Incarto n.
12.2024.88

12.2024.145

Lugano

20 maggio 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

cancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 20 gennaio 2023 da

 

 

AO1, B______ s______ M______

rappr. dall’avv. PA2, A______

 

 

contro

 

 

AP1, L______

rappr. dall’avv. dott. PA1, L______

 

 

 

 

 

 

con cui ha chiesto ex art. 85a LEF l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 280'086.65 oltre interessi vantato da AP1 nei suoi confronti nonché il mantenimento dell’opposizione da lui interposta al PE n. _______ dell’UE di Lo______,

 

domande a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) con sentenza dell’11 giugno 2024 ha parzialmente accolto accertando “l’estinzione parziale del debito di AO1 verso AP1 per fr. 230'070.-” e annullando l’esecuzione n. _______ dell’UE di Lo______ per tale cifra e revocando inoltre “la sospensione dell’esecuzione n. _______ dell’UE di Lo______ limitatamente all’importo di fr. 50'016.55” (corretto: fr. 50'016.65) “più interessi”,

 

appellante la convenuta con atto di appello di data 8 luglio 2024 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,

 

appellante incidentalmente l’attore con osservazioni e appello incidentale del 14 ottobre 2024 con cui chiede la reiezione dell’appello principale e la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

mentre la convenuta con risposta 18 novembre 2024 postula la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

 

letti e esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                            1.     In data 25 giugno 2021 il Pretore del Distretto di L______, sezione 6, ha pronunciato il divorzio di AO1 e di AP1 (separati dal 14 dicembre 2017), omologando l’accordo raggiunto durante il procedimento. L’intesa prevedeva in particolare che, in liquidazione del regime matrimoniale, il marito avrebbe versato alla moglie la cifra di complessivi fr. 2'250'000.-. Per sua parte AP1 si è impegnata a cedere al marito le sue quote sociali di P______ Sagl (doc. D).

Per quanto oggetto di causa, è utile precisare che dal 10 giugno 2010 al 5 novembre 2018 AP1 è stata socia e gerente di questa società con diritto di firma individuale.

 

                            2.     Il 20 settembre 2021 P______ Sagl ha modificato la propria ragione sociale in I______ Sagl.

                                      Con scritto di data 18 ottobre 2021 la società ha notificato ex art. 318 CO a AP1 la disdetta dei “prestiti” da lei ricevuti per l’importo complessivo di fr. 280'086.65 (doc. F). Per chiarezza espositiva è necessario evidenziare sin d’ora che - stando a quanto precisato da AO1 nelle more di causa - questo importo sarebbe composto in realtà di prestiti propriamente detti per fr. 230'645.- e di una pretesa per il rimborso di un prelievo di fr. 50'000.- effettuato da AP1 nel gennaio 2018 (cfr. anche petizione, punto 3, pag. 3).

 

                            3.     Con atto di cessione di data 1° dicembre 2021 I______ Sagl ha ceduto il credito di fr. 280'086.65 ad AO1; il documento è stato sottoscritto, per conto di I______ Sagl, da AO1 medesimo, divenuto nel mentre gerente unico della società (doc. G e E). AO1 ha quindi dedotto questo importo dallo scoperto ancora dovuto alla ex moglie in base alla decisione di divorzio.

 

A fine 2021 AP1 ha avviato la procedura esecutiva per ottenere l’incasso del credito residuo di fr. 280'086.65 facendo spiccare avverso l’ex marito il PE n. _______ dell’UE di Lo______ (doc. A).

 

In data 10 giugno 2022 il Pretore ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da AO1 contro il predetto precetto (doc. B), decisione confermata dalla CEF in data 18 novembre 2022 (doc. C).

 

                            4.     In data 20 gennaio 2023 AO1 ha quindi inoltrato un’azione alla Pretura di Locarno - Città volta all’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 280'086.65, oltre interessi, vantato da AP1 nei suoi confronti nonché al mantenimento dell’opposizione da lui interposta al PE n. _______ dell’UE di Locarno. In breve, l’attore ha fatto valere l’estinzione dell’importo precettato per effetto della compensazione con il credito verso la convenuta cedutogli da I______ Sagl.

 

Con decisione supercautelare del 7 marzo 2023, il Pretore ha accolto la domanda cautelare di data 20 gennaio 2023 di AO1 e ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione.

 

Con risposta del 23 marzo 2023 AP1 si è opposta alla petizione contestando, in sintesi, sia l’esistenza che l’esigibilità del credito posto in compensazione nonché la validità della cessione di credito doc. G. In relazione, specificatamente, al prelievo di fr. 50'000.- effettuato dal conto della società, la convenuta ha sostenuto, tra l’altro, di aver utilizzato l’importo per saldare delle fatture societarie e ha sollevato l’eccezione di prescrizione in relazione all’art. 62 CO. Essa ha inoltre contestato i presupposti per la compensazione del credito accampato dall’ex marito con il suo credito, incontestato, scaturito dalla decisione di divorzio, richiamandosi in particolare all’art. 125 cifra 2 CO.

 

Con replica 2 maggio 2023 e duplica 27 giugno 2023 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie domande e allegazioni.

 

                            5.     Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti con cui hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

 

                            6.     Con sentenza 11 giugno 2024 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di AO1 e accertato l’estinzione parziale - per compensazione - del suo debito nei confronti della ex moglie AP1 per fr. 230'070.-, annullando di conseguenza per tale importo l’esecuzione n. _______ dell’UE di Lo______ e diminuendo la somma precettata per tale cifra. Per la rimanenza di fr. 50'016.55 (corretto: fr. 50'016.65; fr. 280'086.65 – fr. 230'070.-; cfr. sentenza, pag. 6 seg.) invece il Pretore ha revocato la sospensione dell'esecuzione.

Più nel dettaglio, il Pretore dopo aver ripercorso i fatti, ha accertato l'estinguibilità per compensazione del credito della convenuta e l'esistenza come pure l'esigibilità del credito correntista di I______ Sagl per fr. 230'070.- giudicandolo comprovato dai documenti fiscali agli atti. Documenti quelli prodotti dall’attore che il giudice di prime cure ha ritenuto autentici. Egli ha pure appurato la validità della cessione di cui al doc. G, considerando che AO1era anche espressione dell'intero societariato e, di riflesso, dell'assemblea dei soci” (sentenza cit., pag. 6) e ha pertanto accertato l’avvenuta estinzione del debito di AO1 nei confronti della ex moglie per questo importo.

Per contro il Pretore non ha riconosciuto l’esistenza della pretesa di rimborso di I______ Sagl verso AP1 di fr. 50'000.-, non avendo l’attore provato l’irregolarità e la non ascrivibilità alla società dei pagamenti effettuati dalla ex moglie con questi soldi.

Le spese processuali di fr. 11'200.- sono state poste a carico della convenuta per fr. 9'000.- e dell'attore per fr. 2'200.- a cui la controparte è stata tenuta a rifondere fr. 12'000.- per ripetibili ridotte.

 

                            7.     Con l’appello di data 8 luglio 2024 che qui ci occupa AP1 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di revocare integralmente la sospensione dell'esecuzione.

In questa sede l’appellante ribadisce la tesi secondo cui vi sarebbe incompensabilità tra il (proprio) credito compensato e quello compensante (di AO1) per mancanza di identità. Essa contesta anche l'esistenza del credito posto in compensazione dall’ex marito.

AP1 argomenta inoltre che la documentazione fiscale menzionata dal primo giudice non può produrre effetti al di fuori dell'ambito fiscale, è stata in parte allestita unilateralmente dal marito e presenta anche una firma che non è la sua. Non vi è pertanto - a suo dire - alcun ribaltamento dell'onere probatorio nel senso dell'art. 17 CO, anche perché nell'ambito dell'azione ex art. 85a LEF incomberebbe all'attore dimostrare l'inesistenza del proprio debito; l'appellante si duole quindi di una violazione dell'art. 17 CO e dell'art. 85a LEF.

AP1 prosegue sostenendo la nullità della cessione del credito ad AO1 avvenuta - a suo dire - in palese conflitto d'interessi; secondo la stessa questi non poteva considerarsi espressione dell'intero societariato e neppure poteva prescindere da un'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

L’appellante rimprovera poi al Pretore di non aver considerato che nella convenzione di divorzio le parti avevano inteso regolare anche le poste di dare e avere a livello societario, motivo per cui non avendo AO1 invocato il credito in oggetto nella procedura di divorzio egli vi avrebbe rinunciato.

Da ultimo, AP1 contesta la validità della cessione del credito societario di cui al doc. G e nega l’esistenza di un reale e concreto animus cedendi.

 

Con osservazioni e appello incidentale del 14 ottobre 2024 AO1 chiede di respingere l’appello principale e di modificare la decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione accertando l’inesistenza del suo debito avverso AP1 per l’intero importo di fr. 280'086.65.

In particolare, in relazione all’importo di fr. 50'000.- egli allega che, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, spettava alla controparte provare di avere impiegato la somma in questione per saldare determinate fatture della società.

L’appellante incidentale contesta poi l’applicabilità al caso di specie degli art. 62 segg. CO e sostiene - per la prima volta - che AP1 risponde contrattualmente per il prelievo indebito verso la società di cui era gerente secondo gli art. 394 segg. CO. Egli osserva inoltre che già una semplice lettura delle fatture pagate indica che le stesse nulla avevano a che vedere con la società. Il Pretore avrebbe pertanto violato l'art. 400 CC (recte: CO) e violato l’art. 8 CC rovesciando l'onere della prova.

 

Con risposta 18 novembre 2024 avverso l’appello incidentale AP1 postula la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito, anch’essa con protesta di spese e ripetibili.

 

                            8.     L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

 

                            9.     I termini di impugnazione, di risposta e per formulare appello incidentale sono di 30 giorni (art. 311 cpv. 1, 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, l’appello 8 luglio 2024 contro la decisione 11 giugno 2024 (notificata il giorno successivo) è tempestivo, così come sono tempestivi le osservazioni e l’appello incidentale di data 14 ottobre 2024 nonché la risposta all’appello incidentale del 18 novembre 2024.

 

                         10.     L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

 

 

 

Appello principale (inc. 12.2024.88)

 

 

                         11.     Preliminarmente, con riferimento all’ammissibilità delle censure sollevate è necessario rilevare che l’appello qui in esame in alcuni punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti e a illustrare il proprio punto di vista senza peraltro debitamente approfondire le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, la censura relativa all’autenticità dei documenti prodotti, la (contestata) qualifica quale prestito del credito posto in compensazione relativamente all’importo di fr. 230'070.- e la pretesa - ma non debitamente motivata - errata applicazione alla fattispecie della giurisprudenza federale in materia di conflitto di interessi.

L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

 

                         12.     Come poc’anzi accennato, con il suo gravame AP1 contesta nuovamente la compensabilità del proprio credito e nega vi sia identità tra il credito compensato e il credito compensante. A detta dell’appellante il fatto che la somma compensata fosse parte della prevista liquidazione del regime matrimoniale escluderebbe che la stessa possa essere posta in compensazione. Queste argomentazioni non possono essere condivise.

 

Per quanto attiene alla questione dell’identità, dottrina e giurisprudenza ritengono che, ai sensi dell’art. 120 CO, l’identità delle prestazioni sia data quando ci si trova in presenza di due debiti in denaro (eventualità che si realizza più frequentemente) o di prestazioni che vertono su cose fungibili di stessa natura e qualità. Non è di contro richiesto né che vi sia un rapporto di connessione tra i crediti compensanti e compensati, che la maggior parte delle volte discenderanno da cause differenti, né che abbiano lo stesso valore (Jeandin / Hulliger, in: Commentaire Romand, CO I, 3ª ed., n. 11 e 14 ad art. 120 CO con rinvii; Müller in: Basler Kommentar, OR I, 7ª ed., n. 10 ad art. 120 CO con rinvii; Kessler in: KUKO, OR, 1ª ed., n. 11 seg., 15 seg. ad art. 120 CO).

                                     In concreto le due prestazioni poste in compensazione vertono entrambe (pacificamente) su due somme di denaro ragion per cui non si pone alcun problema di assenza di identità.

 

                                     Nello specifico, diversamente da quanto sembra credere l’appellante, non risulta neppure dato uno dei casi di esclusione previsti dall’art. 125 CO. Questa norma prevede alla cifra 2 l’inestinguibilità per compensazione di quelle prestazioni che per loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti o salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.

                                     La dottrina e la giurisprudenza ritengono quale criterio quello del minimo vitale utilizzato dalle autorità di esecuzione per determinare la parte pignorabile di certi redditi del debitore (cfr. anche art. 93 LEF). Di conseguenza, il divieto di compensare non entra in linea di conto nella misura in cui le prestazioni in questione eccedono quello che è assolutamente necessario. L’impignorabilità assoluta di certe prestazioni prevista dall’art. 92 LEF non esclude la possibilità di effettuare una compensazione per l’eventuale parte del reddito che eccede il minimo vitale del creditore compensato e della sua famiglia (Jeandin / Hulliger, in: op. cit., n. 6 segg. ad art. 125 CO con rinvii; Müller in: op. cit., n. 1, 7 e 9 ad art. 125 CO).

 

                                     Nella fattispecie qui in esame, il credito posto in esecuzione da AP1 e per cui l’ex marito invoca l’estinzione tramite compensazione, benché scaturisca dalla liquidazione del regime matrimoniale, non rientra - alla luce dei principi illustrati poc’anzi - in questa casistica non potendo lo stesso essere considerato strettamente necessario al mantenimento della creditrice. A questo proposito vale inoltre la pena osservare che - nell’ambito della convenzione di divorzio (doc. D) l’appellante principale ha rinunciato a pretendere un contributo alimentare e che l’appellato le ha già versato - per ammissione della stessa ex moglie (appello, pag. 5) - circa fr. 1'970’000.-, importo che - come rettamente osservato dal Pretore -  è destinato a garantirle un alto tenore di vita per diversi anni, circostanza che oltretutto AP1 neppure contesta. In concreto, negare la compensabilità del credito in parola equivarrebbe a misconoscere la ratio (essenzialmente sociale) dell’art. 125 cfr. 2 CO.

 

                         13.     L’appellante prosegue contestando l’esistenza del credito di fr. 230'070.- di P______ Sagl (ora I______ Sagl) nei suoi confronti (e poi oggetto di cessione ad AO1, aspetto su cui si tornerà in seguito, cfr. consid 16), e nega che possa essere comprovata dalla documentazione fiscale agli atti. In particolare, AP1 rimprovera al Pretore di avere considerato - a suo dire erroneamente - questi documenti alla stregua di un riconoscimento di debito e allega di non aver mai inteso riconoscere con la sottoscrizione degli stessi un debito nei confronti della società.

 

                      13.1.     Giusta l’art. 8 CC, l’onere della prova di un fatto ricade sulla parte che se ne prevale, nello specifico spetterebbe pertanto, di principio, ad AO1 provare l’esistenza del credito compensante. Questo onere subisce però un capovolgimento nel caso in cui il creditore disponga di un riconoscimento di debito (DTF 131 III 268, consid. 3.2); riconoscimento che non soggiace ad alcuna condizione di forma e che il debitore può aver espresso anche per atti concludenti. In tal caso incombe al debitore provare che il credito fatto valere nei suoi confronti non sussiste o è estinto. L’indicazione di una causale non è necessaria. Di regola, un riconoscimento di debito presuppone una dichiarazione del debitore rivolta al creditore soggetta a ricezione (Schwenzer / Fountoulakis in: Basler Kommentar, OR I, 7ª ed., n. 3 e 8 ad art. 17 CO con rinvii; Tevini, in: Commentaire Romand, CO I, 3ª ed., n. 1, 4, 5 e 7ad art. 17 con rinvii).

Sussistono però delle eccezioni riguardo a quest’ultimo aspetto. Secondo dottrina e giurisprudenza infatti anche documenti indirizzati a un terzo possono configurare un riconoscimento di debito nel caso in cui siano destinati a entrare nella sfera di conoscenza del creditore e racchiudano la volontà del debitore di riconoscere la pretesa in oggetto (cfr. anche Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed., n. 70 e 71 ad art. 82 LEF con rinvii). In particolare, l’Alta Corte, in una sentenza del 3 dicembre 2018 - precisando e relativizzando la portata di una sua precedente decisione (STF del 3 dicembre 2009 inc. 5D_135/2009) - ha indicato che non si può escludere che anche dichiarazioni destinate ad autorità amministrative o fiscali possano costituire un riconoscimento di debito (STF 5A_650/2018, consid. 4.3, 4.4 e 5.1).

 

                      13.2.     Nel concreto caso, AO1, per comprovare il credito di fr. 230'070.- qui in discussione - e che AP1 aveva l’onere di smentire (v. sopra consid. 13.1) - ha prodotto diversi documenti fiscali che il Pretore ha già avuto modo di analizzare nel dettaglio (cfr. sentenza impugnata pag. 2 seg. a cui si rinvia); su quelli più significativi ai fini di causa è utile però qui soffermarsi nuovamente.

 

Come già rimarcato dal giudice di prime cure, figurano in particolare agli atti le dichiarazioni di imposta delle persone fisiche per gli anni 2013 (doc. R) e 2015 (doc. S), sulle quali è indicato un debito di fr. 226'120.- (in quella del 2013), poi salito a fr. 230'070.- (in quella del 2015), di AP1 verso la società P______ Sagl (il debito è stato registrato come “PRESTITO N. BONALUMI, PIANIFICA P______ Sagl”); le due dichiarazioni riportano la firma di entrambi i coniugi.

 

Specularmente, nelle dichiarazioni di imposta 2013 e 2015 di P______ Sagl è registrato un credito di fr. 226'120.- (DI 2013, doc. P) poi aumentato a fr. 230'070.- (DI 2015, doc. Q) nei confronti di AP1. Entrambi i documenti sono firmati sia da AO1 che da AP1 (doc. P, pag. 6 e 8, doc. Q pag. 6 e 8); sulla contestazione relativa all’autenticità di detti documenti si tornerà in seguito (consid. 13.3).

 

Indipendentemente da ogni ulteriore disquisizione, è innegabile che con la sottoscrizione dei doc. S e R AP1 ha comunicato (all’autorità fiscale) di avere un debito personale di fr. 226’120.- (DI 2013), rispettivamente di fr. 230'070.- (DI 2015) nei confronti di P______ Sagl.

Simmetricamente, firmando, in veste di gerente, le dichiarazioni di imposta doc. P e Q essa ha attestato (al fisco) l’esistenza di questo credito di P______ Sagl nei suoi confronti.

 

                                     Ora, sarà anche vero - come ribadito dall’appellante - che questi documenti erano destinati alle autorità fiscali, nondimeno questa Camera non può ignorare questo parallelismo: da un canto, infatti, AP1 ha (chiaramente) riconosciuto (per quanto nei confronti di un terzo) di essere debitrice dell’importo in parola verso P______ Sagl (doc. R e S) e, dall’altro, sempre AP1 ha attestato - in qualità di gerente della società - l’esistenza di questo credito nei suoi confronti (doc. P e Q).

 

                                     Essendovi, nello specifico, identità tra debitrice e rappresentante della società creditrice, è pure corretto ritenere - in linea con quanto illustrato poc’anzi (consid. 13.1) - che la dichiarazione di AP1 fosse destinata a entrare nella sfera di conoscenza della creditrice.

                                     Racchiudendo, di fatto, questa dichiarazione la volontà della debitrice di riconoscere la pretesa in esame, la stessa può essere qualificata di riconoscimento di debito, quantomeno nella forma degli atti concludenti. La valutazione pretorile che giunge - per quanto con argomentazione sensibilmente diversa - alla stessa conclusione non può essere giudicata errata - come invece preteso dalla qui ricorrente - e va tutelata.

                                     Alla luce di tutto quanto precede, contestare ora la portata di questa manifestazione di volontà - allegando che “questa documentazione” aveva “unicamente uno scopo fiscale” (appello, pag. 7) stride (pure) con il principio della buona fede e porrebbe interrogativi sulla commissione di un delitto fiscale (v. art. 269 LT).

 

A questo vada aggiunto che AP1 non ha mai fornito alcuna spiegazione (plausibile) sul perché questo debito, rispettivamente questo credito, sarebbe stato indicato nelle dichiarazioni di imposte in esame se non fosse esistito e tantomeno è riuscita a giustificare la simmetricità - evidenziata in precedenza - delle registrazioni; essa si è infatti limitata a dichiarare, in sede di interrogatorio, “io non ho mai contratto nessun debito verso la società” senza chiarire alcunché (interrogatorio del 23 gennaio 2024, pag. 6), attitudine processuale questa che va inevitabilmente a suo sfavore.

In quanto gerente (con diritto di firma individuale) di P______ Sagl essa non poteva legittimamente ignorare l’esistenza di questo credito della società nei suoi confronti, credito che, nello specifico, essa ha (pure) attestato apponendo la sua firma in calce alle dichiarazioni doc. P e Q.

A questo proposito è utile ricordare che (anche) il teste O______ M______, contabile della società, ha confermato che entrambi i coniugi erano informati dei prestiti correntisti registrati nei loro confronti; egli si è così espresso “questi prestiti furono una delle prime cose che io discussi con entrambi i coniugi B______ quando io presi in mano la società” ed ancora “ricordo semplicemente di averne parlato”, pur ammettendo di non ricordare nel dettaglio le spiegazioni che essi gli diedero (audizione testimoniale del 23 gennaio 2024 cit., pag. 4), deposizione della cui credibilità non vi è invero motivo di dubitare e che neppure è stata debitamente contestata da AP1.

 

Per completezza, è utile precisare che la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del 3 novembre 2000 (inc. 14.2000.50) menzionata dall’appellante a sostegno della propria tesi (appello, pag. 7) non è direttamente applicabile alla fattispecie qui in esame, realizzandosi, in concreto - diversamente che nella causa decisa dalla CEF - quelle circostanze eccezionali evocate poc’anzi per cui anche una dichiarazione avverso un terzo può costituire riconoscimento di debito. A questo vada aggiunto che le due vertenze soggiacciono a norme procedurali - e, di riflesso, a esigenze allegatorie e probatorie - diverse.

 

                      13.3.     Per quanto attiene all’autenticità dei documenti prodotti da AO1, è a ragione che il Pretore ha ritenuto non sufficientemente motivata - e pertanto non conforme alle esigenze poste dell’art. 178 ultima frase CPC - la contestazione di AP1. In sede di duplica, la stessa si è infatti limitata a mettere in dubbio la conformità agli originali delle fotocopie dei doc. P e Q (duplica, pag. 3) e solo in seguito, in sede di interrogatorio, e pertanto tardivamente, essa ha negato, rispettivamente sollevato dubbi sull’autenticità della sua firma sia in relazione ai doc. P e Q che ai doc. R e S (interrogatorio del 23 gennaio 2024 cit., pag. 6), senza indicare però alcun elemento concreto a sostegno di questa tesi, come invece richiesto da dottrina e giurisprudenza (cfr. Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed., n. 2 ad art. 178 CPC con rinvii). A prescindere dalla portata probatoria limitata di cui gode la deposizione della qui appellante, quanto da essa sostenuto in relazione alla ricezione di lettere anonime con della documentazione societaria confidenziale e in particolare di “una carta velina con diversi modelli” della sua “firma ricalcati” pare invero poco credibile (cfr. interrogatorio cit., pag. 7), questo anche perché non sono seguiti quegli atti concreti che sarebbe stato legittimo attendersi in una simile circostanza (cfr. anche sentenza impugnata, pag. 4). Ciò detto, nello specifico, la censura appellatoria, peraltro incentrata sulla (sola) firma sul doc. P, oltre che infondata si rivela (pure) inammissibile in quanto non sufficientemente motivata (cfr. consid. 11).

