Incarto n.
13.2009.7

Lugano

21 maggio 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

vista l’istanza di concorso nell’assunzione di prova proposta il 4 novembre 2009 dal Tribunale arbitrale composto degli avv. __________, ing. __________ e avv. __________, chiamato a statuire nella vertenza arbitrale pendente tra

 

 

IS 1

patrocinata dall’ PA 1

 

contro

 

 

__________ CO 1

patrocinato dall’ PA 2

 

 

richiamata l’ordinanza 9 novembre 2009 e accertato che l’8 febbraio 2010 il Tribunale di __________ ha proceduto all’assunzione testimoniale di __________, c/o __________, via __________, __________ (__________), richiesta dal Tribunale arbitrale;

 

constatato che l’istanza può così essere evasa con la trasmissione al Tribunale arbitrale del verbale di audizione del testimone, in originale;

 

rilevato che per le spese è applicabile l’art. 22 LTG;

 

richiamato l’art. 360 CPC;

 

 

decreta:                     

 

                                   1.   L’istanza 4 novembre 2009 di concorso nell’assunzione in via rogatoriale della deposizione testimoniale di __________, c/o __________, via __________, __________ (__________), è evasa con la trasmissione al Tribunale arbitrale del verbale originale 8 febbraio 2010 del Tribunale di __________.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- sono poste a carico del Tribunale arbitrale composto degli avv. __________, ing. __________ e avv. __________.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

Comunicazione al Tribunale arbitrale c/o avv. __________, via della __________, 6900 __________

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).