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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2024.113 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 giugno 2024 dall'
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RE 1 S______ (HR) |
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contro |
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CO 1
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con cui l'attrice ha chiesto – previe domande di sospensione provvisoria dell'esecuzione n. _______ e del procedimento giudiziario in rassegna (art. 126 CPC) nonché istanza di ricusazione del Pretore Ma______ P______ – di accertare l'inesistenza e l'estinzione del debito (art. 85a LEF) nei confronti del convenuto derivante dalla decisione 25 aprile 2024 della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (inc. 14.2023.61);
atto che il Pretore F______ T______, ritenendolo sconveniente e incomprensibile, ha dichiarato il 17 giugno 2024 inammissibile nel senso dell'art. 132 CPC e che il medesimo ha retrocesso alla mittente con i documenti annessi allo scritto;
reclamante l'attrice che, con atto del 1° luglio 2024, chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di accertare la nullità della decisione pretorile o, in subordine, di annullarla, con protesta di spese e ripetibili o indennità;
mentre non sono state chieste osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 12 giugno 2024 con azione di accertamento dell'inesistenza e dell'estinzione del debito (art. 85a LEF) derivante dalla decisione 25 aprile 2024 della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (inc. 14.2023.61) e contestuale domanda di sospensione dell'esecuzione n. _______ e del procedimento (art. 126 CPC) nonché istanza di ricusazione del Pretore Ma______ P______, RE1 ha chiesto, in via preliminare, di accogliere le eccezioni di prescrizione "ex art. 67 vCO ed ex art. 81 cpv. 1 LEF" e, nel merito, di ammettere la sua domanda di accertamento dell'inesistenza del debito (per il quale la CEF aveva rigettato in via definitiva, per fr. 29'800.- più gli interessi, la di lei opposizione al PE n. _______) nei confronti di CO1 ("previo accertamento decadenza/revoca (art. 280 LEF) sequestro a monte n. _______ da cui dipende") e di annullare di conseguenza l'esecuzione n. _______.
2. Il 17 giugno 2024 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, F______ T______, ha dichiarato inammissibile "lo scritto" presentato da RE1 e lo ha retrocesso alla mittente con i documenti annessi al medesimo. Egli ha infatti stabilito che l'atto presentato dall'interessata il 12 giugno 2024 non adempiva i presupposti per essere qualificato quale atto processuale per via delle "sconvenienze che lo farciscono a 360 gradi e l'incomprensibilità degli argomenti proposti nello stesso. Da qui la sua inammissibilità (art. 132 CPC)".
3. Mediante reclamo 1° luglio 2024 RE1 chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di accertare la nullità della decisione pretorile o, in subordine, di annullarla, con protesta di spese e ripetibili o indennità.
4. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni né a CO1 (cui nemmeno il Pretore aveva notificato la propria "decisione") né al primo giudice (art. 324 CPC).
5. Nella misura in cui RE1 lamenta il mancato esame da parte del Pretore del suo memoriale 12 giugno 2024, la stessa invoca un diniego di giustizia. L'atto in questione va pertanto trattato alla stregua di un reclamo per denegata giustizia (art. 319 lett. c CPC), la quale si realizza nel caso in cui la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione o, come nella fattispecie, la trattazione di un'azione che rientra nelle sue competenze. Salvo nell'ipotesi in cui la condotta sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c), un reclamo per ritardata (o denegata) giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Introdotto (il 1° luglio 2024) nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione pretorile – avvenuta il 20 giugno 2024 (tracciamento dell'invio RY035339995CH, agli atti) – il reclamo è quindi in ogni caso tempestivo. E un reclamo per denegata giustizia in una procedura di accertamento dell'inesistenza di un debito nel senso dell'art. 85a LEF nelle materie dell'art. 48 lett. b n. 1 LOG con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.- (v. sopra, consid. 1) rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 in relazione con la sua lett. e n. 1 LOG).
