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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nelle cause - inc. n. CA.2024.168/184 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promosse con istanze 3 e 14 maggio 2024 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di imporre al convenuto
una serie di divieti, la restituzione di una somma asseritamente sottratta alla società
ungherese H__________ e l’edizione di svariati documenti;
visto il decreto cautelare 10 luglio 2024 con cui il Pretore ha, fra l’altro, ordinato a RE 1 di indicare e documentare, entro 20 giorni, determinate
movimentazioni di somme e beni mobili, con la comminatoria dell’art. 292 CPS;
insorgente RE 1, che con reclamo (subordinatamente appello) del 17
luglio 2024 ha postulato preliminarmente il conferimento dell'effetto sospensivo e nel
merito di annullare l’ordine suddetto, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richiamata la decisione 24 luglio 2024 con cui questa Camera ha accolto la richiesta di
effetto sospensivo;
tenuto conto che CO 1 in liquidazione con risposta 9 agosto 2024 ha
postulato preliminarmente di revocare l’effetto sospensivo, respingendo la relativa
istanza dell’insorgente, e nel merito di dichiarare il gravame irricevibile o
subordinatamente di respingerlo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
considerate altresì la replica spontanea 22 agosto 2024 dell’insorgente e la duplica
spontanea 29 agosto 2024 della resistente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. La CO 1 (attualmente di proprietà di A__________ C__________ quale azionista unico) è una società con sede a Lugano di cui RE 1 è stato amministratore unico (AU) da fine gennaio 2019 a fine gennaio 2024. Con decisione assembleare del 30 gennaio 2024, la società è stata sciolta e posta in liquidazione. Il ruolo di liquidatore è stato assunto dapprima dallo stesso RE 1 e dal maggio 2024, dopo le sue dimissioni, dalla P__________ SA.
B. Fra CO 1 in liquidazione e RE 1 vige una controversia relativa alla proprietà della società ungherese H__________, Budapest, e alla liceità di determinati comportamenti messi in atto da RE 1 in relazione a quest’ultima.
C. Con istanza supercautelare e cautelare 3 maggio 2024 (inc. CA.2024.168), CO 1 in liquidazione (qui di seguito anche solo “CO 1”) ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, in sintesi rivendicando la proprietà di H__________ e rimproverandogli condotte pregiudizievoli a danno del suo patrimonio, fra cui una serie di trasferimenti di denaro, per complessivi 3.3 milioni di Euro, confluiti dai conti di H__________ a una società da lui controllata, la X__________ Ltd, Dubai (di seguito: “X__________”) a partire dal 20 settembre 2023. Conseguentemente, ha formulato una serie di richieste in via supercautelare e cautelare, e meglio:
1. di fare divieto a RE 1 di compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardante CO 1 e H__________;
2. di fare divieto a RE 1 di impartire istruzioni, direttamente o indirettamente, in particolare tramite la società X__________, che potessero pregiudicare o modificare la situazione patrimoniale di CO 1 o H__________;
3. di fare divieto a RE 1 di compiere qualsiasi atto che potesse modificare lo stato di fatto riguardante la struttura societaria, i beni patrimoniali, l’amministrazione, la gestione e la documentazione delle società CO 1 e H__________;
4. di fare divieto a RE 1 di alterare, modificare, manomettere qualsiasi dato su supporto informatico e/o cartaceo riguardante CO 1 e H__________;
5. di obbligare RE 1 a ristornare a favore di H__________ l’intera somma da questa trasferita in favore di X__________;
6. di imporre a RE 1 l’edizione dei seguenti documenti:
6.1 i documenti giustificativi della causale degli accrediti di 3.3 milioni di Euro a debito di H__________ e in favore di X__________;
6.2 i documenti con le istruzioni date a H__________ a tal riguardo;
6.3 i documenti attestanti il prezzo pagato da X__________ per il presunto acquisto del capitale sociale di H__________;
6.4 le registrazioni contabili presso CO 1, H__________ e X__________ delle transazioni relative a tale asserita cessione di H__________;
6.5 i documenti del conto bancario intestato a X__________ sui quali si evincono gli accrediti per complessivi 3.3 milioni di Euro, il saldo al 31.12.2022 e al 31.12.2023, i documenti di apertura del conto e il saldo attuale.
