Q

Lugano

13 agosto 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Celio

 

vicecancelliera:

Meyer

 

 

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione 27 agosto 2009 da

 

 

AT 1 

 AT 2 

entrambi rappr. dall’  RA 2 

 

 

contro

 

 

 

 CV 1 

rappr. dall’  RA 1  

 

 

 

 

 

 

chiedente di accertare che AT 2 - socio e gerente di AT 1 - è l’autore dell’opera “Casa con atelier a __________”, che CV 1 ha edificato l’opera sul fondo part. __________ RFD di __________ in violazione dell’art. 10 LDA, e di condannare CV 1 al pagamento di fr. 40'572.- oltre interessi a AT 1 a titolo di risarcimento danni e fr. 3'000.- a AT 2 a titolo di risarcimento per torto morale;

 

domande alle quali il convenuto si è opposto con risposta 4 novembre 2009;

 

citate le parti all’udienza preliminare del 21 giugno 2010;

 

esperita l'istruttoria;

 

preso atto della rinuncia delle parti ad essere convocate per il dibattimento finale e viste le rispettive conclusioni scritte di data 28 rispettivamente 29 febbraio 2012;

letti ed esaminati gli atti prodotti e posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Dev’essere accolta la suddetta petizione?

2.     Il giudizio su tassa, spese di giustizia e ripetibili.

 

 

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con rogito 21 novembre 2005 del notaio avv. __________, __________ e __________ A__________, proprietari del fondo n. __________ RFD di __________, hanno concesso un diritto di compera su detto fondo a CV 1 e __________ P__________, i quali erano intenzionati a edificarvi una casa, e meglio una costruzione secondo il sistema modulare ideato dalla società austria­ca        O__________.

 

                                         Nel corso del 2005 O__________ ha incaricato AT 1 - di cui l’arch. AT 2 è socio e gerente (doc. B) - della progettazione, della richiesta di rilascio della licenza edilizia e della direzione lavori per una casa con atelier sul mappale in questione. Sorte delle differenze in merito alle pretese per onorari espo­ste da AT 1 e AT 2, di cui CV 1 ha rifiutato il pagamento, con lettera 12 aprile 2006 AT 1 ha ritirato, in qualità di progettista, la domanda di licenza edilizia da essa inoltrata il 17 gennaio 2006.

 

                                         Nel corso del mese di aprile 2006 CV 1 e __________ P__________ hanno inoltrato una nuova domanda di costruzione, nella quale era indicato quale progettista l’ing. TE 1. Il Municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia il 19 luglio 2006. CV 1 e __________ P__________ hanno esercitato il diritto di compera il 12 settembre 2006, diventando così proprietari del fondo in questione.

 

                                         Nel novembre 2008 AT 2, rilevato che sul mappale n. __________ RFD di __________ era stata edificata una casa con atelier che a suo dire rispecchiava i piani da lui a suo tempo allestiti, ha inviato a CV 1 una nota d’onorario di fr. 40'572.- per il lavoro svolto. Preso atto che CV 1 non intendeva onorare la fattura, AT 1 ha inoltrato nei suoi confronti, il 28 gennaio 2009, una querela penale per violazione dell’art. 67 cpv. 1 LDA.

 

 

                                  B.   Con petizione 27 agosto 2009 AT 1 e AT 2 hanno convenuto in giudizio CV 1 chiedendo di accertare che AT 2, socio e gerente di AT 1l, è l’autore dell’opera “Casa con atelier a __________”, di accertare che CV 1 ha edificato la menzionata opera sul fondo part. __________ RFD di __________ in viola­zione dell’art. 10 LDA, nonché di condannare CV 1 al pagamento di fr. 40'572.- oltre interessi a AT 1 a titolo di risarcimento danni e fr. 3'000.- a AT 2 a titolo di risarcimento per torto morale.

 

 

                                  C.   Con risposta 4 novembre 2009 CV 1 si è opposto alla petizione, sottolineando innanzitutto di aver edificato la casa con atelier così come progettata dall’arch.  K__________, secondo il sistema modulare ideato dalla società O__________, la quale deve essere considerata autrice dell’opera. Ha quindi rilevato che AT 2 (o AT 1) ha unicamente ricevuto da O__________ l’incarico di ottenere il rilascio della licenza edilizia per il progetto da quest’ultima creato, evidenziando che la domanda di costruzione è successivamente stata presentata dall’ing. TE 1 su incarico di O__________. In assenza di un rapporto contrattuale fra le parti in causa, nulla è dovuto agli attori, il convenuto neppure essendo a conoscenza del contenuto degli accordi intercorsi tra parte attrice e O__________. Il convenuto ha altresì contestato l’applicabilità della norma SIA e l’ammontare dell’onorario di cui è chiesto il pagamento.

 

 

                                  D.   Con replica 10 dicembre 2009 la parte attrice ha confermato le proprie domande, contestando le argomentazioni di controparte. Ha in particolare rilevato che le case raffigurate nel doc. 1, che a mente del convenuto sarebbero state all’origine del progetto, non corrispondono a quella poi edificata dal convenuto. I progetti datati aprile/giugno 2006 dell’ing. TE 1 sarebbero poi identici a quelli del gennaio 2006 di AT 1.

 

 

                                  E.   Nell’allegato in duplica 7 gennaio 2010 il convenuto ha ribadito quanto indicato in risposta, osservando che gli attori avrebbero dovuto rivolgere le proprie pretese direttamente a O__________, dalla quale hanno ricevuto l’incarico di ottenere il rilascio della licenza edilizia.

 

 

                                  F.   Con le conclusioni le parti hanno entrambe confermato le rispettive domande di causa.

 

 

Considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto proces­suale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza al procedimento in esame continua ad essere applicabile il CPC-TI. Per quanto concerne la competenza per materia, si osserva che con l’entrata in vigore della nuova Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), dal 1° gennaio 2011 la competenza a dirimere le cause proposte direttamente in appello è passata dalla seconda alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 5), circostanza di cui le parti sono state rese edotte con ordinanza 14 febbraio 2011.

 

 

                                   2.   La prima questione da esaminare è se in concreto il progetto allestito dall’arch. AT 2 costituisce un’opera protetta ai sensi dell’art. 2 LDA, più precisamente se i piani da lui elaborati nell’ambito del progetto “Casa con atelier a __________” presentano un’attività creatrice che si distingue da realizzazioni dello stesso tipo, tenuto conto delle limitazioni imposte dai dati tecnici, giuridici e topografici (Tissot, in: La proprieté intellectuelle des architectes e des ingénieuers, Journées suisses du droit de la construction 2007, pag. 293).

 

                                2.1   La Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) – contrariamente alla formulazione dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LDA – non disciplina la protezione dell’autore di un’opera, bensì la protezione del diritto dell’autore su un’opera (Hilty, Urheberrecht, 2011, n. 79, 95). Per l’art. 2 cpv. 1 LDA, sono opere, indipenden­temente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell’ingegno, letterarie o artistiche, che presentano un carattere originale. Entrambe le premesse devono essere date cumulativamente affinché vi possa essere protezione ai sensi della LDA. Il termine “ingegno” evidenzia che l’opera deve basare sulla volontà umana, ossia sull’esternazione di un pensiero da parte di una persona fisica (Hilty, op. cit., n. 83). Dal criterio della “creazione” emerge che qualcosa di non ancora esistente, una novità oggettiva, deve essere creata (Hilty, op. cit., n. 85). Inoltre deve essere dato un “carattere individuale” che sussiste quando è data un’idea originale, quale creazione caratteristica dell’ingegno con impronta individuale e quale incarnazione di un pensiero per il quale era necessaria un’idea individuale dell’intelletto. In altre parole l’opera protetta dalla LDA è esclusivamente un’opera intellettuale che porta l’impronta di un’attività creatrice originale caratterizzata dalla personalità dell’autore. Una mera novità soggettiva non basta, ma quanto creato deve sufficientemente e oggettivamente differire da creazioni già esistenti. L’individualità dipende inoltre dalla libertà di manovra dell’autore: laddove questa libertà è ristretta, un’attività indipendente ridotta può essere sufficiente a concedere la protezione (DTF 130 III 168 consid. 4.1, 4.5 e 5; 125 III 328, consid. 4b; 110 IV 102, consid. 2; 113 II 190, consid. I.2.a; 117 II 466, consid. 2a; Hilty, op. cit., n. 91-92; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 2000, n. 4-6, 8, 16-17; Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, 2000, n. 73, 74, 76; Dessemontet, in Dessemontet/Cherpillod/Perret/ Liechti/Lutz, La nouvelle loi fédérale sur le droit d’auteur, 1994, pag. 28-42; Cherpillod, Le droit d’auteur des architectes, Plädoyer 6/1994, pag. 50 e segg.).

