Incarto n.
13.2009.3

Lugano

19 ottobre 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare - quale autorità competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 179 LDIP e dell'art. 5 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale - sull'istanza di nomina di arbitro presentata il 2 luglio 2009 da

 

 

 

 IS 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

rappr. dall'RA 1 ,

patrocinata dall'____________________, __________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentite le parti all'udienza di discussione 20 agosto 2009;

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto;

 

 

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto:

 

 

                                         che nei regolamenti per l'amministrazione e l'uso delle PPP costituite sui fondi part. No __________, rispettivamente __________ e __________ di __________, (__________), figura una clausola (no III 1.) secondo la quale “tutte le controversie che possono sorgere tra i condomini oppure tra questi e l'amministrazione per riguardo all'ordinamento della comunione, in particolare all'applicazione del regolamento condominiale, sono devolute al giudizio esclusivo e definitivo di un arbitro unico …";

 

                                         che in caso di mancato accordo tra le parti, la scelta dell'arbitro spetta al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello (no III 3.);

 

                                         che la parte istante si è rivolta alla seconda Camera civile del Tribunale di appello, a norma delle clausole dianzi citate, adducendo che controparte non è disponibile a scegliere un arbitro di comune accordo;

 

                                         che all’udienza indetta il 20 agosto 2009, alla quale sono comparse entrambe le parti, sono stati indicati i nominativi di 3 possibili arbitri, ritenuto che la parte istante aveva la facoltà di comunicare entro 10 giorni eventuali opposizioni;

 

                                         che con lettera 1° settembre 2009, inviata via telefax, l’istante ha indicato il nome di 3 persone in sostituzione di quelle indicate all'udienza, senza peraltro sollevare opposizione di sorta nei confronti delle persone indicate all'udienza di discussione;

 

                                         che la seconda Camera civile di appello provvede alla nomina dell’arbitro, ai sensi dei combinati art. 3 CIA e 2 DL concernente l'adesione del Canton Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale, designando l'avv. __________, __________, che già si è dichiarato d'accordo;

 

                                         che le spese del procedimento vanno sopportate dall’istante;

 

                                     

 

Per i quali motivi,

 

visto l'art. 3 CIA

e, per le spese, gli art. 147 CPC e la vigente TG,

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza di nomina di arbitro 2 luglio 2009 di IS 1 è accolta e di conseguenza l’avv. __________, è designato arbitro unico nella controversia che oppone l'istante alla Comunione dei comproprietari della PPP __________, __________ e __________ (condominio __________) di __________ e riguardante la contestazione delle delibere assembleari del 18 aprile 2009.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell'istante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

- ,  

-  

 

                                         Comunicazione all’arbitro designato, __________

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).