6. Più delicata appare per contro la ricevibilità del reclamo sotto il profilo delle richieste di giudizio. La reclamante si limita infatti a postulare l'accertamento della nullità della decisione pretorile, rispettivamente a chiedere l'annullamento di quest'ultima. Non si comprende tuttavia in cosa consisterebbe l'interesse della reclamante nell'ottenere il mero annullamento o la nullità della decisione pretorile se la pronuncia auspicata non è accompagnata dall'ordine – non richiesto dalla reclamante – al primo giudice di trattare il memoriale 12 giugno 2024 quale azione di accertamento negativo nel senso dell'art. 85a LEF e di dare così seguito alla procedura. Visto l'esito del presente reclamo, la questione – ancorché dubbia – può nondimeno rimanere irrisolta.
7. La reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di essere incorso in un formalismo eccessivo (art. 29 Cost.) e quindi in un diniego di giustizia formale per non averle concesso la possibilità di sanare il suo memoriale assegnandole un termine per porre rimedio ai vizi rilevati, così come prescritto dall'art. 132 cpv. 1 e 2 CPC, il quale sarebbe pertanto stato violato. A parte ciò il Pretore non avrebbe spiegato in quale passaggio né perché l'atto risultava sconveniente, non potendosi in ogni caso affermare che esso lo era a "360 gradi". Ma anche in siffatta eventualità nulla giustificava a suo parere di non assegnarle un termine per rettificare il proprio atto. Onde la nullità della decisione pretorile per carente motivazione della stessa che le crea un "alto rischio di un danno difficilmente riparabile (fondi pignorati e distribuiti a CO1 domiciliato in Italia)". Comunque sia, la reclamante rileva che la sconvenienza va ammessa con prudenza, dovendosi tollerare "una certa animosità e colorito nelle esternazioni delle parti". E nel suo atto retrocesso non figuravano a suo parere sconvenienze bensì "precise verità" che non potevano offendere, men che meno "dopo 14 anni di persecuzioni e aberrazioni giuridiche pubblicamente notorie" durante i quali essa avrebbe "imparato a non reagire d'impeto con la rabbia e il disgusto del momento, ma è vero che non sempre ci si può reprimere di fronte a certe azioni". Essa non disconosce che ha già dovuto rettificare o intersecare degli allegati, ma sottolinea come mai si è vista ritornare un atto senza assegnazione di un termine per potere rimediare. Rilevata l'urgenza della domanda ex art. 85a LEF, RE1 chiede di concedere la sospensiva al suo reclamo per il rischio di "vedersi portare via definitivamente la somma litigiosa da parte di CO1, che è domiciliato a Mi______", con tutti i rischi connessi a un'azione in Italia per recuperare il presunto danno (memoriale, pag. 2 a 4).
7.1 Secondo l'art. 132 CPC carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell'atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l'atto si considera non presentato (cpv. 1). Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi (cpv. 2). Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono invece rinviati al mittente senz'altra formalità (cpv. 3). Le parti hanno invero di massima un diritto a sanare un atto viziato. L'assegnazione di un termine supplementare per rimediarvi serve infatti a mitigare il rigore formale procedurale ove questo non sia giustificato da un interesse degno di protezione (DTF 142 I 10 consid. 2.4.5 con rinvii). Il termine supplementare va così assegnato se l'atto viziato nel senso dell'art. 132 cpv. 1 o 2 CPC è stato introdotto per svista o comunque in maniera non intenzionale. Nessuna tutela si giustifica per contro se il vizio si riconduce a una condotta consapevolmente inammissibile (STF 4A_19/2022 del 30 agosto 2022 consid. 5 con riferimenti). L'assegnazione di un termine supplementare decade pertanto nell'eventualità di un manifesto abuso di diritto (DTF 142 I 10 consid. 2.4.7; 142 IV 299 consid. 1.3.4; 142 V 152 consid. 4.5).