 

                      13.4.     Un po’ confusa pare invero la contestazione appellatoria relativa alla pretesa violazione degli art. 17 CO e 85a LEF. Diversamente da quanto allega l’appellante (appello, pag. 8 segg.), malgrado l’inversione dei ruoli tra le parti, l’onere di provare il proprio credito spettava a AP1.

Questo perché l'inversione dei ruoli dei contendenti non cambia la distribuzione dell'onere della prova sulla base del diritto sostanziale; sebbene il creditore abbia il ruolo di convenuto, gli incombe l'onere di dimostrare e provare l'esistenza del suo credito, con la conseguenza che la mancata dimostrazione o l'assenza di prova comporta la perdita del credito a causa dell'effetto di giudicato della sentenza dichiarativa (cfr. Bangert in: Basler Kommentar, SchKG, 3ª ed., n. 4 ad art. 85a LP con rinvii).

In linea di massima, sono ammesse tutte le forme di prova. Vale anche qui il principio generale codificato nell’art. 157 CPC secondo cui il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (Brönnimann in: KUKO, SchKG, 2ª ed., n. 24 ad 85a LP con rinvii).

 

                                     Come visto, in concreto, il credito (qui oggetto di compensazione) posto in esecuzione da AP1 emerge dalla decisione di divorzio doc. D mentre che il credito (compensante) di P______ Sagl (ora I______ Sagl) è attestato dalla documentazione fiscale prodotta da AO1 (in particolare dai doc. R, S, P e Q su cui ci si è già espressi in precedenza, cfr. consid. 13.2 a cui si rinvia); documenti che il Pretore ha qualificato di riconoscimento di debito e ha giudicato atti a comprovare l’esistenza del credito della società. Valutazione questa che viene qui condivisa. A questo punto incombeva a AP1 apportare elementi probatori di segno opposto e dimostrare di non aver mai concluso alcun prestito, di averlo estinto o, perlomeno, rendere questa circostanza plausibile, ciò che la stessa non ha però fatto; omissione che inevitabilmente va ora a suo detrimento.

                                     A questo vada aggiunto che - come già precedentemente rimarcato (consid. 13.2) - l’appellante non ha mai chiarito per quali ragioni avrebbe sottoscritto (ripetutamente) dei documenti ufficiali che (stando alla sua tesi) riportavano una posizione fittizia.

 

                                     Ne discende, sulla base di tutto quanto precede, che il credito di fr. 230'070.- di P______ Sagl (ora I______ Sagl) avverso AP1 può ritenersi accertato.

 

                         14.     Per quanto attiene alle ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente, non può essere condivisa la tesi appellatoria secondo cui non avendo AO1invocato il credito oggetto di causa nella procedura di divorzio” egli “ha di fatto rinunciato allo stesso” (appello, pag. 15); la documentazione agli atti non permette di trarre questa conclusione. Come rettamente evidenziato dal Pretore, in sede di divorzio le parti non potevano legittimamente influire sugli attivi societari e tantomeno disporne o azzerarli. Ciò detto, spettava semmai a AP1 - in virtù del principio di buona fede - sollevare la problematica del prestito al momento delle trattative e della firma dell’accordo di divorzio.

 

                          15.     Inammissibile in quanto non sufficientemente motivata è la contestazione appellatoria relativa alla natura del credito in discussione (cfr. anche consid. 11), qualificato - correttamente - dal Pretore - quale credito correntista, in linea con quanto allegato dall’attore (cfr. replica, pag. 2). La natura del credito emerge pure dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. R e S - come visto in precedenza sottoscritti dalla qui appellante (consid. 13.2) - dove è stato registrato come “PRESTITO” (cfr. doc. R e S). Per sua parte AP1 non ha fornito alcuna spiegazione alternativa e si è limitata a negare - malgrado le emergenze istruttorie di segno opposto - la concessione di questo credito (su questo punto si rinvia a quanto illustrato al consid. 13.2).

 

                         16.     L’appellante prosegue contestando la validità della cessione di credito di cui al doc. G e ne invoca la nullità in ragione del - a suo dire - “palese conflitto di interessi esistente in capo all’appellato” il quale, agendo quale organo di I______ Sagl (in precedenza P______ Sagl), ha ceduto il contestato credito a se stesso (appello, pag. 19). La ricorrente nega pure l’esistenza di un reale animus cedendi (appello, pag. 18).

