Incarto n.
12.2025.75

Lugano

28 novembre 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

cancelliere:

Bettelini

 

 

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 1° luglio 2025 di

 

 

 

RI1 in liquidazione, M______

rappresentata da PA1, L______ C______

(patrocinata dall’avv. PA2, A______)

 

 

 

 

 

contro l’avviso di rifiuto di iscrizione 6 giugno 2025 (102.197.954 - 9144/2025) con cui l’Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha rifiutato la notificazione di iscrizione del 2 maggio 2025;

 

preso atto delle osservazioni 5 agosto 2025 dell’Ufficio del registro di commercio, della replica 10 settembre 2025 della ricorrente e della duplica 8 ottobre 2025 dell’Ufficio del registro di commercio;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Con notificazione di iscrizione del 2 maggio 2025 (doc. 2 e 3) RI1 in liquidazione, rappresentata dal suo amministratore unico e liquidatore PA1, ha chiesto all'Ufficio del registro di commercio di riattivare la società, di sopprimere la menzione “in liquidazione” apposta alla sua ragione sociale e di confermare il predetto PA1 quale suo amministratore unico con diritto di firma individuale. Nello scritto accompagnante la notificazione di iscrizione (doc. 1), essa, dopo aver rammentato di essere in liquidazione dal dicembre 2007, ha rilevato che le deliberazioni oggetto della sua richiesta, motivate dal fatto di essere tuttora proprietaria di attivi immobiliari in Italia (doc. 7), erano state adottate all’unanimità in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 22 aprile 2025 (doc. 11).

 

 

                                   2.   Con avviso di rifiuto d’iscrizione 6 giugno 2025 (102.197.954 - 9144/2025) l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato di non poter dar seguito alla notificazione di iscrizione del 2 maggio 2025 relativa a RI1 in liquidazione (doc. A).

                                         La società, cancellata nel corso del 1994 sulla base di una decisione del Dipartimento delle istituzioni, che in quanto autorità di vigilanza sul registro di commercio aveva avuto modo di confermare l’assenza di attivi realizzabili e di motivi che giustificassero il mantenimento dell’iscrizione (doc. D), era infatti poi stata reiscritta nel novembre 2007 come società “in liquidazione” su richiesta del precedente amministratore (doc. E), per cui RI1 in liquidazione risultava tuttora iscritta (cfr. doc. C), con la conseguenza che una richiesta di reiscrizione doveva essere ritenuta priva d’oggetto.

                                         Nella misura in cui l’intenzione era poi quella di “riattivare” la società nel senso di revocare la liquidazione, ciò non appariva invece possibile in quanto la liquidazione non derivava da una delibera (revocabile) dell’assemblea, bensì da una reiscrizione avvenuta in seguito a una decisione dell’autorità superiore.

                                         Il fatto che RI1 in liquidazione potesse essere proprietaria di beni immobili in Italia (circostanza che veniva ribadita dai primi anni ’90) non era a sua volta rilevante e non permetteva di procedere all’iscrizione richiesta.

                                     

 

                                   3.   Con ricorso 1° luglio 2025, a cui hanno fatto seguito le osservazioni 5 agosto 2025 dell’Ufficio del registro di commercio, RI1 in liquidazione ha chiesto in via principale di annullare la decisione impugnata e di ordinare con ciò all’Ufficio del registro di commercio di iscriverla nuovamente come società attiva (e non più in liquidazione) e di eliminare la dicitura “in liquidazione” apposta a suo tempo, il tutto senza prelevare spese o semmai porle a carico dello Stato, e in via subordinata di ordinare tutte le misure di indagine per stabilire la sussistenza giuridica ed economica della società. Essa ha in particolare sostenuto: che la liquidazione non sarebbe mai stata completata in quanto “la dicitura “in liquidazione” viene utilizzata dal 2007, l’assemblea generale non ha deliberato la chiusura dei conti” e “la società possiede ancora un significativo patrimonio immobiliare in Italia che ne impedisce la completa liquidazione”; che la società sarebbe ancora legalmente esistente, siccome “ai sensi del BGE 133 III 421 una società non si estingue finché permane il suo patrimonio” e “la liquidazione è uno stato transitorio, non definitivo”; che vi sarebbe un interesse economico legittimo perché “la società possiede beni immobili identificabili, il valore economico è sostanziale” e “la riattivazione consentirà la gestione attiva di questi beni nonché la regolarizzazione contabile e fiscale”; e che il rifiuto di registrazione creerebbe una situazione contraria al buon senso e alla legge per il fatto che “una società ancora esistente è giuridicamente paralizzata senza poter agire” e “il rifiuto viola l’art. 942 cpv. 1 CO in quanto rifiuta di adeguare l’iscrizione nel registro delle imprese alla realtà economica” (punto IV).

