Incarto n.
12.2025.22

Lugano,

21 luglio 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

cancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2023.136 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 12 settembre 2023 da

 

 

 

AP1, ora in M______

patrocinata dall'avv. PA1, L______

 

 

contro

 

 

AO2 - AO1, Me______

patrocinata dall'avv. PA2, M______

 

 

 

 

 

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 38'979.36 oltre interessi del 5% dal 13 maggio 2020 nonché il rigetto definitivo delle opposizioni da quest'ultima interposte ai PE n. _______ e _______ dell'UE di L______;

 

domanda avversata dalla controparte e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 21 gennaio 2025 per EUR 23'933.67 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2022, rigettando in via definitiva per fr. 24'481.75 oltre interessi e spese esecutive l'opposizione al PE n. _______;

 

appellante la convenuta che, con appello 21 febbraio 2025, postula la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre con risposta 29 aprile 2025 l'appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

 

viste altresì la replica spontanea 9 maggio 2025 dell'appellante e la duplica spontanea 28 maggio 2025 dell'appellata, in cui le parti hanno ribadito il loro punto di vista;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                  A.   La AO2 – AO1 di Me______ è una società che si occupa fra l'altro della erogazione di servizi di assistenza amministrativa e tecnica, con particolare riguardo alla sicurezza. La AP1 di B______ (ora in M______) è invece una società attiva segnatamente nella importazione e rivendita di prodotti di ogni genere, in particolare cinesi.

 

                                  B.   Il 15 aprile 2020 M______ F______, responsabile amministrativo di A______ Srl – società vicina ma distinta dalla AO2 – AO1, seppure attiva anch'essa nel campo dell'antinfortunistica e riconducibile ad alcuni famigliari dell'amministratore unico (M______ D______) di quest'ultima – ha inviato un "odine mascherine" alla AP1 riguardante 100'000 "mascherine KN95", di cui 20'000 destinate alla AO2 – AO1 e 80'000 destinate alla A______ Srl, al costo di EUR 2.25 l'una, oltre a 50'000 "mascherine igieniche", di cui 10'000 destinate alla AO2 – AO1 e 40'000 destinate alla A______ Srl, al prezzo di EUR 0.38 l'una (doc. A). Quello stesso giorno la AP1 ha inviato alla AO2 – AO1 una "fattura proforma" che indicava i termini di pagamento ("50% all'ordine + 50% p. della consegna") e la seguente "descrizione dei beni": 20'000 pezzi "Disposable respirator NK95/FFP2 (Origin China)" e 10'000 pezzi "Civil Surgical disposable masks 3ply" (doc. 1). 

 

                                  C.   La AO2 – AO1 ha ritirato parte della merce ordinata. Sono in particolare documentate le consegne di 5'000 mascherine KN95 il 24 aprile 2020 (doc. B), di 6'000 mascherine KN95 il 30 aprile 2020, di 2'000 mascherine igieniche il 5 maggio 2020 e di 5'000 mascherine igieniche il 13 maggio 2020 (doc. B).

 

                                  D.   Intanto, il 30 aprile 2020, l'ing. P______ C______ della AO2 – AO1 ha scritto alla AP1 per illustrare come il marchio "ECM" (Ente Certificazione Macchine) presente sul "Certificate of Compliance" che accompagnava la merce consegnata non sembrava essere una sufficiente certificazione (doc. 2). Il 4 maggio seguente la AO2 – AO1 tornava sull'argomento rilevando che "ad oggi non siamo ancora in possesso di una certificazione adeguata per poter immettere sul mercato i prodotti. Vogliate provvedere quanto prima a trasmetterci idonea certificazione" (doc. 3).

 

                                  E.   Il 25 marzo 2022 la AP1 ha sollecitato il pagamento di un saldo di EUR 10'589.64 riferito alle mascherine KN95 (15'000 pezzi) e alle mascherine igieniche (7'000 pezzi) già consegnate come pure di un saldo di EUR 28'497.42 per le 5'000 mascherine "NH95" (recte: KN95) e per le 3'000 mascherine igieniche oltre che per 300 termometri infrarossi mai ritirati (doc. C, D). Dal canto suo la AO2 – AO1 ha contestato ogni debito residuo obiettando che il prodotto consegnato non corrispondeva alle "caratteristiche tecniche ordinate" (doc. 6).