 

                      16.1.     Il Pretore ha già brevemente menzionato i principi applicabili a questa tematica; a questo stadio vale comunque la pena ricordare che secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza del Tribunale federale la conclusione di un contratto di un rappresentante con se stesso non è, di regola, permessa a causa del conflitto di interesse che ne deriva e non rientra quindi -  per quanto attiene più specificatamente all’ambito societario - nello scopo della società. Qualsiasi atto giuridico stipulato in tale contesto è quindi in linea di principio nullo, a meno che il rischio di pregiudizio per la parte rappresentata non sia escluso dalla natura della transazione o che la parte rappresentata abbia specificamente autorizzato il rappresentante a concludere il contratto con se stesso o abbia successivamente ratificato l’atto. Ciò vale anche per la rappresentanza legale di persone giuridiche da parte dei loro organi esecutivi. Anche in questo caso, è necessaria un'autorizzazione speciale o una successiva ratifica da parte di un organo superiore (ovvero dell’assemblea dei soci o degli azionisti), se esiste un rischio di pregiudizio (cfr. Peter / Birchler, in: Commentaire Romand, CO II, 3ª ed., n. 9, 9a 10, 10a ad art. 718b CO con rinvii; Watter in: Basler Kommentar, OR II, 6ª ed., n. 12 ad art. 718a CO con rinvii).

Tuttavia, secondo il Tribunale federale, non vi è alcuna necessità di tutela (della società rappresentata) se il rappresentante che contratta con se stesso è anche l'unico azionista; in queste circostanze si deve infatti ritenere che la conclusione dell'operazione in questione corrisponda anche alla volontà dell'assemblea generale ed è quindi coperta dal potere di rappresentanza dell'organo esecutivo (cfr. DTF 144 III 388 consid. 5.1 con rinvii; Peter / Birchler, in: op. cit., n. 10b ad art. 718b CO; P. Schmidt, in: GesKR, 1/2019, pag. 141 segg.).

 

                      16.2.     Nel concreto caso, emerge dall’incarto che al momento della cessione del credito in parola AO1 era sia socio al 50% di I______ Sagl che amministratore unico e azionista unico dell’altra socia al 50%, ovvero di P______ SA (cfr. doc. D e E). Pertanto, sulla base dei principi poc’anzi illustrati, la valutazione pretorile secondo cui egli era espressione dell’intero societariato di I______ Sagl e, di riflesso, dell’assemblea dei soci, dispensata da qualsiasi formalità di riunione e convocazione (art. 701 e 805 CO), è ineccepibile.

Contrariamente a quanto afferma AP1, il Pretore ha correttamente applicato alla fattispecie in esame la giurisprudenza federale riferita ai casi in cui il rappresentante della società che si trova in conflitto di interessi è nel contempo l’azionista unico.

 

                      16.3.     Priva di fondamento si rivela pure la censura relativa alla pretesa assenza di un animus cedendi. Diversamente da quanto asserisce l’appellante, le parole della teste F______ B______ B______, contabile della società, depongono a favore dell’avvenuta cessione del credito ad AO1; la testimone ha infatti dichiarato che “ricordo che tempo fa mi disse che era subentrato lui nel debito verso la società e che quindi sarebbe stato lui a dover rimborsare il prestito alla stessa” (audizione testimoniale del 21 novembre 2023, pag. 3). Dal momento della cessione è infatti proprio AO1 l’unico debitore verso I______ Sagl, come emerge peraltro dal doc. G.

 

La cessione è da ritenersi pertanto perfettamente valida e operativa.

 

                         17.     Per tutti questi motivi, l’appello principale dev’essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 230'070.- seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG ammontano a fr. 10’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, sono quantificate in fr. 8’000.-.

 

 

 

Appello incidentale (inc. 12.2024.145)

 

 

                         18.     Sostanzialmente, con il suo appello incidentale AO1 critica il Pretore per non aver riconosciuto il carattere indebito del prelievo di fr. 50'000.- effettuato da AP1 in data 22 gennaio 2018 dal conto di P______ Sagl (poi - come visto - diventata I______ Sagl) e per non aver ammesso la relativa pretesa di rimborso della società nei confronti della sua ex moglie e, quale conseguenza di ciò, per non aver accertato l’inesistenza del suo debito per l’importo totale di fr. 280'086.65 ma unicamente per fr. 230’070.-.

 

                         19.     Preliminarmente, è doveroso chiarire che - contrariamente a quanto sembra credere AP1 (cfr. risposta all’appello incidentale di data 18 novembre 2024, pag. 2 seg.) - l’appello incidentale non deve essere circoscritto all’oggetto dell’appello principale ma può portare su qualsiasi parte della decisione impugnata senza essere limitato ai punti del dispositivo interessati dal ricorso principale (cfr. Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC I, 2ª ed., n. 6 ad art. 313 CPC con rinvii; Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed., n. 5 ad art. 313 CPC; anche STF del 21 novembre 2014 inc. 4A_241/2014 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto attiene al tema sollevato, l’appello incidentale è quindi ricevibile.

 

                         20.     Con riferimento all’ammissibilità delle censure sollevate è di contro necessario rilevare che in alcuni punti l’appello incidentale non si confronta compiutamente con il giudizio pretorile limitandosi ad esporre una propria visione dei fatti senza peraltro debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate, carenze che ne determinano la parziale irricevibilità. Problematica che concerne, in particolare, la lamentata (ma non debitamente dimostrata) natura illecita del prelievo e l’asserita distrazione dei soldi prelevati. In questo contesto è necessario menzionare pure la censura relativa alla (pretesa) violazione dell’obbligo di rendiconto, invocata, oltretutto, per la prima volta in questa sede e pertanto tardivamente.