Il Tribunale federale ha segnatamente già avuto modo di qualificare come abusiva anche l'introduzione reiterata di atti sconvenienti pur sapendo l'interessato della loro inammissibilità (STF 4A_351/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 3.3, 5A_486/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.2 con rinvii). In tal caso, il principio della buona fede processuale giustifica di prescindere dall'assegnazione di un termine in sanatoria per ogni recidiva (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 39 ad art. 132). È considerato sconveniente ogni atto che lede la dignità del tribunale o dell'amministrazione della giustizia in generale e che contravviene al decoro, atteso che il contenuto sconveniente può avere per oggetto il tribunale, la controparte o anche un terzo partecipante alla procedura (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 25 ad art. 132; Frei in: Berner Kommentar, n. 12 ad art. 132). Maggior rigore va richiesto dagli avvocati e dalle autorità, pur essendo anche a loro garantito il diritto alla critica oggettiva (Gschwend, loc. cit., con richiami).
7.2 Nella fattispecie è indiscutibile che il memoriale introdotto il 12 giugno 2024 fosse intriso di considerazioni sconvenienti. A cominciare dal capitolo in cui RE1 chiedeva la ricusazione del Pretore Ma______ P______, sulla cui "prevenzione, parzialità e partigianeria", ovvero "sulla sua plateale sudditanza e obbedienza in favore di M______ P______ e del di lui cliente CO1" come pure sul suo "difetto di autonomia di giudizio e di rettitudine giuridico-etico-logica" l'attrice non aveva dubbi. Al riguardo l'interessata ha usato termini inaccettabili, non sorretti dalla minima prova, sostenendo che: "Questo magistrato sta difendendo e parteggiando a tal punto CO1 e il retrostante puparo M______ P______, che è arrivato addirittura a falsificare una pubblicazione sul FU! Infatti, come da evidenze certe prodotte con la denuncia al MP, il Pretore Ma______ P______ ha manomesso, taroccato il FU, facendo figurare ex post una pubblicazione di una sua decisione! (…) Ecco a cosa serve la digitalizzazione! A falsificare e imbrogliare la verità e realtà del presente e pure del passato! (…) Senza contare che le pendenti denunce penali e disciplinari non permettono a Ma______ P______, che già odia chi scrive per default (e che ha già denunciato alla Commissione di disciplina degli avvocati, ma che il suo Presidente avv. B______ C______ ha archiviato, che ha e continua a dileggiare con ghigni sadici schierandosi sfrontatamente in favore di CO1 a cui però non chiede di provare la proprietà e a cui non chiede se abbia mai pagato le fatture di RE1, ecc.), di essere sereno ed imparziale, difetto d'indipendenza sistemica a parte (nominato dal partito PLR, ovvero M______ P______, suo fedelissimo fratello massone)" (loc. cit., pag. 6 seg.).
E come se non bastasse, riferendosi alla controparte o meglio al suo difensore in sede penale, l'attrice ha aggiunto: "Ma di cosa sta parlando questo impostore? Vogliamo parlare di questo abominio giuridico, nullità, vergogna, monumento all'illegalità, alla corruzione, alla manomissione di prove e processo, ovvero alla frode processuale da parte di M______ P______? Han capito anche i sassi che M______ P______ ha pilotato il processo, sostituendo ai giudici D______ S______ e S______ M______ (…) due signore presunte giudicesse di sua obbedienza e fedeltà, e da lui telecomandate, falsificando le prove, taroccando sentenze italiane, di cui una della Suprema Cassazione, facendo invece sparire e/o manomettere altre prove in favore di RE1. Imponendo un processo senza prove, senza investigazioni e senza accertamenti, da fare invidia ai giudici della Korea