Incarto n.
13.2006.4

Lugano

28 novembre 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Pellegrini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

sedente per giudicare, quale autorità competente in materia arbitrale ai sensi dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Canton Ticino al Concordato intercantonale sull’arbitrato e l’attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale, sull’istanza di nomina di arbitro del 3 novembre 2006 presentata da

 

 

 IS 1 __________

rappr. dall’   RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

 CO 2 

 

 

sentita la sola parte convenuta all'udienza di discussione 22 novembre 2006 alla quale l’istante non ha presenziato;

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto:

 

                                         che le parti hanno sottoscritto il 5 novembre 1992 un contratto di locazione relativo a locali commerciali (negozio di vendita, deposito, ecc.) nella casa __________ part. n. __________ RF a M__________;

 

                                         che il contratto prevede che eventuali controversie derivanti da quegli accordi sono da sottoporre al giudizio di un arbitro unico che deciderà secondo equità seguendo la procedura prevista dal Concordato intercantonale sull’arbitrato (clausola compromissoria n. 15);

 

                                         che le parti non hanno potuto accordarsi sul nome dell’arbitro, sicché la parte istante si è rivolta al presidente della seconda Camera civile del Tribunale di appello, a norma della clausola compromissoria;

 

                                         che quest'autorità giudiziaria provvede alla nomina dell’arbitro, ai sensi dei combinati art. 3 CIA e 2 DL concernente l'adesione del Canton Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale, designando l'avv. R__________ __________, B__________, che già si è dichiarato d'accordo;

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico dell’istante, i convenuti essendosi rimessi al giudizio della Camera e non potendo pertanto essere considerati soccombenti;

 

 

Per i quali motivi

 

visto l'art. 3 CIA

e, per le spese, gli art. 147 CPC e la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza di nomina di arbitro 3 novembre 2006 di IS 1, M__________, è accolta e di conseguenza l’avv. R__________, B__________, è designato arbitro unico per occuparsi della controversia che oppone l'istante a P__________ e L__________ M__________, M__________.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 250.-), da anticiparsi dall'istante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-    

-    

 

Comunicazione all'arbitro designato avv. R__________ T__________, B__________.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario