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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio - Sud promossa con petizione 18 marzo 2021 da
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AP1, Z______ |
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contro |
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AO1, F______ M______ (I)
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con cui gli attori hanno chiesto di accertare che la convenuta non vanta alcun credito nei loro confronti e che essa è tenuta a versare a AP3 EUR 48'437.- oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2021;
domande avversate dalla convenuta che in via riconvenzionale ha postulato la condanna in solido degli attori al pagamento di somme non quantificate in EUR e USD più interessi al 5% dal 1° giugno 2018 (o in subordine da varie scadenze con riferimento ai singoli investimenti effettuati) oltre a EUR 618'612.- con interessi al 5% da imprecisata data;
domanda riconvenzionale cui si sono opposti AP1, AP3 e AP2 i quali ne hanno eccepito l'inammissibilità;
e ora sulla decisione 4 dicembre 2024 con cui il Pretore ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli attori in relazione alla domanda riconvenzionale non quantificata;
appellante la convenuta che, con appello 11 gennaio 2025, postula la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda sede;
mentre gli attori con risposta 4 marzo 2025 propongono di respingere il gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
viste altresì la replica spontanea 17 marzo 2025 dell'appellante e la duplica spontanea 2 aprile 2025 degli appellati;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AP1 è una società con sede a Z______ (fino al gennaio 2018 a C______) con lo scopo di fornire consulenza finanziaria, fiscale, immobiliare, aziendale e informatica (doc. F). AP3 è una società controllata di AP1, con sede a C______, il cui scopo consiste nella vendita ed erogazione di servizi di consulenza direzionale e strategica in materia finanziaria, fiscale, immobiliare e aziendale, esclusa però l'attività di gestione patrimoniale (doc. G). AP2 è membro del consiglio di amministrazione della AP1 (con firma individuale) e presidente nonché delegato della AP3 (doc. F, G). Egli è pure stato dipendente in qualità di CEO di AP1 dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, allorché il contratto di lavoro è stato ripreso da AP3 fino al 30 novembre 2019, prima di essere di nuovo riassunto da AP1 (doc. P, Q, R).
AO1 è una società per azioni di diritto italiano con sede a F______ M______ e il cui oggetto sociale è l'assunzione diretta e/o per interposizione fiduciaria a scopo di stabile investimento e non di collocamento, la permuta e la vendita di partecipazioni (doc. S).
C. Nell'ottobre del 2013 AP1 e F______ S.p.A. (società operativa del gruppo F______ F______) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione (doc. AC). Il 1° novembre 2014 AP1 ha stipulato con AO1 e con F______ S.p.A. due contratti di consulenza volti a "supportare il controllo della strategia ALM (Asset Liability Management) del Cliente", esclusa ogni attività di gestione patrimoniale (doc. AU, AV). Il 19 dicembre 2016 AP1 ha comunicato a AP3 il trasferimento – dal 1° gennaio 2017 – a quest'ultima del contratto sottoscritto il 1° novembre 2014 con AO1 (doc. BL).
D. In tale contesto AO1 ha effettuato svariati investimenti, in particolare in un fondo lussemburghese S______ R______, gestito da V*______ SA e di cui V____SA era la banca depositaria, per circa EUR 50'000'000.-. Il 14 maggio 2020 AO1, per il tramite dei propri legali italiani, ha scritto a AP1, AP3 e a AP2, dolendosi di avere subito perdite per EUR 40'000'000.-, rimproverando ai destinatari di avere consigliato investimenti non adeguati al profilo di rischio – essa intendendo mettere a frutto la propria tesoreria senza esporre a rischi il capitale – e manifestando dubbi circa l'indipendenza di AP1 per rapporto al fondo d'investimento consigliato e al suo gestore. Contestualmente AO1 assegnava un termine di 7 giorni a AP1, AP3 e a AP2 per proporre possibili soluzioni per reintegrare la perdita subita, riservandosi di "esperire ogni possibile rimedio per tutelare le ragioni di F______ F______ in qualsiasi sede" (doc. E).
E. Ottenuta, il 1° dicembre 2020, l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2020.48), con petizione 18 marzo 2021 AP1, AP3 e AP2 hanno convenuto AO1 dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud per fare accertare che la convenuta non vantava alcun credito nei loro confronti e ottenere la condanna della medesima al pagamento di EUR 48'437.- oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2021 in favore di AP3. In sintesi, gli attori hanno contestato ogni loro responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, amministrativa o altro, in relazione alla violazione di qualsiasi norma applicabile alla fattispecie, di diritto italiano, svizzero o altro) nei confronti di AO1 in relazione a fatti, azioni od omissioni avvenuti ovunque (tra cui Svizzera, Italia o altrove) e hanno rilevato come le pretese economiche della convenuta creavano una grave incertezza che giustificava la loro domanda di accertamento negativo. Oltre a ciò la convenuta doveva essere condannata a versare alla AP3 il saldo delle prestazioni fornite in virtù del ricordato contratto di consulenza (doc. AU, BL).
F. In esito alla richiesta 15 giugno 2021 della convenuta di limitare il processo alla verifica della (in)esistenza del presupposto dell'interesse degno di protezione degli attori, il Pretore ha sospeso l'indomani il termine per la risposta e il 7 dicembre 2021 ha respinto l'eccezione di carenza del presupposto processuale sollevata da AO1
G. Con risposta 17 settembre 2022 AO1 si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato la condanna di AP1, AP3 e AP2 al pagamento di somme non quantificate in EUR e USD più interessi al 5% dal 1° giugno 2018 (o in subordine da varie scadenze con riferimento ai singoli investimenti effettuati nei vari comparti del fondo) in risarcimento del danno per la carente consulenza agli investimenti oltre a EUR 618'612.- con interessi al 5% da imprecisata data in restituzione delle fatture pagate (doc. 94). Contestualmente essa ha eccepito la carenza di valida autorizzazione ad agire per la domanda creditoria (per EUR 48'437.- oltre interessi) degli attori.
H. Mediante replica e risposta riconvenzionale 25 maggio 2023 AP1, AP3 e AP2 hanno ribadito le proprie richieste di petizione e si sono opposti alla domanda riconvenzionale non cifrata della controparte, contestandone la proponibilità.
I. Con duplica e replica riconvenzionale 13 febbraio 2024 AO1 ha mantenuto la propria posizione, salvo quantificare in via parziale – sulla scorta di una analisi del portafoglio 31 gennaio 2024 (doc. 108) affidata al prof. T______ B______ dell'Università di G______ – le proprie pretese riconvenzionali in EUR 7'500'000.- e USD 3'000'000.- più interessi del 5% dal 1° giugno 2018 (o in subordine da varie scadenze con riferimento ai singoli investimenti effettuati nei vari comparti del fondo) oltre a EUR 618'612.- più interessi del 5% dalla medesima data. Quanto alla mancata quantificazione della propria domanda riconvenzionale con il primo allegato, AO1 ha rilevato che aveva dovuto procedere in tal senso in difetto delle informazioni e prove necessarie. Gli attori hanno rinunciato a presentare una duplica riconvenzionale.
L. Al dibattimento del 2 dicembre 2024 il Pretore ha limitato la procedura all'esame delle eccezioni di mancata valida autorizzazione ad agire per la domanda creditoria attorea e di inammissibilità, per mancato rispetto dell'art. 85 CPC, della domanda (inizialmente non cifrata) riconvenzionale della convenuta. Non dovendosi assumere prove al di fuori dei documenti prodotti, il Pretore ha rinunciato a indire le arringhe finali o a raccogliere memoriali conclusivi e ha prospettato la sua decisione.