 

                                2.2   In particolare anche le opere architettoniche (art. 2 cpv. 2 lett. e LDA) godono della protezione della LDA se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale. Il piano di costruzione non è invece considerato un’opera architetto­nica, bensì rientra sotto i disegni tecnici di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. d LDA. Ritenuto che le premesse della protezione e gli effetti della stessa sono i medesimi sia per l’opera sia per i piani, la differenza non appare di per sé di rilievo. Si pone nondimeno il quesito a sapere in che misura occorra costruire secondo i piani dell’architetto e meglio in che misura sia possibile differire dal progetto affinché si possa ritenere di essere in presenza di un semplice adattamento, rispettivamente quando invece – se il progetto utilizzato fungeva unicamente quale ispirazione – la costruzione assume un’impronta individuale (Hilty, op. cit., n. 107, 184). La giurisprudenza è restrittiva nel riconoscere protezione a opere architettoniche. L’architetto che disegna piani e progetti può godere della protezione della LDA, anche se non crea qualcosa di assolutamente nuovo ed originale (Tissot, op. cit., pag. 291). È però necessario che egli applichi le sue conoscenze professionali in modo da creare con il proprio ingegno qualcosa di individuale. Non è sufficiente invece che contribuisca unicamente con le sue abilità tecniche o combini elementi stilistici conosciuti (DTF 117 II 466, consid. 2a, 5d; Tissot, op. cit., pag. 292-293; Thies/Spauschus, Quo vadis Baukultur? Der Schutz der Urheberpersönlichkeit von Architekten in Deutschland und der Schweiz, sic! 2007, 883 e segg.; Wenger Berger, Quo Vadis Baukultur? Eine Präzisierung, sic! 2008, 320 e segg.; Rehbinder, op. cit., n. 84).

 

                                2.3   Come visto sopra, non è contestato che l’arch. AT 2 abbia allestito i piani di cui ai doc. B1-B15. Controverso è per contro se tali piani possono costituire un’opera ai sensi della LDA, gli stessi essendo basati su sistemi modulari ideati da O__________, rispettivamente sulle istruzioni ricevute dal convenuto che gli ha sottoposto delle idee già elaborate da altri. La dottrina differenzia tra elaborazione (Bearbeitung), rielaborazione (Neugestaltung) e  trasformazione non creativa (nicht-schöpferische Umgestaltung). Una elaborazione o una cosiddet­ta “opera di seconda mano” (art. 3 LDA) é data quando elementi o una combinazione di elementi di un’opera esistente vengono riportati in una nuova opera in modo tale che resti riconoscibile il carattere originale dell’opera preesistente. Si è invece in presen­za di una rielaborazione se la nuova creazione è a tal punto indipendente che gli elementi dell’opera preesistente non sono più oggettivamente riconoscibili. Una trasformazione non creativa invece è data se le modifiche implicano una semplice alterazione dell’opera preesistente che di per sé non ha carattere individuale (Hilty, op. cit., n. 123; Rehbinder, op. cit. n. 94-101). Inoltre, talune scelte architettoniche sono dettate all’architetto da elementi esterni, indipendenti dalla sua volontà, ad esempio le disposizioni di pianificazione del territorio, le norme di polizia o la configurazione particolare della particella, o ancora i desideri del committente. Soluzioni architettoniche dipendenti da siffatti elementi non sono sufficienti a conferire un carattere individuale alla crea­zione, l’architetto non potendo fondare l’originalità della sua opera su elementi che gli sono stati imposti (Tissot, op. cit., pag. 292). Occorre esaminare per ciascun caso concreto, in che misura l’architetto abbia scartato le scelte e le soluzioni consuete, al fine di determinare se la creazione possa essere considerata individuale (Tissot, op. cit., pag. 293).

