Incarto n.
12.2025.120

Lugano

13 marzo 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

cancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2024.142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8 maggio 2024 da

 

 

AO1, M______

 

 

contro

 

 

AP1, R______ G______

patrocinata dall’avv. PA1, P______

 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 19'361.55 oltre interessi e accessori,

 

domanda a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza del 15 settembre 2025,

 

appellante la convenuta con atto di appello di data 6 ottobre 2025 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,

 

l’attrice non ha presentato una risposta all’appello,

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

ritenuto

in fatto e in diritto:

 

 

1.     In data 6 settembre 2021 O______ M______ ha iniziato a lavorare alle dipendenze di AP1 in qualità di “full stack developer e informatico”. Il contratto, di durata indeterminata, è stato sottoscritto il 14 settembre 2021 e prevedeva un termine di disdetta di 6 mesi (doc. A).

 

2.     Con raccomandata di data 31 agosto 2022 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego con il collaboratore con effetto al 30 novembre 2022 (doc. B).

 

In data 7 settembre 2022 AP1 e O______ M______ hanno sottoscritto un “accordo” con cui hanno convenuto che la “disdetta del rapporto di lavoro del 31.08.2022 (…) potrà avere effetto da oggi (…)” (doc. D).

 

3.     In data 6 ottobre 2022 la dottoressa M______ K______ ha redatto un certificato medico da cui risulta che O______ M______ era inabile al lavoro al 100% dal 29 agosto 2022 al 16 ottobre 2022 (doc. C).

 

4.     In data 13 ottobre 2022 AO1 (in seguito: AO1) - a cui si era rivolto O______ M______ rivendicando il versamento della relativa indennità - ha aperto al lavoratore un termine quadro d’indennità dal 12 settembre 2022 all’11 settembre 2024. La stessa ha quantificato il guadagno assicurato in fr. 3'525 e l’indennità giornaliera in fr. 129.95, equivalente all’80% del guadagno assicurato giornaliero.

 

5.     Con scritto 18 ottobre 2022 AO1 ha comunicato a O______ M______ di ritenere la disdetta del rapporto di impiego nulla in quanto notificatagli in un periodo d’inabilità ai sensi dell’art. 336c CO. Essa ha rimarcato inoltre che la predetta disdetta non rispettava il termine di preavviso di 6 mesi stabilito contrattualmente. Questa missiva è stata trasmessa anche alla datrice di lavoro (doc. E).

 

6.     AO1 ha quindi scritto, il 13 e il 28 ottobre 2022, a AP1 chiedendo le ragioni del licenziamento di O______ M______, rendendola attenta che riteneva lo scioglimento del rapporto di impiego illegittimo e comunicandole che secondo i propri calcoli il rapporto di lavoro non avrebbe potuto prendere termine prima del 30 aprile 2023 (doc. G).

 

7.     Con raccomandata 31 ottobre 2022 O______ M______ ha contestato la validità della disdetta e diffidato AP1 a versargli il salario ancora dovutogli. Con scritto del successivo 8 novembre la datrice di lavoro ha contestato le pretese del suo ex collaboratore (doc. F).

 

8.     In data 28 dicembre 2022 AO1 ha trasmesso a O______ M______ uno scritto intitolato “avviso di surrogazione” con il quale gli confermava “il diritto alle indennità dell'assicurazione disoccupazione in seguito alla disdetta anticipata del suo ultimo rapporto di lavoro, e questo fino alla fine del termine di disdetta legale, in conformità con l'art. 29 LADI” e precisando che “le pretese salariali rivendicate nei confronti del suo ultimo datore di lavoro sono assunte dalla nostra Cassa al livello delle indennità versate anticipatamente. Ciò implica che qualsiasi accordo concluso con il suo ultimo datore di lavoro (transazione) non rappresenta alcun vincolo per la nostra Cassa disoccupazione (…) (doc. L).

 

9.     Sempre il 28 dicembre 2022 AO1 ha spedito pure a AP1 un avviso di surrogazione” con cui la informava di aver riconosciuto, ex art. 29 LADI, a O______ M______ il diritto di percepire l’indennità di disoccupazione “dal 12.09.2022 al 30.04.2023, ovvero per la durata del termine di disdetta regolare. (…) Con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla nostra cassa nel limite dell'indennità di disoccupazione versata”. Essa ha quindi invitato la datrice di lavoro a volerle rifondere fr. 5'511.15, pari agli importi da essa versati al lavoratore per i mesi da settembre a novembre 2022 o, in caso di contestazione del pagamento, a trasmetterle la sua presa di posizione (doc. I e M).


