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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.27 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 5 ottobre 2023 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (S______)
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con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 2'223'338.27 oltre interessi del 5% dal 17 giugno 2023, oggetto dell’esecuzione di cui al PE n. _______ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 25 giugno 2024;
appellante l’attrice con atto di appello del 19 agosto 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 18 ottobre 2024 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con “contratto di finanziamento” del 20 maggio 2020 (doc. E) la AO 1 (quale mutuante) si è impegnata a concedere alla AP 1 (quale mutuataria intenzionata a sviluppare alcuni progetti immobiliari e di investimento, cfr. premesse, lett. b) un finanziamento di Euro 3'500'000.-, di cui Euro 2'200'000.- da versare alla firma del contratto e i rimanenti Euro 1'300'000.- da erogare “in una o più rate con l’avanzamento dei progetti previa accettazione del Mutuante” (clausola n. 2). Il contratto stabiliva l’obbligo per AP 1 di pagare interessi annui del 4% da corrispondere ogni sei mesi con scadenza al 2 gennaio e al 1° luglio di ogni anno (clausola n. 3), la scadenza del 20 maggio 2030 (data in cui la mutuataria avrebbe dovuto rimborsare il capitale in denaro o, a determinate condizioni, mediante l’attribuzione di partecipazioni societarie, cfr. clausole n. 4 e 5) e il diritto per la mutuataria di procedere a un rimborso anticipato (clausola n. 6).
L’importo di Euro 2'200'000.- è stato regolarmente versato in favore della mutuataria.
B. Con scritto del 6 aprile 2023 (doc. F) la AO 1 ha sollecitato la AP 1 a provvedere al pagamento degli interessi scaduti il 2 gennaio (ovvero relativi al secondo semestre del 2022) pari a Euro 44'977.78 entro e non oltre il 14 aprile 2023.
C. Il 17 aprile 2023 (doc. L) la AP 1 ha indicato di non essere in grado di far fronte al pagamento per effetto delle gravose ripercussioni economiche (segnatamente: cattivo andamento degli investimenti effettuati) causate dalla pandemia da Covid-19 a partire dal 2020 e dallo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia nel mese di febbraio 2022, ovvero un’impossibilità di adempimento per cause di forza maggiore, evocando altresì la possibilità di derogare al contratto in presenza di circostanze straordinarie e impreviste (clausola rebus sic stantibus), rispettivamente di valutare un pagamento differito degli interessi ed eventuali soluzioni transattive.
D. Con scritto del 2 maggio 2023 (doc. N) la AO 1 si è opposta alla suddetta presa di posizione della controparte e, preso atto del mancato pagamento degli interessi scaduti entro il termine fissato, ha notificato alla AP 1 il formale recesso dal contratto di finanziamento, chiedendo il pagamento di complessivi Euro 2'298'710.- (Euro 2'200'000.- a titolo di rimborso in capitale, Euro 78'710.95 a titolo di interessi fino al pagamento ed Euro 20'000.- quale risarcimento delle spese legali maturate sino a quel momento).
E. Con PE n. _______ emesso dall’UE di Mendrisio in data 6 luglio 2023 (doc. M), la AO 1 ha escusso la AP 1 per l’importo di fr. 2'298'710.- oltre interessi del 5% dal 17 giugno 2023 indicando quale titolo il “contratto di finanziamento”. L’opposizione interposta da quest’ultima è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore aggiunto di Mendrisio-Nord con decisione del 21 settembre 2023 (inc. SO.2023.604, cfr. doc. C) per l’importo di fr. 2'223'338.27 oltre interessi del 5% dal 17 giugno 2023 (corrispondente all’importo in capitale di Euro 2'200'000.- e agli interessi scaduti di Euro 78'710.95).
F. Con petizione 5 ottobre 2023 la AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulando il disconoscimento del suddetto debito di fr. 2'223'338.27 oltre interessi (art. 83 cpv. 2 LEF).
G. Con risposta 7 novembre 2023 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione.
H. Con replica 4 dicembre 2023 e duplica 13 dicembre 2023 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni.
I. Dopo esperimento del dibattimento e di una breve istruttoria orale, le parti hanno prodotto le proprie rispettive conclusioni scritte in data 16 maggio 2024 (l’attrice) e 24 maggio 2024 (la convenuta).
J. Con decisione 25 giugno 2024 il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese processuali (complessivi fr. 16’000.-) e ripetibili (fr. 30'000.-) a carico dell’attrice.
K. Con appello 19 agosto 2024 l’attrice si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L. Con risposta 18 ottobre 2024 la convenuta si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
2. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 19 agosto 2024 contro la decisione 25 giugno 2024 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie estive, v. art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), così com’è tempestiva la risposta 18 ottobre 2024 dell’appellata.
3. Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).
Nel presente caso si può sin d’ora anticipare che l’appello in vari punti non ossequia questi presupposti, limitandosi a opporre al giudizio pretorile delle opinioni soggettive e delle considerazioni a tratti confuse di cui si fatica a comprendere la pertinenza ai fini del giudizio.
4. Con l’impugnata decisione, il Pretore ha dapprima esposto le caratteristiche dell’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, per poi evidenziare che l’attrice ha eccepito l’estinzione dell’obbligo di pagamento degli interessi (in applicazione della clausola rebus sic stantibus e per causa di forza maggiore), la conseguente nullità del recesso contrattuale della controparte e pertanto il mancato obbligo di versare gli interessi contrattuali relativi al secondo semestre del 2022 e di restituire la somma ricevuta.
Ciò posto, ha qualificato il contratto sottoscritto fra le parti in data 20 maggio 2020, in virtù del quale la AO 1 ha pacificamente versato alla AP 1 Euro 2'200'000.-, quale contratto di mutuo fruttifero di interessi in base all’ammontare della somma erogata e al periodo di messa a disposizione di tale somma (art. 312 seg. CO) e che il pagamento degli interessi non era sottoposto ad altre condizioni. Il primo giudice ha in particolare precisato che, pur essendo la AO 1 consapevole che la AP 1 avrebbe utilizzato la somma mutuata per specifici investimenti in ambito immobiliare e finanziario (obbligazionario e azionario), il contratto non prevedeva che l’obbligo di pagamento degli interessi, il loro ammontare o l’obbligo di rimborso dipendessero dall’andamento (risultati e redditività) degli investimenti fatti dalla AP 1 attingendo alla somma oggetto di mutuo (ciò che gli organi di quest’ultima O______ L______ e G______ P______ neppure hanno preteso in sede di deposizione). In siffatte circostanze, il cattivo andamento degli investimenti a causa della pandemia e del conflitto russo-ucraino e la conseguente eventuale impossibilità di far fronte al pagamento degli interessi (tesi neppure correttamente allegata ancor prima che dimostrata) rientravano in ogni caso nella sfera di rischio della medesima. Infine, il giudice di prima sede ha escluso che la pandemia da Covid-19 potesse nel caso concreto costituire un caso di applicazione della clausola rebus sic stantibus o un caso di forza maggiore, giacché all’epoca della sottoscrizione del contratto (12 maggio 2020), l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già da tempo qualificato l’epidemia da Covid-19 con il grado di pandemia (11 marzo 2020) e a livello internazionale erano già in vigore chiusure e restrizioni (sicché tale evento non era in quel momento inaspettato e imprevedibile). Il Pretore ha dunque concluso che le tesi attoree erano ingiustificate, rispettivamente che gli interessi erano dovuti e che il loro mancato versamento legittimava la AO 1 ad avvalersi dell’art. 107 CO, assegnando dapprima un ultimo termine di pagamento e, alla sua scadenza infruttuosa, recedendo dal contratto (con conseguente diritto al rimborso della somma mutuata, cfr. DTF 100 II 345 consid. 3).
5. Con una prima censura (che invero non brilla per chiarezza) l’appellante sostiene che, avendo l’obbligo di pagamento degli interessi, nell’ambito del contratto di mutuo, natura accessoria, l’omesso pagamento di un semestre di interessi “non determina alcun diritto di credito in capo al mutuante e/o diritto di recesso dal contratto” e che il credito della controparte sarebbe inesistente poiché non ancora sorto. Afferma pure che, anche qualora l’obbligo di pagamento degli interessi possa essere considerato un’obbligazione principale e autonoma, il suo inadempimento non potrebbe legittimare il recesso del mutuante anche dal contratto di mutuo, essendo il termine per la restituzione del capitale previsto per il 20 maggio 2030 (e dunque ancora pendente).
