'235.19 che - a dire dell’appellante - sarebbero stati acquistati con fondi della società ma non rivenduti, come rettamente evidenziato dal primo giudice gli atti di causa non permettono di stabilire la natura degli alcolici indicati nel doc. 8 e pertanto neppure se gli stessi siano poi stati rivenduti o meno. Non è infatti dato sapere se la lista di cui al doc. 8 si riferisca esclusivamente a dei superalcolici o se la stessa comprenda pure altri tipi di bevande alcoliche (quali vino, aperol o campari) come allegato dall’attore. In assenza di un’indicazione specifica per questa tipologia di bibite sugli scontrini di cassa (doc. 9), non è possibile determinare in che misura quanto acquistato sia poi stato rivenduto. Pertanto neppure è possibile provare che AO 1 abbia “tenuto per sé una certa quantità di superalcolici” quale “salario in natura” come preteso dall’appellante (cfr. appello pag. 11); anche questa contestazione si rivela infondata.
In relazione all’importo di complessivi fr. 495.90 che l’appellante avrebbe versato in eccesso alla moglie e al figlio per l’attività svolta presso l’esercizio pubblico, a ragione il Pretore ha giudicato che qualora AP 1 ritenesse di avere un credito nei loro confronti perché avrebbero lavorato in misura minore degli acconti ricevuti, la stessa potrà chiedere la rifusione di queste somme ai diretti interessati. Non paiono di contro adempiute le premesse di cui all’art. 321e CO non avendo l’attore violato i propri obblighi contrattuali nei confronti della datrice di lavoro che era informata sia del loro impiego che degli importi versati (doc. MM).
Neppure può essere accolta la contestazione relativa all’importo di fr. 190.- per i “sospesi clienti” (doc. 12). In primis, non risulta che tale prassi - peraltro non certo insolita in esercizi pubblici di paese con una propria clientela fissa, come quello qui in discussione - fosse stata proibita dalla datrice di lavoro; anzi essa ha più volte sostenuto che AO 1 godeva di ampia autonomia gestionale. Secondariamente i crediti concessi sono stati puntualmente registrati di modo che ve ne fosse traccia e che si potesse rivendicarne il pagamento, ciò che il dipendente avrebbe verosimilmente fatto personalmente se il rapporto di impiego fosse proseguito. Nessuna critica può pertanto essere mossa ad AO 1 su questo aspetto.
7. L’appellante prosegue poi contestando il mancato riconoscimento della legittimità del licenziamento in tronco e contesta al Pretore un errato accertamento dei fatti per non aver valutato la situazione fattuale nel suo complesso. Essa rimprovera al primo giudice di non aver considerato che “lo scritto 26 luglio 2022 andava esaminato (…) come atto culminante di una serie di comportamenti che hanno dimostrato che l’attore non aveva alcuna intenzione di collaborare, e anzi ostacolava, gli accertamenti necessari per comprendere l’origine del “buco” nei conti dell’esercizio pubblico” (appello, pag. 15): “buco” che - contrariamente a quanto ammesso dal giudice di prima sede - essa ritiene di aver dimostrato. A dire di AP 1, l’atteggiamento di AO 1 avrebbe irrimediabilmente compromesso la fiducia che essa riponeva nei suoi confronti.
7.1. Il giudice di prima sede ha già illustrato i principi dottrinali e giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame. A questo stadio del procedimento vale nondimeno la pena ricordare che l'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità (art. 337 cpv. 3 CO), considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (art. 4 CC; TF 4A_293/2020 del 30 agosto 2020 consid. 3.1.1, TF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1.1; IICCA del 15 luglio 2024 inc. 12.2024.32 consid. 8.1). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova.
Un licenziamento immediato dato sulla base di meri sospetti (cosiddetto: “Verdachtskündigung”) è giustificato quando il datore di lavoro riesce in seguito a individuare e comprovare le circostanze per cui la continuazione del rapporto di lavoro era inesigibile (TF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022, consid. 3.1.2; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 78 ad art. 337 CO). Di conseguenza di principio quando l'accusa nei confronti del lavoratore si rileva infondata o non provata, il licenziamento è da considerarsi ingiustificato (Streiff/Von Kaenel/Roger, Arbeitsvertrag, 7a ed., n. 10 ad art. 337 CO).
Dottrina e giurisprudenza ammettono due eccezioni in cui, anche se i sospetti si sono rilevati infondati o non sono stati provati, la risoluzione immediata del rapporto di lavoro può considerarsi comunque giustificata, ovvero quando il lavoratore ha ostacolato o vanificato gli accertamenti da parte del datore di lavoro (Streiff/Von Kaenel/Roger, op. cit., ed., n. 10 ad art. 337 CO; Trezzini, op. cit., n. 78 ad art. 337 CO) oppure quando il sospetto è considerevole e concerne la commissione di una grave infrazione o una grave mancanza tale da fare apparire, secondo le concrete circostanze, la continuazione del rapporto di lavoro impossibile. In questa eventualità il datore di lavoro deve però aver messo in atto tutti i chiarimenti che ci si poteva ragionevolmente attendere da lui per verificare il sospetto (TF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022, consid. 3.1.2; Streiff/Von Kaenel/Roger, op. cit., n. 10 ad art. 337 CO).