M. Con decisione incidentale 4 dicembre 2024 il Pretore ha respinto l'eccezione di carente valida autorizzazione ad agire per la domanda creditoria attorea sollevata da AO1, rinviando la decisione sulle spese al giudizio di merito (dispositivi n. 1 e 2). Egli ha per contro accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata da AP1, AP3 e AP2 in relazione alla domanda (inizialmente non cifrata) riconvenzionale 17 settembre 2022 di AO1 che ha perciò dichiarato irricevibile, a esclusione della domanda creditoria tendente a ottenere la condanna in solido di AP1, AP3 e AP2 al pagamento di EUR 618'612.- più interessi del 5% dal 1° giugno 2018 (dispositivo n. 3). Le spese processuali relative a quest'ultima decisione, di fr. 20'000.-, sono state poste a carico di AO1, che è stata altresì obbligata a rifondere a AP1, AP3 e AP2, in solido, fr. 30'000.- per ripetibili (dispositivo n. 4).
N. Contro la decisione appena citata AO1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 gennaio 2025 per ottenerne la riforma dei dispositivi n. 3 e 4, nel senso di respingere l'eccezione di inammissibilità inerente alla propria domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda sede. Con risposta 4 marzo 2025 gli attori principali propongono di respingere il gravame in ordine e nel merito, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
O. Con replica spontanea 17 marzo 2025 l’appellante ha riaffermato il proprio punto di vista contestando le argomentazioni della controparte. Altrettanto hanno fatto gli appellati nella loro duplica spontanea del 2 aprile 2025.
Considerando
in diritto:
1. ll 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la modifica del 17 marzo 2023 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La procedura innanzi al Pretore è iniziata ed è terminata prima di tale data (ovvero con decisione 4 dicembre 2024, notificata l'indomani), sicché sia essa sia la presente procedura di appello sono rette di principio dal diritto previgente (art. 404 e 405 CPC), fatta salva – ove di rilievo – l'eventuale applicazione immediata delle nuove norme di cui all'art. 407f CPC.
2. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, il valore litigioso – considerati gli importi in discussione (sopra, Lett. I) – supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 11 gennaio 2025 contro la decisione 4 dicembre 2024, notificata ai patrocinatori di AO1 il giorno successivo, è tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Come sono tempestive la risposta all’appello 4 marzo 2025 nonché la replica e la duplica spontanee (allegati questi ultimi che non sono tuttavia di principio idonei a completare o integrare l’appello o la risposta all’appello, segnatamente a introdurre delle censure che non erano state evocate in quei memoriali: cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.
3.1 Litigiosa in questa sede rimane unicamente l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di AO1. A tal proposito, nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto ricordato che giusta l'art. 85 CPC – nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2024 – se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso, fermo restando che egli deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio (cpv. 1) e precisare l'entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo l'assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito, il giudice adito rimanendo competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia (cpv. 2). Ciò posto, il Pretore ha rilevato che l'eccezione all'obbligo – sancito dall'art. 84 cpv. 2 CPC – di quantificare un credito in denaro si ipotizza in particolare nei casi in cui solo il procedimento probatorio fornisca la base per la quantificazione della richiesta attorea (DTF 140 III 409 consid. 4.3.2). L'attore non può tuttavia rinunciare – egli ha proseguito sulla scorta dei dettami giurisprudenziali – alla quantificazione richiesta solo per mancanza di informazioni (limitandosi per esempio a indicare che l'ammontare del danno e la richiesta di risarcimento possono essere determinati solo dopo il procedimento probatorio, ovvero dopo l'assunzione di una perizia: STF 4A_581/2021 del 3 maggio 2022, consid. 5 non pubblicato in DTF 148 III 322) ma deve spiegare e dimostrare già nel primo allegato introduttivo (Klageschrift) perché e in che misura la quantificazione sia impossibile o irragionevole, pena l'inammissibilità della domanda non cifrata e senza che il giudice debba procedere a un interpello (art. 56 CPC) o fissare un termine suppletorio nel senso dell'art. 132 CPC, a maggior ragione ove una parte sia patrocinata (loc. cit., pag. 4 a 6).
3.2 Nella fattispecie, il Pretore ha accertato che AO1 aveva avanzato nell'allegato di domanda riconvenzionale, l'unico determinante, delle richieste (principali e subordinate) di natura condannatoria in USD ed EUR in parte non cifrate, limitandosi ad affermare laconicamente, dopo aver esposto alcune considerazioni sul suo deficit probatorio e informativo, che "l'attrice riconvenzionale indica un valore litigioso minimo provvisorio in Eur 1'000'000.-, inteso come allo stadio attuale non sia possibile, né possa essere ragionevolmente preteso che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, ritenuto comunque che l'attrice ossequierà qui l'onere di allegazione, indicando le contestazioni/violazioni lamentate, quantificando l'ammontare delle pretese dopo l'evasione delle edizioni documentali e dell'accertamento peritale, in ragione della loro tecnicità" (risposta con domanda riconvenzionale, pag. 149, punto 6). Così facendo AO1 si era però limitata, a mente del primo giudice, a riprendere e richiamare le condizioni di applicazione dell'art. 85 CPC, riferendosi alla necessità di chiarimenti istruttori per cifrare le proprie pretese pecuniarie, quando invece avrebbe dovuto spiegare – ciò che non aveva fatto – con un minimo di dettaglio perché nel caso concreto le fosse impossibile quantificare sin dall'inizio le proprie domande (loc. cit., pag. 6, secondo e terzo paragrafo). In particolare, a fronte di una domanda riconvenzionale in cui sembrava essere chiesta in via principale la rifusione dell'interesse positivo a seguito di una violazione contrattuale da parte degli attori, sarebbe spettato alla procedente riconvenzionale spiegare per quale ragione non potesse allegare come si sarebbe composto un portafoglio ipotetico conforme alle istruzioni concordate e quale risultato esso avrebbe comportato, per esempio, basandosi sulle pubbliche informazioni sull'andamento dei vari mercati, per poi confrontarlo con i risultati degli investimenti litigiosi, al fine di determinare il danno patito e suscettibile di essere risarcito. Parimenti, con riguardo alla domanda subordinata di rifusione dell'interesse negativo, non si comprendeva né l'attrice riconvenzionale spiegava per quale ragione le fosse impossibile quantificare le perdite subite e le spese inutilmente sostenute, così da poter quantificare la propria pretesa pecuniaria. Né l'attrice aveva precisato quali documenti richiesti in edizione fossero necessari a cifrare le sue pretese, rispettivamente quali aspetti puntuali avrebbero dovuto essere chiariti dal perito giudiziario, accennando unicamente in modo generico ai mezzi di prova in questione (loc. cit., pag. 6 terzo paragrafo).
3.3 Comunque sia, ha soggiunto il Pretore, la tesi "abbozzata" dall'attrice riconvenzionale secondo cui fosse necessaria l'istruttoria (perizia ed edizione documenti) per quantificare le proprie pretese era stata smentita dallo stesso contegno dell'interessata, la quale, sorprendentemente, aveva quantificato le proprie domande condannatorie con la replica riconvenzionale optando per un'azione parziale di EUR 7'500'000.- e USD 3'000'000.- a fronte di un danno di EUR 49'000'000.- (loc. cit., pag. 7, primo paragrafo). Non avendo pertanto AO1, nella domanda riconvenzionale, allegato e dimostrato perché e in che misura la quantificazione delle sue domande creditorie fosse impossibile o irragionevole (non bastando un rinvio alle condizioni di legge senza enuclearle per rapporto al caso specifico), le pretese non cifrate avanzate da AO1 – a differenza della domanda creditoria cifrata di EUR 618'612.- più interessi – si rivelavano inammissibili (loc. cit., pag. 7 terzo paragrafo).