Queste argomentazioni sono però inammissibili già solo per il fatto che non risultano dalla decisione pretorile né l’appellante indica se e dove le avrebbe già ritualmente esposte in prima sede o perché non sarebbe stata in grado di farlo (art. 317 CPC), oltre a essere scarsamente motivate in quanto non confrontate con il contenuto degli art. 102 e 107 CO e con la giurisprudenza menzionata dal Pretore (DTF 100 II 345 consid. 3). Esse ad ogni modo sono pure infondate giacché trascurano che l’onere di pagare gli interessi nell’ambito di un contratto di mutuo fruttifero costituisce un’obbligazione facente parte del sinallagma (messa a disposizione di capitale dietro pagamento di interessi) il cui inadempimento comporta la mora del debitore ai sensi dell’art. 102 CO (ritenuto che l’appellante non contesta l’esigibilità della prestazione e la sua valida messa in mora) e il diritto per il creditore di esercitare le opzioni previste dall’art. 107 CO, ivi compreso il diritto a recedere dal contratto (v. anche DTF 100 II 345 consid. 3; Maurenbrecher/Schärer, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7a ed., n. 8 ad art. 313; Weber in: Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, n. 37 ad art. 314; Higi in: Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 3a ed., n. 19 ad art. 314). Si può qui altresì ricordare che nel diritto privato vige il concetto secondo cui i debiti monetari continuano a esistere anche se è impossibile o è diventato impossibile per il debitore saldarli, che l’adempimento di un debito pecuniario non può mai diventare impossibile e che pertanto il fatto che un mutuatario si trovi privo del sufficiente denaro senza sua colpa non lo libera dalle sue obbligazioni e non impedisce la sua caduta in mora (secondo il principio “Geld muss man haben”, cfr. STF 4A_474/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.2; Maurenbrecher/Schärer, op. cit., n. 14 ad art. 312; Aepli in: Zürcher Kommentar Obligationenrecht, n. 49 ad art. 119).
6. L’appellante cita altresì il pto. c delle premesse del contratto di finanziamento (secondo cui “Il Mutuante dispone delle conoscenze necessarie per comprendere le caratteristiche di tale Finanziamento, in tutti i suoi aspetti e ha la capacità economica per poter sopportare eventuali rischi...” per sostenere che, a suo modo di vedere, già nel contratto la AO 1 si sarebbe assunta gli eventuali rischi derivanti dagli investimenti eseguiti con il capitale finanziato.
La tesi è stata tuttavia già trattata e giustamente scartata dal primo giudice, dal momento che tale astratta premessa, pur attestante la consapevolezza della mutuante sull’uso che la controparte avrebbe fatto del denaro, non può bastare per ritenere che il pagamento degli interessi o il rimborso del mutuo fossero legati all’andamento degli investimenti. Un simile e impegnativo accordo avrebbe piuttosto dovuto essere formulato con la sufficiente chiarezza dalle parti del contratto, che pur regolando nel dettaglio le modalità di computo e corresponsione degli interessi e della restituzione della somma mutuata, è del tutto silente al riguardo. L’appellante non si confronta peraltro minimamente con le deposizioni dei suoi organi citate dal primo giudice e attestanti che una simile pattuizione non vi era mai stata. Sul tema, il gravame è pertanto irricevibile per carente motivazione, oltre che infondato.
7. L’appellante rimprovera al Pretore di non aver minimamente motivato né considerato quanto dichiarato dalla stessa AO 1, che avrebbe sostanzialmente riconosciuto la fondatezza e la validità dei motivi giustificativi da lei addotti accettando implicitamente di sospendere ed eventualmente posticipare la corresponsione degli interessi per il secondo semestre 2022. Ciò si desumerebbe dalle dichiarazioni di A______ D______ D______ (gerente della AO 1) contenute nell’e-mail di cui al doc. I (ove egli scriveva: “Speriamo che le situazioni si riprendano in questo nuovo anno almeno già in parte. Visto la situazione posso capire la posticipazione del pagamento degli interessi...”) e poi effettuate in sede di deposizione del 29 aprile 2024 (ove aveva specificato che “Con il mio scritto mail doc. l avevo comunicato a O______ L______ che potevo capire i problemi di cassa di AP1. Comprendevo quindi la richiesta di posticipazione del pagamento degli interessi sperando che sarebbe stata recuperata al più presto”).
Ancora una volta, trattasi tuttavia di un’opinione soggettiva e non condivisibile, non potendosi dedurre, da tali generiche (e temporanee) manifestazioni di comprensione da parte dell’organo di AO 1 nel gennaio 2023 (laddove il primo sollecito di pagamento è avvenuto in data 6 aprile 2023), un formale accordo a un differimento degli interessi sine die o una rinuncia ad avvalersi delle facoltà di cui agli art. 102 seg. CO.
8. Nel seguito, l’appellante ribadisce le sue tesi secondo cui l’obbligo di pagamento degli interessi relativi al secondo semestre del 2022 doveva considerarsi estinto per cause di forza maggiore dovute alla pandemia e al conflitto fra Russia e Ucraina (clausola rebus sic stantibus).