del Nord che stanno ancora pigliando appunti. UNA VERGOGNA CHE SOTTERRERÀ P_____ E I SUOI ACCOLITI. Ma M______ P______ la mattina riesce a guardarsi allo specchio? Ma che razza è questo soggetto? Lui che ha ribaltato e capovolto il sistema di valori, quindi lui è fiero e felice di sé quando riesce a fregare, ad ingannare, a falsificare, a rubare, a uccidere, e via dicendo. Un sistema malato che porta alla pazzia, in quanto gli esseri umani sono ordinati al bene, alla verità al giusto. La sentenza CARP 29 gennaio 2019, la quale, contrariamente ai desideri di sor M______ P______ e suo subalterno B____, è stata riformata e sostituita dall'arresto TF 6B_306/2019 del 22.05.2019 (…) e, che (sentenza CARP) è comunque nulla radicalmente in ragione dell'ipotesi di corruzione e altri reati delle due giudicesse V______-Ch______ e M______ (…), e della loro regista intermedia sora R______, compreso il PP, ad opera del loro corruttore sor M______ P______ (tutti sotto inchiesta di nuovo avanti la Procura federale di Berna stante 'il divieto di investigare il criminale M______ P______ ed i suoi accoliti corrotti vigente in Ticino') ai danni della RE1, da un verso; e, in ragione delle gravissime violazioni dei diritti di difesa (…) consumate durante il processo taroccato, dall'altro verso. Pendono ancora diverse impugnative avanti le competenti Autorità giudiziarie e governative tese all'esecuzione della sentenza 6B_306/2019 ovvero all'accertamento di nullità della decisione CARP. Soprattutto dopo la scoperta della fabbrica delle false sentenze TF installata dal falsario seriale, probabile assassino del giudice federale Dr. Prof. H______ G______ S______, frodatore, truffatore, corruttore, riciclatore internazionale di denaro sporco, ecc. ecc. sor M______ P______" (loc. cit., pag. 10 seg.).
7.3 A parte la palese gravità delle considerazioni diffamanti e ingiuriose nei confronti della controparte, dell'allora patrocinatore di quest'ultima e dei giudici, di ogni grado (distrettuali, cantonali e federali), che si sono occupati della sua vertenza – ovvero a "360 gradi" come ha indicato non senza ragione il Pretore – e che si commentano da sole, preoccupa seriamente l'apparente mancata presa di coscienza della sua condotta da parte della reclamante la quale nega il carattere sconveniente delle sue espressioni che anzi considera "precise verità" – di cui manca tuttavia ogni riscontro - che non "possono offendere alcuno" (v. pure il commento a pag. 3 del reclamo: "il re è nudo! Ma i fedelissimi fingono di no e continuano (inutilmente) a fare quadrato"). Non si disconosce che la sconvenienza di un atto va ammessa con una certa prudenza e che una certa animosità e colorito nelle esternazioni delle parti sono insite in una controversia giudiziaria. Il problema è che con le sue accuse – a sostegno delle quali non fornisce la benché minima prova – RE1 ha trasceso ogni limite e decenza. Ella dimentica che le esternazioni di una parte (a maggior ragione ove questa esercita la professione di avvocato) non possono sconfinare nel dileggio o, peggio ancora, nell'ingiuria verso il giudice o la controparte (e suoi rappresentanti) ma devono restare entro i limiti – manifestamente e gravemente oltrepassati in concreto – di una critica oggettiva (Frei, loc. cit.). Considerate le ripetute sconvenienze e la loro gravità, nulla impediva pertanto al Pretore di giudicare, già da sé solo, lo scritto 12 giugno 2024 abusivo – e non meritevole di tutela giuridica – nel senso dell'art. 132 cpv. 3 CPC e prescindere quindi dall'assegnazione di un termine supplementare per rimediare al vizio (v. Kramer/Erk in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2a edizione, ni. 11 e 15 ad art. 132; Frei, loc. cit.).
7.4 Ma vi è di più. Come riconosce la stessa reclamante, non si tratta del primo "passo falso" dell'interessata la quale si è già vista in passato e a più riprese ritornare propri allegati per rimediare alle sconvenienze che li connotavano o è altrimenti già stata diffidata ripetutamente dal reiterare condotte processuali offensive, pena il rinvio senz'altra formalità dei suoi atti (a titolo di esempio e solo per quanto riguarda la Sezione civile del Tribunale di appello cfr. CEF inc. 15.2024.12 del 24 aprile 2024, consid. 5.1, inc. 15.2016.91 del 29 novembre 2016, consid. 4, inc. 14.2014.147 del 13 aprile 2015 consid. 5.2.c; II CCA, inc. 12.2017.152 del 19 giugno 2018 [riguardante una decisione della Pretura di Lugano, sezione 1]). Anche in virtù di ciò e del maggior rigore richiesto da un legale (già reso attento più volte al problema), RE1 non poteva seriamente più contare sull'indulgenza del giudice adito. La decisione del Pretore di ritenere pertanto l'atto 12 giugno 2024 come inammissibile – o meglio come non presentato – e di rinviare il medesimo alla mittente resiste alla critica anche sotto questo aspetto. Senza considerare che la reclamante neppure discute l'altro motivo relativo all'incomprensibilità degli argomenti proposti in detto atto, su cui non occorre dunque attardarsi.
7.5 Quanto al rischio che la decisione del Pretore le farebbe subire un danno difficilmente riparabile, la reclamante perde di vista che tale "decisione" in realtà non integrava – a ben vedere – un atto procedurale formale (v. STF 4D_72/2023 dell'11 giugno 2024 consid. 1.2 con rinvii) né poteva passare in giudicato (STF 4A_55/2021 del 2 marzo 2021 consid. 5 in fine). Del resto la comunicazione che considera l'atto come non presentato nel senso dell'art. 132 CPC (e sul quale il giudice non può entrare nel merito: Frei, op. cit., n. 25 ad art. 132) neppure va notificata alla controparte (Bürki, Die Prozessleitung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung unter besonderer Berücksichtigung des konventions- und verfassungsmässigen Replikrechts, Zurigo 2023, pag. 114 n. 246) ed è impugnabile soltanto con un reclamo per denegata giustizia (STF 4D_72/2023 dell'11 giugno 2024 consid. 1). L'atto abusivo nel senso dell'art. 132 cpv. 3 CPC neanche giustificherebbe l'apertura o il proseguimento di una procedura (STF 4D_72/2023 dell'11 giugno 2024 consid. 1.2 con rinvii). Nulla impediva (né impedisce tuttora) pertanto all'interessata di riproporre al giudice le proprie domande secondo i crismi procedurali (cfr. STF 4A_55/2021 del 2 marzo 2021 consid. 5 in fine). La doglianza di diniego di giustizia cade pertanto nel vuoto. Come non si potrebbe affermare – ciò che non pretende nemmeno la reclamante – che l'esigenza di un allegato comprensibile e privo di sconvenienze non sia sorretta da un interesse degno di protezione e sia fine a sé stessa, complicando in maniera insostenibile l'attuazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (DTF 142 IV 304 consid. 1.3.2). Anche l'eccezione di formalismo eccessivo manca dunque di consistenza.
8. La reclamante si duole dipoi di un'errata notificazione della decisione pretorile in Croazia tramite il servizio postale in spregio alle norme internazionali in materia. Ella rileva che la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131), applicabile nei rapporti tra Svizzera e Croazia, prevede sì la possibilità di notificare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero, salvo però se lo Stato di destinazione non abbia dichiarato di opporsi (art. 10 lett. a CLA65). E la Croazia avrebbe proprio fatto uso di questa riserva. Per il resto, soggiunge la reclamante, la Svizzera non si sarebbe valsa della facoltà riservata dall'art. 15 n. 2 CLA65, sicché il Pretore non avrebbe potuto "decidere nel merito" (memoriale, pag. 4).
8.1 Si conviene con la reclamante che la Croazia ha effettivamente dichiarato di opporsi alla possibilità di notificare direttamente, tramite la posta, gli atti giudiziari nel suo Paese (v. https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=955&disp=resdnhttps://www.______ca formale si determina in base al diritto procedurale del tribunale che emette il giudizio (Volken, Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Zurigo 1996, pag. 30 n. 2 e pag. 62 n. 102), in concreto dunque in base al CPC svizzero. E già sotto questo profilo v'è da chiedersi se la "decisione" pretorile, che di per sé non si connotava come un atto procedurale formale (v. sopra, consid. 7.5) e men che meno come decisione di "merito", rientrasse tra gli atti giudiziari soggetti alle modalità di notifica prescritti dalla CLA65. A ben vedere, tale comunicazione neppure era necessaria perché lo scritto abusivo del 12 giugno 2024 – che faceva seguito alle ripetute precedenti diffide da parte delle varie autorità giudiziarie – poteva finanche essere messo agli atti senza ulteriore formalità e commento (Weber in: Kurzkommentar ZPO, 3a edizione, n. 19 ad art. 132). Sia come sia, la comunicazione in rassegna considerava, all'atto pratico, lo scritto in parola – che, per quanto testé illustrato (sopra, consid. 7.5) neppure era idoneo ad avviare una procedura (Messaggio concernente il CPC del 28 giugno 2006, pag. 6679) – come non presentato (conformemente a quanto previsto dall'art. 132 cpv. 1 CPC), tanto da retrocederlo alla mittente e da prescindere da una notificazione alla controparte. La questione può in ogni caso rimanere irrisolta, per quanto si vedrà in appresso.
8.2 Comunque sia, la censura della reclamante va infatti respinta senza che occorra approfondire se la concreta notificazione sia o meno stata regolare. Come ha ancora di recente ricordato questa Camera (sentenza inc. 12.2024.9 del 22 aprile 2024, consid. 6), la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire – con riferimento all'applicazione di questa medesima Convenzione – che una parte non può lamentarsi in buona fede della notificazione irregolare di un atto giudiziario se, come nel caso specifico, ha comunque ricevuto per tempo l'atto in questione, sul quale ha potuto esprimersi – liberamente in questa sede – e in definitiva non ha subito alcun pregiudizio concreto dall'eventuale irregolarità (loc. cit. con riferimento a STF 5C.179/2000 dell’11 gennaio 2001 consid. 2; cfr. pure, più in generale, DTF 132 I 249 consid. 7, STF 4A_367/2007 del 30 novembre 2007 consid. 3.2).
8.3 Né si vede quale interesse possa dedurre RE1 – che da anni equivoca sul suo effettivo domicilio che lei si ostina a indicare in Croazia seppure continui a spedire e ritirare gli invii postali (compresa la petizione in rassegna, v. la busta d'invio) da/a L______ dove ha fra l'altro sede il proprio studio legale (a titolo di esempio: CEF inc. 14.2024.62 del 25 settembre 2024, consid. 3.2; 14.2023.61 del 25 aprile 2024, consid. 3.4; 15.2022.147 dell'8 marzo 2023, consid. 4; 15.2022/64/65 dell'8 settembre 2022; II CCA, inc. 12.2022.102/112 del 25 ottobre 2022, consid. 4) – dalla censura di irregolare notifica ove appena si consideri che, anche seguendo la sua tesi, nulla impedirebbe al primo giudice di notificare di nuovo la comunicazione al suo domicilio professionale a L______ (dove conviene notificare anche l'odierna decisione) o al fermo posta di C______ da lei indicato come recapito in precedenti procedure (v. solo recentemente, fra i tanti, anche gli inc. CEF 15.2024.39 del 5 settembre 2024; 15.2024.27 del 5 settembre 2024; 15.2024.27 del 19 luglio 2024; 14.2024.42 del 19 luglio 2024; 15.2024.12 del 24 aprile 2024; III CCA 13.2023.120 dell'8 gennaio 2024; 13.2022.2/3 del 2 marzo 2022). Un eventuale rinvio al Pretore si esaurirebbe in un mero e inutile esercizio formale.
9. Ne consegue che il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.
10. L'emanazione della presente sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d CPC), l'impugnabilità di una decisione incidentale, sempre che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF, segue la via dell'azione principale. Nella fattispecie spetterà alla reclamante rendere verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia di diritto civile, che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo 1° luglio 2024 di RE1 è respinto.
2. Le spese processuali del reclamo, di fr. 500.-, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).