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Incarti n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2023.11 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 9 maggio 2023 da
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AI1, I______ - S______ (M______)
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contro |
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 264'111.66 e di fr. 18'553.04 oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2021 (pretesa poi successivamente ridotta dell’importo di fr. 30'040.-);
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e ha proposto una domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell’attore al versamento di Euro 55'335.36 (pretesa poi successivamente diminuita ad Euro 42'301.33);
che il Pretore, con decisione del 10 giugno 2024, ha parzialmente accolto la petizione dell’attore, condannando la convenuta al pagamento di Euro 33'859.01 e di fr. 18'553.04, oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2021 e ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti entrambe le parti:
la convenuta, che con appello 9 luglio 2024 ha chiesto di accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente all’importo di fr. 34'665.33 e che tasse, spese e ripetibili riferite alla domanda riconvenzionale di entrambe le sedi vengano poste a carico dell’attore (inc. 12.2024.90);
l’attore, che con risposta e appello incidentale 11 settembre 2024, oltre che la reiezione del gravame della controparte, ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di Euro 64'876.40 e di fr. 18'553.04, oltre a interessi al 5% a far tempo dal 6 dicembre 2021, ha chiesto che le spese processuali per la procedura di conciliazione nonché le spese processuali della prima sede vengano poste a carico della convenuta in misura di 1/3 e per i restanti 2/3 a suo carico, con la rifusione alla convenuta di fr. 8'000.- a titolo di ripetibili, mentre, per la seconda sede, che tasse e spese dell’appello della convenuta vengano poste carico di quest’ultima, mentre che, per l’appello incidentale dell’attore, le tasse e spese d’appello vengano poste a carico della convenuta, così come le ripetibili di fr. 8'000.- (inc. 12.2024.115);
viste la risposta all’appello incidentale e la replica spontanea (alla risposta all’appello) 24 ottobre 2024 dell’appellante principale, nonché la replica spontanea all’appello incidentale e la duplica spontanea (all’appello) 6 novembre 2024 dell’appellante incidentale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 18 luglio 1994, AP1 ha incaricato AI1, quale collaboratore esterno, con il compito di svolgere, per suo conto in Italia, le operazioni di spedizione, di esportazione e di importazione di merci (doc. AA; atto I, p. 2; atto II, p. 3). L’accordo tra le parti prevedeva che AI1 avrebbe dovuto procurare i clienti, intrattenere i contatti con quest’ultimi e i fornitori nonché pattuire con loro le condizioni contrattuali, mentre AP1 avrebbe registrato le operazioni, i pagamenti effettuati e ricevuti relativi ai clienti da lui reperiti, nonché allestito le fatture, redatte a nome della società. L’utile veniva ripartito in ragione dell’80% a favore di AI1 e del 20% di AP1 (atti VII, p. 1; VIII, p. 2). La collaborazione è continuata tra le parti, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2016 tramite la Mu______ Sagl, per poi concludersi definitivamente (atto VIII, p. 2).
B. Con scritto del 21 ottobre 2013, AI1 ha segnalato a AP1 l’esistenza di incongruenze in merito a quanto di sua spettanza, in particolare in relazione ai “saldi cassa” (doc. S).
C. Tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2016, AP1 è stata oggetto di una verifica fiscale da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale con lettera del 25 ottobre 2017 le ha notificato il “conteggio delle prestazioni valutabili in denaro concesse dal 2011 al 2015, sotto forma di costi corrispondenti e per consulenza non ammessi fiscalmente, ed imponibili ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b della legge federale sull’imposta preventiva (LIP) e dell’art. 20 cpv. 1 della relativa ordinanza d’esecuzione (OIPrev)”. La prestazione imponibile è stata quantificata in fr. 174'500.- e l’imposta preventiva, pari al 35% di tale importo è stata stabilita in fr. 61'075.-. L’AFC ha ricordato che, in applicazione dell’art. 14 cpv. 1 LIP “l’imposta preventiva deve essere addossata ai beneficiari della prestazione imponibile”, motivo per il quale AP1 è stata invitata “a farci versare l’importo di fr. 61'075.- entro 30 giorni” (doc. 21). Il 31 ottobre 2017 AP1 ha effettuato un bonifico di fr. 61'075.- all’AFC (doc. 21). AI1 ha presentato all’AFC una richiesta di rimborso dell’imposta preventiva per un importo di fr. 30'040.-, somma bonificatagli sul conto bancario (doc. 23; atto VIII p. 3).
D. Il 12 aprile 2019, AI1, per il tramite dell’allora suo legale, l’avv. S______ C______, ha, sulla base anche della precedente corrispondenza intercorsa tra le parti, sia rivendicato l’esistenza di un credito nei confronti di AP1 - il cui esatto importo sarebbe stato quantificato a seguito della ricezione, di “tutte le schede contabili analitiche riguardanti le linee di traffico riconducibili al sig. AI1 dal 1. gennaio 2007 al 31 dicembre 2017”-, sia contestato la pretesa di fr. 52'570.- richiesti da AP1 a titolo di pagamento dell’imposta preventiva (doc. 2).
E. Con lettera 16 maggio 2019, AP1, rappresentata dall’avv. PA2, ha proposto a AI1, nonostante un’eccedenza a suo favore, di voler chiudere ogni pendenza, con la sottoscrizione di un accordo a tacitazione di ogni reciproca pretesa tra le parti (doc. 2). Con risposta 18 settembre 2019, AI1, sempre per il tramite del suo patrocinatore, ha declinato la proposta transattiva, chiedendo a AP1 di versargli Euro 179'923.04 (per pretese riferite al periodo 2007 – 2017) entro un termine di 20 giorni, pena l’avvio di un’azione giudiziaria (doc. 2). Con scritto 6 dicembre 2021, l’avv. PA1, intervenuto come nuovo patrocinatore di AI1 ha significato a AP1 l’esistenza di un credito – comprensivo degli interessi di mora – superiore a Euro 450'000.- e ha richiesto la rinuncia, per iscritto, all’eccezione di prescrizione giusta l’art. 141 CO. Con risposta del 9 dicembre 2021, AP1 ha contestato il credito rivendicato, rilevando invece un’eccedenza a suo favore (doc. 2) trasmettendo la dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione (doc. 2; doc. CC).
F. Previo inoltro dell’istanza di conciliazione in data 14 marzo 2023 e l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. BB), con petizione 9 maggio 2023, AI1 ha convenuto in giudizio AP1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud postulando la sua condanna al pagamento di Euro 41'494.94 per le differenze non versate tra fatturazioni e bonifici, Euro 90'368.04 per il saldo “cassa AI1” mai distribuito, Euro 84'545.45 per errate registrazioni che hanno ridotto indebitamente il saldo da considerare, Euro 47'703.23 in forza del credito ceduto da M______ Sagl conseguente a errori nei conteggi e fr. 18'553.04 per le differenze non versate tra fatturazioni e bonifici a M______ Sagl, oltre interessi del 5% dal 6 dicembre 2021.
G. Con ordinanza 10 maggio 2023, il Pretore ha notificato la petizione alla convenuta e le ha assegnato un termine di 30 giorni (poi prorogato sino al 30 giugno 2023) per presentare l’allegato di risposta.
H. In data 23 giugno 2023 la convenuta ha prodotto la propria risposta chiedendo di respingere la petizione di AI1 e ha presentato una domanda riconvenzionale postulando la condanna di costui al pagamento di Euro 55'335.36 (corrispondenti a fr. 55'335.36 al cambio 1:1). In particolare la pretesa si basava sulla differenza tra il saldo da lei calcolato a suo favore pari a Euro 94'745.33 (importo comprensivo dell’imposta preventiva versata per conto di AI1 pari a Euro 64'705.33 e del rimborso dell’imposta preventiva ricevuto da AI1 pari a Euro 30'040.-) e quanto da lei riconosciuto a favore di AI1, ossia la somma di Euro 39'409.97 (relativi ai saldi “cassa AI1” di Euro 22'404.07 nonché alle fatture ancora da saldare alla Mu______ Sagl per un importo di Euro 17'005.90).
