Incarto n.
13.2009.2

Lugano

3 giugno 2009/fb

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

sedente per giudicare - quale autorità competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 179 LDIP e dell'art. 5 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale - sull'istanza di nomina di arbitro presentata il 5 febbraio 2009 da

 

 

IS 1, San Gallo

rappr. dagli avv. RA 2

 

 

contro

 

 

 

CO 1, 

rappr. dallo studio legale      

 

 

 

 

 

richiamata la sentenza 31 ottobre 2008 tra le medesime parti (inc. 13.2008.5), alle cui motivazioni si rinvia, e constatato che l’arbitro all’epoca designato ha declinato l’incarico il 24 novembre 2008 in seguito a un potenziale conflitto di interessi sorto dopo la sua dichiarazione di accettazione;

 

constatato che le parti non hanno potuto accordarsi sulla nomina di un nuovo arbitro e che quindi l’istante ha nuovamente chiesto la nomina di un arbitro;

 

che questa Camera designa quale arbitro unico l’avv. __________, che si è dichiarato d'accordo di assumere il mandato;

 

che si può prescindere, eccezionalmente, dal prelievo di oneri processuali e dall’assegnazione di ripetibili, la presente procedura dipendendo dalla rinuncia dell’arbitro a suo tempo designato;

Per i quali motivi

visti l'art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP e, per le spese, gli art. 147 CPC e la vigente TG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza di nomina di arbitro 24 giugno 2008/5 febbraio 2009 di IS 1 è accolta e di conseguenza l’avv. __________, è designato arbitro unico nella controversia che oppone l'istante a CO 1 e riguardante il Consultancy Agreement 1° ottobre 2005.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

- avv. RA 1 e RA 2

- studio legale  

 

                                         Comunicazione all’arbitro designato, avv. __________, Lugano.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).