D. Con decisione 6 maggio 2024 il Pretore ha respinto ogni richiesta supercautelare, osservando altresì che le richieste n. 5 e 6 dell’istante configuravano già delle domande di merito, dunque inammissibili in quella forma e a quello stadio cautelare.
E. Con una nuova istanza supercautelare e cautelare 14 maggio 2024 (inc. CA.2024.184), CO 1 in liquidazione ha osservato di avere appreso che RE 1 aveva dato disposizioni per la vendita dell’appartamento adibito a ufficio di H__________ situato a Budapest, nonché fatto nominare un suo collaboratore (__________ R__________) quale amministratore di quest’ultima società, chiedendo pertanto di fargli pure divieto di compiere ogni atto di qualsiasi natura finalizzato alla vendita del predetto appartamento-ufficio e del relativo arredamento e /o di incassare e/o trasferire il provento della relativa compravendita.
F. Con decisione 14 maggio 2024 (inc. CA.2024.168/184), il Pretore ha ancora una volta respinto ogni richiesta supercautelare.
G. Con osservazioni 22 maggio 2024 (inc. CA.2024.168) RE 1 si è opposto all’istanza 3 maggio 2024 della controparte, sostenendo in particolare che non avrebbe mai adottato alcuna condotta volta a danneggiare il patrimonio di CO 1 (nella quale non rivestiva più alcun ruolo), che fino a maggio 2023 H__________ sarebbe stata detenuta da CO 1 in via fiduciaria per suo conto, che il 16 maggio 2023 egli avrebbe acquistato, per il tramite di X__________, il 100% delle quote di H__________, e che i trasferimenti di denaro sarebbero avvenuti quale distribuzione di dividendi da H__________ all’azionista X__________.
H. Con decreto cautelare 24 maggio 2024 (inc. CA.2024.168/184) il Pretore ha accolto il provvedimento chiesto con l’istanza 14 maggio 2024 da CO 1, onde preservare l’appartamento e/o l’eventuale provento della sua vendita, e ha nominato il contabile/revisore __________ M__________ quale perito di comprensione allo scopo di verificare la fondatezza dei rimproveri mossi al convenuto sulla base dei documenti e delle spiegazioni di quest’ultimo, puntualizzando che il suo incarico sarebbe stato maggiormente precisato e definito successivamente.
I. Con osservazioni 31 maggio 2024 (inc. CA.2024.184), RE 1 ha contestato l’istanza 14 maggio 2024 della controparte, ribadendo di essere proprietario di H__________ per il tramite di X__________ e che la messa in vendita dell’appartamento-ufficio sarebbe perfettamente legittima.
J. Nel frattempo, con replica spontanea nell’inc. CA.2024.168, pure del 31 maggio 2024, CO 1ha prodotto nuovi documenti da cui emergerebbero ulteriori transazioni sospette, ovvero che RE 1 avrebbe fatto pagare a H__________ le fatture per l’acquisto della sua automobile Ferrari dalla L__________ SA e di due orologi Patek Philippe dalla T__________ SA. Essa ha altresì specificato quale sarebbe stato l’oggetto della sua azione di merito (accertamento che CO 1è proprietaria di H__________, trasferimento del controllo formale ed effettivo di H__________, risarcimento danni per violazione da parte del convenuto dei suoi obblighi di AU e liquidatore e per atto illecito, restituzione dell’indebito arricchimento relativo ai 3.3 milioni di Euro, all’automobile e agli orologi, rendicontazione esaustiva da parte di RE 1 relativamente alle sue attività di AU e liquidatore). Inoltre, CO 1 ha precisato che la sua richiesta n. 6 (edizione documenti) era stata formulata ex art. 158 CPC quale istanza cautelare probatoria, poiché l’integrità e la completezza di tali documenti sarebbe stata in pericolo.