I. Nella replica con risposta riconvenzionale del 22 agosto 2023, AI1 ha chiesto di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. Nelle successive duplica con replica riconvenzionale del 22 settembre 2023, nonché duplica riconvenzionale del 26 ottobre 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
L. In sintesi AI1, dopo aver esaminato i conteggi allestiti da AP1 per il periodo 2008/2014 ha rilevato una discrepanza tra le fatture elaborate a suo nome da tale società, e i bonifici ricevuti, pari a Euro 41'494.94.
AP1 avrebbe inoltre trattenuto – diversamente dagli accordi presi tra le parti – l’importo presente alla fine di ogni anno sul “saldo cassa” relativo all’operatività a lui riconducibile, per una somma complessiva di Euro 90'368.94 (periodo 2007 – 2017).
A ciò si aggiunge che, nella determinazione dell’utile da suddividere tra le parti, AP1 avrebbe inserito, secondo AI1, degli importi che esulavano dalla sua attività. Le indebite registrazioni avrebbero comportato un credito supplementare a suo favore di Euro 84'545.-.
Negli anni 2015 e 2016, la collaborazione tra le parti era continuata secondo i precedenti accordi, ma AI1 aveva operato sotto il “cappello” di Mu______ Sagl (M______ Sagl), società che gli aveva ceduto il credito nei confronti di AP1 (doc. B). Nel biennio indicato, i conteggi delle sue spettanze sarebbero stati effettuati considerando il versamento a M______ Sagl come una spesa da dedurre. Tale modalità di procedere, caratterizzata da defalcazioni dall’utile errate avrebbe comportato l’esistenza di un credito di M______ Sagl di almeno Euro 47'703.23.
Oltre a ciò, due fatture emesse da M______ Sagl il 31 dicembre 2016, pari a fr. 18'553.04, non sarebbero state corrisposte.
AP1 si è opposta integralmente alla petizione ritenendo che, per quanto concerneva i “saldi cassa” degli anni 2007 e 2008 gli stessi erano stati azzerati a seguito di un accordo intervenuto tra le parti in presenza, per la convenuta, dell’allora Direttore D______ C______. La situazione della “cassa” era stata “liquidata” sino a fine 2012. Per quanto concerneva le ulteriori pretese, le stesse non sarebbero state “sufficientemente sostanziate e comprovate” ex art. 8 CC. Ad ogni modo, la convenuta spiegava di aver provveduto a ricostruire la contabilità del rapporto in essere con AI1 e di essere giunta alla conclusione che, di fronte a pretese scoperte dell’attore pari ad Euro 39'409.97, la convenuta vantava un credito di Euro 64'705.33 oltre a Euro 30'040.- (rimborso dell’imposta preventiva ricevuto da AI1). Per quanto concerneva la pretesa di Euro 84'545.45 relativa a indebite registrazioni, la stessa, veniva contestata con la precisazione che, trattandosi di IVA e non di ricavi da trasporti, non poteva andare a incidere sulla determinazione dell’utile.
Pure censurata era la pretesa inerente all’operatività condotta per il tramite di M______ Sagl: la divisione dell’utile era avvenuta secondo gli accordi iniziali presi tra le parti. Ad ogni modo, la convenuta indicava che le pretese relative a M______ Sagl (cedute all’attore con cessione di credito) erano prescritte.
Con la domanda riconvenzionale la convenuta ha richiesto all’attore l’importo di Euro 55'335.36. In particolare ha determinato la sua pretesa in base alla differenza tra quanto ella riteneva di sua spettanza per riferimento al pagamento dell’imposta preventiva effettuato a favore di AI1 (pari a un importo di Euro 94'745.33), con il saldo riconosciuto a quest’ultimo, pari a Euro 39'409.97.
N. Esperita l’istruttoria – nell’ambito della quale sono stati in particolare assunti in qualità di testi D______ C______ (atto IX, p. 1-2) e S______ R______ (atto IX, pag. 3), nonché in qualità di parti AI1 (atto VII) e R______ C______ C______ (amministratrice unica della convenuta, atto VI) – sono stati raccolti gli allegati conclusivi delle parti, mediante i quali AI1 ha confermato la propria posizione (dapprima quantificandola in complessivi Euro 264'108.66 e fr. 18'553.04 e riducendola poi di fr. 30'040.-), mentre AP1 si è riconfermata nelle proprie allegazioni diminuendo la pretesa della domanda riconvenzionale e quantificandola in Euro 42'301.33 (corrispondenti a fr. 42'301.33 al cambio 1:1).
O. Con decisione 10 giugno 2024 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di AI1, condannando AP1 al pagamento di Euro 33'859.01 e di fr. 18'553.04 oltre interessi a far tempo dal 6 dicembre 2021 (dispositivo 1). Ha posto le spese relative alla procedura di conciliazione, di fr. 2'000.-, nella misura di 5/6 a carico di AI1 e per il restante 1/6 di AP1. La tassa di giustizia, pari a fr. 10'000.- è stata posta a carico di AP1 in ragione di 1/5 e per i rimanenti 4/5 a carico di AI1, pure tenuto a rifondere alla controparte fr. 12'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo 2).
Il
Pretore ha, per il resto, respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo 4) e
ha posto le spese processuali, pari a un importo di fr. 3'000.- a carico di AP1, pure tenuta a rifondere a AI1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili
(dispositivo 5).
P. Con appello 9 luglio 2024, AP1 si è aggravata contro tale giudizio, postulando la riforma dello stesso nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente all’importo di fr. 34'665.33, con protesta di tasse, spese processuali e ripetibili di prima e seconda sede (inc. 12.2024.90).
Q. Con risposta all’appello 11 settembre 2024, AI1 si è opposto al gravame, postulandone l’integrale reiezione e ha presentato appello incidentale, chiedendo la modifica dei dispositivi 1.1. e 2 della decisione pretorile nel senso che AP1 venga condannata al pagamento di Euro 64'876.40 e di fr. 18'553.04 oltre interessi al 5% a far tempo dal 6 dicembre 2021 e che le spese processuali per la procedura di conciliazione, di fr. 2'000.- e le spese processuali di prima sede di fr. 10'000.- vengano poste a carico di AP1 in misura di 1/3 e per i restanti 2/3 a suo carico, con la rifusione a AP1 di fr. 8'000.- a titolo di ripetibili. Ha inoltre postulato che la tassa e le spese dell’appello di AP1 rimangano a carico della stessa, come pure quelle relative all’appello incidentale protestando, per entrambi gli appelli, fr. 8'000.- a titolo di ripetibili di seconda sede (inc. 12.2024.115).
R. Con risposta all’appello incidentale del 24 ottobre 2024 l’appellante principale si è opposta al gravame della controparte, postulandone l’integrale reiezione, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede e ha presentato anche la replica spontanea all’appello, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni e contestando quelle della controparte.
S. Con replica spontanea all’appello incidentale del 6 novembre 2024 AI1 ha ribadito le proprie allegazioni, avversando quelle della controparte e, mediante duplica spontanea, ha contestato la proponibilità della replica spontanea all’appello principale del 24 ottobre 2024 di AP1, giudicandola intempestiva e chiedendone lo stralcio.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia almeno di fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia indicata.
2. I termini di impugnazione, di risposta e per formulare appello incidentale sono di 30 giorni (art. 311 cpv. 1, 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 CPC). Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni. Nella fattispecie, l’appello 9 luglio 2024 contro la decisione 10 giugno 2024 è tempestivo (art. 311 CPC), così come sono tempestivi la risposta all’appello e l’appello incidentale 11 settembre 2024 (art. 312 cpv. 2 CPC; tenuto conto delle ferie giudiziarie estive ex art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), la risposta all’appello incidentale 24 ottobre 2024, nonché la duplica spontanea all’appello e la replica spontanea all’appello incidentale del 6 novembre 2024.
2.1. Per quanto concerne la proponibilità della replica spontanea all’appello del 24 ottobre 2024 – della quale AI1 sostiene la tardività – occorre rilevare, alla luce del diritto incondizionato alla replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, che le parti hanno altresì diritto a presentare allegati spontanei di seconda sede. La giurisprudenza del Tribunale federale impone all’autorità giudicante di attendere almeno 10 giorni dalla notifica della risposta all’appello, prima di trattare il ricorso. Ciò non ha però per conseguenza l’automatica esclusione dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine ma prima dell'inizio della deliberazione e dell’emanazione della decisione. In una formulazione più generale, il Tribunale federale ha affermato che una rinuncia al diritto di replica non può essere ipotizzata prima della scadenza di dieci giorni, mentre può essere ammessa dopo il trascorrere di 20 giorni (STF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1, 5A_155/2013 del 17 aprile 2013 consid. 1.4, 1B_407/2012 del 21 settembre 2012 consid. 2.2; sentenza CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021; Spühler, Basler Kommentar Zivilprozessordnung [a cura di Spühler/Tenchio/Infanger], 4a. ed., Basilea 2024, n. 5 e segg. ad art. 316 CPC; sentenza IICCA 12.2024.44 del 3 settembre 2024, consid. 2).
2.2. Ai principi qui ricordati occorre aggiungere che la replica spontanea all’appello è contenuta nell’allegato di risposta all’appello incidentale per il quale questa Camera aveva assegnato un termine di 30 giorni. Ne deriva che la medesima non avrebbe comunque iniziato la fase della deliberazione prima della scadenza di quel termine e pertanto non si vede per quale motivo la replica spontanea avrebbe dovuto precedere la risposta all’appello incidentale. In ogni caso la questione è ininfluente, considerato che i suddetti allegati spontanei di replica e duplica non contengono argomenti determinanti ai fini del giudizio che non siano già presenti nel ricorso e nella relativa risposta.
3. L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si
impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le
allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza,
ma deve cercare di stabilire che la decisione impugnata è errata per quanto
riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può
farlo solo ripresentando l’impostazione del primo giudice e sottolineando le
lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate,
indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su
cui si fonda, poiché l’autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime
(cfr. TF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3., 4A_213/2023 del 9
ottobre 2023 consid. 4.3.).
L’appello e l’appello incidentale saranno esaminati solo nella misura in cui
rispettano i criteri qui sopra esposti.
4. Con l’impugnata decisione il Pretore, dopo aver preliminarmente respinto le doglianze di AP1 relative alla violazione dell’onere di allegazione ex art. 55 CPC da parte di AI1, ha esaminato le richieste fatte valere da quest’ultimo nella petizione.
Il giudice di prime cure ha indicato, per quanto concerne la sua prima pretesa, ossia la differenza tra le fatturazioni e i bonifici di Euro 41'494.94, che la stessa, nel suo principio era stata riconosciuta da AP1. Quest’ultima, alfine di azzerare il suesposto credito, aveva avanzato due note di credito di Euro 18'088.58 e 32'915.- (complessivi Euro 51'003.58) – recanti entrambe la data del 31 dicembre 2014 e prive di firma –ritenute dal Pretore tuttavia inidonee a comprovare l’esistenza e il fondamento materiale dei crediti soggiacenti, dato che neppure l’istruttoria aveva permesso di portare chiarimenti al riguardo.
Per quanto attiene alla seconda pretesa di AI1, pari a Euro 90'368.04 – per “saldi cassa” mai distribuiti – il Pretore ha distinto due periodi temporali. Per quanto concerneva gli anni 2007/2008, l’istruttoria ha permesso di appurare il raggiungimento di un accordo tra le parti, secondo il quale a AI1 sarebbero spettati il 50% dei saldi cassa per un importo di Euro 33'549.05. Motivo per il quale, secondo il giudice di prime cure, quest’ultimo poteva rimettere in discussione la precitata intesa. Per quanto concerneva il periodo 2009/2012 è stato stabilito che il teste D______ C______ aveva confermato che, con la sottoscrizione del doc. T, le parti avevano chiarito le pendenze sino al 2013. Tale documento riportava, per gli anni 2009, 2010 e 2011 dei saldi identici a quelli richiesti da AI1 nella petizione. Per il 2012 esisteva invece una differenza tra quanto richiesto da AI1, pari a Euro 10'491.55 e l’importo risultante dal doc. T, di Euro 7'937.82. Il Pretore ha rammentato che AI1, al quale incombeva ex art. 8 CC l’onere della prova, non aveva dimostrato che quanto indicato nel doc. T fosse errato. Ragion per la quale doveva essere confermato l’importo di Euro 5'706.13 spettante a AI1 per i saldi cassa 2009/2012. Il Pretore ne ha concluso, per i saldi cassa spettanti a quest’ultimo, che, per il periodo dal 2007 al 2012, avendo egli ricevuto da AP1 complessivi fr. 39'255.18 (fr. 33'549.05 sommati ai fr. 5'706.13), non poteva più pretendere nulla.
Con riguardo al periodo 2013/2017 – non compreso nel doc. T – la pretesa di AI1 collimava con quanto riconosciutole da AP1, ossia un credito pari a Euro 22'404.07. Il giudice di prima istanza ha rilevato che AP1 riteneva di poter compensare detto credito con una pretesa nei confronti di AI1, pari a Euro 94'745.33 riferita al pagamento dell’imposta preventiva. Il Pretore ha stabilito che AP1, a sostegno della richiesta di Euro 64'705.33 per il pagamento di quell’imposta, aveva prodotto un calcolo di parte – senza valore probatorio – che l’istruttoria non aveva permesso di confermare. Il giudice di prime cure rilevava inoltre che la pretesa si basava sulla decisione 25 ottobre 2017 dell’AFC, la quale contemplava anche altre attività della convenuta, oltre a quelle di AI1. La decisione si riferiva inoltre al 2015, anno nel quale le attività di AI1 venivano svolte per il tramite di Mu______ Sagl, la quale, secondo il Pretore, sarebbe semmai debitrice dei relativi importi di imposta preventiva. Ad ogni modo AP1 non avrebbe in alcun modo comprovato che l’accordo tra le parti prevedesse il pagamento dell’imposta preventiva da parte di AI1. Motivo per il quale, l’importo di Euro 64'705.33 non poteva essere riconosciuto a AP1. Il giudice di prime cure faceva tuttavia un ragionamento diverso per l’importo ricevuto direttamente da AI1 per il rimborso dell’imposta preventiva, pari a Euro 30'040.-: non avendo quest’ultimo pagato alcunché all’AFC, l’importo doveva essere retrocesso a AP1. Il Pretore ha inoltre precisato che tale pretesa, basandosi anch’essa sul rapporto di società semplice, non era prescritta, essendo tale termine, di dieci anni (ex art. 127 CO), non ancora decorso al momento dell’inoltro della domanda riconvenzionale. Il Pretore, a saldo delle pretese per i saldi cassa 2007-2017 e di quelle riferite all’imposta preventiva, ha così riconosciuto un credito di Euro 7'635.93 a favore di AP1 (Euro 30'040.- ./. Euro 22'404.07).
Per quanto riguarda la terza pretesa di AI1, ovvero il pagamento di Euro 84'545.45 per “errate registrazioni”, il giudice di prime cure ha ritenuto che quest’ultimo le aveva estrapolate dalla contabilità di AP1: tuttavia tale documento di parte non era sufficiente a sostanziare il proprio credito e la pretesa non era stata neppure oggetto di approfondimenti istruttori. A ciò si aggiungeva pure che AP1, in sede di risposta, aveva fornito puntuali allegazioni riguardanti le registrazioni in questione, producendo un’articolata documentazione, non contestata in modo circostanziato da AI1. Da tale documentazione risultava una situazione in perfetto pareggio.
In relazione alla quarta pretesa avanzata da AI1 e meglio Euro 47'703.23, importo relativo all’errato calcolo dell’utile spettante a Mu______ Sagl, il giudice di prima sede ha rilevato che dai documenti prodotti da AP1 emergeva – con estrema chiarezza – che, per il calcolo dell’utile di spettanza di Mu______ Sagl, non fosse a suo tempo stato inserito, tra i costi, il compenso dei mesi precedenti. Sicché gli importi fatturati e incassati da Mu______ Sagl, con le varie fatture semestrali, erano stati calcolati correttamente, tenendo conto dei costi effettivi a esclusione delle spettanze del semestre precedente. Il Pretore ha pertanto concluso che le rivendicazioni di AI1 erano – su questo specifico punto – frutto di un’incomprensione e risultavano materialmente infondate.
Infine, per quanto di rilevanza della quinta e ultima pretesa di AI1, e meglio il pagamento di due fatture del rispettivo importo di fr. 11'886.37 e di fr. 6'666.67, il giudice di prima istanza ha rilevato che AP1 non aveva contestato in modo motivato e circostanziato le stesse, avendo prodotto unicamente i giustificativi di pagamento delle precedenti fatture. In ogni caso, secondo il Pretore, la debenza del controvalore in Euro era stata riconosciuta da AP1. Tali pretese, diversamente da quanto sostenuto da quest’ultima, neppure erano prescritte, applicandosi il termine decennale di cui all’art. 127 CO vigendo tra le parti un rapporto di società semplice.
In conclusione, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di AI1 nella misura di Euro 33'859.01 (Euro 41'494.94 ./. Euro 7'635.93) e fr. 18'553.04, oltre interessi al 5% a far tempo dal 6 dicembre 2021. Ha invece respinto la domanda riconvenzionale di AP1.
Appello principale (inc. 12.2024.90)
5. AP1 critica il Pretore per aver respinto la domanda riconvenzionale, riferita alla pretesa di rimborso dell’imposta preventiva anticipata a favore di AI1 (decisione impugnata, consid. 4.5.). Ritiene che le motivazioni del giudice di prime cure siano temerarie e arbitrarie.
L’appellante sostiene che il primo giudizio contrasti con l’art. 221 lett. d-e CPC e che sussista una violazione del divieto d’arbitrio ai sensi dell’art. 9 Cost. Secondo l’appellante, il Pretore avrebbe ritenuto a torto che non erano stati forniti elementi sufficienti atti a dimostrare l’effettivo pagamento dell’imposta preventiva imputabile a AI1, specificando di aver anticipato l’importo di fr. 64'705.33 all’Amministrazione federale delle contribuzioni (doc. 21, 23 e 24). Spiega di aver inoltre prodotto, sub. doc. 24, la comunicazione e-mail 9 febbraio 2017 della funzionaria dell’AFC, M______ M______, nella quale si allegava il calcolo provvisorio delle prestazioni valutabili in denaro concesse da AP1 a AI1 nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015, pari a fr. 52'570.-. Inoltre, sub. doc. 21, secondo l’appellante, l’AFC sarebbe stata “granitica” sulla questione a sapere chi fosse di fatto tenuto ad assumersi il pagamento dell’imposta preventiva, ossia, ex art. 14 cpv. 1 LIP, il beneficiario della prestazione imponibile, ossia AI1.
Secondo AP1, sarebbe “scioccante e arbitrario” quanto afferma il giudice di prime cure, secondo cui viene riconosciuta la restituzione dell’importo di fr. 30'040.- mentre viene negato il residuo importo di fr. 34'665.35.
Il fatto che AI1 abbia potuto recuperare una parte dell’imposta preventiva a suo nome (doc. 23) confermerebbe – implicitamente – che è il beneficiario finale della prestazione.
A mente dell’appellante, la Legge sull’imposta preventiva (LIP) prevede che il diritto al rimborso può essere richiesto dall’avente diritto, a meno che il rimborso stesso non consenta di eludere un’imposta. L’art. 14 LIP dispone che l’imposta preventiva va dedotta all’atto del pagamento, della girata, dell’accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione contraria è nulla. Inoltre il contribuente deve fornire al beneficiario i dati necessari per consentirgli l’esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare un’attestazione in merito.
L’insorgente sostiene poi che, non sapendo che la fattispecie fosse comparata a una transazione con persona vicina e dunque imponibile all’IP, ha addebitato la stessa al momento della revisione da parte dell’AFC. Non computare a AI1 l’IP aprirebbe, secondo l’appellante, la via a una potenziale nuova richiesta da parte dell’AFC per un’ulteriore distribuzione dissimulata nei confronti di quest’ultimo. Il fatto che AI1 abbia depositato la richiesta di rimborso dell’IP (doc. 23) dimostrerebbe che era perfettamente a conoscenza del fatto che l’IP anticipata andava restituita all’appellante. Osserva infine che, nelle sue conclusioni, AI1 aveva diminuito le sue pretese risarcitorie dell’importo ricevuto, pari a fr. 30'040.-, che rappresenta l’importo massimo recuperabile da parte di un residente in Italia secondo i trattati contro la doppia imposizione vigenti tra la Svizzera e l’Italia; motivo per il quale ella chiede il pagamento della differenza tra quanto anticipato e quanto già restituito (fr. 64'705.33 ./. fr. 30'040.-), ossia fr. 34'665.33.
6. Con la risposta all’appello, AI1 ribadisce, preliminarmente, l’eccezione di incompetenza della Pretura di Mendrisio-Sud nel giudicare la domanda riconvenzionale: l’art. 31 CPC prevede, in ambito contrattuale, il foro del domicilio del convenuto o del luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione caratteristica. AI1 era domiciliato in Italia e anche esclusivamente in tale paese era operativo. Neppure applicabile sarebbe l’eccezione dell’art. 14 CPC, vista l’assenza di connessione tra i crediti vantati da AI1 – in forza della collaborazione contrattuale – e il credito vantato da AP1 per l’imposta preventiva, dipendente dagli esiti di una verifica fiscale. Anche volendo considerare la pretesa di AP1 un credito da indebito arricchimento, l’art. 127 LDIP prevede la competenza del foro di domicilio del convenuto, non sussistendo una “stabile organizzazione in Svizzera” a lui attribuibile.
La parte appellata ribadisce l’eccezione di prescrizione della pretesa riconvenzionale di AP1. In particolare il pagamento dell’importo che l’appellante pretende di aver effettuato per conto di AI1, per un totale di fr. 64'705.33 è intervenuto per una parte, il 31 ottobre 2017 e per la restante, il 2 luglio 2019. Dall’ultimo pagamento sono trascorsi più di tre anni senza che il termine di prescrizione, di tre anni (ex art. 62 e 67 CO) sia mai stato interrotto, prima della formulazione della domanda riconvenzionale il 23 giugno 2023.
Nel merito dell’appello presentato da AP1, per quanto riguarda il rimborso dell’imposta preventiva, AI1 contesta la pretesa, giudicandola totalmente infondata. Dopo aver censurato puntualmente l’antefatto procedurale descritto nell’appello, l’appellato ritiene (in sintesi) che l’appellante tenta di creare confusione sostenendo a torto che vi fosse un’intesa circa il pagamento dell’imposta preventiva. L’importo di fr. 30'040.- era stato da lui trattenuto siccome vantava svariati crediti nei confronti di AP1. Ciò non equivale ad alcun riconoscimento di debito verso AP1. L’appellante ha gestito la verifica fiscale senza coinvolgerlo, egli avendo riconosciuto di aver percepito tale importo trattenendolo a parziale compensazione del credito nei confronti dell’appellante. Egli non ha concordato con AP1 un suo impegno ad assumere oneri assicurativi e/o fiscali per la collaborazione svolta. Inoltre, la parte appellata ritiene che se la soluzione inerente ai rapporti contrattuali/commerciali tra le parti adottata da AP1 ha portato a conseguenze fiscali in capo alla medesima, l’onere fiscale non è automaticamente ribaltabile su di lui, non sussistendo – al riguardo – alcun accordo.
Inoltre i doc. 21, 23 e 24, sui quali si fonda la parte appellante per dedurre l’arbitrarietà dei fatti accertati nella decisione impugnata, indicano unicamente l’entità del debito fiscale a suo carico. I documenti in questione non istituiscono, né indicano, in qualche modo, un onere fiscale chiaro e determinabile direttamente a suo carico.
La parte appellata osserva inoltre che tutte le norme fiscali citate dalla controparte non gli sono direttamente applicabili.
7. Ex art. 59 cpv. 1 CPC, il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali. Fra quest’ultimi rientra altresì la competenza per materia e per territorio del giudice (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Le condizioni di ricevibilità, devono essere esaminate d’ufficio a ogni stadio della procedura e dinanzi a tutte le istanze cantonali (STF 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017, consid. 3.1.; DTF 130 III 430 consid. 3.1.; STF 4A_291/2015 del 3 febbraio 2016 consid. 3.2.; Domej, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a. ed., 2021, n. 2 ad art. 60 CPC).
Si tratta preliminarmente di verificare se il giudice civile ha la competenza per potersi determinare a riguardo di una pretesa di regresso concernente l’imposta preventiva, trattandosi di una pretesa di diritto pubblico.
