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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Walser, presidente, Pellegrini e Celio |
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vicecancelliera: |
Meyer |
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con istanza 28 dicembre 2011 da
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IS 1
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contro |
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CO 1
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chiedente l’adozione di provvedimenti fondati sulla Legge sulla protezione dei marchi (LPM), rispettivamente sulla Legge contro la concorrenza sleale (LCSl);
richiamata la decisione superprovvisionale 29 dicembre 2011;
viste le osservazioni 17 febbraio 2012 della parte convenuta;
citate le parti all’udienza del 3 aprile 2012;
viste la risposta di merito 18 giugno 2012 della parte convenuta e la replica di merito 28 giugno 2012 dell’istante;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di provvedimenti superprovvisionali e cautelari e di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 28 dicembre 2011, IS 1 ha chiesto che, in via superprovvisionale e cautelare:
a – venga ordinato il sequestro e la custodia giudiziale di tutti i capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio recanti i contrassegni
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lesivi dei marchi dell’istante CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________, presenti presso il __________ della convenuta sito nel Centro commerciale di __________, come pure presso i punti vendita __________ di __________, __________ e __________, __________ __________ e __________, __________, __________ __________, e nei locali commerciali e magazzini della stessa;
b – venga imposto alla convenuta il divieto d’importazione, vendita, offerta e commercializzazione di capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio recanti i contrassegni
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lesivi dei marchi della ricorrente CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________;
c - Il divieto di cui al punto b) è assortito dalla comminatoria di segnalazione degli organi della convenuta al Giudice penale per il reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità ex art. 292 CP.
Per ogni singola violazione del divieto di cui al punto b) è comminata alla convenuta e ai rispettivi organi una multa disciplinare di CHF 5'000.- ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b CPC o nell’ammontare disposto dal tribunale;
nel merito che:
a – siano confiscati e distrutti definitivamente tutti i capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio recanti i contrassegni
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lesivi dei marchi dell’istante CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________, presenti presso il __________ della convenuta sito nel Centro commerciale di __________, come pure presso i punti vendita __________ di Bellinzona, __________ e __________, __________ __________ e __________, __________, __________ __________, e nei locali commerciali e magazzini della stessa;
b – venga impartito in maniera definitiva alla convenuta il divieto d’importazione, vendita, offerta e commercializzazione di capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio recanti i contrassegni
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lesivi dei marchi della ricorrente CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________;
B. Con decisione superprovvisionale 29 dicembre 2011, il presidente della terza Camera civile, in parziale accoglimento della domanda supercautelare ha disposto quanto segue:
1.1. E' ordinato il sequestro di tutti i capi di abbigliamento, in
particolare felpe con il cappuccio
- con il marchio “__________”
- con il logo __________
- con il logo __________
- con il logo __________
che si trovano presso il negozio __________ siti nel Centro commerciale di __________, rispettivamente a __________, __________ e __________ e __________, __________, rispettivamente nei locali commerciali e magazzini della __________ che questa è tenuta a indicare in sede di sequestro.
1.2. È fatto divieto alla convenuta di vendere capi di abbigliamento, in particolare di felpe col cappuccio, recanti i contrassegni
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lesivi dei marchi dell’istante CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________”, CH-Nr. __________ “__________” e CH-Nr. __________ __________.
1.3. Per ogni singola violazione del divieto di cui al punto 1.2 è comminata alla convenuta e ai rispettivi organi una multa disciplinare di CHF 100.- ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b CPC.
Alla CO 1 è quindi stato assegnato un termine di 20 giorni per inoltrare le proprie osservazioni. L’attribuzione delle spese giudiziarie è stata rinviata alla decisione sulla domanda cautelare.
In data 11 gennaio 2012 la Polizia cantonale ha proceduto al sequestro presso la convenuta dei capi d’abbigliamento oggetto di contestazione.
C. Con osservazioni 17 febbraio 2012, limitate all’istanza cautelare, la parte convenuta vi si è opposta, contestando l’illiceità del suo comportamento. Ha altresì chiesto che controparte sia astretta a prestare una garanzia di fr. 30'000.- ex art. 264 CPC. Con dichiarazione 16 febbraio 2012 essa ha comunque dichiarato di non più acquistare in futuro merce oggetto di contestazione e di distruggere i residui di merce di cui ancora dispone, compresa quella oggetto dei sequestri civili e penali.
D. Con osservazioni 16 marzo 2012 la parte istante si è opposta alla domanda di prestazione di garanzia.
E. Al dibattimento sulla domanda cautelare del 3 aprile 2012, il presidente della terza Camera civile, rilevato che a dipendenza della menzionata dichiarazione 16 febbraio 2012, la procedura cautelare diventava priva di interesse, sicché non v’era più necessità di compiere ulteriori atti, ha proposto di risolvere il contenzioso stralciando sia la procedura cautelare sia la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dai ruoli, ponendo le spese di giudizio a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
La parte convenuta ha accettato seduta stante la proposta. Con scritto 10 aprile 2012 la parte istante ha dichiarato di non aderire alla proposta, postulando la continuazione della procedura.