8.1 Le argomentazioni dell’appellante alle p. 5-7 dell’impugnativa relative al carattere accessorio dell’obbligo di pagamento degli interessi e al fatto che l'impossibilità sopravvenuta per forza maggiore deve valere anche per esso ex lege (indipendentemente da una pattuizione contrattuale) sono manifestamente inadatte a sovvertire l’esito del primo giudizio poiché, oltre a essere nebulose e a non evidenziare un errore nel ragionamento pretorile, non hanno alcun influsso sul relativo esito che, riservato quanto sopra esposto in relazione alla facoltà del creditore di avvalersi dell’art. 107 CO, non dipende dal carattere più o meno accessorio del suddetto obbligo.
8.2 L’appellante contesta di avere allegato in maniera carente e di non avere dimostrato gli investimenti eseguiti mediante i fondi mutuati e il loro cattivo andamento, rilevando che già nell’ambito della conclusione del contratto essi erano stati ampiamente e dettagliatamente illustrati alla mutuante ed erano stati effettuati con l’accordo della medesima. L’appellante li aveva poi analiticamente e dettagliatamente elencati nell’e-mail del 30 dicembre 2022 (doc. G), illustrandone l'andamento (anche in termini percentuali sull'ammontare mutuato) ed evidenziandone la correlazione con la crisi economica generale causata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina (ciò che è stato poi confermato in sede di deposizione dagli organi societari della AP 1, cfr. verbale di udienza del 29 aprile 2024 p. 2 e 3). Per l’appellante, il nesso di causalità fra tali eventi e l’andamento negativo degli investimenti a livello mondiale sarebbe evidente, pacificamente ammesso anche dalla controparte e notorio.
Ora, posto che le allegazioni devono essere contenute negli scritti introduttivi di prima sede e non solamente nei documenti annessi (che possono essere considerati solo se opportunamente riferiti a sufficienti allegazioni), e che in caso di contestazioni formulate dalla convenuta, le affermazioni di fatto dell’attrice devono essere ancor più precisate e rese concrete (IICCA del 27 febbraio 2019, inc. 12.2017.11, consid. 5.1.1; IICCA del 22 agosto 2023, inc. 12.2023.45 consid. 7), il gravame non si confronta debitamente con il consid. 14.2 della decisione impugnata, secondo cui l’attrice si era limitata a una generica allegazione circa “investimenti immobiliari/azionari/obbligazionari” e, malgrado le contestazioni della convenuta, non l’aveva maggiormente specificata indicando i singoli investimenti eseguiti (ricordato che i fatti non sufficientemente allegati non consentono alla controparte la contestazione né al giudice la sussunzione sotto i pertinenti principi giuridici e non possono essere oggetto di prova). Non è poi affatto notorio che qualsiasi tipo di investimento abbia avuto un andamento negativo a causa della pandemia o della guerra, né che un cattivo risultato dipenda forzatamente da ciò. L’attrice avrebbe piuttosto dovuto esporre nei suoi allegati di causa gli investimenti concretamente effettuati e offrire delle prove oggettive in merito all’impatto avuto dai menzionati eventi sui loro risultati e sulle sue difficoltà economiche, ciò che non risulta essere avvenuto (non bastando peraltro le generiche affermazioni rese a verbale dal suo azionista e dal suo amministratore unico). La censura appellatoria è pertanto irricevibile, oltre che infondata. Ma se anche così non fosse, l’appello non sarebbe destinato a miglior sorte, per i motivi che seguiranno.
8.3 L’appellante ribadisce che, al momento della stipulazione del contratto (maggio 2020), malgrado l’epidemia da Covid-19 (iniziata nel mese di febbraio 2020) fosse già stata qualificata come pandemia, non era possibile prevedere e neanche lontanamente ipotizzare il disastro economico che si è prodotto nel periodo 2020-2023 e la sua durata, che ha irrimediabilmente colpito i mercati finanziari e gli investimenti in svariati settori mobiliari, immobiliari, azionari e obbligazionari e i cui deleteri effetti, dispiegatisi solo in un momento successivo al maggio 2020, si sono acuiti con lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina. Tant’è che in un primo momento (dal maggio 2020 sino al primo semestre del 2022), la AP 1 aveva corrisposto regolarmente alla AO 1 gli interessi contrattualmente pattuiti. La successiva impossibilità di pagamento non dipenderebbe dunque da un errore di valutazione della AP 1 relativamente agli investimenti effettuati con il capitale mutuato, bensì da una causa di forza maggiore estranea alla sua volontà e per la quale non le potrebbe essere addebitata alcuna responsabilità né contrattuale né extracontrattuale, e che non rientrerebbe nella sua sfera di rischio.