7.1. La Confederazione preleva un’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d’assicurazione (art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull’imposta preventiva, LIP RS 642.21; testo in vigore sino al 1.1.2019). Per quanto concerne più in particolare i redditi da capitali mobili, all’imposta preventiva sono parimenti sottoposte altresì tutte le distribuzioni dissimulate di utili fatte agli azionisti o alle persone loro vicine che vanno a gravare, di solito in maniera occulta, il conto economico (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP e art. 20 cpv. 1 OIPrev, RS 642.211; STF 9C_686/2022 del 14 marzo 2023, consid. 4.1.). L’imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell’imposta, in conformità della legge sull’imposta preventiva, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone (art. 1 cpv. 2 LIP).
7.1.Per il suo proprio meccanismo di prelievo, l’imposta preventiva persegue due funzioni principali: in primo luogo viene rimborsata alle persone residenti in Svizzera che dichiarano i redditi lordi che sono stati sottoposti all’imposta preventiva. In questo specifico caso, l’imposta preventiva ha una funzione di garanzia. Secondariamente persegue invece uno scopo fiscale nei confronti di tutti i beneficiari dei redditi che risiedono all’estero. In effetti, non essendo domiciliati in Svizzera, tali persone non hanno – a priori – diritto al rimborso dell’imposta preventiva (art. 22 LIP). A determinate condizioni l’imposta può comunque essere rimborsata (totalmente o parzialmente): ad esempio ai residenti all’estero che possono prevalersi di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra lo Stato di residenza di questa persona e la Svizzera (STF 9C_964/2016 del 5 aprile 2017, consid. 4.1.; DTF 147 II 338, consid. 2.3.).
7.2. L’imposta preventiva è concepita come un pagamento anticipato dell’imposta sul reddito presso il debitore della prestazione imponibile, ossia il contribuente (Oberson, Droit fiscal suisse, 5a. ed., Basilea 2021, p. 375-376, p. 392; art. 10 cpv. 1 LIP).
Il contribuente è in seguito obbligato a traslare l’imposta al beneficiario della prestazione, deducendo alla fonte l’importo dell’imposta preventiva, senza riguardo alla persona del beneficiario (art. 14 cpv. 1 LIP). La traslazione dell’imposta è l’elemento chiave dell’imposta preventiva. Il contribuente non deve addossarsi l’imposta ma deve ripercuotere il carico fiscale affinché lo scopo di garanzia possa essere raggiunto. L’imposta preventiva dev’essere traslata anche nel caso di prestazioni anteriori che l’Amministrazione federale ha dichiarato imponibili unicamente a seguito di un controllo (Reich/ Bauer - Balmelli, Kommentar Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [a cura di Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli], 3a. ed., n. 1 e n. 6 ad art. 14 LIP).
7.3. Nell’ambito della pretesa di regresso, il creditore è il contribuente, mentre che il debitore è il beneficiario della prestazione imponibile (Reich/ Bauer - Balmelli, Kommentar Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [a cura di Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli], op. cit., n. 33 e 34 ad art. 14 LIP).
Per determinare chi è il beneficiario della prestazione imponibile in ambito di imposta preventiva ai sensi dell’art. 14 LIP vale la teoria del beneficiario diretto (“Direktbegünstigungstheorie”). Ne discende che la persona che ha beneficiato della prestazione imponibile è considerato come beneficiario della stessa. L’imposta preventiva dev’essere traslata a questo soggetto e le condizioni per il rimborso devono essere soddisfatte da quest’ultimo (Reich/ Bauer - Balmelli, Kommentar Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [a cura di Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli], op. cit., n. 22 art. 14 LIP; “Merkblatt zur Bestimmung des Leistungsempfängers bei der Verrechnungssteuer” in https://www.estv2.admin.ch/vst/merkblaetter/vst-mb-s-02-141-de.pdfhttps://www.estv2.admin.ch/vst/merkblaetter/vst-mb-s-02-141-de.pdf
7.4. L’Amministrazione federale delle contribuzioni deve verificare che l’obbligo di traslazione dell’imposta sia rispettato. Deve permettere, a colui che è assoggettato all’imposta preventiva, di poter traslare l’imposta nel caso in cui il beneficiario della prestazione imponibile si oppone al trasferimento. A tal proposito, può emanare una decisione ai sensi dell’art. 41 lett. a o b LIP per poter determinare l’obbligo di trasferimento dell’imposta.
Altresì il presunto debitore della prestazione di regresso (ossia l’ipotizzato beneficiario della prestazione imponibile) è legittimato a richiedere all’AFC una decisione sull’obbligo di regresso. Se quest’ultimo contesta non solamente l'obbligo di regresso, ma anche l'obbligo fiscale dal quale trae origine e non ha ancora avuto la possibilità di partecipare al procedimento sull'imposta preventiva e sull'obbligo di regresso contestati, l'AFC deciderà in merito all'obbligo fiscale e all'obbligo di regresso in un’unica procedura (STF 2C_17/2010 del 29 luglio 2010, consid. 3.3.1.; STF 2C_188/2010 consid. 4.2.; DTF 136 II 525 consid. 3.3.1 con riferimento alla DTF 118 Ib 317 consid. 3b). La decisione dell’AFC, correttamente eseguita e giuridicamente vincolante, relativa all’esistenza della pretesa di regresso e del beneficiario della prestazione, equivale a una sentenza giudiziaria esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF nel caso in cui il debitore ha preso parte alla procedura (Bauer-Balmelli/Desax, Kommentar Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [a cura di Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli], 3a. ed., op. cit., n. 38 ad art. 14 LIP).
7.5. Secondo una precedente corrente dottrinale, ritenuta la natura di diritto pubblico della pretesa di regresso, era data unicamente la competenza esclusiva delle autorità fiscali e della giurisdizione fiscale nel decidere l’importo, l’esistenza, il debitore e il creditore della pretesa di regresso. Il Tribunale federale (DTF 131 III 546, consid. 2.2.) ha tuttavia indicato che non è sempre facile distinguere la competenza tra le autorità fiscali e quella dei tribunali civili.
L’Alta Corte (STF 2C_188/2010 e STF 2C_194/2010 del 24 gennaio 2011), ha in effetti indicato che il trasferimento dell’imposta preventiva del contribuente al beneficiario della prestazione non pone unicamente delle questioni di diritto pubblico ma, sotto taluni aspetti, fa anche nascere degli obblighi di diritto privato tra il contribuente e il beneficiario della prestazione imponibile. Di conseguenza, in caso di controversia sul trasferimento dell’imposta, non bisogna partire dall’idea che la competenza dell’autorità fiscale e della giurisdizione fiscale sono escluse. Non è in effetti escluso che l’AFC possa decidere direttamente, e in maniera pregiudiziale, delle questioni di diritto privato legate alla pretesa di regresso, e in particolare se questa è stata pagata, compensata, oppure è intervenuta la prescrizione. Analogamente, secondo la giurisprudenza, il giudice civile può determinarsi in relazione a eventuali questioni di diritto fiscale relative all’obbligo di trasferire l’imposta e alla pretesa di regresso in ambito di imposta preventiva, nel caso in cui il beneficiario della prestazione contesta non solo l’obbligo di traslazione ma altresì l’esistenza di una prestazione dissimulata di utile ai sensi del diritto dell’imposta preventiva (DTF 136 II 525 consid. 3.3.2. in RDAF 2008 II p. 259; DTF 131 III 546 consid. 2.3.; STF 2C_17/2010 del 29 luglio 2010 consid. 3.3.1.; Obergericht des Kantons Zürich, inc. nr. LB190030-O/U del 22 agosto 2019 consid. 2.2.5).
7.5.1. Quando, in caso di una controversia sull’esistenza e sull’interpretazione di un contratto di diritto privato, si pone la domanda a sapere chi ha ricevuto una prestazione sottoposta all’imposta preventiva – la cui traslazione a carico del beneficiario è imperativa – appartiene al giudice civile, sotto riserva del fatto che è vincolato dalle decisioni delle autorità fiscali cresciute in giudicato, pronunciarsi su eventuali questioni di diritto fiscale, quale l’obbligo di traslare il dovuto d’imposta e la pretesa di regresso del debitore dell’imposta preventiva (RDAF 2008 II p. 264).