 

                                  F.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire (CM.2023.217), con petizione 12 settembre 2023 la AP1 ha convenuto in giudizio la AO2 – AO1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 38'979.36 più interessi del 5% dal 13 maggio 2020 nonché il rigetto definitivo delle opposizioni da quest'ultima interposte ai PE n. _______ e _______ dell'UE di Lugano che le erano nel frattempo stati fatti notificare (doc. J).

 

                                  G.   Con risposta del 24 ottobre 2023 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l'integrale reiezione. In sintesi, per la convenuta, sin dalla fine di aprile 2020 si era posto il problema, poi rivelatosi insormontabile, dell'assenza delle "certificazioni aggiuntive" che le avrebbero permesso di rivendere sul mercato le mascherine KN95 come FFP2. L'attrice avrebbe invero, dopo specifica richiesta, trasmesso delle certificazioni che però erano senza valore. E di fronte all'inadempienza contrattuale della controparte essa avrebbe "lasciato cadere ogni discorso" e si sarebbe rifiutata di prendere in consegna la merce residua e di pagare il saldo. Con replica del 30 novembre 2023 e duplica del 29 gennaio 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

 

                                  H.   Esperita l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 17 e 20 dicembre 2024 delle parti, il Pretore con decisione 21 gennaio 2025 ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta a pagare all'attrice EUR 23'933.67 oltre interessi del 5% dal 26 aprile 2022 e ha rigettato in via definitiva per fr. 24'481.75 oltre interessi e spese esecutive l'opposizione al PE n. _______. Le spese processuali di fr. 3'350.- (compresi fr. 600.- per la procedura di conciliazione) sono state poste per due quinti a carico dell'attrice e per tre quinti a carico della convenuta che è stata obbligata a rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili ridotte.

 

                                    I.   Contro la decisione appena citata la AO2 – AO1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 febbraio 2025 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con seguito di spese e ripetibili di entrambe le sedi a carico dell'attrice.

 

                                  L.   Con risposta 29 aprile 2025 la AP1 propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

 

                                  M.   Con la replica spontanea 9 maggio 2025 e la duplica spontanea 28 maggio 2025 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso specifico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 22 gennaio 2025 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti), di modo che l'appello depositato il 21 febbraio 2025 (timbro postale sulla busta d'invio) – ultimo giorno utile – si rivela, sotto questo profilo, ricevibile. Tempestiva è inoltre pure la risposta all'appello 29 aprile 2025.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore, rilevata l'assenza di prove in merito all'ordinazione dei termometri, per quel che era delle mascherine ha operato una distinzione tra quelle igieniche e le KN95. Relativamente alle prime egli ha accertato che a fronte di un ordinativo di 10'000 pezzi la convenuta ne aveva ritirate in due tempi solo 7'000 sicché le 3'000 mascherine mai prese in consegna andavano pagate. Quanto alle seconde, il Pretore ha appurato – quale circostanza non contestata e in parte documentata – il ritiro di 15'000 pezzi complessivi: 5'000 il 23 (recte: 24) aprile 2020 (doc. B), 6'000 il 30 aprile 2020 (doc. B) e 4'000 il 5 maggio 2020 (doc. D). A fronte di un'ordinazione di 20'000 pezzi, l'attrice rivendicava quindi il pagamento delle 5'000 mascherine non ritirate per un importo complessivo di EUR 12'116.25. Quanto alla obiezione della convenuta secondo cui nulla era dovuto siccome l'attrice avrebbe violato il contratto fornendo mascherine diverse da quelle ordinate e volute, rispettivamente sprovviste della necessaria certificazione, per il primo giudice l'ordine di cui al doc. A era chiaro nel descrivere la tipologia di mascherine (KN95) e, al momento in cui era stato effettuato, la convenuta sapeva o non poteva ignorare che i produttori cinesi avevano interrotto la produzione con la doppia dicitura KN95/FFP2 abbandonando la prassi precedente. Nella replica – ha proseguito il Pretore – l'attrice aveva infatti ben spiegato che le parti si erano incontrate il 10 aprile 2020 proprio per discutere di questo cambiamento deciso dai produttori cinesi, circostanza che era rimasta incontestata da parte della convenuta e che aveva trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese da M______ D______ (per la convenuta) e L______ S______ (azionista totalitario dell'attrice). La convenuta non era invece riuscita a provare che le parti, nelle loro trattative precontrattuali, avessero sempre parlato di mascherine FFP2 e si fossero intese che esse avrebbero dovuto beneficiare di una certificazione. L'ordine era chiaro e si riferiva alle mascherine KN95 le quali, nell'urgenza pandemica, potevano ancora essere commercializzate, come in effetti era anche avvenuto in parte. Che poi la "fattura proforma" del 15 aprile 2020 riportasse la dicitura "Disposable respirator NK95/FFP2" si doveva a un refuso di precedenti ordini, come aveva spiegato in maniera credibile l'attrice. E comunque la forza attribuibile a tale indicazione non era comparabile a quella derivante dall'oggetto dell'ordinazione e dai termini in cui essa era avvenuta.