K. All’udienza del 3 giugno 2024 (relativa agli inc. CA.2024.168/184) CO 1 in liquidazione ha prodotto una replica anche alle osservazioni 31 maggio 2024 del convenuto nell’inc. CA.2024.184. In tale data, la medesima società ha parimenti introdotto la sua istanza di conciliazione riferita al merito della lite (inc. CM.2024.291), postulando di: 1) accertare che CO 1è proprietaria al 100% di H__________; 2) accertare il valore di H__________ al 23 maggio 2023; 3) condannare in solido RE 1, A__________ SA, __________ L__________ e __________ R__________ (società/collaboratori del convenuto) a versare a CO 110 milioni di franchi; 4) condannare RE 1 e A__________ SA a presentare rendiconto esaustivo con relativi giustificativi per tutte le prestazioni effettuate per conto di CO 1in relazione a H__________, nonché quali organi de iure et de facto di CO 1 e H__________ e in esecuzione del mandato datato 14 ottobre 2022.
L. Il 18 giugno 2024 RE 1 ha presentato le sue due dupliche spontanee per gli inc. CA.2024.168/184.
M. Con ordinanza 27 giugno 2024 il Pretore ha precisato l’incarico del perito di comprensione formulando 6 quesiti peritali riguardanti la proprietà di H__________, la verifica dei trasferimenti patrimoniali da H__________ a X__________ nonché della relativa causale e delle spiegazioni date da RE 1, la verifica della possibilità per RE 1 di movimentare direttamente o indirettamente questi importi e la valutazione della legittimità di tali atti. Il Pretore ha altresì ordinato ad A__________ C__________ e RE 1 di spiegare e giustificare documentalmente la loro condotta dichiarativa rispetto al bene fiduciario conteso (H__________).
N. Il perito __________ M__________ ha reso il suo referto in data 5 luglio 2024, evidenziando in sintesi che la partecipazione della H__________ non era indicata nel bilancio e nelle dichiarazioni fiscali di CO 1ma rappresentava un suo attivo societario consistente (ovvero non un mero bene in gestione fiduciaria), che la vendita di H__________ da CO 1 a X__________ appariva di dubbia validità, che il trasferimento dei 3.3 milioni di Euro da H__________ a X__________ e la condotta di RE 1 risultavano pure dubbiosi e che quest’ultimo, qualora fosse ancora il beneficiario economico di X__________, manteneva la possibilità di movimentare i suddetti averi patrimoniali.
O. Con decisione (“Decreto cautelare”) 10 luglio 2024 (inc. CA.2024.168/CA.2024.184/CM.2024.291), il Pretore ha notificato alle parti la perizia 5 luglio 2024 e ha:
1. prorogato la prevista udienza fissata per il 19 agosto 2024 al 17 settembre 2024;
2. fatto divieto a RE 1, con effetto immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di disporre in qualsiasi forma, rispettivamente di compiere direttamente o indirettamente qualsivoglia atto finalizzato a movimentare:
· gli importi di cui ai versamenti 20.9.2023 (EUR 300'000.-), 21.09.2023 (EUR 200'000.-), 26.10.2023 (EUR 500'000.-), 15.12.2023 (EUR 2'000'000.-) e 19.01.2024 (EUR 300'000.-), per complessivi EUR 3'300'000.- già confluiti sui conti di X__________, Dubai (doc. 28);
· l’automobile FERRARI di cui all’operazione effettuata con L__________ SA (doc. 61) per l’importo di CHF 93'776.70;
· i beni mobili di cui all’operazione effettuata con T__________ SA (doc. 62) per l’importo di CHF 154'000.-;
3. fatto ordine a RE 1, con effetto immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di indicare, documentandoli, entro 20 giorni (non sospesi dalle ferie) gli eventuali atti di disposizione da lui direttamente o indirettamente compiuti riguardo a:
· gli importi di cui ai versamenti 20.9.2023 (EUR 300'000.-), 21.09.2023 (EUR 200'000.-), 26.10.2023 (EUR 500'000.-), 15.12.2023 (EUR 2'000'000.-) e 19.01.2024 (EUR 300'000.-), per complessivi EUR 3'300'000.- già confluiti sui conti di X__________, Dubai (doc. 28);
· l’automobile FERRARI di cui all’operazione effettuata con L__________ SA (doc. 61) per l’importo di CHF 93'776.70;
· i beni mobili di cui all’operazione effettuata con T__________ SA (doc. 62) per l’importo di CHF 154'000.-;
a far tempo dal 20 settembre 2023 in poi.