7.5.2. Ritornando al caso sub judice, si rileva che le parti non fanno menzione di essersi rivolte all’AFC in relazione alla questione della pretesa di regresso, rispettivamente di aver ottenuto una decisione formale già cresciuta in giudicato. Ne discende che la competenza per determinarsi sulla domanda riconvenzionale e sulla pretesa di regresso dell’imposta preventiva erano date per il Pretore e sono date per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (DTF 131 III 546 consid. 2.4.).
7.6. La parte appellata, nella propria risposta all’appello, solleva – come peraltro già fatto dinanzi al giudice di prime cure – l’incompetenza di quest’ultimo, in relazione alla domanda riconvenzionale, ritenendo disatteso l’art. 31 CPC (azioni da contratto) rispettivamente giudicando inapplicabile l’art. 14 CPC (foro della domanda riconvenzionale). Ora, se è vero che il Pretore non si è espresso in maniera esplicita sulla questione della competenza sollevata da AI1, il fatto di essere entrato nel merito, altresì della domanda riconvenzionale, permette di ritenere, quantomeno in maniera implicita, che sia stato applicato, in casu, l’art. 14 CPC. Secondo AI1, la pretesa di AP1 relativa all’imposta preventiva non sarebbe da ricollegarsi al rapporto contrattuale in essere tra le parti, ma sarebbe il tentativo “(…) di ribaltare su AI1 gli esiti della verifica fiscale interna all’azienda (alla quale AI1 non poteva essere parte) che ha portato al pagamento dell’imposta preventiva (…)” (osservazioni all’appello 11 settembre 2024, p. 2). Ciò che a suo dire non poteva permettere l’applicabilità dell’art. 14 CPC.
7.6.1. Ex art. 14 cpv. 1 CPC, al giudice territorialmente competente per l’azione principale si può proporre una domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse. Il presupposto della connessione materiale si realizza quando entrambe le pretese sono fondate sul medesimo rapporto giuridico, ad esempio il medesimo contratto, oppure sul medesimo complesso di fatti (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [a cura di Trezzini/Molo], 3a. ed., Lugano 2025, n. 14 ad art. 14 CPC; Ruggle, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [a cura di Spühler/Tenchio/Infanger], 4a. ed., n. 18 ad art.14 CPC). Ora, nel presente caso, la connessione materiale della domanda riconvenzionale è data, ritenuto come la pretesa di regresso dell’imposta preventiva anticipata da AP1 è una conseguenza del rapporto contrattuale di società semplice stabilito tra le parti.
8. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, il giudice di prime cure, senza entrare nel merito delle questioni attinenti ai tecnicismi giuridici dell’imposta preventiva (obbligo di traslazione dell’imposta, beneficiario della prestazione ai sensi dell’art. 14 LIP; esistenza e quantificazione di una prestazione valutabile in denaro), l’ha respinta basandosi sul fatto che AP1 avrebbe disatteso l’onere della prova che le incombeva ex art. 8 CC, di dimostrare l’esistenza dell’importo della pretesa di regresso fatta valere nei confronti di AI1. Il Pretore ha unicamente considerato che l’importo ritenuto da quest’ultimo a titolo di rimborso dell’imposta preventiva dall’AFC avrebbe dovuto essere retrocesso a AP1, posto che egli non aveva pagato alcun importo a tale titolo. Il giudice di prime cure ha stabilito, in sintesi, che i documenti prodotti dall’appellante nonché l’istruttoria non avevano permesso di confermare l’importo fatto valere con la domanda riconvenzionale.
8.1. L’appellante ritiene invece, in base ai doc. 21, 23 e 24 di aver comprovato sia l’esistenza sia l’ammontare della pretesa di regresso nei confronti di AI1, per l’importo anticipato a titolo di imposta preventiva e che avrebbe dovuto essere traslato a quest’ultimo ex art. 14 LIP, motivo per il quale le conclusioni di cui al consid. 4.5. della decisione impugnata sarebbero errate.
Per quanto concerne in
particolare il doc. 23, ossia il “Modulo 95” dell’AFC relativo alla “Domanda di
rimborso dell’imposta preventiva svizzera riscossa sui dividendi e sugli
interessi”, sottoscritto da AI1 e in base al
quale l’AFC gli ha accreditato fr. 30'040.-, AP1
ritiene che, dal momento in cui pure lo stesso Pretore le ha riconosciuto il
rimborso parziale dell’importo di fr. 30'040.-, tale aspetto leverebbe dal
campo ogni dubbio circa il fatto che l’imposta preventiva da lei anticipata a
favore di AI1 le debba essere rimborsata.
Nell’impugnata sentenza il giudice di prime cure, in relazione al citato doc.
23, ha ritenuto che AI1 aveva confermato di
aver ricevuto quale rimborso dell’IP l’importo di Euro 30'040.- e ha inoltre
ritenuto che, in fin dei conti, non avendo pagato alcunché a titolo di imposta
preventiva, il rimborso in questione andava certamente retrocesso a AP1 (consid. 4.5.).
8.2. Secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. a LIP, l’avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore, per l’imposta sui redditi di capitali mobili, se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile.
I beneficiari di
prestazioni imponibili che risiedono all’estero, sono privati del diritto al
rimborso dell’imposta preventiva. È riservata l’applicazione di una Convenzione
contro le doppie imposizioni (STF 2C_964/2016 del 5 aprile 2017, consid. 4.1.).
Nel caso in cui una Convenzione contro le doppie imposizioni è applicabile a un
eventuale rimborso dell’imposta preventiva a favore di un beneficiario che
risiede all’estero, conviene esaminare se l’obbligo di informare e di
collaborare del richiedente è ugualmente regolato dalla Convenzione. La CDI
CH-I non contiene una tale regolamentazione, motivo per il quale si applica il
diritto interno, in caso l’art. 48 LIP (STF 2C_895/2012 del 5 maggio 2015,
consid. 5.1; STF 9C_964/2017 del 5 aprile 2017 consid. 5.1.). Secondo l’art. 48
LIP chiunque chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve indicare
coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono avere
importanza nell’accertamento del diritto al rimborso. In particolare, l’istante
è tenuto a: (a) compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli
dell’istanza e i questionari; (b) fornire, su richiesta dell’autorità, le
attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2 LIP) e a
presentare i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti. Nel caso
in cui l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il
diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste
dall’autorità, l’istanza è respinta. Tale disposizione codifica tra l’altro il
principio secondo cui l’obbligo di esame e di istruzione dell’autorità chiamata
a pronunciarsi sulla domanda di rimborso trova i suoi limiti nell’obbligo di
informazione e di collaborazione dell’istante (STF 2C_895/2012 del 5 maggio
2015 consid. 5.2.1.).
8.3. Nella fattispecie concretamente in esame, AI1, residente in Italia, ha compilato e firmato e trasmesso all’AFC una richiesta di rimborso dell’imposta preventiva in applicazione della CDI Svizzera – Italia, utilizzando l’apposito preposto Modulo (doc. 23). Egli figura, nello stesso, quale creditore. Viene inoltre specificato che AP1 gli ha erogato una prestazione complessiva di fr. 150'200.- (viene indicato “AP1”, distribuzione dissimulata, vedi decisione S-124'557 – MZZ 2323 del 25.10.2017). Su tale somma, AI1 ha avuto diritto all’ottenimento del 20%, e meglio un rimborso pari fr. 30'040.-. A pagina 2 del doc. 23, AI1, proprio per poter ricevere il rimborso dell’imposta preventiva, ha dovuto rispondere a una serie di domande. Ha in particolare confermato di essere il beneficiario effettivo delle prestazioni erogate da AP1 figuranti alla data indicata nella colonna 5 della precedente pagina (doc. 23, pag. 2), di aver incassato tali redditi per conto proprio, di essere assoggettato in Italia su tutti i redditi indicati e, nelle osservazioni (doc. 23, pag. 2, punto 6), è altresì specificato: “Si tratta di un rimborso di imposta preventiva applicata alle prestazioni valutabili in denaro della spettabile AP1, tramite decisione del 25 ottobre 2017 (vostro riferimento A-124'557 – MZZ 2323). Parte di tali prestazioni, CHF 150'200, sono state imputate alle prestazioni pagate al Signor AI1. La AP1 ha in seguito traslato l’imposta (CHF 52'570) direttamente al Signor AI1. Per tale motivo procediamo con la presente richiesta di rimborso sulla base della convenzione contro la doppia imposizione Italia – Svizzera”.