3.4 A titolo abbondanziale – ha epilogato il Pretore che per finire ha tuttavia lasciato aperta la questione, visto l'esito del giudizio – era dubbio, in ragione anche del diritto di essere sentita della controparte, che l'attrice riconvenzionale (la quale non aveva spiegato in virtù di quali fondamenti giuridici ciò fosse possibile) potesse, con la replica riconvenzionale, modificare l'impostazione processuale, passando da un'azione senza quantificazione del valore litigioso (art. 85 CPC) per l'integralità del danno a un'azione parziale quantificata (art. 86 CPC), posto che, quand'anche ciò fosse stato possibile, una simile limitazione era assimilabile a un parziale ritiro della domanda (senza effetto di regiudicata) che avrebbe comportato una parziale soccombenza (loc. cit., pag. 7 seg.)
4. L'appellante esordisce con una propria esposizione dei fatti – fine a sé stessa – dalla quale non si evince però alcuna contestazione del giudizio impugnato (loc. cit., pag. 5 a 8). Al riguardo non giova dunque attardarsi.
5. L'appellante, dopo avere ricordato che il diritto processuale deve servire alla realizzazione del diritto sostanziale e che l'indicazione del valore minimo (art. 85 cpv. 1 seconda frase CPC) mira in primo luogo a determinare la competenza per materia del tribunale e il genere di procedura applicabile, premette che nella letteratura e nella giurisprudenza cantonale la fissazione di un simile valore è stata talvolta considerata superflua (memoriale, pag. 8 seg.). A parte però che non si vede quali conseguenze giuridiche l'appellante intenda trarre da tale premessa, essa risulta fuori argomento ove appena si consideri che – per quanto già rilevato dal Pretore (decisione impugnata, pag. 7 secondo paragrafo in fine) – controversa in concreto non è l'indicazione di un valore minimo bensì l'allegazione e dimostrazione dell'impossibilità o dell'irragionevolezza di una quantificazione della pretesa. A parte ciò, la letteratura e giurisprudenza cantonale – precedente all'entrata in vigore del CPC federale – è senza utilità alla luce del chiaro tenore dell'art. 85 cpv. 1 CPC. Senza contare – per abbondanza e come obiettano a ragione gli appellati (risposta all'appello, pag. 12 in fondo) – che la stessa citazione riprodotta dall'appellante a pag. 9 del rimedio giuridico sembra smentire la tesi proposta ("[…] Die Pflicht zur Angabe eines Mindestwerts ergibt sich explizit aus dem Gesetz und ist in der Lehre weitgehend unbestritten"). Anche su questo aspetto non occorre diffondersi.
6. Ripercorsa la decisione impugnata (memoriale, pag. 9 a 12) e anticipati alcuni argomenti ricorsuali che ha ripreso e trattato in seguito (loc. cit., pag. 13 seg.), l'appellante rimprovera al Pretore di non avere considerato la complessità della fattispecie e, in violazione del suo diritto di essere sentita, di non avere tenuto sufficientemente conto delle argomentazioni da lei addotte con cui aveva tematizzato a più riprese le ragioni per le quali non le era stato possibile né ragionevolmente esigibile cifrare il danno già nel primo allegato di causa (loc. cit.). L'ammontare di tale danno – fa valere l'appellante – poteva essere legittimamente indicato con una certa approssimazione nella fase pregiudiziale, con riferimento alla perdita subita, per poi essere espresso in cifrata domanda di causa (loc. cit., pag. 15). E trattando la domanda principale degli attori (accertamento dell'inesistenza del debito) e la domanda riconvenzionale la medesima situazione in maniera speculare, seppure inversa, la conclusione del primo giudice che ha considerato il primo allegato di domanda riconvenzionale come l'unico determinante si rivela a suo parere eccessivamente formalistico. La precipitosa azione di accertamento negativo costringe infatti il creditore a intervenire intempestivamente in giudizio con le inevitabili ripercussioni per quanto concerne la ricerca delle prove e la quantificazione del danno. Ciò posto, l'appellante reputa che – contrariamente all'opinione del Pretore che, applicando "meccanicamente norme formali", non avrebbe spiegato la sua posizione contraria – anche le argomentazioni esposte con la risposta principale nonché quelle addotte nella duplica principale e nella replica riconvenzionale per accertare i medesimi fatti andavano considerate come un tutt'uno, come più volte esposto nella propria risposta principale (loc. cit., pag. 16).
6.1 Che l'ammontare del danno potesse essere indicato con una certa approssimazione nella fase pregiudiziale, con riferimento alla perdita subita, per essere successivamente espresso in una domanda di causa cifrata, sarà anche possibile (cfr. Baumann-Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, tesi Lucerna 2013, pag. 236, secondo cui nel caso di una azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso può bastare che l'entità della pretesa sia affermata a grandi linee ["in Umrissen"], rispettivamente sia esposta con supposizioni plausibili). Il problema è che con riferimento alle perdite subite (a differenza di quanto richiesto invece per la restituzione degli importi pagati per la contestata consulenza che essa ha quantificato nel petitum in EUR 618'612.-: v. risposta con domanda riconvenzionale, pag. 149 e pag. 176 segg.) l'appellante ha omesso di indicare nel primo allegato di risposta con domanda riconvenzionale anche solo per ordine di grandezza – nonostante in precedenza, il 14 maggio 2020, avesse lamentato nei confronti degli (allora non ancora) attori perdite per EUR 40'000'000.- (doc. E) – la pretesa in questione. E che il primo atto introduttivo fosse quello decisivo, l'attrice (riconvenzionale) dovendo già esporre e dimostrare in quella fase perché, per motivi oggettivi, le fosse impossibile o ragionevolmente inesigibile cifrare la pretesa, lo ha stabilito di recente, senza possibilità di equivoco e spiegandone i motivi, il Tribunale federale (DTF 148 III 322). Non si vede inoltre ragione perché tale giurisprudenza non dovrebbe applicarsi anche al caso in rassegna. Per tacere del fatto che – oltre ad avere già avuto modo in fase preprocessuale di quantificare, almeno per ordine di grandezza, le perdite subite (doc. E) – AO1 (come fanno notare anche gli appellati nella duplica spontanea, pag. 3) ha avuto quasi un anno e mezzo di tempo dalla notificazione (il 22 marzo 2021: v. act. I, retro) della petizione per preparare la propria risposta e domanda riconvenzionale, sicché anche l'argomento del forzato intervento intempestivo manca di consistenza. A maggior ragione se si considera che, una volta ricevuta la replica con risposta riconvenzionale (il 25 maggio 2023) in cui gli attori principali avevano sollevato il tema della carente quantificazione della pretesa, la convenuta ha, comunque sia, potuto raccogliere dal prof. T______ B______ una valutazione specialistica (del 31 gennaio 2024) nel giro di otto mesi (doc. 108), da cui è peraltro scaturita una stima del danno (di EUR 49'000'000.-) nemmeno troppo distante dalle previsioni avanzate in fase preprocessuale.
6.2 Riguardo all'obiezione che il Pretore dovesse considerare determinanti anche le argomentazioni esposte nel medesimo atto di risposta principale, non v'è dubbio che, dandosi pretese e contropretese che possono essere trattate in un solo procedimento, è possibile sfruttare – nell'interesse dell'economia processuale – le rispettive sinergie istruttorie e allegatorie (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIIa ed., Vol. 2, n. 3 ad art. 224). Ciò non toglie che l'azione riconvenzionale è un'azione indipendente e che il suo allegato, nella procedura ordinaria, soggiace alle prescrizioni valide per la petizione (art. 221 CPC) e deve contenere l'esposizione dei fatti su cui si fonda (art. 221 cpv. 1 lett. e CPC; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 4a edizione, n. 37 ad art. 224 CPC; Heinzmann/Hermann-Heiniger in: Petit commentaire, CPC, Basilea 2021, n. 49 ad art. 224 con richiami). Per quel che è della sua forma, ove – come in concreto – sia presentato un solo allegato, le richieste di giudizio e l'esposizione dei fatti devono, comunque sia, essere esposte separatamente, con duplici domande (principali e riconvenzionali) e duplice allegazione (per il processo principale nella risposta e per l'azione riconvenzionale nel relativo capitolo), pur essendo possibili rinvii incrociati (Willisegger, op. cit., n. 38 ad art. 224; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 224). Ciò premesso, le argomentazioni addotte da AO1 nell'allegato di risposta di prima sede potevano essere considerate ai fini dell'azione riconvenzionale (e viceversa) solo in virtù di specifici rinvii, come aveva per altro espressamente riconosciuto la stessa società nelle osservazioni preliminari alla domanda riconvenzionale (loc. cit., pag. 148 n. 3 e pag. 149 n. 7). Se ciò sia avvenuto in relazione alla pretesa impossibilità o inesigibilità di quantificare sin dal primo atto introduttivo il danno lamentato, sarà vagliato in appresso.