In data 3 maggio 2012 la parte istante ha inoltrato un memoriale di replica che non è stato intimato alla controparte.
F. Con risposta sul merito del 18 giugno 2012 la convenuta ha postulato la reiezione dell’istanza contestando in particolare la possibilità di procedere mediante la procedura per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti.
Con replica spontanea 28 giugno 2012 la parte istante ha confermato le proprie domande.
Considerato
in diritto: 1. Preso atto del rifiuto della proposta transattiva da parte dell’istante, è necessario procedere con la decisione.
Va avantutto rilevato che gli scritti integrativi 20 giugno 2012 e 3 luglio 2012 dell’istante vanno estromessi dagli atti in quanto irriti, non essendo ammissibile completare a discrezione gli atti di causa con la produzione di nuovi documenti.
2. Procedimento cautelare
Con la dichiarazione 16 febbraio 2012 (doc. 2), con la quale la convenuta ha dichiarato di non più acquistare in futuro merce oggetto di contestazione e di distruggere i residui di merce di cui ancora dispone, compresa quella oggetto dei sequestri civili e penali (verbale d’udienza 3 aprile 2012), essa ha sostanzialmente aderito alle richieste della controparte. A prescindere dalla questione a sapere se siffatto comportamento costituisca acquiescenza – ciò considerate le riserve espresse dalla convenuta medesima, la quale fa dipendere questa sua decisione unicamente da questioni di mera opportunità, negando invece l’esistenza di un suo comportamento illecito – il procedimento cautelare è così divenuto privo di interesse e può essere stralciato dai ruoli, dovendosi in questo caso però ancora decidere sulla ripartizione delle spese di giudizio, senza che sia necessario procedere ad ulteriori atti.
Richiamate le menzionate dichiarazioni della convenuta, appare opportuno altresì ordinare formalmente la distruzione dei capi d’abbigliamento sequestrati in data 29 dicembre 2011
Così stando le cose, il memoriale di replica 3 maggio 2012 appare, oltre che irrito in quanto introdotto dopo l’udienza di discussione, inutile, oltre che tardivo, considerato che esso è stato inoltrato spontaneamente un mese dopo l’udienza.
3. Procedimento di merito
L’istante ha inoltrato la domanda di provvedimenti cautelari pedissequamente alla procedura di merito, per la quale l’istante ha optato per la procedura sommaria, e meglio per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti.
Par l’art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara. Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito (cpv. 3).
Una situazione giuridica chiara presuppone che l’applicazione del diritto conduca a un risultato univoco, ciò che non accade di regola se l’applicazione di una norma richiede una decisione fondata sull’apprezzamento o sull’equità (DTF 138 III 123).
4. Nel caso concreto la situazione è tutt’altro che chiara, dovendosi comunque determinare se i segni distintivi applicati sui capi d’abbigliamento venduti dalla convenuta e oggetto della presente procedura siano lesivi dei marchi registrati dall’attrice, ciò che richiede una decisione fondata sull’apprezzamento.
Di conseguenza non paiono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale per casi manifesti. Non induce a diversa conclusione il fatto che nell’ambito del procedimento cautelare sono stati ritenuti dati presupposti per l’adozione di misure provvisionali, la circostanza che una cosa sia verosimile non significando ancora che essa sia anche manifesta.
5. Le spese processuali, fissate in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Nella situazione concreta, tenuto conto dell’esito della cautelare e dell’inammissibilità della procedura di merito, gli oneri processuali sono posti a carico della parte istante in ragione di ¾ e a carico della parte convenuta in ragione di ¼.
Per tutti questi motivi, richiamati gli art. 257 e 104 seg. CPC
pronuncia: 1. L’istanza cautelare 28 dicembre 2011 di IS 1 è stralciata dai ruoli.
2. È ordinata la distruzione a opera del Tribunale di appello dei capi di abbigliamento sequestrati
3. La domanda di prestazione di garanzia 17 febbraio 2012 di CO 1 è priva d’oggetto.
4. Non si entra nel merito dell’istanza 28 dicembre 2011 di IS 1.
5. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 3’200.-, da anticipare dall’istante, sono poste a carico di CO 1 in ragione di fr. 800.- e per il resto sono a carico di IS 1, la quale inoltre rifonderà a CO 1 fr. 3'000.- per parte di ripetibili.
6. Notificazione:
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Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). La parte istante è resa attenta che, avendo essa omesso di indicare il valore litigioso, essa dovrà provvedervi in modo adeguato in sede di ricorso.