Sentito in sede d’istruttoria (atto VIII, pag. 3) AI1 ha indicato di non aver mai pagato l’imposta preventiva richiesta da AP1 nel 2017 e ha confermato di aver ricevuto un rimborso per l’imposta preventiva di fr. 30'040.- . Ha inoltre dichiarato “Io non ho rimborsato nulla a AP1 poiché essa aveva già prelevato questi soldi dal libro cassa della mia attività. Io ho dedotto, visti gli importi simili, che AP1 ha emesso le due note di credito di cui al doc. L in relazione a questa questione fiscale dell’imposta preventiva”.
8.3.1. A fronte di quanto emerge dal doc. 23, la critica dell’appellante appare fondata. In particolare, con tale documento, trasmesso all’AFC, AI1 non solo ha confermato dinanzi alla preposta autorità federale di aver ricevuto delle prestazioni valutabili in denaro da parte di AP1, ma ha anche precisato che la richiesta traeva origine dalla decisione del 25 ottobre 2017 dell’AFC inerente AP1 (doc. 21, p. 1), con la quale veniva notificato a quest’ultima il “conteggio delle prestazioni valutabili in denaro concesse dal 2011 al 2015, sotto forma di costi corrispondenti e per consulenza non ammessi fiscalmente, ed imponibili ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. b della legge federale sull’imposta preventiva (LIP) e dell’art. 20 cpv. 1 della relativa ordinanza d’esecuzione (OIPrev)” nonché a quest’ultima veniva rammentato “(…) che in virtù dell’art. 14 cpv. 1 LIP l’imposta preventiva deve essere addossata ai beneficiari della prestazione imponibile”. Inoltre, sempre dal doc. 23, e in particolare le osservazioni al punto 6 (in calce a pagina 2), con la sua sottoscrizione ha riconosciuto che l’imposta preventiva da traslargli, era di fr. 52'570.-. Tale importo collima perfettamente con il doc. 21 (p. 7), che il Pretore ha ritenuto un calcolo di parte, se non fosse che tale importo risulta pure dal doc. 24, ossia una e-mail pervenuta da parte della funzionaria dell’AFC M______ M______, con la quale si allegava un calcolo delle prestazioni valutabili in denaro concesse da AP1 a AI1, per un importo pari 150'200.- per “messa a disposizione della società” e nella quale specificava che l’IP del 35% corrispondeva, per l’appunto, all’importo di fr. 52'570.-. Inoltre, lo stesso AI1, sentito all’udienza del 19 febbraio 2024 ha in sostanza riconosciuto che l’imposta preventiva anticipata da AP1 le andava retrocessa: ha tuttavia indicato che quest’ultima aveva già trattenuto tale importo dal “libro cassa” legato all’attività della società semplice (atto VIII, p. 3).
Motivo per il quale, l’appellante, diversamente dalle conclusioni contenute nella decisione impugnata, ha dimostrato sulla base dei documenti prodotti, e in applicazione dell’onere della prova cui sottostava ex art. 8 CC, che AI1 doveva retrocederle fr. 52'570.- (ex 14 cpv. 2 LIP) a titolo di imposta preventiva anticipata all’AFC.
8.3.2. Diverso discorso, invece per quanto concerne gli interessi moratori. Il giudice di prime cure non ha vagliato separatamente la questione degli interessi moratori, respingendo in generale la pretesa poiché non comprovata ex art. 8 CC (consid. 4.5.). L’appellante ritiene invece di aver dimostrato anche gli interessi moratori richiesti a AI1 in base, in particolare, al doc. 21.
Ora la tesi di AP1 non trova, su questo specifico punto, conferma. Nel doc. 21 (pag. 8, 9 e 10), datato 19 giugno 2019, viene infatti richiesto dall’AFC a AP1 il pagamento di fr. 13'848.10 quale interesse di mora sulle imposte e tasse versate in ritardo. Lo stesso – generico e senza specifici riferimenti - non comprova alcun addossamento degli interessi in capo a AI1. Sicché, la tesi dell’appellante, su questo punto, non permette di ritenere le conclusioni del giudice di prime cure insostenibili. Il giudizio impugnato resiste, su quest’aspetto, alle critiche dell’appellante.
8.4. Nella risposta all’appello, AI1 obietta che, per quanto concerne la domanda riconvenzionale, la pretesa sarebbe prescritta, in applicazione delle norme sull’indebito arricchimento. Nella replica spontanea, l’appellante sostiene che le parti erano legate contrattualmente, motivo per il quale i crediti relativi all’operatività, compresi quelli derivanti dall’imposta preventiva che ne sono una conseguenza diretta, si prescrivono secondo il termine decennale di cui all’art. 127 CO. Altresì il Pretore, che ha condannato AI1 alla retrocessione di fr. 30'040.- (relativi al rimborso dell’IP) a AP1, ha indicato dovesse applicarsi la prescrizione decennale alla pretesa di restituzione, trattandosi di un contratto di società semplice (consid. 4.5.).
8.4.1. Ora, il giudice di prime cure ha stabilito che il rapporto contrattuale tra le parti era retto dal contratto di società semplice, di modo che, in presenza di crediti derivanti dall’esercizio societario, era applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 127 CO (decisione impugnata, consid. 7.1.). La parte appellata non si confronta approfonditamente con tale conclusione ritenendo applicabile il termine di prescrizione dell’indebito arricchimento. Se è vero che la domanda riconvenzionale relativa alla pretesa di regresso dell’imposta preventiva si fonda sul diritto pubblico, tuttavia la stessa è sorta nel contesto dei reciproci accordi contrattuali tra le parti, ossia di ripartizione dell’utile nelle percentuali del 20% (AP1) e dell’80% (AI1) (cfr. anche DTF 131 III 546, nel quale la pretesa di regresso era stata fondata ex art. 402 cpv. 1 CO), ritenuto l’obbligo imperativo ex art. 14 cpv. 2 LIP di traslare l’imposta preventiva dal contribuente (debitore) al beneficiario della prestazione (in casu AI1). Inoltre, a ben vedere, AI1 in sede di udienza ha, in sostanza, indicato di non aver rimborsato all’appellante l’imposta preventiva anticipata ritenendo che il relativo importo fosse stato già stato prelevato da AP1 dal libro cassa della sua attività (atto VIII, p. 3).
8.5. In conclusione la decisione del 10 giugno 2024 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio – Sud dev’essere riformata, nel senso che la domanda riconvenzionale 23 giugno 2023 dev’essere parzialmente accolta, limitatamente all’importo di fr. 22'530.- (fr. 52'570.- - fr. 30'040.-).
Appello incidentale (inc. 12.2024.115)
9. Con il suo appello incidentale AI1 si aggrava contro i dispositivi 1.1 e 2 della decisione del 10 giugno 2024. In particolare, il gravame verte sulla pretesa relativa ai saldi cassa mai distribuiti, riferiti al periodo 2009/2012, per un valore di Euro 31'017.39 (Euro 64'876,40 a fronte di Euro 33'859,01 riconosciuti in prima sede).
Secondo l’appellante incidentale, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato, per gli anni 2009/2012 che le parti avevano “chiarito le pendenze fino al 2013”. Secondo AI1 questa conclusione sarebbe stata influenzata da un’errata lettura delle dichiarazioni rilasciate in sede d’interrogatorio dal teste D______ C______, sulla base del doc. T. Secondo l’appellante incidentale, tutti i versamenti ricevuti negli anni 2008/2014, indicati nei doc. C-D-E-F-G-H-I, non possono essere riferiti a una pretesa per il saldo cassa residuo. Neppure i pagamenti esposti nel doc. T, di Euro 25'000.- del 23 maggio 2013 e di Euro 22'601.73 del 30 settembre 2013 potrebbero essere ricollegabili alla pretesa relativa al saldo cassa degli anni 2009/2012. Motivo per cui gli importi relativi al saldo cassa ancora da versare all’appellante incidentale corrisponderebbero a Euro 4'741.88 per il 2009, Euro 32'742.98 per il 2010, Euro 8'735.16 per il 2011 e Euro 7'973.82 per il 2012, per un saldo di complessivi Euro 36'723.52, somma che, fatta eccezione per gli Euro 5'706.12 esposti nella fattura 2013/5, non risulta mai essere stata versata da AP1.