                                         Con replica 10 settembre 2025, a cui ha fatto seguito la duplica 8 ottobre 2025 dell’Ufficio del registro di commercio, RI1 in liquidazione ha aggiunto che nel caso di specie, tenuto conto del principio di proporzionalità, sarebbe giustificato revocare la decisione di liquidazione, essendo ora stato provato che la società possedeva “beni immobili in Italia” e che non esistevano né “debiti né atti di insolvenza”, anche perché il legislatore, stabilendo nell’art. 935 CO che i motivi per la reiscrizione di una società cancellata non erano più elencati in modo esaustivo, aveva voluto facilitarne la reiscrizione; “ciò vale a maggior ragione quando la società è «esclusivamente in liquidazione» e gli obiettivi perseguiti, grazie alla cancellazione o alla revoca dei termini di liquidazione, consentirebbero a tale società di svolgere un’attività, in particolare sulla base di beni immobili, in Svizzera o all’estero” (p. 3).                             

 

 

                                   4.   Il ricorso in esame, presentato alla scrivente Camera (art. 942 cpv. 2 CO e 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 942 cpv. 1 CO), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

 

 

                                   5.   Nel caso in esame è pacifico che RI1, di cui G______ S______ era a suo tempo amministratore unico con diritto di firma individuale, sia stata in un primo momento cancellata dal registro di commercio a seguito della decisione 6 settembre 1994 del Dipartimento delle istituzioni (doc. D), allora autorità di vigilanza cantonale, resa in forza dell’art. 89 cpv. 2 dell’Ordinanza sul registro di commercio del 7 giugno 1937 (in seguito: vORC, poi abrogata dal 1° gennaio 2008).

                                         Il cpv. 1 di questa disposizione stabiliva in particolare che qualora l’ufficiale del registro constatasse che una società anonima non aveva più attivi realizzabili, diffidava i terzi, mediante un’unica pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero del commercio, a comunicargli per scritto ed entro trenta giorni il loro interesse motivato a mantenere l’iscrizione della società, ritenuto che una diffida era indirizzata contemporaneamente mediante lettera raccomandata ai membri del consiglio d’amministrazione.

                                         Il cpv. 2 stabiliva invece che qualora entro il termine impartito non fosse stato fatto valere per scritto alcun interesse giustificato al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficiale del registro procedeva alla cancellazione d’ufficio della società, altrimenti trasmetteva il caso all’autorità di vigilanza cantonale per decisione.

 

 

                                   6.   Ed è pure pacifico che RI1 sia stata in seguito reiscritta nel registro di commercio “come società in liquidazione su richiesta dell’amministratore unico” G______ S______ (cfr. doc. C), designato pure liquidatore con diritto di firma individuale, a seguito dell’istanza 27 novembre 2007 di quest’ultimo (doc. E).

                                         E ciò in applicazione della giurisprudenza allora vigente, secondo la quale in caso di scoperta - dopo la radiazione - di nuovi attivi rispettivamente di nuove obbligazioni di cui s'ignorava l'esistenza al momento della liquidazione, la società poteva eccezionalmente venir reiscritta nel registro di commercio su richiesta dei membri del consiglio d'amministrazione, dei liquidatori, degli azionisti e dei creditori della società radiata, sempre che fosse dato un interesse degno di protezione, che veniva riconosciuto qualora l'obiettivo perseguito potesse essere raggiunto solo mediante la reiscrizione della società (cfr. TF 4A_16/2010 del 6 aprile 2010 consid. 5.1.1 con rif.).

 

 

                                   7.   In diritto, la cancellazione d’ufficio di una società anonima priva di attivi realizzabili prevista dall’art. 89 vORC (poi sostanzialmente ripresa, a far tempo dal 1° gennaio 2008, negli art. 938a CO e 155 ORC - poi abrogati dal 1° gennaio 2021 - e, a far tempo dal 1° gennaio 2021, nell’art. 934 CO) ha lo scopo di evitare che un ente giuridico che è stato di fatto liquidato - e cumulativamente, in base alle sole disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2008, non esercita più alcuna attività (economica) - continui nondimeno a rimanere iscritto nel registro di commercio (cfr. Rüetschi, in: Siffert / Turin, Handelsregisterverordnung, 2013, n. 1 ad art. 155; Eckert, Basler Kommentar, 5ª ed., 2016, n. 1 ad art. 938a CO; Vianin, Commentaire Romand, 2ª ed., 2017, n. 13 ad art. 938a CO; Siffert, Berner Kommentar, 2021, n. 3 ad art. 934 CO; Vogel, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4ª ed. 2024, n. 1 ad art. 934 CO).

 

 