Con raccomandata del 5 gennaio 2023 AP1 ha preso posizione sul predetto scritto di AO1 contestandone il buon fondamento. Più nello specifico, essa ha sostenuto di non essere stata informata della malattia di O______ M______, di non aver mai ricevuto il certificato medico in questione e di essere venuta a conoscenza che nel periodo dell’asserita malattia l’ex collaboratore avrebbe svolto una seconda attività retribuita. Quale allegato essa ha inoltre inviato “la risoluzione contrattuale del 7.9.2022” sottoscritta dalle parti (doc. N).

 

10.  In data 13 marzo 2024 AO1 ha trasmesso a AP1 un secondo “avviso di surrogazione”, che “annulla e sostituisce il precedente avviso emesso il 28.12.2022”, col quale ha preteso il pagamento di complessivi fr. 19'361.55 corrispondenti a quanto da essa “anticipato per i mesi di settembre 2022 ad aprile 2023” a O______ M______ (doc. I e M). La datrice di lavoro non ha dato seguito alla richiesta.

11.  Previo tentativo di conciliazione (CM.2024.136), in data 8 maggio 2024 AO1 ha quindi inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano con cui ha chiesto la condanna di AP1 al pagamento di fr. 19'361.55, oltre interessi. In breve, l’attrice ha rivendicato il rimborso dell’importo versato ex art. 29 LADI a O______ M______ a titolo di indennità giornaliere durante il periodo di disdetta ordinario, periodo che - a giudizio della stessa - sarebbe giunto a termine il 30 aprile 2023. A sostegno della propria posizione essa ha invocato la nullità della disdetta del 31 agosto 2022, in quanto data durante un periodo di inabilità del lavoratore, nonché il mancato rispetto da parte della datrice di lavoro del termine di preavviso di 6 mesi previsto contrattualmente.

 

Con osservazioni del 24 maggio 2024 la convenuta si è opposta alla petizione. In sintesi, essa ha sostenuto che le parti avrebbero previsto una deroga al periodo di disdetta di 6 mesi previsto contrattualmente e lo avrebbero ridotto a 3 mesi; la disdetta per il 30 novembre 2022 sarebbe pertanto valida. Essa ha inoltre rimarcato che il certificato medico doc. C non le sarebbe mai stato consegnato ed essa ne avrebbe preso visione per la prima volta in occasione dell’udienza di conciliazione. La datrice di lavoro ha inoltre argomentato che durante il periodo in cui il dipendente sostiene ora di essere stato inabile al lavoro, in realtà egli si sarebbe recato regolarmente sul posto di lavoro svolgendo le sue mansioni; il certificato medico doc. C sarebbe pertanto inveritiero. Secondo la stessa, la disdetta di data 31 agosto 2022 sarebbe valida ed efficace così come il successivo accordo di data 7 settembre 2022 con cui le parti hanno concordato di terminare il rapporto di impiego il giorno stesso. Ne conseguirebbe pertanto il malfondato dell’azione in esame, in quanto il periodo coperto da AO1, ovvero dal 12 settembre 2022 al 30 aprile 2022, sarebbe successivo alla fine del rapporto lavorativo.

 

Esperita l’istruttoria - nel corso della quale è stata sentita come teste la dottoressa M______ K______ - le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, producendo dei memoriali conclusivi scritti, in cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni e domande.

 

12.  Con sentenza del 15 settembre 2025, qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP1 a pagare l’importo di fr. 19'361.55. Il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha affrontato la problematica del valore probatorio del certificato medico doc. C redatto dalla dottoressa M______ K______ e lo ha analizzato alla luce delle spiegazioni da questa rese nel corso dell’audizione testimoniale e della documentazione da lei prodotta, giungendo al convincimento che lo stesso fosse attendibile e veritiero.

Nel prosieguo il giudice di prime cure ha spiegato di aver ritenuto trascurabili gli ulteriori argomenti proposti dalla convenuta in sede di conclusioni; in particolare, egli ha reputato irrilevante la questione a sapere se il doc. C fosse stato presentato tempestivamente al datore di lavoro ritenendo decisiva la sua esistenza e l’incapacità lavorativa da esso attestata. Egli ha pure giudicato trascurabile sapere se durante il periodo di inabilità il dipendente si fosse effettivamente recato al lavoro, in quanto recarsi sul posto di lavoro ed esperire dei compiti lavorativi non significa avere capacità lavorativa; ad ogni modo la circostanza non sarebbe provata. Analogamente ha considerato di scarsa importanza sapere se la convenuta avrebbe potuto attivare un proprio medico fiduciario qualora avesse avuto contezza del doc. C, stante l’accertata attendibilità del certificato in questione. Non pertinenti sono inoltre stati giudicati gli argomenti della convenuta riferiti ai pretesi accertamenti ex post con effetti retroattivi; trattasi infatti di una ricostruzione temporale effettuata dalla dottoressa in base ai certificati e alle visite mediche precedenti.

       In definitiva, accertata la capacità probatoria del certificato medico doc. C, il Pretore ha giudicato fondato il calcolo proposto dall’attrice quo al momento in cui avrebbe preso termine il rapporto di lavoro di O______ M______ così come la pretesa giudiziale vantata dalla stessa e basata sulla surrogazione ex art. 29 cpv. 2 LADI.

       Stabilito ciò, egli non ha ritenuto necessario pronunciarsi sulla validità dei due accordi che, secondo la parte convenuta, sarebbero stati raggiunti tra le parti, prima con il doc. B e poi con il doc. D.

 

13.  Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera postulando la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa censura un’errata applicazione del diritto e un erroneo accertamento dei fatti. Nello specifico, essa rimprovera al Pretore di aver “completamente omesso di prendere in considerazione” il messaggio WhatsApp doc. 2 inviato in data 5 settembre 2022 da O______ M______ a M______ G______ - responsabile commerciale della convenuta - da cui emergerebbe “in modo inequivocabile (…) la volontà” di O______ M______di accettare la cessazione anticipata del rapporto lavorativo” e comproverebbe che la riduzione del termine di preavviso per la disdetta del contratto era stata oggetto di preventiva discussione tra le parti. L’appellante rimarca altresì che in questo messaggio, inviato nel “periodo di asserita malattia (…) egli non fa alcun cenno a difficoltà o problemi di salute, non lamenta alcuna impossibilità di adempiere le proprie mansioni lavorative” (appello, pag. 5). In relazione alla lamentata mancata notifica del certificato medico, AP1 contesta la valutazione pretorile che ritiene irrilevante questo aspetto e allega che la comunicazione al datore di lavoro non costituisce un semplice formalismo, ma una condizione essenziale affinché questi possa tutelarsi, verificare lo stato di salute del collaboratore e organizzare l’attività aziendale.

La ricorrente sostiene inoltre che durante l’asserito periodo di inabilità lavorativa O______ M______ si sarebbe recato sul posto di lavoro svolgendo le consuete mansioni lavorative e avrebbe pure esercitato una seconda attività presso un’altra datrice di lavoro, ciò che entrerebbe in contraddizione con quanto dichiarato e che dimostrerebbe la scarsa attendibilità del certificato medico.

       Essa contesta inoltre che un ipotetico accertamento dello stato di salute del collaboratore effettuato da un proprio medico di fiducia avrebbe prodotto lo stesso risultato e sostiene che la possibilità di disporre di una valutazione indipendente costituisce un diritto fondamentale del datore di lavoro.

 

       L’appellante prosegue contestando la forza probatoria del certificato medico della dottoressa M______ K______ e rimarca nuovamente che lo stesso è una valutazione effettuata a posteriori basato su valutazioni retrospettive e non su osservazioni mediche immediate e oggettive, ciò che ne relativizza la portata. A questo vada aggiunto che tale certificato entra in conflitto con il comportamento del lavoratore che - stando alle argomentazioni difensive - nello stesso periodo avrebbe continuato a lavorare.

 

       AO1 non ha presentato l’allegato di risposta.

 

14.  Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. In concreto, l’appello di data 6 ottobre 2025 contro la sentenza 15 settembre 2025 (notificata il giorno 18 settembre 2025) è tempestivo. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

 

15.  In buona sostanza, in questa sede, AP1 ribadisce la validità ed efficacia della disdetta data a O______ M______ come pure il rispetto del periodo di preavviso che - a dire della stessa - sarebbe stato accorciato - con il consenso dell’ex collaboratore - rispetto a quanto originariamente pattuito nel contratto di lavoro. Essa contesta quindi il diritto di AO1 ad ottenere la rifusione ex art. 29 LADI di quanto versato a O______ M______ in quanto riferito ad un periodo posteriore alla fine del rapporto lavorativo.

 

16.  Entrando nel merito delle contestazioni appellatorie, si tratta pertanto ora di verificare l’affidabilità del certificato medico doc. C e della relativa testimonianza della sua estensora, dr.ssa M______ K______, e accertare se - come stabilito dal Pretore nel querelato giudizio e allegato dalla parte attrice - la disdetta sia stata data in tempo inopportuno, stante lo stato di malattia di O______ M______, e sia pertanto nulla oppure se la stessa sia valida ed efficace - come sostenuto dall’appellante - e quale sia il periodo di disdetta applicabile alla rescissione contrattuale.

 

17.  Giusta l'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, il datore di lavoro non può disdire il contratto dopo il periodo di prova in caso di incapacità lavorativa totale o parziale dovuta a malattia o infortunio non imputabile al lavoratore, e ciò per un periodo di 30 giorni nel primo anno servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio e per 180 giorni dal sesto anno. Questa disposizione non è applicabile in caso di malattia unicamente se il danno alla salute è talmente insignificante da non impedire in alcun modo di occupare un nuovo posto di lavoro. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, infatti, questa disposizione è stata introdotta non perché il lavoratore non sia in condizione di cercare un nuovo impiego a causa dell'impedimento al lavoro, ma perché una sua assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro alla fine del termine di preavviso ordinario appare altamente improbabile, a causa dell'incertezza sulla durata e sul grado dell'incapacità lavorativa (cfr. Perrenoud in: Commentaire romand, CO I, 3ª ed., n. 2 con rinvii; DTF 128 III 212 consid. 2c con rinvii). La disdetta data durante un siffatto periodo di inabilità è nulla (art. 336c cpv. 2 CO).

Il lavoratore beneficia della tutela contro il licenziamento anche se non comunica al datore di lavoro la propria incapacità lavorativa, violando il proprio dovere di fedeltà (cfr. STF del 15 febbraio 2005 inc. 4C.346/2004 consid. 4.2 e 5.1 in concreto, abuso di diritto negato), o se è in malattia ma continua ad andare al lavoro a meno che il danno alla salute non sia talmente insignificante da non impedire al dipendente di occupare, se del caso, un nuovo posto di lavoro (STF del 28 luglio 2009 inc. 4A_227/2009 consid. 3.2; STF del 5 marzo 2009 inc. 1C_296/2008). La legge tutela il lavoratore anche se questi non è consapevole del proprio stato o non ne conosce la causa (DTF 128 III 217 ; cfr. Portmann / Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 8ª ed., n. 6 ad art. 336c CO con rinvii; Perrenoud in: op. cit., n. 31 segg. ad art. 336c CO).

 

La prova dell'incapacità lavorativa spetta al dipendente licenziato (art 8 CC). Tale prova può essere fornita mediante la presentazione di un certificato medico, che tuttavia non costituisce una prova assoluta (cfr. a titolo di esempio STF del 25 febbraio 2015 inc. 4A_276/2014, 4A_282/2014 consid. 2.3; Perrenoud in: op. cit., n. 20 ad art. 324a CO); la sua forza probatoria deve, infatti, come per tutte le altre prove, essere valutata secondo il principio del libero apprezzamento del giudice (art. 157 CPC; per un approfondimento v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIIa ed., vol. 2, n. 55 e 63 segg. ad art. 157 CPC).

 

18.  In concreto, il Pretore ha ritenuto accertato lo stato di malattia di O______ M______ e questo sulla base del certificato doc. C e dell’audizione testimoniale della dottoressa M______ K______ le cui dichiarazioni sono state giudicate credibili. Questa valutazione merita di essere condivisa. In sede d’audizione, la teste ha infatti fornito un resoconto lineare, completo e preciso dei gravi problemi cardiaci di cui soffriva il paziente supportando le proprie dichiarazioni con dei documenti che sono stati prodotti agli atti (cfr. I. documenti prodotti da teste dott. med. M______ K______).