10. Con la risposta all’appello incidentale AP1 osserva che i saldi cassa sono stati integralmente versati a AI1. Quest’ultimo è sempre stato informato in relazione ai saldi cassa alla fine di ogni anno contabile. Le parti sono giunte a un accordo nel 2014, a saldo di ogni reciproca pretesa (come risulta dal verbale del teste D______ C______).
Per il periodo 2007 – 2008 le parti si sono accordate nel senso di un versamento a saldo a favore di AI1 di Euro 33'549.05 (doc. T e verbale di D______ C______, pag. 2). Per il periodo 2009 – 2012, le parti avevano chiarito le pendenze sino al 2013, come pure risulta dal verbale del predetto teste. Il doc. T riporta per gli anni 2009, 2010 e 2011 dei saldi identici a quelli rivendicati da AI1 con la petizione. Per il 2012, come correttamente rilevato dal Pretore, la differenza di Euro 2'553.73, tra quanto rivendicato dall’appellante incidentale e il doc. T, non è stata comprovata da quest’ultimo. Per il periodo 2009-2012 la Pretura ha pertanto correttamente riconosciuto solo Euro 5'706.13.
Con riferimento ai saldi cassa 2007-2012, l’appellata incidentale ribadisce che AI1 a tacitazione delle sue pretese ha da lei ricevuto complessivamente Euro 39'255.18 (doc. H, doc. 3-7), ovvero Euro 33'549.05 (periodo 2007 -2008), sommati agli Euro 5'706.13 (periodo 2009 - 2012).
11. La tesi dell’appellante incidentale non può essere seguita.
Il giudice di prime cure ha infatti indicato che in base a quanto dichiarato dal teste D______ C______ (direttore finanziario di AP1, dal 1998 al 2013) - al quale era stato sottoposto durante il verbale il doc. T “Riepilogo cassa AI1”- le parti avevano chiarito le pendenze fino al 2013 (atto IX, p. 2).
Quanto richiesto nella petizione da AI1 (p. 5-6) in relazione ai saldi cassa 2009, 2010, 2011 collimava con quanto indicato nel doc. T, eccezion fatta per il 2012, anno nel quale sussisteva una differenza tra gli Euro 10'491.55 vantati dall’attore e gli Euro 7'937.82 risultanti dal doc. T (decisione, consid. 4.2.). Ora, il doc. T era stato redatto da D______ C______ prima dell’incontro svoltosi tra le parti per chiarire “alcune pendenze”. Nello stesso figuravano sia i saldi cassa, sia il “pagamento delle competenze”. D______ C______ ha affermato che, all’incontro del 2014, sulla base della documentazione da lui compulsata, gli risultava che “erano intervenuti altri pagamenti che avevano sostanzialmente azzerato il credito di AI1 per le competenze indicate nel doc. T” (atto IX, p. 2 in calce). Ora, AI1 non spiega perché le conclusioni pretorili circa la versione fornita dal teste D______ C______ dovrebbero essere errate: quest’ultimo ha fornito infatti indicazioni sia in relazione all’ammontare che allo stato dei pagamenti intervenuti tra le parti e ciò con riferimento al doc. T, ossia il “riepilogo cassa AI1”.
AI1 a sostegno della sua tesi si limita a indicare che i pagamenti esposti nel doc. T, di Euro 25'000.- del 23 maggio 2013 e di Euro 22'601.73 del 30 settembre 2013, nulla avrebbero a che vedere con la pretesa relativa al saldo cassa degli anni 2009/2012. I due importi in questione sarebbero pervenuti a AI1 nel 2013 in “deduzione di crediti conseguenti all’operatività dello stesso”. Sennonché quanto affermato dall’appellante incidentale non trova conferma nelle prove da lui indicate (doc. H). A suo dire, il bonifico di Euro 25'000.- del 23/24 maggio 2013 (con causale “acconto FT”, doc. H, p. 7) dovrebbe essere riferito alla fattura 1/2013 dell’importo di Euro 18'881.27 (utile gennaio – marzo 2013). Tuttavia, già dal solo confronto con il bonifico del 30 settembre 2013 di Euro 22'601.71, lo stesso viene motivato dall’ordinante con la causale “saldo FT. 3/2012 – saldo FT 1/2013”, cioè per parte imputabile alla fattura 1/2013.
Per il resto, in merito ai pagamenti ricevuti da parte di AP1 (decisione impugnata, consid. 4.3.) l’appellante incidentale non si confronta con le conclusioni pretorili secondo cui egli avrebbe incassato fr. 39'255.18 e ciò sulla base dei docc. H, 3, 4, 5, 6 e 7, come risulterebbe invero anche dalla sua stessa petizione.
12. Per i motivi esposti, ne deriva che i dispositivi n. 1.1. e 2 della decisione impugnata resistono alle critiche contenute nell’appello incidentale e devono essere confermati in questa sede.
Spese giudiziarie di primo grado
13. Ritenuto il parziale accoglimento dell’appello, ex art. 318 cpv. 3 CPC e visto che la decisione di prima istanza dev’essere riformata per quanto concerne l’esito della domanda riconvenzionale, occorre pronunciarsi anche sulle spese di quella azione in base al principio della soccombenza (Borella [a cura di Trezzini/Molo], Commentario pratico al Codice di diritto processuale svizzero, 3a. ed., III. Vol., Lugano 2025, n. 47 ad art. 318 CPC).
A fronte di una domanda riconvenzionale di Euro 55'335,36 (corrispondenti a fr. 55'335,36 al cambio 1:1, v. Decisione 10 giugno 2024, pag. 1), AP1 ottiene fr. 22'530.- di modo che risulta per la prima sede soccombente in ragione di 3/5. Le spese processuali vanno quindi poste a suo carico in tale misura mentre per la rimanenza (2/5) vanno a carico di AI1AP1 dovrà quindi rifondere a AI1 parziali ripetibili che vengono fissate in fr. 1'500.-.
Conclusioni e spese giudiziarie di secondo grado
14. Per tutti i motivi suelencati, l’appello principale dev’essere parzialmente accolto, con riforma della decisione impugnata ai sensi dei considerandi che precedono. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 34'665,33, seguono la reciproca soccombenza delle parti (106 cpv. 2 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3'000.- e sono poste a carico di AP1 per 1/3 e per i restanti 2/3 a carico di AI1. Quest’ultimo rifonderà a AP1 fr. 1'300.- a titolo di parziali ripetibili.
15. L’appello incidentale dev’essere respinto. Le relative spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, per un valore litigioso pari a Euro 31'017,39 (CHF 28'846.-), ammontano a fr. 3’000.- e sono a carico di AI1 che rifonderà a AP1 fr. 1’600.- per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello
principale 9 luglio 2024 di AP1, nella misura in cui è ricevibile, è
parzialmente accolto (inc. 12.2024.90).
§ Di conseguenza la decisione 10 giugno 2024 del Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud è così riformata:
1. Invariato.
1.1. Invariato.
2.
Invariato.
4. La domanda riconvenzionale 23 giugno 2023 di AP1 è parzialmente accolta: di conseguenza AI1 è condannato al pagamento di fr. 22'530.- a favore di AP1.
5. Le spese processuali, di complessivi fr. 3'000.- sono poste a carico di AP1 per 3/5 e per i restanti 2/5 a carico di AI1. AP1 rifonderà a AI1 fr. 1'500.- a titolo di parziali ripetibili.
6. Invariato.
II. Le spese processuali della procedura di appello, pari a fr. 3'000.-
sono poste a carico di AP1 per 1/3 e per i restanti 2/3 a carico di AI1. AI1 rifonderà a AP1 fr. 1'300.- a titolo di parziali ripetibili di seconda sede.
III. L’appello incidentale 11 settembre 2024 di AI1 (inc. 12.2024.115) è respinto.
IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale, pari a fr. 3’000.- sono a carico di AI1 che rifonderà a AP1 fr. 1’600.- a titolo di ripetibili di seconda sede.
V. Notificazione:
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- avv. PA2, Via C______ ___, ____ B______; - avv. PA1, P______ B______ _, ____ C______.
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).