 

                                         A ciò si aggiungeva che la convenuta, pur sapendo che le mascherine che andava ad acquistare non portavano più la denominazione KN95/FFP2, non aveva mai eccepito alcunché, ritirando anche parte della merce senza obiezioni e procedendo pure a smerciarla. Per quanto atteneva alla tematica delle certificazioni, poi, era possibile che gli interessati, in quel periodo concitato, avessero sottovalutato la questione, rispettivamente fossero partiti dal presupposto che anche le mascherine KN95 avrebbero potuto essere rivendute senza problemi e avessero scoperto solo in un secondo tempo che così non era. Sta di fatto che gli utili e i rischi della cosa erano passati al compratore con il perfezionamento del contratto (art. 185 CO), sicché l'obiezione della convenuta mancava di consistenza. Né mutava alcunché al riguardo lo scritto 4 maggio 2020 della convenuta che al limite attestava gli sforzi profusi a posteriori per rimediare al problema nel frattempo sopraggiunto delle certificazioni. L'istruttoria aveva infatti dimostrato che la compratrice era informata del cambiamento imposto dai produttori cinesi e aveva accettato che venissero fornite mascherine KN95 che poi del resto ha in parte ritirato e pagato. Ne ha desunto così il primo giudice che l'attrice aveva diritto a ricevere EUR 52'557.60, di cui EUR 48'465.- per le 20'000 mascherine KN95 (a EUR 2.25 l'una, più IVA) ed EUR 4'092.60 per le 10'000 mascherine igieniche (a EUR 0.38 l'una, più IVA), da cui andavano dedotti gli acconti versati di EUR 28'623.93. Onde una pretesa residua di EUR 23'933.67 più interessi di mora dall'indomani dell'interpellazione, intervenuta il 25 marzo 2022 (doc. D).

 

                                   3.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì – seguendo l'impostazione del primo giudice - deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3). Nel caso concreto, l'atto di appello soddisfa solo in parte queste esigenze formali. In particolare, il punto n. 1 (memoriale, pag. 3 a 6) è la trascrizione ("copia e incolla") del memoriale conclusivo (pag. 2 a 5). In tale misura (come per altro era già stato ricordato di recente al patrocinatore dell'appellante nelle sentenze inc. 12.2021.14 del 26 agosto 2021 e 12.2022.171 del 24 luglio 2023, consid. 3) l'appello si rivela d'acchito irricevibile e sfugge a ogni disamina (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

 

                                   4.   Litigiosa rimane in questa sede la valutazione relativa alle "mascherine KN95 'cinesi'" (memoriale, pag. 7). In una prima censura l'appellante sembra dolersi di una carente motivazione – da lei reputata "misteriosa" – della decisione pretorile in merito al fatto che le parti si sarebbero intese sulla fornitura di 20'000 mascherine KN95 "cinesi" (loc. cit.). Basta tuttavia leggere pag. 4 della decisione pretorile (testé riportata, v. sopra, consid. 2) per ritrovare l'argomentazione su cui si è fondato il Pretore per ammettere l'accordo delle parti circa la fornitura delle 20'000 mascherine KN95. Senza contare che l'appellante medesima si immagina "per deduzione" che il Pretore abbia tratto il suo convincimento dall'ordine di cui al doc. A (loc. cit., pag. 8).

