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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
statuente quale autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull’arbitrato (CIA) e l’attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale;
vista l’istanza 15 dicembre 2008 presentata da Tomo Mahoric, chiedente che sia dichiarato esecutivo il lodo arbitrale pronunciato dall’arbitro unico avv. Gianluca Generali, Lugano, il 7 novembre 2008 nella vertenza che oppone
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IS 1 rappr. dall’avv. __________ __________ __________ __________
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a |
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CO 1
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accertato che il lodo in questione è stato notificato alle parti il medesimo 7 novembre 2008 e che contro di esso non è stato interposto ricorso, come confermato dalla Cancelleria del Tribunale federale il 12 gennaio 2009;
constatato che le parti hanno sottoscritto il 28 gennaio 2005 un contratto la cui clausola arbitrale esclude l’impugnabilità del lodo giusta l’art. 192 cpv. 1 LDIP;
in applicazione degli art. 192 cpv. 2, 193 cpv. 2 LDIP;
decreta 1. Il lodo emanato il 7 novembre 2008 dall’arbitro unico avv. __________ __________, __________, nella procedura vertente tra IS 1 e CO 1, è esecutivo.
2. La tassa di giustizia (fr. 150.--) e le spese (fr. 50.-) di complessivi fr. 200.-- sono a carico dell'istante.
3. Intimazione:
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- (in concreto il valore ammonta a € 218'000.-) è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).