 

                                2.4   È indiscusso che gli attori sono stati incaricati di progettare una casa di sistema, consistente in elementi modulari, dalle dimen­sioni definite in 62.5 cm (conclusioni di parte attrice pag. 4). Il progetto dell’arch. AT 2 si basa dunque su pannelli modulari predefiniti dal sistema di O__________, ossia su un’idea (abitazione/costruzione modulabile) della società austriaca. Gli attori stessi “non preten­dono di aver inventato le componenti di costruzione modulari della O__________” (replica pag. 10). Questo tipo di costruzione è stato notato dal convenuto che ha deciso di edificare la propria casa in base al modello O__________. Inoltre egli ha dato chiare istruzioni circa la tipologia della costruzione, fondata su un progetto già realizzato da O__________. Così CV 1 dinnanzi al Procuratore pubblico: “La nostra idea, mia e di mia moglie, era quella di costruire una nuova casa una volta giunto alla pensione. Avevamo ben in chiaro il tipo di casa che volevamo costruire, ossia una casa su un piano, divisa in due parti (piano abitativo e atelier, visto che mia moglie, come detto, è un’artista). Avevo infatti visto in televisione, nel 2002/2003, una trasmissione sulla ditta austriaca O__________ e sulle costruzioni che questa ditta effettuava, ossia costruzioni con un sistema modulare e con costi fissi, chiavi in mano. Ho quindi preso contatto con la ditta O__________ poco tempo dopo la trasmis­sione televisiva e con mia moglie abbiamo visitato la ditta in Austria, nonché alcuni edifici che la O__________ aveva costruito nei dintorni della sua sede. Con mia moglie abbiamo subito individuato il modello di casa che ci sarebbe piaciuto costruire. Produco a questo proposito un’immagine del modello che avevamo scelto (doc. A)” (verbale di interrogatorio 9 giugno 2009, inc. 2009.956 del Ministero pubblico, pag. 2). La casa raffigurata nel menzionato doc. A (due blocchi color nero, col tetto piano e grandi vetrate di vetro) corrisponde a quella ritratta sul doc. 1 prodotta dalla parte convenuta.