 

                                   5.   Ma anche nella misura in cui riduce quell'ordine a una semplice e sbrigativa conferma finale di una serie di – non meglio precisati e documentati – accordi stabiliti in precedenza e obietta che l'attrice, dopo l'ordine di cui al doc. A, aveva emesso una fattura che verteva su 20'000 mascherine "KN95/FFP2" (doc. 1), l'appellante sorvola completamente sulla motivazione pretorile (decisione impugnata, pag. 4). Da un lato essa perde di vista che l'accenno nella fattura proforma del 15 aprile 2020 era stato qualificato come un verosimile refuso di precedenti ordini e che la situazione era cambiata alla luce di quanto tematizzato all'incontro del 10 aprile 2020 in merito all'interruzione della produzione cinese con la doppia dicitura "KN95/FFP2". Dall'altro la convenuta non considera la constatazione secondo cui essa non aveva provato che le parti avessero sempre parlato, nelle trattative precontrattuali, delle mascherine FFP2 e si fossero intese sul fatto che esse dovevano beneficiare di una certificazione. Poco importa al riguardo il "banalissimo (quanto inefficace, ndr) esempio" - per riprendere la terminologia dell'appellante (memoriale, pag. 8) - riproposto dalla medesima a sostegno della propria posizione concernente la vendita di 1000 pennarelli indelebili neri e di 500 penne biro blu di cui al momento della conferma non si accenna più al colore pur essendo esso noto alle parti.

 

                                   6.   L'appello non è destinato a miglior sorte neppure ove cerca di ridimensionare la tesi del refuso nel doc. 1 come una "sgangherata argomentazione 'dell'ultima spiaggia' proposta dal proprietario – L______ S______" (memoriale, pag. 9). L'appellante fa carico al Pretore di non avere considerato che il refuso si era in realtà ripetuto anche nelle successive fatture di cui ai doc. 8 e 11 e che la tesi (del refuso) ripresa nella decisione impugnata confliggeva con l'impostazione seguita dall'attrice in prima sede laddove essa – come ad esempio nella replica a pag. 3 – aveva spiegato che la dicitura KN95/FFP2 apposta sulle proprie fatture si giustificava con il fatto che, a mente della stessa venditrice, le KN95 "cinesi" e le KN95 con certificazione FFP2 europea erano sostanzialmente la stessa cosa. Oltre a ciò la convenuta deplora che il Pretore abbia fondato la propria decisione su tale tesi sebbene mai nessuno, prima della deposizione di L______ S______, avesse lontanamente parlato di un errore di compilazione delle fatture (loc. cit.).

 

                                         Ora che l'erronea indicazione "KN95/FFP2" possa essersi ripetuta il 23 aprile 2020 al momento della fattura n. 2 (doc. 8) e il 27 aprile seguente per una fattura destinata alla – distinta (v. verbale 18 luglio 2024 di M______ D______, pag. 2) – società italiana A______ Srl (doc. 11) non toglie forza alla tesi pretorile del refuso. Tanto meno se si considera che il Pretore ha spiegato tale posizione dopo avere accertato – sulla base delle indicazioni fornite dall'attrice e in assenza di contestazione da parte della convenuta – il cambiamento deciso dai produttori cinesi in merito alla denominazione delle mascherine in questione e l'incontro tra le parti in causa tenutosi il 10 aprile 2020 nel quale tale cambiamento era stato tematizzato. Né l'appellante può essere seguita laddove rimprovera al Pretore di avere addotto un argomento mai avanzato prima della deposizione di L______ S______, trascurando che in realtà l'attrice aveva già sollevato la questione con la replica (a pag. 4). Per tacere del fatto che l'appellante non si confronta con l'argomentazione abbondanziale del Pretore secondo cui "in ogni caso" l'indicazione sulle fatture non aveva una forza comparabile a quella derivante dall'oggetto dell'ordinazione e dai noti termini in cui era avvenuta. Privo di sufficiente motivazione, su questo punto l'appello sfugge pertanto finanche all'esame.