7.2. Preliminarmente è necessario puntualizzare che - contrariamente a quanto sembra credere l’appellante - il Pretore non si è limitato ad analizzare lo scritto di data 26 luglio 2022 in maniera decontestualizzata ma - dopo aver chiarito che questa missiva da sola non poteva assurgere a giustificazione per il licenziamento in tronco (sentenza cit., pag. 11, par. 2), non contenendo la stessa alcuna affermazione o giudizio di valore lesivi della personalità della datrice di lavoro o qualificabili come attacchi alla medesima, opinione condivisa da questa Camera - l’ha valutata considerando i fatti nel loro complesso, ciò che si evince leggendo con attenzione i paragrafi 3 e 4 della pag. 11 della sentenza impugnata.
Detto questo - a ragione - il Pretore ha ritenuto che AP 1 non fosse riuscita a provare né che l’esercizio pubblico avesse realmente subito un “buco” né tantomeno che lo stesso potesse essere imputato all’agire illecito o a una violazione contrattuale del qui appellante. La pretesa sottoredditività del locale di cui si lamenta la datrice di lavoro è infatti stata determinata utilizzando un metodo di calcolo empirico, denominato dalle parti “metodo 4x”, la cui attendibilità ed effettiva applicabilità al caso di specie - puntualmente contestate dall’attore (cfr. replica, pag. 4; anche deposizione di AO 1 del 21 novembre 2023 cit., pag. 5) - non sono state dimostrate.
Ad ogni modo, quand’anche vi fosse effettivamente stata una sottoperformance del locale, il mancato raggiungimento dei livelli di redditività attesi non significa ancora che vi sia stata una violazione contrattuale imputabile ad AO 1; questo neppure nel caso in cui lo scarso profitto dell’attività fosse da ricondurre a scelte gestionali sbagliate prese dallo stesso. Diverso sarebbe il caso se AO 1 si fosse appropriato di fondi aziendali, ipotesi che la datrice di lavoro non ha però allegato - eccezion fatta per gli importi da essa posti in compensazione alle pretese salariali (in relazione ai quali si rinvia a quanto illustrato al consid. 6) - e tantomeno provato.
Come rettamente rilevato dal Pretore, anche negli anni precedenti l’assunzione di AO 1, i ricavi del locale erano inferiori al quadruplo degli acquisti (cfr. doc. II e doc. LL), a riprova della poca attendibilità del “metodo 4x” per stimare la redditività dell’esercizio pubblico in parola e per imputare la medesima all’attore.
Da quanto esposto, si evince che AP 1 non è riuscita a dimostrare la fondatezza dell’accusa nei confronti del lavoratore ciò che, di principio, renderebbe il suo licenziamento in tronco ingiustificato. Va ora però verificato se siano date quelle circostanze eccezionali in presenza delle quali un licenziamento basato su semplici sospetti può essere comunque considerato lecito (cfr. anche consid. 7.1).
Nello specifico, va osservato che l’appellante rimprovera al lavoratore di non aver contribuito a individuare le cause della (pretesa) sottoperformance, compito che - a dire della stessa - gli incombeva in quanto “responsabile dell’esercizio pubblico, compresa la gestione della cassa e del personale” (appello, pag. 16) e anzi di avere, di fatto, ostacolato questo verifica. Questa doglianza non è condivisa da questa Camera. Dagli atti risulta infatti che AO 1 si è più volte confrontato con la datrice di lavoro sul tema e nel contempo ha proposto pure delle misure di contenimento dei costi (doc. C, GG, doc. 13 e doc. 14; deposizione di Edo__________ cit., pag. 8 e 9).
Di contro a AP 1 può essere rimproverato di non aver fatto tutto il possibile per acclarare la situazione e verificare i suoi sospetti, tant’è che la stessa neppure ha ritenuto di sentire Sa__________, gerente del locale, né gli altri impiegati (cfr. audizione di Tiz__________ cit., pag. 4; deposizione di cit., pag. 8; deposizione di AO 1 cit., pag. 3).
Così stando le cose, il licenziamento in tronco di AO 1 - fondato come visto su dei semplici sospetti che non sono risultati provati - deve essere ritenuto ingiustificato non realizzandosi in concreto nessuna delle eccezioni previste dalla dottrina e dalla giurisprudenza ricordate poc’anzi (consid. 7.1).
8. L’appellante prosegue poi contestando la valutazione pretorile - espressa unicamente “per ipotesi di lavoro” (sentenza cit., pag. 12) - secondo cui quand’anche si volesse ritenere la disdetta immediata “fondata su validi gravi motivi, la stessa sarebbe in ogni caso ingiustificata in quanto intempestiva” (sentenza cit., pag. 12, appello, pag. 16 seg.). In concreto, alla luce di quanto illustrato nei considerandi che precedono e dell’esito della vertenza, si può prescindere dall’esprimersi anche su questa censura.