A titolo di esempio l'appellante cita alcuni passaggi del suo primo memoriale di causa di prima sede in cui figurerebbero numerosi rimandi alle necessità istruttorie e/o alla difficoltà di cifrare il danno (memoriale, pag. 24). L'appellante omette però di precisare dove, nella domanda riconvenzionale, avrebbe rinviato specificatamente ai passaggi menzionati della risposta (o viceversa), di modo che già per questo motivo l'accertamento relativo al difetto di una valida allegazione non è censurabile. A parte ciò, l'interessata si limita ad accennare a passaggi decontestualizzati in cui – come eccepiscono correttamente gli appellati (risposta all'appello, pag. 18) – AO1 nemmeno si esprimeva concretamente sull'impossibilità o sull'inesigibilità di precisare il danno già all'inizio del processo (art. 85 cpv. 1 CPC). Nelle circostanze descritte non si poteva di certo pretendere dal giudice che cercasse in un memoriale di 188 pagine eventuali possibili collegamenti non specificatamente indicati. Ma anche laddove si potesse ravvisare un siffatto rinvio (così per il passaggio n. 2 di pag. 140 dell'allegato di risposta [v. appello, pag. 26 seg. e pag. 41]), la convenuta non aveva minimamente spiegato né invero preteso (oltre che dimostrato) in quel passaggio che, per motivi oggettivi, le fosse impossibile o ragionevolmente inesigibile cifrare il danno senza fare capo a una perizia (in quell'allegato AO1 avendo unicamente accennato alle rilevanti perdite subite, in particolare nel febbraio/marzo 2020, e quindi al danno "che verrà definito e quantificato in perizia"). Non potendosi dunque fondare su tali allegazioni, al riguardo l'appello manca di consistenza.
6.3 Quanto alla possibilità di considerare le argomentazioni addotte con la duplica principale e la replica riconvenzionale, la richiesta si scontra con la giurisprudenza del Tribunale federale – correttamente individuata dal Pretore – secondo cui la parte attrice (lo stesso dovendo valere per l'attrice riconvenzionale) deve già esporre e dimostrare nella petizione (o con la domanda riconvenzionale) e non più tardi nell'ambito di un eventuale ulteriore memoriale in che misura una quantificazione sia impossibile o ragionevolmente inesigibile (DTF 148 III 322 consid. 3.4 e 3.5). Nella misura in cui accenna agli argomenti addotti con la duplica principale e la replica riconvenzionale (appello, pag. 18 a 21), l'appello sfugge pertanto all'esame.
6.4 Per quanto attiene invece alle allegazioni addotte con la domanda riconvenzionale, prima di passare al vaglio le singole argomentazioni richiamate dall'appellante, va ricordato che – come ha già rilevato il Pretore – non basta rinunciare alla di per sé necessaria quantificazione della pretesa appellandosi semplicemente alla mancanza di prove che devono essere ancora fornite, bensì l'attore (riconvenzionale) deve dimostrare in che misura non gli è possibile o almeno esigibile d'indicare sin dall'inizio della causa l'ammontare della pretesa (DTF 140 III 409 consid. 4.3.2; STF 4A_581/2021 del 3 maggio 2022 consid. 5 non pubblicato in DTF 148 III 322; STF 4A_618/2017 dell'11 gennaio 2018 consid. 4.2). Dall'attore (riconvenzionale) non si può pretendere invero che si procuri gli elementi necessari prima dell'avvio della causa con l'assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 CPC) né che egli a tal fine intraprenda sforzi eccessivi o debba sopportare costi sproporzionati, segnatamente facendo eseguire preliminarmente una costosa perizia di parte (STF 4A_502/2019 del15 giugno 2020 consid. 7.4.1; Rapporto esplicativo del giugno 2003 concernente l'avamprogetto della commissione di esperti sul CPC, pag. 42; cfr. pure Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 13 ad art. 85). Ciò nondimeno, la possibilità o l'esigibilità di quantificare la pretesa viene meno soltanto se la procedura probatoria risulta imprescindibile già solo per formulare allegazioni concludenti. In difetto di un tale presupposto, che spetta all'attore (riconvenzionale) provare, la pretesa va quantificata secondo il principio dell'art. 84 cpv. 2 CPC e, in mancanza di ciò, l'azione va dichiarata irricevibile senza che il giudice debba procedere a un interpello nel senso dell'art. 56 CPC o assegnare un termine supplementare nel senso dell'art. 132 CPC per rimediare al vizio (DTF 148 III 322 consid. 4; 140 III 409 consid. 4.3.2). Non basta così sostenere che la diminuzione degli attivi non sarebbe quantificabile senza una analisi peritale dei conti interessati e richiedere a tal fine una perizia giudiziaria (STF 4A_581/2021 del 3 maggio 2022 consid. 5 non pubblicato in DTF 148 III 322). Né è sufficiente un mero riferimento alle informazioni mancanti, l'attore (riconvenzionale) dovendo dimostrare concretamente e precisamente con la petizione (o la domanda riconvenzionale) perché gli è oggettivamente impossibile o inesigibile quantificare la pretesa di causa (Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 85 CPC; Dorschner/Bell, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 85). Al proposito l'onere di allegazione e di specificazione non è attenuato (Baumann-Wey, op. cit., pag. 236).
Pretendere dall'attore (riconvenzionale), che chiede il pagamento di una somma in denaro, la formulazione di una domanda quantificata nella petizione (o nell'azione riconvenzionale) oppure la dimostrazione nel medesimo atto che una tale quantificazione sia impossibile o inesigibile non costituisce un formalismo eccessivo, potendosi attendere con un certo rigore, soprattutto da una parte patrocinata, che formuli correttamente le proprie richieste di giudizio (DTF 148 III 322 consid. 3.7 in fine; STF 4A_555/2022 dell'11 aprile 2023 consid. 2.7).
6.5 Trattandosi delle singole allegazioni contenute nella domanda riconvenzionale, non si disconosce – come fa valere l'appellante (memoriale, pag. 16 n. 50) – che a pag. 149 n. 5 del relativo memoriale essa abbia anche affermato di essere stata "precocemente costretta in sede giudiziaria dalla prematura e vessatoria azione principale di accertamento negativo dei qui convenuti e non dispone ancora, a sostegno delle proprie pretese, di tutte le informazioni e prove alle quali più vicine sono le convenute che ne detengono il possesso ed alle quali è chiesto di collaborare (CPC 160), ritenuto come la fattispecie, tecnica, si è in gran parte dispiegata nella loro sfera d'influenza. L'attrice si riserva sin d'ora il completamento delle proprie prove ed allegazioni in sede di replica riconvenzionale ed in ambito dibattimentale a seguito delle ulteriori risultanze documentali, testimoniali e peritali, queste ultime giustificate dalla valenza tecnica della fattispecie". Sta di fatto che con l'allegazione in questione la convenuta – la quale, come visto in precedenza (sopra, consid. 6.1), ha avuto quasi un anno e mezzo di tempo per preparare la propria difesa – non ha spiegato quali informazioni e prove le mancassero concretamente, ma soprattutto non ha preteso – né tanto meno dimostrato – che esse fossero imprescindibili per consentirle di formulare allegazioni concludenti sulle poste di danno invocate e le impedissero perciò di quantificare la pretesa di causa, il semplice e vago accenno alla natura tecnica della fattispecie e alla circostanza che quest'ultima si fosse "in gran parte" dispiegata nella sfera d'influenza degli attori non bastando – e da lungi, alla luce di quanto esposto dianzi al consid. 6.4 – a recare tale prova.
Per il resto la riproposta (v. memoriale, pag. 17 seg.) di alcuni passaggi della domanda riconvenzionale, in cui AO1 rinviava sì alla risposta principale ma in merito ad altre questioni (quali i rapporti tra le parti e lo sviluppo del mandato di consulenza) estranee a quella in esame dell'impossibilità o dell'inesigibilità di quantificare il danno, non sussidia all'appellante. Laddove invece si limita a rilevare che "altri specifici riferimenti ai temi esposti con risposta principale, a valere anche per l'azione riconvenzionale, sono riscontrabili a pag. 159, 160, 161, 164, 165, 166, 173, 176" (memoriale, pag. 18), l'appello si rivela d'acchito irricevibile per difetto di motivazione, la convenuta non spiegando la rilevanza e la pertinenza di questi indistinti rinvii con il tema in disamina. Né spetta a questa Camera sostituirsi a questo suo obbligo.
L'appellante richiama inoltre pag. 173 n. 4 dell'allegato di risposta con domanda riconvenzionale che a suo parere contiene un "esposto riassuntivo delle principali allegazioni e contestazioni, comprese a definire deficit probatorio e informativo, ciascuna delle quali è accompagnata e documentata dalla relativa e necessaria richiesta di prova" (memoriale, pag. 23). Se è vero che in quel capitolo ("7. Le contestazioni di F______ SpA") venivano precisate alcune prove richieste (indicazione dei testi, della perizia giudiziaria ["avente oggetto la concentrazione attivi F______ SpA nei vari comparti, la valutazione della volatilità (dicembre 2019 a marzo 202[0]), il calcolo leve, occulte e complessive, nei singoli comparti e nel fondo e differenze tra la leva finanziaria prevista dalla normativa contrattuale del fondo e la leva finanziaria reale incorporata negli investimenti, la diversificazione fondo-comparti / concentrazione prodotti comparto, l'effettivo controlli rischi e la quantificazione del danno / portafoglio ipotetico"] e dei documenti chiesti in edizione dagli attori e da terzi [in merito ai "risultati precisi degli stress test con le misure dei principali rischi, i relativi limiti impostati e le eventuali azioni intraprese, nonché tutta la documentazione attestante chi era l'unità deputata alla misura del rischio quali procedure e misure utilizzava per misurare il rischio; quali erano i valori impostati per tali misure di rischio e se erano stati superati; se era stato informato il Board del fondo riguardo ai livelli di rischio presenti; i risultati degli stress test eseguiti"]), mancava ogni spiegazione e prova sul perché l'assunzione di tali prove fosse indispensabile già per permetterle di formulare allegazioni concludenti sulle specifiche poste di danno rivendicate (di cui si dirà sotto, consid. 8-8.3) e sul perché senza di esse una quantificazione del danno fosse impossibile o almeno inesigibile (cfr. STF 4A_581/2021 del 3 maggio 2022, consid. 5 non pubblicato in DTF 148 III 322).
Nulla muta, sotto questo profilo, per quanto testé esposto, l'elenco dei mezzi di prova aggiunto in calce a quel primo allegato di causa di prima sede (da pag. 179 a pag. 188) – al quale si richiama l'appellante (appello, pag. 26) – in cui la convenuta e attrice riconvenzionale aveva ribadito, tra l'altro, l'allestimento di una perizia sugli aspetti già evocati – e qui appena trattati – a pag. 173 n. 4 dello stesso memoriale.
6.6 Che poi il Pretore dovesse considerare – come sembra fare valere l'appellante (memoriale, pag. 31 seg.) – finanche gli argomenti addotti da AO1 prima della presentazione della risposta con domanda riconvenzionale, segnatamente quelli addotti (da 15 a 9 mesi prima del ricordato memoriale, quando il tema in discussione era tutt'altro) nell'ambito dell'esame limitato all'interesse degno di protezione di AP1, AP3 e AP2 all'azione di accertamento negativo e terminato con la decisione incidentale del 7 dicembre 2021 (sopra, Lett. F), è un'obiezione che non può trovare ascolto perché non tiene conto delle regole procedurali (v. sopra, consid. 6.2) che – soprattutto nell'ambito di una causa complessa e voluminosa come quella in rassegna, retta dal principio dispositivo e attitatorio – vanno seguite responsabilmente e con un certo rigore dal giudice come pure dalle parti per garantire una condotta processuale chiara e ordinata.
6.7 Anche sotto questo punto di vista e valutato l'insieme degli argomenti di prima sede testé esaminati e qui ritenuti ai fini del giudizio, la decisione del primo giudice di non considerare sufficientemente esposti, ancora prima che provati, i motivi che avrebbero oggettivamente impedito alla convenuta di cifrare sin dall'inizio il danno lamentato, resiste così alla critica.
6.8 Non giova inoltre all'appellante invocare (memoriale, pag. 25 a 29) i precedenti giurisprudenziali individuati dallo stesso Pretore per giustificare la propria posizione, non foss'altro perché le fattispecie non sono paragonabili. In particolare non soccorre all'interessata richiamare i considerandi della DTF 149 III 405, il Tribunale federale avendo – a differenza del caso in rassegna – accertato in quel precedente (in cui il tema litigioso era oltretutto un altro, ovvero il momento della successiva quantificazione della pretesa secondo l'art. 85 cpv. 2 prima frase CPC) come incontestato ("unbestritten") che la quantificazione della pretesa all'inizio della procedura non era possibile o quanto meno ragionevolmente esigibile e avendo ritenuto, sulla scorta degli accertamenti vincolanti dell'istanza precedente ("Nach den [für das Bundesgericht verbindlichen] vorinstanzlichen Feststellungen"), che in quel caso una perizia sulla stima del valore venale del fondo era decisiva ("entscheidend"; loc. cit., consid. 4.2 e 4.4). Né sussidia all'appellante il riferimento alle STF 4A_618/2017 dell'11 gennaio 2018 e 4A_236/2023 dell'11 settembre 2023 poiché l'attrice riconvenzionale non ha nel caso in esame – per quanto testé illustrato – spiegato né dimostrato nella prima comparsa scritta l'imprescindibilità di una perizia per permetterle di formulare già delle allegazioni concludenti sulle poste di danno rivendicate. La critica – invocata dall'appellante (memoriale, pag. 29) – di Bohnet (De l'importance de la formulation des conclusions; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 in: Newsletter rcassurances.ch, maggio 2018) riguarda poi, se mai, la questione della mancata possibilità di rimediare (nel senso dell'art. 132 CPC) al vizio dell'insufficiente quantificazione e dell'eventuale interpello (art. 56 CPC). Aspetti che il Tribunale federale ha tuttavia ribadito nel frattempo in DTF 148 III 322 consid. 3.8.