P. Con reclamo (subordinatamente appello) 17 luglio 2024 RE 1 è insorto contro il dispositivo n. 3, postulandone l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Q. Con decisione 24 luglio 2024 questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo.
R. Con risposta 9 agosto 2024 CO 1 in liquidazione ha chiesto preliminarmente di revocare l’effetto sospensivo respingendo la relativa richiesta dell’insorgente, e nel merito di dichiarare inammissibile o subordinatamente respingere il gravame della controparte.
S. Con replica spontanea 22 agosto 2024 RE 1 ha contestato la validità della procura conferita dalla controparte aPA 2 (priva di data e firma), e approfondito ulteriormente la sua posizione.
T. Con scritto 27 agosto 2024 CO 1 in liquidazione ha prodotto una procura firmata. Con duplica spontanea 29 agosto 2024 si è poi riconfermata nelle proprie tesi.
U. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto qui di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
1. Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC). In tal caso, il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (art. 68 cpv. 3 CPC), che non è tuttavia presupposto processuale ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC. La mancanza della procura è considerata carenza formale, che può essere sanata non solo entro un termine fissato a tal fine dal giudice (art. 132 cpv. 1 prima frase CPC), bensì anche mediante ratifica a posteriori degli atti già intrapresi, ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CO (STF 4A_131/2022 del 20 giugno 2023 consid. 4.3, 5D_142/2017 del 24 aprile 2018 consid. 3.1).
Nel caso specifico, la resistente ha trasmesso una procura sprovvista di data e firma, ma ha poi provveduto a sanare spontaneamente la lacuna producendone una nuova debitamente sottoscritta. Nulla osta pertanto a riconoscere la rappresentanza professionale in giudizio dei suoi patrocinatori.
2. L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).
Le disposizioni ordinatorie processuali, come l’ordinanza sulle prove o la decisione che ammette un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (cfr. IICCA del 22 maggio 2023, inc. 12.2023.10, consid. 6, IIICCA del 15 marzo 2021, inc. 13.2020.121, consid. 1, STF 4A_597/2018 del 27 giugno 2019 consid. 1.2.2 e 1.2.3), sono impugnabili in modo indipendente tramite reclamo, ma solamente quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il termine di reclamo è pure di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
3. Nella fattispecie, il gravame della controparte è sicuramente tempestivo. Relativamente al rimedio giuridico esperito, alla sua ricevibilità e al suo fondamento, si osserva quanto segue.
4. L’insorgente ritiene che il dispositivo pretorile n. 3 da lui impugnato, qualificabile quale obbligo di edizione di documenti relativi alla movimentazione di determinati averi patrimoniali, sia una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC) impugnabile mediante reclamo. Il suo pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe dato, essendo egli tenuto a produrre dati relativi all'utilizzo di reddito e sostanza e quindi attinenti alla sua sfera privata e finanche a quella di una persona terza con sede all’estero (X__________) neppure regolarmente convenuta in causa tramite rogatoria, dal fatto che la controparte non avrebbe alcun diritto di riceverli e che la loro divulgazione sarebbe definitiva e non sanabile a posteriori. RE 1 rileva altresì che il contestato ordine pretorile non troverebbe alcun riscontro nelle domande di giudizio formulate dalla controparte nell’istanza 3 maggio 2024, violerebbe la massima dispositiva e quella attitatoria, sarebbe indagatorio, non motivato, e privo di utilità per la decisione cautelare o di merito.