9. Per quanto attiene alla quantificazione delle spettanze del lavoratore ex art. 337c cpv. 1 CO, l’appellante censura la decisione pretorile nella misura in cui questi si è fondato sul doc. B - documento sulla cui autenticità sussistono, a dire dell’appellante, seri dubbi (appello, pag. 18) - per determinare il termine di disdetta. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di aver ritenuto il doc. B come un contratto successivo sebbene nessuno abbia allegato questa circostanza.
Ricapitolando, agli atti figurano due contratti di lavoro, il primo prodotto dall’attore quale doc. B con indicata la data “21/11/211” prevedente un termine di disdetta di tre mesi, il secondo prodotto dalla convenuta quale doc. 1 con data “02/11/2011” nel quale le parti hanno pattuito un termine di disdetta di un solo mese.
In prima sede AP 1 si è limitata a contestare la prima pagina del doc. B (cfr. risposta, pag. 2) - in quanto menzionante per l’appunto un termine di disdetta più lungo di quello indicato nel doc. 1 - ipotizzandone (implicitamente) una rielaborazione - tesi prontamente smentita dalla controparte (replica pag. 3) - senza però nulla eccepire in relazione alla seconda pagina dello stesso dove figuravano la data e le firme delle parti e tantomeno ne ha contestato l’autenticità; unicamente in occasione della propria deposizione Edo__________, amministratore unico di AP 1, ha affermato di non riconoscere la firma apposta sul documento (deposizione cit., pag. 7), circostanza che non era però stata precedentemente allegata.
Solo in sede di appello, AP 1 ha sollevato dubbi sull’autenticità del documento, sostenuto che lo stesso “non riporta la firma dell’AU della convenuta” e definito la data ivi indicata come “incomprensibile” (appello, pag.18); allegazioni che si rivelano tardive.
Sulla base degli atti e di quanto addotto innanzi al Pretore dalle parti, la valutazione del medesimo secondo cui si tratterebbe di due contratti diversi sottoscritti in due momenti diversi è sostenibile - e questo malgrado il contratto doc. B riporti un (evidente) errore di battitura in relazione alla data (“21/11/211” in luogo di “21/11/2011”), errore che proprio perché manifesto non ne compromette l’attendibilità. In assenza di contestazioni sufficientemente motivate, è a ragione che il primo giudice si è attenuto al termine di tre mesi indicato nel contratto doc. B ritenendo questo documento posteriore al doc. 1.
Pertanto, considerato che la disdetta è stata recapitata solo il 3 agosto 2022, AO 1 ha diritto al salario sino a fine novembre 2022 cosi come stabilito dal Pretore nel proprio giudizio (sentenza cit., pag. 14).
10. Da ultimo l’appellante contesta l’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO accordata ad AO 1 e sostiene che, in ragione della breve durata del rapporto di impiego e della sua corresponsabilità nel licenziamento dovuta all’assunzione di un atteggiamento poco collaborativo, nulla dovrebbe essergli riconosciuto.
Per quel che concerne la determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione del libero apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli effetti economici del licenziamento, la gravità della lesione dei diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (da ultimo: II CCA del 15 novembre 2022, inc. 12.2022.104, consid. 7.1 con rinvii). Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo. Contrariamente alla lettera dell'art. 337c cpv. 3 CO, dottrina e giurisprudenza ne negano il carattere facoltativo. L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce perciò un caso eccezionale, in cui (nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato) vi è l'assenza di un suo comportamento censurabile, oppure in presenza (ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato) di una grave concolpa del dipendente (da ultimo II CCA del 16 settembre 2021, inc. 12.2020.138, consid. 5.1).
In concreto, tenuto conto dei riscontri processuali, e in particolare della corta durata del rapporto d'impiego (7 mesi), della corresponsabilità dell’attore (che con il suo atteggiamento contraddittorio non ha favorito l’acclaramento della situazione contabile e nemmeno ha dissipato i sospetti della datrice di lavoro sull’esistenza di un ammanco in cassa), dell’assenza di formali avvertimenti da parte di AP 1 e dell’età del lavoratore (58 anni), si giustifica di contenere l’indennità nella parte bassa della forchetta fissata dalla norma ma non di prescindere dalla sua assegnazione come invece richiesto dall’appellante; nello specifico è opinione di questa Camera che l’indennità di un mese e mezzo di salario riconosciuta dal primo giudice non ne eccede il potere di apprezzamento e debba venire confermata in questa sede. Anche questa censura appellatoria va pertanto respinta.
11. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali di secondo grado, calcolate su un valore ancora litigioso di fr. 27’315.75 seguono la soccombenza dell’appellante la quale rifonderà all’appellato un’equa indennità per ripetibili d’appello (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 22 maggio 2024 di AP 1 è respinto
2. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).