 

                         21.     Con l’appello incidentale, AO1 invoca - per la prima volta - una violazione delle norme sul mandato e dell’obbligo di rendiconto da parte di AP1. Quanto da questi sostenuto in questa sede stride con le argomentazioni addotte in corso di causa e trova verosimilmente spiegazione nel tentativo di far fronte al mancato riconoscimento della pretesa di rimborso di P______ Sagl (ora I______ Sagl) verso AP1 da parte del Pretore, il quale ha rimproverato all’attore di non aver dimostrato l’asserito utilizzo irregolare di questi soldi. Al di là delle carenze allegatorie e probatorie di questa nuova tesi, un simile agire stride con la buona fede processuale e non può venir tutelato da questa Camera.

 

                         22.     In concreto, risulta dagli atti che in data 22 gennaio 2018 AP1 - all’epoca (è utile ricordarlo) socia e gerente della società - ha prelevato fr. 50'000.- in contanti dal conto intestato a P______ Sagl; quale giustificazione essa ha ribadito che il prelievo era “finalizzato unicamente al pagamento di fatture della società che il mio ex marito si rifiutava di pagare” (interrogatorio del 23 gennaio 2024 cit., pag. 7; cfr. anche risposta del 23 marzo 2023, pag. 5 seg.), circostanza questa già indicata in occasione del suo interrogatorio del 27 novembre 2019 durante la procedura di divorzio allorquando ha precisato “ribadisco che come socia gerente della P______ Sagl e su consiglio della mia legale ho prelevato Fr. 50'000.- per pagare delle fatture della società che mio marito non saldava” (doc. M, pag. 6).

 

A sostegno della propria tesi AP1 ha prodotto un elenco intitolato “Pagamenti eseguiti da AP1 ricorrendo anche al prelievo di CHF. 50'000.-“ corredandolo dei relativi giustificativi (doc. 2 e 3). Ora vero è che per alcune fatture, in particolare quelle dello Studio legale e notarile F______ P______, non è possibile determinare se e in che misura esse vertessero su prestazioni erogate esclusivamente nell’interesse della società. Tuttavia tutti questi documenti riportano un riferimento esplicito a P______ Sagl e non presentano elementi (anomali o sospetti) tali da incrinarne a priori la correttezza e l’ascrivibilità alla stessa. Spettava pertanto al qui appellante incidentale che sostiene la natura indebita del prelevamento allegare elementi solidi atti a provare la distrazione di quella somma e, in particolare, che la stessa era stata destinata a scopi estranei a quelli societari, ciò che egli non ha però fatto essendosi limitato a contestazioni di natura generica. Le critiche di AO1 sono infatti prive di concretezza e non sono in grado di scalfire il valore probatorio dei documenti agli atti, nello specifico del doc. 3.  

 

A titolo abbondanziale e per completezza, è utile rilevare che nell’ambito della procedura di divorzio le dichiarazioni di AP1 sulla finalità del prelievo in questione - ricordate poc’anzi (doc. M) - non hanno fatto oggetto di contestazione e il relativo verbale di interrogatorio non è mai stato impugnato dal qui appellante incidentale sostenendo la falsità di quanto lì indicato, un ulteriore elemento questo a sostegno della tesi della ex moglie su un utilizzo conforme dei soldi.  

 

In assenza di prove di segno opposto, è pertanto a ragione che il Pretore ha negato l’esistenza della pretesa di rimborso di P______ Sagl (ora I______ Sagl) verso AP1 in relazione all’importo di fr. 50'000.-.

 

                         23.     L’appello incidentale dev’essere pertanto pure respinto, con conseguente conferma della decisione di primo grado. Il valore litigioso ammonta a fr. 50'016.65 (fr. 280'086.65 - 230'070; cfr. appello incidentale, pag. 10). Le spese processuali vengono fissate in fr. 4'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 2'500.- (art. 11 RTar).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

 

 

decide:

 

 

 

                             I.     L’appello principale 8 luglio 2024 di AP1 (inc. 12.2024.88), nella misura in cui ricevibile, è respinto.

 

                            II.     Le spese processuali della procedura d’appello principale, pari a fr. 10’000.-, sono a carico di AP1, che rifonderà ad AO1 fr. 8’000.- per ripetibili di seconda sede.

 

                           III.     L’appello incidentale 14 ottobre 2024 di AO1 (inc. 12.2024.145), nella misura in cui ricevibile, è respinto.

 

                          IV.     Le spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a complessivi fr. 4’000.-, sono a carico di AO1, che rifonderà a AP1 fr. 2'500.- per ripetibili.

 

 

 

 

 

                           V.     Notificazione:

 

- avv. PA1, Via C______ __, L______;

- avv. PA2, Via B______ __, A______.

 

                                    Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).