 

                                   7.   Alla luce di quanto precede è dunque a torto che l'appellante ritiene maggiormente credibile la propria tesi a sostegno di un ordine di 20'000 mascherine KN95/FFP2 e obietta che le sia stata fornita merce differente da quella ordinata (memoriale, pag. 10). Giova del resto ricordare alla convenuta che, ove una parte – come nella fattispecie la compratrice – si richiama a un senso divergente dal tenore letterale (in concreto: chiaro [doc. A]) del contratto, l'onere di allegazione e della prova grava su di essa (cfr., in una fattispecie analoga, Handelsgericht di Zurigo HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.1). Non occorre quindi, per quanto testé illustrato, chinarsi sulle presunte differenze qualitative – per altro semplicemente allegate oltre che contestate (v. risposta all'appello, pag. 8) – tra i due prodotti (mascherine KN95 con certificazione europea FFP2 e le "semplici mascherine KN95 'cinesi'") relativamente alle quali l'appellante rinvia almeno in parte in maniera inammissibile all'allegato di duplica.

 

                                   8.   L'appellante fa valere che se anche – come aveva dichiarato il suo titolare M______ D______ – essa si era dovuta risolvere ad accettare quanto fornitole, ciò era avvenuto con la precisazione che "la certificazione era essenziale e doveva esserci", intendendosi con essa la certificazione CE o l'autorizzazione speciale rilasciata dalla SECO – recte: da S______ S______ (v. Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus del 19 giugno 2020; RS 818.101.24) – che sarebbe stata indispensabile per permettere di rivendere le mascherine KN95. La convenuta rileva al proposito che la questione centrale della controversia non era se essa avesse ordinato mascherine KN95/FFP2 oppure mascherine KN95 "cinesi" bensì se queste ultime fossero provviste di una valida certificazione CE oppure di una speciale autorizzazione che le rendesse commerciabili in Svizzera (memoriale, pag. 11 seg.).

 

                                         L'appellante argomenta – come se si trovasse ancora davanti al giudice di prima sede – a ruota libera, ma non si confronta con la motivazione del Pretore. Essa trascura che trattare un appello non significa rifare il processo ma verificare se la decisione impugnata resiste alla critica. Ora, il Pretore ha spiegato come il problema delle certificazioni non si sia posto subito al momento della conclusione del contratto – e quindi con il trasferimento degli utili e rischi della cosa acquistata (art. 185 CO) – ma sia sopraggiunto solo in seguito, sicché poco importavano gli sforzi intrapresi a posteriori per rimediarvi (decisione impugnata, pag. 4 seg.). Se non che l'appellante non si confronta con tale argomentazione, di modo che al riguardo non occorre attardarsi.

 

                                   9.   Per le medesime ragioni testé esposte, si rivelano senza rilievo anche le considerazioni addotte dalla convenuta a sostegno dell'attivazione immediata (già il 28 aprile [doc. 17] e poi ancora il 4 maggio 2020 [doc. 18]), da parte sua, per l'ottenimento di un certificato di conformità delle mascherine in questione, in merito al rimprovero mosso alla controparte di avere messo in atto dei goffi tentativi per consegnarle dei certificati "farlocchi" e in relazione alle dichiarazioni scritte (doc. 4, 20) da parte della F______ SA di B______ che doveva provvedere alle operazioni di esportazione in Italia delle mascherine destinate alla A______ Srl (memoriale, pag. 12 a 15). Contrariamente all'opinione dell'appellante, la mancata disamina di tali obiezioni da parte del Pretore non è censurabile.

 

                                10.   Sulla scorta degli accertamenti pretorili rimasti senza efficace contestazione, il giudizio impugnato può così senz'altro essere condiviso, le parti essendosi intese sull'acquisto di un determinato oggetto (almeno nella sua specie: le mascherine KN95) a prescindere dall'esistenza – a quel momento – di determinati certificati di controllo (CE o equivalenti), a dimostrazione del fatto che alla stipula del contratto la loro esistenza non costituiva per esse un elemento determinante (in questo senso cfr. Handelsgericht di Zurigo HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.1).   