                                         Quanto dichiarato dal convenuto è stato confermato dalla testimonianza di  H__________, dipendente venditore e amministratore di O__________: “Die Firma O__________ plant Häuser und setzt diese Planungen auch um […]. Der Name O__________ bedeutet “Offenes Architektursystem”. Wir haben systematisierte technische Grundlagen für die Umsetzung von Häusern entwickelt. Wir fertigen auch Module vor mit einem hohen Vorfertigungsgrad, insbesondere was den Rohbau angeht (verbale di audizione testimoniale 19 gennaio 2011, risposta alla domanda nr. 2 di parte convenuta). “Wenn mir Dokument Nr 1 der Prozessakten vorgehalten wird, so erkenne ich darin eine Seite unserer Homepage. Dieses Dokument zeigt ein Projekt von uns, das wir seinerzeit entwickelt haben. Dieses Projekt steht als Beispiel auf der Homepage. Dieses auf dem Dokument Nr 1 gezeigte Haus war das erste oder zweite Haus, das wir nach diesem O__________-__________ gebaut haben” (verbale di audizione testimoniale 19 gennaio 2011, risposta alla domanda nr. 3 di parte convenuta). “CV 1 kam seinerzeit zu uns mit sehr klaren Vorstellungen, wie sein haus aussehen sollte. Seine Vorstellungen lehnten sich sehr stark an das auf Dokument Nr 1 abgebildete Haus an” (verbale di audizione testimoniale 19 gennaio 2011, risposta alla domanda nr. 4 di parte convenuta). In merito al progetto doc. B1-B15 emerge inoltre che “Die Firma O__________ hat dieses Projekt ausgeführt und wir wurden vom Bauherrn diesbezüglich beauftragt. Die Zeichnungen, die dem Dokument beiliegen, wurden nicht von der Firma O__________ erstellt. Gezeichnet wurde das Projekt von Architekt AT 2. Es ist so, CV 1 ist zu uns gekommen, der Firma O__________, und hatte klare Vorstellungen von einem Projekt. Er hatte ein Projekt, das von uns bereits im __________ erstellt wurde, als Vorstellung zugrunde gelegt. Er (CV 1) hatte auch selber klare Vorstellungen skizziert gehabt, wie das Projekt aussehen sollte. Der Grund, dass wir uns an Herrn AT 2 gewendet haben, war, dass das Projekt im Tessin ausgeführt werden sollte und wir baten ihn, auf Basis der Skizzen des CV 1 einen Entwurf zu erstellen” (verbale di audizione testimoniale 13 maggio 2011, risposta alle controdomande nr. 2 e 3 di parte attrice).

 

                                2.5   Gli attori stessi rilevano di aver avanzato le proprie proposte architettoniche in base alla situazione morfologica del terreno (in forte pendenza) e ai desideri e alle esigenze dei coniugi CV 1 (replica pag. 6), nonché di aver progettato una casa di sistema, consistente in elementi modulari (conclusioni di parte attrice, pag. 4). Già si è detto sopra che, quando le scelte architettoniche sono dettate all’architetto da elementi esterni, indipendenti dalla sua volontà, come le disposizioni di pianificazione del territorio, la configura­zione della particella e i desideri del committente, la creazione non può presentare un carattere individuale, l’architetto non potendo fondare l’originalità della sua opera su elementi che gli sono stati imposti.

                                         In petizione gli attori si sono limitati a sostenere che il progetto architettonico così creato costituisce un’opera architettonica protetta dalla LDA perché manifesta un carattere originale, senza però mini­mamente spiegare in cosa consisterebbe questa originalità (petizione, pag. 5, punto 4). In replica e con le conclusioni scritte, essi hanno poi per contro individuato il carattere originale del pro­getto architettonico nell’aver studiato le possibili soluzioni archi­tetto­niche sul terreno, elaborato il progetto di massima e quelli definitivi rispettando la volontà e le esigenze dei coniugi CV 1, orientando la parte abitativa verso valle in modo da permettere la vista sul lago e posizionando l’atelier verso nord per ottenere un’illuminazione naturale tutto il giorno (replica pag. 6 e 10 con riferimento al doc. 5, conclusioni attore pag. 5-6).

                                         Quanto - superficialmente - addotto dagli attori non è però sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’opera protetta ai sensi dell’art. 2 LDA. Quanto asserito dagli attori rientra o dovrebbe perlomeno rientrare nelle abilità tecniche e conoscenze professionali di qualsiasi architetto. Incombeva agli attori l’onere di spiegare e dimostrare in base a quali elementi i piani elaborati dall’arch. AT 2 presentano un’attività creativa che si distingue da realizzazioni dello stesso tipo, anche tenuto conto non solo delle limitazioni imposte dai dati tecnici, giuridici e topografici, ma anche dei desideri e delle indicazioni ricevute, in particolare fornendo i dati oggettivi e gli elementi tecnici utili al giudizio sulla qualità di “opera". I documenti agli atti, segnatamente i piani della costruzione e l’indicazione della documentazione fotografica non permettono di dedurre in cosa consiste il carattere originale del progetto oggetto di causa.