In particolare, la teste ha precisato che O______ M______ era affetto da "recidive tachiaritmia" e indicato che “Era una sindrome rara. (…). La sua era una malattia genetica ossia una patologia che mostra un QT lungo; sono le classiche morti improvvise dei giocatori di calcio (per farsi una idea). E una cosa molto rara e pericolosa. Era pericolosa in concreto perché M______ M______ si era presentato a due riprese in farmacia con dei parametri altissimi e fuori della norma e stava male: ha avuto bisogno di più accertamenti elettrofisiologici e cardiologici. Si tratta di una aritmia maligna e in casi particolari si mette anche un defibrillatore intra cardiaco (ICD) interno.
Il 19 settembre 2022 il problema esisteva ancora tanto che è stato operato successivamente come risulta dal certificato che ho pure allegato. Prima è stato un test con una provocazione farmacologica di questa aritmia maligna (test alla Aimalina).

Dal 2020 questo paziente soffriva di queste tachicardia che hanno necessitato una ablazione cardio chirurgica che ha avuto luogo al Cardiocentro Ticinese il 14.10.2022
” (cfr. audizione testimoniale di M______ K______ del 31 gennaio 2025, pag. 2)

 

Quo all’inizio dell’incapacità lavorativa la dottoressa - confermando quanto attestato nel doc. C e nel suo scritto trasmesso a AO1 di data 19 settembre 2022 e da lei prodotto agli atti (cfr. I. documenti prodotti da teste dott. med. M______ K______) - ha ribadito che la stessa “è iniziata il 29 agosto 2022 perché quel giorno M______ M______ ha avuto un malessere. Sembrava una bagatella ma invece non lo era, e quello che è successo dopo lo dimostra (…)”, ovvero il protrarsi del disturbo cardiaco e la necessità di un intervento chirurgico. La teste ha confermato che “L'incapacità lavorativa è durata sino al 16 ottobre 2022 e nel seguito M______ M______ si è stabilizzato (…)”. Nel prosieguo dell’audizione ella ha confermato che “Ripeto che la sua sindrome è grave (…)”.

 

In relazione alle visite mediche a cui si è sottoposto O______ M______ la dottoressa M______ K______ ha spiegato di averlovisitato il 24.8.2021, il 12.9.2022, e come documentazione ho la lettera di uscita dal cardiocentro datata 15.10.2022 dove c'è la storia del trattamento. Questi sono i documenti ma aggiungo che il 19 settembre 2022 M______ M______ era stato visitato al CCT da parte del dr. med. A______ A______ (studioelettrofisiologico-al Cardio Centro). Non aveva rilasciato un certificato medico ma il dr. A______ A______ mi ha informata di questa visita con lettera del 19 settembre. Aveva bisogno che io spiegassi al paziente i rischi di questo intervento per avere un consenso informato. Era stato previsto un test a un mese di distanza che è stato eseguito dal dr. med. P______ F______ di M______. Il 19.9.2022 ha fatto una visita al cardiocentro ticinese (cfr. audizione testimoniale di M______ K______ cit., pag. 3).

 

A ragione il Pretore ha giudicato queste dichiarazioni fondate e veritiere e atte a comprovare l’incapacità lavorativa di O______ M______ dal 29 agosto 2022 al 16 ottobre 2022 attestata nel doc. C. Significativa è anche la constatazione che le valutazioni della dottoressa M______ K______ in merito alla gravità dello stato di salute di O______ M______ hanno, di fatto, trovato riscontro negli accertamenti effettuati dal prof. dr. A______ A______, viceprimario di cardiologia presso l’EOC, il quale ha infatti deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico (cfr. I. documenti prodotti da teste dott. med. M______ K______), a riprova della correttezza delle stesse.