 

                                11.   Ma quand'anche per denegata ipotesi si volesse seguire la tesi della convenuta della fornitura di merce differente da quella ordinata (v. memoriale, pag. 10), l'appellante trascura che in tal caso, avendo il venditore consegnato una cosa che non corrispondeva (per quantità o qualità) alla specie pattuita, la fattispecie si connoterebbe – stando alla dottrina dominante (v. Honsell in: Basler Kommentar, OR I, 7a edizione, n. 3 ad art. 206 CO: Hohl in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 71 CO) – come un inadempimento contrattuale (aliud) e non come un non corretto adempimento (peius), di modo che troverebbero applicazione gli art. 97 segg. CO ma non le norme sulla garanzia per difetti (art. 197 segg. CO). E in tale eventualità, persistendo la pretesa di adempimento, la convenuta non avrebbe potuto recedere – oltretutto in maniera solo parziale – dal contratto ("memoriale, pag. 15: "Inutile dire che l'appellante […] ha lasciato perdere tutto e tagliato definitivamente i ponti […], rifiutando di prendersi in carico ulteriori mascherine") senza procedere – previa messa in mora – secondo le modalità dell'art. 107 CO. Alle quali l'appellante non accenna nemmeno di scorcio. E non essendo dimostrati i presupposti per un recesso, se ne deve concludere che il contratto sarebbe rimasto in essere anche nell'ipotesi della consegna di un aliud (in questo senso cfr. Handelsgericht di Zurigo HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.2). Anche sotto questo aspetto l'appello è dunque destinato all'insuccesso.

 

                                12.   Da ultimo l'appellante obietta che delle "finte" mascherine KN95 essa può essere chiamata a rispondere solo per l'unico lotto di 5'000 pezzi ritirato che è riuscita a rivendere prima che si ponesse il problema delle certificazioni. Nulla potrebbe invece esserle richiesto per le altre 15'000 mascherine (KN95) che non sono mai state ritirate (memoriale, pag. 19). Così facendo, la convenuta si limita a esporre una propria personale versione dei fatti ma non si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui essa aveva ritirato 5'000 pezzi il 23 (recte: 24) aprile 2020, 6'000 pezzi il 30 aprile 2020 e 4'000 pezzi il 5 maggio 2020, precisando che "il ritiro parziale della merce come qui riassunto non è contestato" oltre che in parte documentato (doc. B, D, F; decisione impugnata, pag. 2). Orbene, l'appellante non discute la mancata contestazione in prima sede di tale circostanza, sicché la questione potrebbe già esaurirsi in questi termini, l'appello rivelandosi al riguardo irricevibile per difetto di motivazione. A parte ciò, l'appellante neppure spiega perché l'accertamento pretorile sarebbe erroneo. Per tacere del fatto che l'avvenuto ritiro di un unico lotto di 5'000 pezzi e il mancato ritiro delle restanti 15'000 mascherine KN95 contrasta pure con l'interrogatorio del proprio titolare M______ D______ (verbale 18 luglio 2024, pag. 3: "Mi viene chiesto di spiegare come mai, essendomi reso conto della mancanza della certificazione dopo il ritiro del primo lotto, ho proceduto ad altri due ritiri di merce").

 

                                13.   Ciò posto, considerato che la convenuta non contesta più di essere debitrice per le 10'000 mascherine chirurgiche, né revoca in dubbio il prezzo unitario di queste ultime (EUR 0.38, più IVA) come pure di quelle KN95 (EUR 2.225, più IVA), l'importo calcolato dal primo giudice per le 20'000 mascherine KN95 (EUR 48'465.-) e per le 10'000 mascherine igieniche (EUR 4'092.60) va confermato. E non essendo l'ammontare degli acconti accertati dal Pretore (EUR 28'623.93) più censurato in questa sede (v. replica 9 maggio 2025, pag. 11), la decisione di condannare la convenuta al pagamento di EUR 23'933.67 merita tutela.

 

                                14.   Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà all'appellata un'adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

 

 

decide:

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 21 febbraio 2025 della AO2 – AO1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 2'500.-, sono a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di seconda sede.

 

                                   3.   Notificazione:

 

- ________;

- avv. PA1, via G______ B______ __, L______.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).