Sennonché, per principio, ciascuna parte deve sopportare il rischio di sviluppi futuri inattesi, e aspettative disattese di regola non permettono d’invalidare un contratto (STF 4A_335/2018 del 9 maggio 2019 consid. 5.1.1, 4A_379/2022 del 28 giugno 2023 consid. 6.1.1). Solamente qualora le circostanze materiali o di fatto prese in considerazione dalle parti al momento della sua stipulazione si fossero successivamente modificate in modo oggettivamente imprevedibile e inevitabile, causando una grave ed evidente perturbazione dell’equivalenza delle prestazioni originariamente pattuite, tale da rendere insostenibile il mantenimento del contratto, è possibile pretenderne unilateralmente un adeguamento derogando al principio pacta sunt servanda (“clausola rebus sic stantibus”, cfr. DTF 135 III 1 consid. 2.4, 127 III 300 consid. 5b; IICCA del 16 novembre 2022, inc. 12.2022.17, consid. 7.2). Si è invece in presenza di “forza maggiore” con il verificarsi di un evento esterno (non legato all’attività della persona interessata) imprevedibile e straordinario, che sopraggiunge con una violenza a cui non si può resistere (DTF 102 Ib 257 consid. 5, 111 II 429 consid. 1b; STF 4C.45/2005 del 18 maggio 2005 consid. 4.2.3), e che può avere l’effetto di interrompere il nesso di causalità fra una violazione contrattuale e un relativo danno, comportare l’estinzione di un’obbligazione contrattuale (art. 119 CO) o trovare spazio in clausole contrattuali formulate ad hoc (ciò che non è successo nella fattispecie).
Per quanto riguarda il caso concreto, richiamato quanto già sopra esposto (v. consid. 5) in relazione alla possibilità di adempimento dei debiti pecuniari e alla mora della mutuataria (art. 102 e 107 CO), va premesso che l’eventualità di permettere a quest’ultima di continuare a beneficiare della somma mutuata sospendendo però il pagamento degli interessi non ripristina un rapporto di equivalenza delle prestazioni, ma piuttosto lo incrina, come pure che anche in caso di impossibilità oggettiva duratura, l’art. 119 cpv. 2 CO prevede l’obbligo per la parte debitrice di restituire la controprestazione già ricevuta. Comunque sia, le affermazioni dell’appellante sono oltremodo generiche e soggettive e non smentiscono l’assunto pretorile secondo cui, al momento della stipulazione del contratto, le parti non avevano vincolato i reciproci obblighi contrattuali all’andamento dei prospettati investimenti (sicché ciò non era una condizione posta alla base del contratto), come pure secondo cui la pandemia era già scoppiata e aveva già raggiunto un’estensione e delle conseguenze tali (chiusure e restrizioni varie) da rendere prevedibili delle ripercussioni negative (gravi) sui mercati finanziari. D’altronde, una persona che chiede un ingente prestito per effettuare investimenti con un orizzonte temporale di 10 anni (dal 2020 al 2030) non può ragionevolmente riporre un affidamento certo sul fatto che in quel periodo, a livello globale, non vi potranno mai essere conflitti o crisi tali da influenzare, anche pesantemente, l’andamento dei mercati finanziari e commerciali (e che fanno parte dei rischi insiti in tale attività). Conseguentemente, a giusta ragione il Pretore ha stabilito che la AP 1 non poteva pretendere una sospensione dell’obbligo di pagamento degli interessi o un suo diritto a non restituire la somma mutuata invocando la forza maggiore o la clausola rebus sic stantibus e che la domanda di disconoscimento del debito non poteva pertanto avere buon esito.
9. In conclusione, l’appello dev’essere respinto nei limiti della sua ricevibilità, con conseguente conferma della decisione impugnata.
10. Le spese giudiziarie di seconda sede, fissate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'223'338.27, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali ammontano a fr. 35’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar e opportunamente ridotte ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 RTar onde tener conto della sproporzione fra l’onorario calcolato sulla base della tariffa e il ridotto dispendio di tempo generato al patrocinatore della parte appellata (che ha prodotto una risposta di sole 5 pagine), sono quantificate in fr. 7'000.- (già comprensivi di spese e IVA).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello 19 agosto 2024 di AP 1 è respinto nei limiti della sua ricevibilità.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 35’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).