 

19.  Per completezza si dirà che è vero, come rileva l’appellante (v. pag. 7 i.f. e 8 primo periodo del gravame) che il 29 agosto 2022 la dottoressa M______ K______ non ha visitato O______ M______. Come già sopra esposto ciò non compromette la validità del certificato medico di cui si discute. Per contestarlo non è infatti sufficiente sostenere che si tratta di un accertamento a posteriori che si fonda sull’esperienza del medico e su visite effettuate settimane dopo l’inizio dichiarato della malattia. A prescindere dal fatto che la valutazione retrospettiva è lecita, pur con la cautela che tale procedere impone, l’appellante omette di considerare che la dottoressa M______ K______ aveva in cura O______ M______ dal 2021 e aveva potuto stabilire che egli soffriva di tachicardia dal 2020 (v. verbale audizione testimoniale 31 gennaio 2025, pag. 2). Soprattutto, e come già sopra riportato, la dottoressa riferisce che il 29 agosto 2022 il paziente ha avuto un malessere (v. verbale citato, pag. 2, penultimo periodo) fatto che può esserle stato riferito solo dal paziente stesso. Ora, con questi accertamenti l’appellante non si confronta. A fronte delle dettagliate spiegazioni della dottoressa M______ K______ (v. sopra consid. 18) l’appellante si limita a opporre l’assenza di un riscontro clinico il 29 agosto 2022, ciò che è del tutto inidoneo a sovvertire la conclusione del primo giudice riguardo alla fedefacenza del certificato medico doc. C.

 

20.  Per quanto attiene alla mancata “comunicazione al datore di lavoro” dello stato di malattia e “all’omessa trasmissione del certificato medico” da parte dell’ex collaboratore, di cui si duole AP1 e che le avrebbe impedito di far “verificare lo stato di salute del dipendente tramite un medico fiduciario” (appello, pag. 6 segg.), va effettivamente riconosciuto che il dovere di fedeltà di cui all’art. 321a cpv. 1 CO avrebbe imposto a O______ M______ di informare tempestivamente la datrice di lavoro.

A questo riguardo, va però considerato che il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare, in fattispecie analoghe in cui il lavoratore aveva omesso di consegnare il certificato medico, che la protezione garantita dall’art. 336c CO viene meno solo in circostanze estremamente eccezionali quando, appellandovisi, il dipendente commette un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. per tutte STF del 15 febbraio 2005 inc. 4C.346/2004 consid. 5.1 segg.; cfr. anche consid. 17), ipotesi che non si realizza in concreto.

                                A questo vada aggiunto che l’Alta Corte ha ammesso l’applicabilità dell’art. 336c CO anche nel caso in cui il lavoratore non fosse consapevole del suo stato di malattia, rispettivamente non conoscesse le cause del suo stato, eccezion fatta per l’eventualità - qui non data - in cui gli effetti di questa malattia si rivelassero insignificanti (DTF 128 III 212 consid. 2c, pag. 217; cfr. anche consid. 17).

 

                                Ora, nel concreto caso, a prescindere dalla tempestiva o meno consegna del certificato medico alla datrice di lavoro e dalla consapevolezza del lavoratore della gravità del suo stato di salute, è evidente che i problemi cardiaci di O______ M______ erano di natura tale da suscitare preoccupazione e potevano quindi ostacolare l'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro; si tratta quindi di una circostanza che giustifica la tutela legale prevista dall’art. 336c cpv. 1 lett. b CO (v. sopra consid. 17).

                                Inoltre, nello specifico, in una ponderazione dei contrapposti interessi, quello di O______ M______ alla tutela contro il licenziamento di data 31 agosto 2022 prevale sulla violazione del dovere di fedeltà per non aver consegnato tempestivamente il certificato medico.

 

21.  Alla luce dei disposti dottrinali e giurisprudenziali ricordati in precedenza (consid. 17), è a ragione che il Pretore ha giudicato “irrilevante” (sentenza cit., pag. 3) sapere se nel periodo di inabilità di cui al doc. C O______ M______ sia andato a lavorare o meno, ritenuto che - come già spiegato - il fatto di recarsi sul posto di lavoro e continuare a svolgere la propria attività sebbene sia stata accertata un’inabilità lavorativa non priva della protezione di cui all’art. 336c CO, eccezion fatta per i casi in cui il pregiudizio alla salute sia insignificante (cfr. STF del 15 febbraio 2005 inc. 4C.346/2004 consid. 4.2). Nello specifico va inoltre rimarcato che la presenza sul posto di lavoro di O______ M______ rispettivamente lo svolgimento di una seconda attività non sono state minimamente comprovate da AP1.

 

22.  Pertanto, accertati - come illustrato nei considerandi che precedono - la veridicità del certificato medico doc. C e il comprovato stato di inabilità lavorativa a causa di malattia di O______ M______ a partire dal 29 agosto 2022 e sino al 16 ottobre 2022, la disdetta doc. B di data 31 agosto 2022 non può che essere giudicata nulla in quanto data in tempo inopportuno ai sensi dell’art. 366c cpv. 1 lett. b CO (cfr. anche consid. 17).

 

                                Quale logica conseguenza di questa nullità, deve essere ritenuto nullo pure l’accordo 7 settembre 2022 di cui al doc. D che vi fa esplicito riferimento e nel quale le parti avevano indicato che “in merito alla disdetta del rapporto di lavoro del 31.08.2022 le parti convengono che la presente potrà avere effetto a decorrere da oggi (….)”.

 

23.  Per quanto attiene al messaggio WhatsApp di cui al doc. 2, che - a detta dell’appellante - il Pretore avrebbe “completamente omesso di prendere in considerazione” e nel quale il lavoratore avrebbe espresso “in maniera inequivocabile la propria volontà di accettare la cessazione anticipata del rapporto lavorativo (…)” (appello, pag. 5), la sua portata ai fini di causa va significativamente ridimensionata. Contrariamente a quanto sostiene AP1, il testo del predetto messaggio è estremamente generico e tutt’altro che chiaro quo alla (pretesa) volontà del lavoratore di accettare la rescissione contrattuale. Questi si è infatti limitato a scrivere “A propos de ce que je vous ai dit de terminer mon contrat en avance et vous faire un proposition de vous rembourser votre argent (…)”. Per quanto da queste parole traspaia che la tematica è stata affrontata tra le parti, siamo ben lungi dal poter desumere dalle stesse un consenso del dipendente alla conclusione anticipata del rapporto lavorativo, i cui termini non sono peraltro neppure accennati. A ben vedere il focus di questo messaggio pare piuttosto essere la proposta di rimborso del prestito di cui ha beneficiato O______ M______, proposta che non è invero dato sapere se sia poi stata effettivamente accettata dalla controparte non figurando agli atti alcun messaggio di risposta.

 

Ciò premesso, è necessario ricordare che lo scioglimento immediato del contratto di lavoro per accordo o per atti concludenti va ammesso con riserbo e solo se le parti hanno espresso in maniera chiara e univoca il loro consenso. L'accordo deve inoltre avere carattere transattivo (con il conferimento di reali concessioni reciproche relative ai diritti derivanti dal contratto di lavoro), ciò che non è (manifestamente) il caso nella fattispecie.

Quando il datore di lavoro rescinde unilateralmente il contratto e le parti stipulano contemporaneamente o successivamente un accordo che disciplina esclusivamente le modalità di risoluzione del contratto, continua ad applicarsi l'art. 336c CO; l'accettazione della risoluzione da parte del collaboratore non è di per sé sufficiente per ammettere l'esistenza di una risoluzione consensuale e quindi una volontà implicita del dipendente di rinunciare a beneficiare delle disposizioni di tutela del posto di lavoro (cfr. Perrenoud in: op. cit., n. 23 ad art. 336c CO con rinvii).

In concreto, il preteso accordo sulla rescissione contrattuale è sprovvisto di qualsiasi reciproca concessione e di ogni interesse per il lavoratore che si è ritrovato senza un lavoro in prospettiva, tanto che si è annunciato all’assicurazione per la disoccupazione.

 

24.  Alla luce di tutto quanto precede, accertate, in particolare, la capacità probatoria del certificato medico doc. C, la nullità dei doc. B e D, l’assenza di validi accordi di rescissione contrattuale e/o di riduzione del periodo di preavviso, il calcolo proposto da AO1 per determinare la fine del rapporto di impiego di O______ M______ si rivela corretto così come fondata è la pretesa basata sulla surrogazione ex art. 29 LADI fatta valere nei confronti di AP1.

 

25.  Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, stante la gratuità della procedura. Non si assegnano ripetibili, l’appellata non avendo presentato un allegato di risposta. Il valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale ammonta a fr. 19’361.55.

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC,

 

 

decide:

                                  1.    L’appello 6 ottobre 2025 di AP1 è respinto.

 

                                  2.    Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                  3.    Notificazione:

 

- avv. PA1, P______;

- AO1, Via G______ _, M______.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).