Incarto n.
13.2009.6

Lugano

2 febbraio 2010/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

 

sedente per giudicare - quale autorità competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 179 LDIP e dell'art. 5 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale - sull'istanza di nomina di arbitro presentata il 13 ottobre 2009 da

 

 

 

IS 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

CO 2

CO 3

CO 4

tutti rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

 

sentite le parti all'udienza di discussione 29 gennaio 2010;

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto;

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto:

 

                                         che IS 1, CO 1, CO 4 e CO 3, tutti soci della E__________, volendo "… concordare i meccanismi contrattuali che permettono la gestione armoniosa della società, volta ad assicurarne stabilità e crescita …" hanno stipulato in data 31 marzo 2005 un patto societario;

 

                                         che il menzionato patto, al punto numero 15, recita: “Per il rimanente i presenti patti sono retti dal diritto svizzero.
Per ogni disputa che dovesse insorgere in connessione con i presenti patti, le Parti si impegnano a sottoporre la vertenza ad un arbitro secondo le norme del Regolamento d’arbitrato della Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino.
Il collegio arbitrale sarà composto da un arbitro unico designato di comune accordo dalle parti, oppure in caso di disaccordo sulla sua persona, l’arbitro sarà nominato dal presidente pro tempore del Tribunale d’Appello del Cantone Ticino. Il lodo sarà pronunciato in termini di equità e sarà inappellabile. La procedura sarà stabilita dall’arbitro e sede dell’arbitrato è Lugano”;

 

                                         che la parte istante si è rivolta alla seconda Camera civile del Tribunale di appello, a norma del punto numero 15 del patto societario dianzi citato, adducendo che le controparti hanno declinato il nominativo dell’arbitro da essa proposto;

 

                                         che, giusta l'art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, qui pacificamente applicabile, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale cui è stata affidata la nomina di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d'arbitrato;

 

                                         che, pertanto, la seconda Camera civile di appello provvede alla nomina dell’arbitro, designando l'__________, __________, che già si è dichiarato d'accordo;

 

                                         che le spese del procedimento vanno sopportate dall’istante;

 

 

 

 

Per i quali motivi,

 

visti l’art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, e per le spese la vigente TG,

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L'istanza di nomina di arbitro 13 ottobre 2009 di __________ è accolta e di conseguenza l’__________, è designato arbitro unico nella controversia che oppone l'istante ai signori CO 1, __________, CO 2, __________, CO 3, __________, CO 4, __________.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 250.- sono poste a carico dell'istante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione all’arbitro designato, __________.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).