6.9 L'appellante equivoca dipoi sul senso della decisione impugnata nella misura in cui rimprovera al Pretore di non avere spiegato perché una perizia giudiziaria sarebbe stata "irrilevante alfine della quantificazione del danno positivo relativo al portafoglio ipotetico, oltre che sui parametri di base, in questo caso noti alla mandataria" (memoriale, pag. 27). A parte che l'interessata non indica dove il primo giudice avrebbe espresso questo argomento, essa trascura che il Pretore non ha ritenuto irrilevante la perizia giudiziaria ma piuttosto ha fatto carico all'attrice riconvenzionale di non avere spiegato – nella prima comparsa scritta – "per quale ragione essa non potesse allegare (ciò che non ha fatto) come si sarebbe composto un portafoglio ipotetico conforme alle istruzioni concordate e quale risultato avrebbe questo comportato (…) per poi confrontarlo con i risultati degli investimenti qui litigiosi, al fine di determinare il danno patito e suscettibile di essere risarcito" (decisione impugnata, pag. 6 terzo paragrafo), rendendo con ciò imprescindibile una perizia per permetterle finanche di formulare allegazioni concludenti sul danno invocato. Né può soccorrere all'appellante il tentativo di rimediare in questa sede alle sue carenze allegatorie di prima sede (v. memoriale, pag. 30). Similmente, l'appellante fraintende la decisione impugnata laddove lamenta di avere dovuto provare o rendere oggetto di precisa argomentazione il portafoglio ipotetico già nel primo allegato di causa (memoriale, pag. 36 seg.), non essendo questo il senso del passaggio testé menzionato.
6.10 Che poi il Pretore non avesse "speso una sola parola" sul fatto che una quantificazione della pretesa non fosse "ragionevolmente pretendibile" (memoriale, pag. 27 e pag. 33), è una doglianza smentita dalla decisione impugnata nella misura in cui il Pretore a pag. 7 (terzo paragrafo) ha concluso che "alla luce di quanto precede, non avendo l'attrice riconvenzionale, nella domanda riconvenzionale, allegato e dimostrato che - e in che misura - la quantificazione delle sue domande creditorie fosse impossibile o irragionevole - ribadito che un mero rinvio alle condizioni poste dalla legge, senza enuclearle rispetto al caso concreto non bastava - le pretese non cifrate proposte vanno dichiarate inammissibili".
7. L'appellante si duole altresì del fatto che il Pretore non avrebbe esaminato la questione – da lei avanzata – dell'applicabilità dell'art. 42 cpv. 2 CO alla fattispecie in rassegna, e più precisamente il tema di sapere se il danno derivante dalla cattiva gestione patrimoniale e dalla consulenza agli investimenti o da atto illecito rientri nello spazio applicativo di tale norma. Essa rileva al proposito di avere esplicitamente affrontato la tematica nell'allegato di risposta con domanda riconvenzionale (pag. 174 seg.), sostenendo in particolare che, nella denegata ipotesi in cui si fosse voluto impropriamente ritenere una consulenza puntuale riferita al singolo investimento (anziché all'intero portafoglio), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 42 cpv. 2 CO, il danno sarebbe stato definito non sulla base di un portafoglio ipotetico bensì dei singoli investimenti disposti nel fondo S______ R______, mentre nel caso del calcolo dell'interesse positivo, l'art. 42 cpv. 2 CO sarebbe tornato applicabile. Ciò posto, l'attrice riconvenzionale conclude che essa non era tenuta a cifrare il proprio danno nemmeno in sede di duplica e replica riconvenzionale, non essendo la quantificazione una condizione imposta dall'art. 42 cpv. 2 CO in relazione con l'art. 85 CPC (memoriale, pag. 34 a 36).
7.1 Non senza pertinenza gli appellati (risposta all'appello, pag. 11 seg.) obiettano che AO1 si era limitata ad accennare in prima sede all'art. 42 cpv. 2 CO solo nella risposta con domanda riconvenzionale (pag. 174 seg.), per di più all'interno di un inciso (tra parentesi) e senza alcuna spiegazione aggiuntiva e solo per l'ipotesi subordinata (e denegata) in cui per il calcolo del danno ci si fosse riferiti ai singoli investimenti (anziché all'intero portafoglio) e in tale evenienza una valutazione non fosse stata possibile né potesse essere dimostrata ("In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si volesse fare astrazione dell'effettiva e convenuta consulenza riferita all'insieme della tesoreria aziendale dell'attrice ["sorgfaltswidrige Verwaltung des gesamten Portefeuille"], limitandosi a voler invece impropriamente ritenere una consulenza puntuale e riferita al singolo investimento del portafoglio [sorgfaltswidrige Verwaltung im Zusammenhang mit einzelnen Posten des Portefeuille] e nel caso in cui la valutazione del danno sia possibile e possa essere dimostrata [diversamente, applicazione CO 42 cpv. 2, DTF 4C.295/206], il danno sarà definito non sulla base di un portafoglio ipotetico ma dei singoli investimenti disposti nel fondo S______ R______"). Accenno che non figurava invece più – come osservano gli appellati senza contestazione da parte dell'appellante nella replica spontanea – nella duplica con replica riconvenzionale. Ciò posto, il rimprovero mosso al Pretore di non avere vagliato l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO non si giustifica.
7.2 Ma anche facendo astrazione da quanto precede, la doglianza non sarebbe destinata a miglior sorte. Come riconosciuto dalla stessa appellante (memoriale, pag. 35), l'azione risarcitoria senza quantificazione del valore litigioso nel senso dell'art. 42 cpv. 2 CO presuppone, comunque sia, che il danneggiato abbia, nella misura di ciò che è possibile e da lui esigibile, allegato e dimostrato tutte le circostanze indizianti dell'esistenza del danno e che ne consentano o facilitino la valutazione (DTF 143 III 297 consid. 8.2.5.2; 140 III 409 consid. 4.3.1). Ove il danneggiato non adempia il suo dovere di fornire informazioni rilevanti per la valutazione del danno, non v'è spazio per l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (DTF 144 III 155 consid. 2.3). Ora, che l'attrice riconvenzionale abbia adempiuto ciò, è escluso, per quanto illustrato dianzi (sopra, consid. 6-6.10) e per quanto si dirà in appresso (sotto, consid. 8-8.3) in relazione allo specifico danno rivendicato. Ad ogni buon conto, come eccepiscono a ragione gli appellati (risposta all'appello, pag. 12), l'appellante trascura che l'art. 42 cpv. 2 CO entra in linea di conto unicamente nel caso in cui, sin dall'inizio, risulta che l'ammontare della pretesa vantata in giudizio non sarà mai suscettibile di essere quantificata esattamente, neppure dopo la procedura probatoria, ma sarà piuttosto il giudice a doverla valutare (Trezzini, op. cit., n. 38 ad art. 85 CPC; Dorschner/Bell, op. cit., n. 29 ad art. 85 CPC). Prova ne è che – come rileva la stessa appellante (memoriale, pag. 35 in fine) – l'obbligo prescritto dall'art. 85 cpv. 2 CPC di precisare l'entità della pretesa non appena possibile, dopo l'assunzione delle prove, non trova applicazione nell'ambito delle azioni di puro apprezzamento (reine Ermessensklagen) quali sono quelle fondate sull'art. 42 cpv. 2 CO (DTF 143 III 297 consid. 8.2.5.2). Visto però che nel caso concreto l'attrice riconvenzionale è stata in grado di quantificare il danno con l'allegato di duplica e replica riconvenzionale, dopo avere fatto capo a una perizia di parte a cura del prof. T______ B______ (doc. 108), il riferimento all'art. 42 cpv. 2 CO cade nel vuoto.
8. Relativamente al danno rivendicato (e non quantificato con la prima comparsa scritta in Pretura), l'appellante non discute anzitutto l'accertamento pretorile secondo cui "con riguardo alla domanda subordinata di rifusione dell'interesse negativo, mal si comprende, né ella lo spiega, per quale ragione fosse impossibile all'attrice riconvenzionale quantificare le perdite subite e le spese inutilmente sostenute, così da poter quantificare la propria pretesa pecuniaria" (decisione impugnata, pag. 6 ultimo paragrafo). Manca nell'appello un confronto critico con tale motivazione indipendente, sicché, già sotto questo aspetto, l'appello si dimostra al proposito di dubbia ricevibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Ma anche a prescindere da ciò, l'esito del giudizio non muterebbe.