 

                                2.6   L’esistenza dell’asserito plagio era da valutare sulla base dei progetti in quanto tali ma, non essendo dato di sapere quali siano gli elementi originali/individuali dai quali si possa dedurre che l’arch. AT 2 abbia applicato le sue conoscenze professionali in modo da creare con il proprio ingegno qualcosa di individuale, quindi neppure essendovi un’opera protetta ai sensi della LDA, una tale valutazione non è possibile. Benché CV 1 abbia confermato che “vi è sostanziale identità trai piani allestiti dall’arch. AT 2 e quelli inoltrati dall’ing. TE 1”, egli ha però anche precisato che “per me si tratta comunque di piani sempre riconducibili a O__________ e quindi parte di un progetto unico […]. Per l’arch. AT 2 e poi l’ing. TE 1 rappresentavano sostanzialmente O__________ […]. Entrambi lavoravano per conto della O__________ […]. Il costo delle prestazioni di O__________ è stato pari a EUR 370'000.-; tali prestazioni comprendono la progettazione della casa, la costruzione e i costi inerenti la procedura di licenza edilizia” (verbale di interrogatorio 9 giugno 2009, inc. 2009.956 del Ministero pubblico, pag. 4-5).

                                         Se anche vi fosse totale identità tra la costruzione effettivamente edificata sul fondo n. __________ RFD di __________ (doc. 2) e i piani allestiti da AT 1 per mezzo dell’arch. AT 2 (doc. B1-B15 incarto penale) ciò non significa che si è in presenza di una violazione ai sensi della LDA, in quanto non è comunque provato che sussista un’opera degna di protezione.

 

                                2.7   Mancando un’opera ai sensi della LDA, la domanda intesa all’accertamento di una violazione dell’art. 10 LDA è respinta. Di conseguenza sono altresì respinte le domande di riconoscere un’indennità per torto morale, così come la domanda di risarcimento danni, con il rilievo che il danno, la cui entità è stata contestata, neppure è stato dimostrato.

 

 

                                   3.   In definitiva, dall’esame complessivo della documentazione agli atti e delle prove esperite risulta che, per i motivi sopra esposti, la petizione deve essere respinta.

 

                                         Giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccom­bente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili.

                                         Per quanto riguarda le spese processuali, il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile e penale cantonali si applica la tariffa previgente (art. 33 LTG). È quindi ancora da applicare la legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965. Giusta l’art. 23 vLTG la tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale di appello è il doppio di quella prevista per la prima istanza. Al proposito l’art. 17 vLTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa. Per valori litigiosi da fr. 20'001.- a fr. 50'000.- è prevista una tassa tra fr. 1'000.- a fr. 5'000.-. Nel caso in rassegna le spese processuali per questa decisione, già anticipate in ragione di fr. 2'000.- dalla parte attrice, sono fissate in complessivi fr. 8'000.- e poste a carico degli attori in solido.

 

                                         Per quanto concerne le ripetibili, anch’esse sono regolate dal diritto previgente (art. 16 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007), quindi secondo la Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA) del 7 dicembre 1984.

 

 

Motivi per i quali,

 

 

richiamati per le spese l'art. 148 CPC-TI e la vLTG,

 

 

pronuncia:

                                   1.   La petizione 27 agosto 2009 di AT 1 e AT 2 è respinta.

 

                                   2.   La tassa di giustizia                            fr. 6'500.--

                                         e le spese                                             fr.    500.--

                                         in totale                                                 fr. 7'000.--

 

                                         sono poste integralmente a carico di AT 1 e AT 2 in solido, con l’obbligo di versare, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 6'500.- a titolo di ripetibili a CV 1.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     

-      

Per la Terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).