                                   8.   Quanto alla possibilità della reiscrizione di una società anonima cancellata dal registro di commercio, la stessa, prevista a suo tempo dalla giurisprudenza (poi sostanzialmente formalizzata, a far tempo dal 1° gennaio 2008, nell’art. 164 cpv. 1 ORC - poi abrogato dal 1° gennaio 2021 - e, a far tempo dal 1° gennaio 2021, negli art. 935 cpv. 1 e 2 CO e 164 ORC), ha un senso nei casi - e deve pertanto essere limitata ad essi - in cui essa appare indispensabile per portare a termine la liquidazione dell’ente giuridico (cfr. Bilek / von der Crone, Voraussetzungen und Kognition hinsichtlich der Wiedereintragung einer Gesellschaft, in: RSDA 2007 p. 85; Gwelessiani / Schindler, Commentaire pratique de l’Ordonnance sur le registre du commerce, 2014, n. 580; Rüetschi, op. cit., n. 1 seg. ad art. 164; Siffert, op. cit., n. 6 ad art. 935 CO; TF 4A_16/2010 del 6 aprile 2010 consid. 5.1.2) ed è per questa ragione che l’art. 164 cpv. 4 ORC - invero poi abrogato dal 1° gennaio 2021, senza però che ciò abbia modificato la situazione (cfr. Siffert, op. cit., n. 22) - stabiliva che in un caso del genere l’ente giuridico cancellato doveva essere iscritto come ente in liquidazione. Stante questa particolare finalità della reiscrizione, al termine della liquidazione il motivo della reiscrizione viene meno e, come precisato dall’art. 164 cpv. 5 ORC - invero poi abrogato dal 1° gennaio 2021 -, l’ente giuridico deve nuovamente essere cancellato dal registro di commercio (cfr. Bilek / von der Crone, op. cit., p. 86; Rüetschi, op. cit., n. 50 segg. ad art. 164; Siffert, op. cit., n. 7).

 

 

                                   9.   Alla luce dei principi giuridici esposti nei due considerandi precedenti, è senz’altro a ragione che l’Ufficio del registro di commercio ha rifiutato di dar seguito alla notificazione di iscrizione del 2 maggio 2025 di RI1 in liquidazione, volta alla sua riattivazione, alla soppressione della menzione “in liquidazione” apposta alla sua ragione sociale e alla designazione di PA1, già amministratore unico con diritto di firma individuale e liquidatore, quale suo amministratore unico con diritto di firma individuale.

                                         Come si è visto, la reiscrizione della società RI1, cancellata d’ufficio dal registro di commercio nel 1994, era in effetti stata ammessa, per altro conformemente a quanto da lei richiesto (cfr. istanza 27 novembre 2007), proprio e unicamente allo scopo di permetterle di portare a termine la sua liquidazione, dal che appunto la sua reiscrizione quale RI1 “in liquidazione”. A quel momento la “riattivazione” della società, ossia la ripresa del normale esercizio della sua attività commerciale, non avrebbe dunque potuto entrare in considerazione (in tal senso pure Bilek / von der Crone, op. cit., p. 85), anche perché una tale “riattivazione”, laddove per ipotesi fosse invece stata deliberata dall’assemblea generale, avrebbe di fatto comportato una revoca totale, di per sé inammissibile (cfr. Gwelessiani / Schindler, op. cit., n. 295; DTF 126 III 283 consid. 3 c/cc), della sua cancellazione resa d’ufficio nel 1994. Questa conclusione mantiene a tutt’oggi la sua validità.

 

 

                                10.   Il fatto che l’art. 164 ORC - in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2021 - stabilisca che in caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l’iscrizione dell’ente giuridico al momento della cancellazione, fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale, non migliora la posizione di RI1 in liquidazione. La disposizione, laddove per ipotesi dovesse comportare una reiscrizione della società senza la menzione “in liquidazione” (in senso contrario: Siffert, op. cit., n. 22), si applica in effetti solo alle procedure di reiscrizione avviate dopo il 1° gennaio 2021 (cfr. Siffert, op. cit., n. 8). Sennonché nel caso di specie la domanda di reiscrizione di RI1 era stata presentata il 27 novembre 2007 e comunque RI1 in liquidazione non risulta aver inoltrato una domanda di reiscrizione ai sensi dell’art. 935 CO, fermo restando oltretutto che una domanda del genere, che per altro presupponeva che la società fosse ancora cancellata dal registro di commercio (cfr. Siffert, op. cit., n. 14), condizione questa che non è qui adempiuta, avrebbe semmai dovuto essere inoltrata al giudice (art. 935 cpv. 1 CO) e non direttamente all’Ufficio del registro di commercio, prima di poter eventualmente essere iscritta da quest’ultimo.

 

 

                                11.   Ne discende che il ricorso di RI1 in liquidazione, fondato su argomenti non pertinenti, dev’essere respinto.

                                         La tassa di giustizia, calcolata sulla base di un valore litigioso ampiamente superiore a CHF 30'000.- (il valore della lite essendo funzionale all’interesse economico alla “reiscrizione” della società o meglio qui alla sua “riattivazione” [cfr. TF 4A_465/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.5, 4A_16/2010 del 6 aprile 2010 consid. 1, 4A_412/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 1], che in concreto corrisponde almeno all’asserito valore di mercato, di CHF 12'000'000.- [ricorso p. 2 segg.], dei beni immobili posseduti in Italia dalla società e destinati a essere oggetto di un’importante promozione immobiliare), è posta a carico della stessa, risultata soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

 

 

decide:

 

                                    I.   Il ricorso 1° luglio 2025 di RI1 in liquidazione è respinto.

 

 

                                   II.   La tassa di giustizia di CHF 5’000.- è posta a carico della ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

- avv. PA2, A______ C______, __, r______ S______, CP 8, A______;

- Ufficio del registro di commercio, Via T______ _, Biasca.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).