8.1 L'appellante deplora che, invece di analizzare i motivi addotti che non le permettevano di quantificare il danno già con la domanda riconvenzionale, il Pretore avrebbe tratto conclusioni affrettate sul danno positivo, rispettivamente negativo, confondendo l'aspetto della quantificazione dell'azione riconvenzionale con quello della prova di merito (memoriale, pag. 37). La doglianza è senza pregio. Il Pretore ha dichiarato irricevibile la domanda riconvenzionale con riferimento alle pretese (inizialmente) non quantificate perché ha – correttamente, alla luce di quanto visto in precedenza – stabilito che AO1 non aveva sin dall'inizio spiegato né dimostrato l'impossibilità o l'inesigibilità di quantificare le pretese in questione. Al riguardo non giova ripetersi. Quanto all'obiezione per cui il Pretore avrebbe tratto conclusioni affrettate su una questione di merito, l'appellante dimentica che il danno richiesto era proprio quello derivante dalla presunta cattiva consulenza agli investimenti, sicché per determinare se erano dati i presupposti dell'azione non quantificata nel senso dell'art. 85 cpv. 1 CPC, e più precisamente se l'attrice riconvenzionale poteva fare valere che non le era possibile né si poteva da lei ragionevolmente esigere che precisasse l'entità del danno già all'inizio del processo, occorreva necessariamente riferirsi a quello specifico danno.
8.2 Ingiustamente l'appellante ravvisa poi una contraddizione nella decisione impugnata per avere il Pretore insistito sul fatto che essa avrebbe dovuto spiegare l'impossibilità di una quantificazione della pretesa, salvo poi affermare che una tale determinazione sarebbe stata possibile in virtù, segnatamente, delle pubbliche informazioni sull'andamento dei vari mercati (memoriale, pag. 37 seg.). L'interessata disconosce che in realtà in quel passaggio – riportato solo in parte e decontestualizzato – il Pretore, senza contraddizione alcuna, aveva argomentato che essa non aveva spiegato, come avrebbe dovuto, per quale ragione non potesse allegare 1) come si sarebbe composto un portafoglio ipotetico conforme alle istruzioni concordate e 2) quale risultato avrebbe questo comportato, per esempio basandosi sulle pubbliche informazioni sull'andamento dei vari mercati, per poi confrontarlo con i risultati degli investimenti qui litigiosi, al fine di determinare il danno patito e suscettibile di essere risarcito. Il Pretore poteva limitarsi alla constatazione che l'attrice riconvenzionale non aveva spiegato (né tanto meno provato) i motivi che le avrebbero impedito di quantificare la pretesa. Spettava dunque semmai a lei – e non al Pretore, contrariamente a quanto essa opina (memoriale, pag. 39 seg. n. 121 e 122) – indicare perché ciò non fosse eventualmente ("per esempio") possibile sulla scorta di informazioni di pubblico accesso sull'andamento dei vari mercati.
8.3 L'appellante obietta che le perdite conseguite non coincidono con il danno e che dunque il Pretore con troppa severità ha preteso da lei di cifrare la pretesa allorché non erano noti l'entità e la tipologia dei prodotti finanziari (e sottostanti) contenuti nei comparti del fondo S______ S______, le reali leve applicate rispetto a quelle indicate nel prospetto, la diversificazione e concentrazione dei prodotti (e sottostanti) immessi nei singoli comparti del fondo nel quale l'appellante è stata indotta a investire né i ruoli delle parti coinvolte. Contrariamente all'opinione del Pretore, non si trattava di informazioni pubbliche, tant'è che lo stesso perito di parte aveva assai faticato per reperirne alcune, mentre in parte tali informazioni sarebbero state eliminate con la liquidazione dei comparti del fondo e sarebbero, comunque sia, tuttora solo nella sfera d'influenza degli attori (memoriale, pag. 39).
Perché le perdite subite non corrispondessero al danno, almeno nell'ipotesi (incontestata: v. sopra, consid. 8) di rifusione dell'interesse negativo (nel cui caso il danno sarebbe consistito nella differenza tra lo stato patrimoniale con e senza gli importi investiti nel noto fondo: cfr. IICCA del 16 febbraio 2022, inc. 12.2021.94, consid. 16, che però sottolinea come una rifusione dell'interesse negativo in questo ambito è possibile solo in via eccezionale), come ha indicato il Pretore, e perché essa non potesse quantificare tali perdite (dopo avere indicato nella stessa risposta con domanda riconvenzionale [pag. 164] di avere investito circa EUR 50'000'000.- nel ricordato fondo [v. risposta all'appello, pag. 23]), l'appellante non spiega, sicché al riguardo l'appello risulta finanche irricevibile per difetto di motivazione. A parte ciò, l'asserita impossibilità o inesigibilità di quantificare il danno per i motivi testé addotti andava illustrata e dimostrata con l'atto introduttivo della domanda riconvenzionale. Ciò che AO1 non ha fatto. Per tacere del fatto che non si vede come gli elementi (asseritamente mancanti) dianzi invocati dall'appellante per giustificare il suo agire iniziale potessero averle impedito di allegare (prima ancora di dimostrare con un certo grado di verosimiglianza) quale sarebbe stato – nella prospettiva di una rifusione dell'interesse positivo (DTF 144 III 155) – l'ipotetico andamento di un portafoglio o dei singoli investimenti alternativi nel caso di una corretta consulenza. In particolare, per quanto concerne la rifusione del danno derivante dalla cattiva gestione dell'intero portafoglio – richiesta che l'attrice riconvenzionale aveva formulato in via principale – giustamente gli appellati rilevano (risposta all'appello: pag. 21 a 23) che AO1 aveva accennato, nella risposta con domanda riconvenzionale (pag. 174 n. 5), solo in maniera generica al tema, indicando che il danno andava calcolato confrontando il risultato di un portafoglio amministrato in violazione del contratto di consulenza all'investimento con quello di un portafoglio ipotetico della medesima ampiezza gestito nel medesimo periodo secondo gli obiettivi di rendimento concordati. Per contro l'attrice riconvenzionale non aveva spiegato, né tanto meno dimostrato, perché essa non potesse concretamente calcolare questi due parametri, omettendo in particolare di indicare perché le fosse impossibile o inesigibile di quantificare lo stato effettivo del patrimonio gestito (DTF 144 III 155 consid. 2.2), di illustrare il genere di strumenti finanziari che un consulente diligente avrebbe dovuto consigliare conformemente alla strategia d'investimento concordata e di determinare il risultato di un portafoglio così gestito, come del resto è stata in grado di fare con la replica riconvenzionale sulla scorta della analisi 31 gennaio 2024 del prof. T______ B______ (v. doc. 108, pag. 1: "The main objectives of this analysis are to: […] d. Provide alternative portfolio strategies in line with the initial objective and compare their performance and risk during the period 1st June 2018 – 14 May 2020"; pag. 20: "A linear interpolation on May 14th 2020 values the hypothetical portfolio at Eur 49'346'639.91"). Mancando ogni spiegazione (oltre che prova) al proposito, l'appello è destinato all'insuccesso. Poco importano, sotto questo profilo, le eventuali risultanze scaturite dall'accesso, "solo nelle scorse settimane", alla deposizione degli organi di V______ S______ e del fondo oltre che al rapporto redatto da D______ D______ in merito alle presunte responsabilità interne della banca depositaria V______ B______ (memoriale, pag. 40 seg.).
9. Nel contestare l'accertamento pretorile che le rimproverava di non avere neppure spiegato nel dettaglio quali documenti richiesti in edizione fossero necessari per cifrare le sue pretese, rispettivamente quali aspetti puntuali avrebbero dovuto essere chiariti dal perito giudiziario, l'appellante richiama quanto allegato nella risposta con domanda riconvenzionale laddove (a pag. 140) aveva precisato di aver "subito, in particolare nel febbraio/marzo 2020, rilevanti perdite e così un danno (che verrà definito e quantificato in perizia) quale conseguenza della consulenza agli investimenti prestata dalle parti attrici, con altre persone fisiche e giuridiche ausiliarie appartenenti al medesimo gruppo, in lesione dei doveri fondamentali del mandatario e nell'adempimento di illeciti di molteplice natura. Ciò sarà oggetto della seguente azione creditoria riconvenzionale (cfr. infra Domanda riconvenzionale, pag. 148 ss) a cui si rimanda" e di avere formulato richiesta di edizione documentale "sia da V*______ SA, che V*______ AG e da V______ SA (dato che le parti attrici negano - a torto - di disporne) di 'tutte le posizioni ed estratti conto giornalieri del fondo e dei singoli comparti con dettaglio dei singoli prodotti presenti a datare dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2020'", ciò nel manifesto intento di "conoscere i prodotti finanziari presenti nei comparti del fondo (come i pochi termsheets trovati e oggetto del referto peritale del prof. T______ B______ (doc. 108, pag. 23, Appendix l) per poterne valutare aderenza con il profilo dell'appellante e con i prospetti, valutarne la volatilità, determinare calcolo delle leve occulte e complessive nei singoli comparti e nel fondo (nonché le differenze tra la leva finanziaria prevista dalla normativa contrattuale del fondo e la leva finanziaria reale incorporata negli investimenti), la diversificazione tra i comparti del fondo e la concentrazione dei prodotti finanziari nel comparto, ciò alfine di calcolare danno, con portafoglio ipotetico, temi oggetto della richiesta perizia" (memoriale, pag. 41 seg.).
Per quel che è della doglianza inerente alla perizia giudiziaria, non occorre tornare su quanto già esposto dianzi al consid. 6.2 (in fine) in cui già si è detto che AO1 non aveva spiegato né provato che, per motivi oggettivi, le fosse impossibile o ragionevolmente inesigibile cifrare il danno – nei suoi elementi specifici al caso in esame, illustrati al consid. 8.3 – senza fare capo a una perizia. Poco importa che l'appellante tenti di rimediare a tale mancanza in questa sede. Lo stesso vale in relazione all'edizione documentale di "tutte le posizioni ed estratti conto giornalieri del fondo e dei singoli comparti con dettaglio dei singoli prodotti presenti a datare dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2020", ritenuto oltretutto che la richiesta era formulata in maniera generica e avulsa in calce (pag. 187) all'allegato di risposta e domanda riconvenzionale, senza alcuno specifico riferimento (nel senso dell'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC) e collegamento con i fatti in questione (ovvero: l'impossibilità o l'inesigibilità di quantificare il danno in esame; v. sopra, consid. 6.5 e 8-8.3).
10. L'appellante equivoca dipoi sul senso della decisione impugnata nella misura in cui – riferendosi al passaggio a pag. 7 primo paragrafo: "la tesi "abbozzata" dall'attrice riconvenzionale, secondo cui fosse necessaria l'istruttoria (perizia e edizione documenti) per quantificare le proprie pretese, è stata smentita dallo stesso contegno dell'interessata, la quale, sorprendentemente, ha poi quantificato le proprie domande condannatorie in sede di duplica con replica riconvenzionale, optando qui per un'azione parziale (Teilklage) di EUR 7'500'000.- e USD 3'000'000.- a fronte di un danno di EUR 49'000'000.-" – assume che il Pretore "riconosce che l'attrice riconvenzionale ha allegato che, per quantificare le proprie pretese, fosse necessaria l'istruttoria di causa (perizia giudiziaria e edizione di documenti) [cfr. 'tesi abbozzata dall’attrice riconvenzionale']" (memoriale, pag. 42). A ben vedere e per quanto già esaminato nei precedenti considerandi, il Pretore non ha riconosciuto ciò, quanto meno non con riferimento al momento decisivo della prima comparsa scritta di AO1 né alle modalità prescritte dall'art. 85 cpv. 1 CPC, bensì ha – se mai – accennato alla "tesi abbozzata dall'attrice riconvenzionale" per evidenziare che essa era in ogni caso stata smentita dal contegno mostrato in seguito dall'interessata la quale, con la replica riconvenzionale (in risposta alle obiezioni di ordine formale della controparte), era stata improvvisamente in grado di cifrare le proprie domande. Ogni altra interpretazione contraddirebbe – senza valida ragione - l'intero impianto argomentativo della decisione impugnata.
11. Dovendosi di conseguenza confermare il giudizio di inammissibilità della domanda riconvenzionale di AO1, a esclusione della domanda creditoria tendente a ottenere la condanna in solido di AP1, AP3 e AP2 al pagamento di EUR 618'612.- (più interessi), non occorre vagliare oltre l'argomento "abbondanziale" – lasciato per finire irrisolto dallo stesso Pretore (sopra, consid. 3.4) – della possibilità di modificare, con la duplica e replica riconvenzionale, un'azione senza quantificazione del valore litigioso (art. 85 CPC) in un'azione parziale (art. 86 CPC). Le argomentazioni ricorsuali su questo aspetto (memoriale, pag. 44 a 47) non necessitano pertanto di particolare approfondimento.
12. Da ultimo l'appellante (ancorché nel capitolo "7. L'ammissibilità dell'azione parziale") sembra valersi di una lesione dell'art. 6 CEDU siccome nel suo esito la decisione impugnata la priverebbe di una tutela giudiziaria adeguata, facendo prevalere la forma sulla sostanza degli atti. Al proposito ricorda che, secondo la giurisprudenza della CEDU, nell'applicare le norme procedurali, i tribunali nazionali devono evitare il formalismo eccessivo che è contrario al diritto di accesso effettivo a un tribunale nel senso dell'art. 6 CEDU (memoriale, pag. 46 seg.).
Al riguardo basta rinviare a quanto già accennato al consid. 6.4, ovvero che non costituisce formalismo eccessivo pretendere dall'attore (riconvenzionale) – a maggior ragione se è patrocinato – che chiede il pagamento di una somma in denaro la formulazione di una domanda quantificata nella petizione (o nell'azione riconvenzionale) oppure la dimostrazione nel medesimo atto che una tale quantificazione è impossibile o inesigibile. E per quanto testé illustrato nulla impediva all'attrice riconvenzionale, assistita da due legali, di spiegare concretamente e con precisione – nelle modalità previste dall'art. 85 cpv. 1 CPC – perché non le fosse possibile o esigibile di quantificare lo specifico danno derivante dalla presunta cattiva consulenza agli investimenti. Nelle circostanze descritte non v'è dunque spazio neppure per una violazione dell'art. 6 CEDU.
13. Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di EUR 7'500'000.- e USD 3'000'000.-, importi che devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso che vigeva quando è sorta la litispendenza (cfr. TF 4A_39/2017 del 19 luglio 2017 consid. 1), in concreto alla data del deposito dell'azione riconvenzionale (17 settembre 2022), ovvero in CHF 10'149'900.- (1 EUR = 0.9684 CHF; 1 USD = 0.9623; www.fxtop.com), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Fissate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, esse sono stabilite in fr. 25’000.- onde tener conto del tema limitato della presente decisione ma anche dell'importante dispendio causato dall'appello (memoriale di 47 pag., risposta all'appello di 24 pag., replica spontanea di 15 pag. e duplica spontanea di 5 pag.). Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA e opportunamente ridotte ai sensi dell’art. 13 RTar, sono pure stabilite in fr. 25'000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 11 gennaio 2025 di AO1 è respinto.
2. Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 25'000.-, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà agli appellati complessivi fr. 25'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).