5. Con la sua risposta, la resistente sostiene che tali censure di RE 1 (che in prima sede si era limitato a opporsi alla postulata edizione di documenti) siano nuove e inammissibili. In ogni caso, essa pure ritiene che il dispositivo n. 3 costituisca una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. Osserva tuttavia che la stessa sarebbe riferibile alla domanda di giudizio n. 6 di cui alla sua istanza 3 maggio 2024 (e meglio che il primo punto del dispositivo n. 3 si poggi sulla sua richiesta n. 6.5), che sarebbe qualificabile quale istanza cautelare probatoria ai sensi dell’art. 158 CPC (come specificato nella sua replica 31 maggio 2024). A suo modo di vedere, essa era giustificata poiché riguardante documenti a rischio di manipolazione relativi a movimentazioni di dubbia liceità per il tramite di un veicolo societario, fondamentali per suffragare la sua azione giudiziaria e che le avrebbero permesso di valutare se inoltrare una causa di merito dopo esperimento del tentativo di conciliazione. La resistente evidenzia inoltre che la misura, succintamente motivata dal primo giudice e ben circoscritta a determinati averi, costituirebbe un corollario strumentale (rispettivamente una misura esecutiva) senza il quale il dispositivo n. 2 (non impugnato ed essenziale anche alla luce dei riscontri peritali) perderebbe di efficacia, giacché permetterebbe di conoscere l’ubicazione degli averi ivi menzionati e dunque di verificare l’osservanza del relativo divieto di disporre. In proposito, la resistente annette al suo scritto (quale doc. 4) l’istanza 5 agosto 2024 da lei presentata allo scopo di permettere alla Pretura di conoscere l’ubicazione nonché ulteriori dettagli relativi ai beni bloccati e verificare l’osservanza di tale divieto.
Infine, osserva che la misura impugnata non arrecherebbe alcun pregiudizio difficilmente riparabile e non riguarderebbe soggetti terzi estranei alla controversia, bensì unicamente RE 1 e una società di cui egli è AU e unico beneficiario economico.
6. Con la replica spontanea 22 agosto 2024 RE 1 evidenzia in sintesi che non poteva in prima sede esprimersi su richieste mai avanzate dalla controparte, che nell’istanza 3 maggio 2024 non era contenuta alcuna domanda ex art. 158 CPC (norma mai menzionata dal Pretore), che la richiesta di edizione ivi contenuta riguardava il merito (come peraltro ammesso dalla resistente), doveva essere postulata nella futura causa di merito ed era pertanto inammissibile in quello stadio procedurale (v. anche decreto supercautelare del 6 maggio 2024) e che il divieto di cui al dispositivo 2 della decisione 10 luglio 2024 era vincolante indipendentemente dal contestato dispositivo n. 3.
7. Con la duplica spontanea 29 agosto 2024, la resistente si riconferma nelle proprie posizioni, ribadendo che il dispositivo impugnato costituisce a suo modo di vedere un’assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, essenziale per verificare la destinazione finale dei beni controversi e verificare il rispetto del divieto di cui al dispositivo n. 2.
8. Nell’ambito delle procedure rette dalla massima dispositiva e da quella attitatoria, vi sono varie possibilità per imporre a una parte convenuta l’obbligo di fornire informazioni. In ambito istruttorio, la parte attrice può ad esempio postulare il suo interrogatorio o la sua deposizione, oppure rivolgerle richieste di edizione di documenti (finanche in via cautelare, qualora siano adempiuti i presupposti di cui all’art. 158 CPC). L’onere di collaborazione trova altresì espressione nell’obbligo di contestare e fornire la controprova rispetto alle allegazioni attoree, nonché nella possibilità di trarre delle conseguenze giuridiche dalla mancata cooperazione. Sussistono inoltre diritti di informazione previsti dal diritto materiale, ad esempio sulla base del diritto al rendiconto (art. 400 cpv. 1 CO), del diritto societario (art. 697 seg., 802 CO), di famiglia (art. 170 cpv. 2 CC) o successorio (art. 607 cpv. 3 o 610 cpv. 2 CC). Trattandosi di diritti materiali, essi possono costituire l’oggetto di un’azione in esecuzione ove il giudice, previo esame completo in fatto e in diritto, può ordinare alla parte convenuta di fornire determinate informazioni o documenti, regolando definitivamente la pretesa, che si esaurisce con l’avvenuta comunicazione. Pertanto, di principio il giudice non può ordinare in via cautelare ex art. 158 o 261 seg. CPC una misura che, per sua natura, è anticipatoria del merito, ovvero implica un effetto definitivo sul destino della pretesa informativa in questione, sicché di regola, e riservate eccezioni, la richiesta di rendiconto in via cautelare non è ammissibile. Più in generale, l’imposizione di obblighi informativi già a titolo cautelare è delicata e può essere ammessa solo in casi particolari (DTF 138 III 728 consid. 2.7, 141 III 564 consid. 4.2.2, STF 4A_263/2022 del 23 giugno 2023 consid. 4.2.1; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed. Vol. II, n. 80 seg. ad Osservazioni preliminari agli art. 261-269).
9. Ora, per quanto riguarda l’istanza (super)cautelare 3 maggio 2024 inoltrata da CO 1, essa non contiene alcuna richiesta ai sensi dell’art. 158 CPC, dal momento che non menziona né la norma, né i relativi requisiti. La domanda n. 6 è una semplice domanda di edizione di documenti che avrebbero potuto contribuire a far luce sulla controversia, neppure specificamente correlati con necessità probatorie relative all’ottenimento dei postulati divieti cautelari e non coincidenti con il contenuto del qui impugnato dispositivo n. 3 (come si dirà ancora in seguito). Così come genericamente formulata, essa appare dunque irricevibile, dovendo casomai essere proposta nell’ambito di una procedura di merito, come d’altronde già rilevato dal Pretore (seppur unicamente nell’ambito della decisione supercautelare 6 maggio 2024). Solo a posteriori, con la replica spontanea 31 maggio 2024, l’istante ha provato a sanare la problematica sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere intesa quale istanza di assunzione di prove a titolo cautelare ex art.158 CPC, accennando brevemente e superficialmente al fatto che tali documenti sarebbero stati esposti a pericolo. Un tale modo di procedere è inammissibile, ritenuto oltretutto che nella procedura sommaria la fase allegatoria termina dopo l’inoltro delle osservazioni del convenuto, a meno che il Pretore ordini eccezionalmente (ciò che non è avvenuto nella fattispecie) un secondo scambio di scritti (“Aktenschluss”, cfr. DTF 144 III 117 consid. 2.2, STF 4A_250/2022 del 3 ottobre 2023 consid. 3.2, IICCA del 28 aprile 2022, inc. 12.2021.175, consid. 4.1). Comunque sia, la decisione pretorile 10 luglio 2024 non risulta fondata sull’art. 158 CPC, considerato che neppure lo menziona né tantomeno espone o analizza i presupposti che lo contraddistinguono.
10. Dal contenuto del suddetto “Decreto cautelare”, di natura non finale (decisione cautelare intermedia) si evince unicamente che il primo giudice, alla luce delle verifiche peritali e delle criticità importanti evidenziate dal perito, ha ritenuto necessario e giustificato impedire eventuali atti distrattivi da parte del convenuto, inibendogli la possibilità di movimentare ancora gli importi fuoriusciti da H__________ e finiti sul conto di Dubai di X__________ e di disporre dei beni verosimilmente acquistati mediante mezzi già di pertinenza di H__________, divieti che sono sfociati nel dispositivo n. 2. Al contempo, ha “invitato” RE 1 a comunicare, documentandoli, gli eventuali atti da lui compiuti relativamente ai beni oggetto del suddetto divieto, ciò che ha concretizzato nel dispositivo n. 3. Quest’ultimo risulta tuttavia privo di motivazione, giacché è semplicemente preannunciato all’interno dei considerandi, senza alcun riferimento a norme di legge o spiegazioni. La lacuna rende oltremodo difficoltoso comprendere le basi giuridiche e i ragionamenti che hanno indotto il Pretore a pronunciarlo. Esso è sicuramente correlato con quello precedente (n. 2), riguardando i medesimi beni, ma non pare una semplice misura di esecuzione ex art. 267 CPC volta a conferirgli efficacia, dal momento che è mirato (anche) a ricostruire movimentazioni passate e che comunque i divieti di disporre hanno una loro valenza autonoma.
Pur riguardando anche aspetti probatori (obbligo di produrre documentazione) tale dispositivo, essendo stato ordinato “in via cautelare”, inserito in un “Decreto cautelare” per cui il Pretore ha unicamente indicato il rimedio dell’appello, correlato come detto con il provvedimento cautelare di cui al dispositivo n. 2 e formulato quale obbligo per il convenuto di fornire indicazioni e documenti giustificativi su determinate movimentazioni di beni che potrebbero essere avvenute nell’arco temporale ivi indicato, con annessa comminatoria penale ai sensi dell’art. 292 CPS, si apparenta piuttosto a una richiesta informativa e/o di rendiconto in via cautelare. Come tale, esso sarebbe piuttosto impugnabile mediante appello (con le riserve qui sopra evidenziate al considerando 8). Comunque sia, le menzionate difficoltà nell’inquadrare correttamente la natura giuridica e il senso dell’ordine pretorile, che sancisce in maniera definitiva degli obblighi di cooperazione del convenuto, toccando anche gli interessi di una società terza con sede all’estero non convenuta in causa e comportando il rischio di incorrere in una condanna penale (v. in proposito anche STF 5A_215/2016 del 26 settembre 2016 consid. 1.2, 5A_548/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.3), inducono a valutare con minore rigidità la scelta del rimedio giuridico operata dall’insorgente e a entrare nel merito delle sue censure (senza contare che egli ha chiesto di considerare se del caso il suo gravame quale appello, consapevole delle criticità qui sopra esposte).
11. I contestati obblighi di cui al dispositivo n. 3 potrebbero senz’altro consentire di verificare se i beni bloccati mediante il dispositivo n. 2 siano ancora in possesso e/o di proprietà di RE 1, rispettivamente se tali divieti siano da mantenere, adeguare o abrogare, nonché di chiarire ulteriormente la situazione ai fini della risoluzione della controversia. Nondimeno, essi vanno come detto oltre la semplice misura di esecuzione (ordinabile anche d’ufficio ex art. 267 CPC), non trovano riscontro in una corrispondente domanda di giudizio dell’istante cautelare (ritenuto che la richiesta n. 6 dell’istanza 3 maggio 2024 sollecitava un’edizione di documenti non riferita ai beni asseritamente acquistati da RE 1 presso la L__________ SA o la T__________ SA, né alla ricostruzione delle movimentazioni dei vari averi qui in discussione), e si pongono pertanto in contrasto, come rettamente rileva l’insorgente, con la massima dispositiva e con il principio attitatorio che reggono la presente procedura. Essi neppure sono fondati e motivati sulla base dell’art. 158 CPC, e oltrepassano la semplice richiesta di documentazione, pretendendo (apparentemente) dal convenuto di fornire delle spiegazioni che mal si conciliano con il summenzionato divieto di massima di ordinare un rendiconto già in via cautelare. Ne discende che il dispositivo n. 3 dev’essere annullato, ritenuto che le relative informazioni potranno essere se del caso pretese dal convenuto entro i margini d’azione del giudice, rispettivamente sulla base delle richieste che la parte CO 1vorrà formulare nelle debite forme e sedi.
12. Per tutti questi motivi il gravame di RE 1, qui trattato quale appello, dev’essere accolto, con conseguente annullamento del dispositivo n. 3 della decisione 10 luglio 2024. Gli altri dispositivi rimangono invariati.
13. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza della resistente (art. 106 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11 e 13 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. Il “reclamo” 17 luglio 2024 di RE 1è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 10 luglio 2024 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. CA.2024.168/CA.2024.184/ CM.2024.291) è così riformata:
1. Invariato.
2. Invariato.
3. Annullato.
4. Invariato.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono poste a carico di CO 1 in liquidazione, che rifonderà a RE 1 identico importo per ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
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- ti ed , ; - .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).