Incarto n.
13.2011.28

Lugano

22 giugno 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Ermotti (supplente)

 

vicecancelliera:

 Meyer

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.171 (procedura sommaria, diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 15 marzo 2011 da

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

 

 

rilevato

in fatto e diritto:           che nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, inc. n. DI.2008.186, con sentenza 3 gennaio 2011, RE 1 è stato condannato a versare alla moglie CO 1 un importo di fr. 2'620.- a titolo di contributo alimentare mensile a favore dei figli, con effetto a partire dal 1° gennaio 2011;

 

                                         che con istanza 15 marzo 2011, inc. n. SO.2011.171, CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine al datore di lavoro del marito, __________ , di trattenere dal salario mensile spettante a RE 1, l’importo di fr. 2'620.-, non avendo egli versato i contributi alimentari dovuti ai figli in base alla summenzionata sentenza;

 

                                         che con decisione supercautelare 15 marzo 2011 il Pretore ha accolto la domanda dell’istante, ordinando al datore di lavoro di RE 1 di trattenere fr. 2'620.- dal salario del proprio dipendente;

 

                                         che all’udienza di discussione cautelare 8 aprile 2011, il convenuto ha chiesto la revoca della trattenuta di salario ordinata dal Pretore, sostenendo che la stessa lede la sua immagine di fronte al suo datore di lavoro e poiché non corrisponde al vero che egli non abbia voluto versare i contributi alimentari;

 

                                         che con sentenza 22 aprile 2011 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, evidenziando che il convenuto ha mancato al proprio dovere di mantenimento sin dal primo termine di scadenza, senza mostrare l’intenzione di voler adempiere a quanto statuito e senza sollevare motivazioni atte a revocare la trattenuta di salario, ragione per cui ha accolto l’istanza di diffida ai debitori e posto a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 1'000.-, le spese e la rifusione all’istante di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;

 

                                         che con reclamo 10 maggio 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo l’annullamento del dispositivo n. 2 nel senso di ridurre la tassa di giustizia a fr. 400.- e le ripetibili a fr. 600.-, formulando nello stesso tempo una domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;

 

                                         che il gravame non è stato intimato alla controparte;

 

                                         che l’istanza di diffida ai debitori è stata introdotta il 15 marzo 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto proces­suale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011;

 

                                         che, al di fuori del processo concernente l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, la diffida ai debitori per il mantenimento del figlio è trattata con la procedura sommaria (art. 302 CPC);

 

                                         che contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308 CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che nel caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile;

 

                                         che, la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

 

                                         che, per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447), da proporre nel medesimo termine per l’impugnazione del merito;

 

                                         che, essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;

 

                                         che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);

 

                                         che nel caso concreto, il reclamante sostiene che la tassa di giustizia e le ripetibili sono eccessive e prive di fondamento, rimproverando al Pretore di aver erroneamente calcolato il valore di causa sulla base dei contributi alimentari dovuti;

 

                                         che va anzitutto rilevato come – contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante – il Pretore non ha sostenuto che il contributo alimentare è fuori discussione, limitandosi invece a constatare che le motivazioni addotte dal convenuto sono irrilevanti nella misura in cui tendono a rimettere in discussione la ripartizione dei compiti tra i coniugi, già fissata nella sentenza di procedura a protezione dell’unione coniugale, ormai cresciuta in giudicato;

 

                                         che la causa oggetto di esame ha indubbiamente un valore pecuniario, che deve essere determinato giusta l’art. 92 CPC, secondo cui le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano (cpv. 1), ritenuto che, in caso di durata incerta o illimitata, è da considerare quale valore capitalizzato l’importo annuo della prestazione moltiplicato per venti (cpv. 2);

 

                                         che, per quanto precede, la decisione con la quale il primo giudice ha determinato il valore litigioso in applicazione dell’art. 92 cpv. 1 CPC, considerando i contributi alimentari dovuti a ciascun figlio dal mese dell’ordine di trattenuta del salario sino al compimento del loro 18esimo anno di età, per un totale di circa fr. 132'040.-, appare corretta;

 

                                         che le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), e nella sua applicazione l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità potendo intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;

 

                                         che l’art. 7 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa;

 

                                         che per valori litigiosi da fr. 100'000.- a fr. 200'000.- è prevista una tassa tra fr. 3'000.- e fr. 12'000.-;

                                        

                                         che per la procedura sommaria la tariffa essendo la metà di quella per la procedura ordinaria (art. 9 LTG), in concreto la tassa minima sarebbe di fr. 1'500.-;

 

                                         che le ripetibili vanno invece stabilite sulla scorta del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar);

 

                                         che, per valori litigiosi da fr. 100'000.- a fr. 500'000.- l’art. 11 Rtar prevede per le ripetibili una percentuale tra il 6 e il 9%, ritenuto che nelle procedure speciali civili le stesse sono fissate tra il 20 e il 70% dell’importo così calcolato;

 

                                         che in concreto l’importo minimo delle ripetibili sarebbe di fr. 1'584.-;

 

                                         che fissando la tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le ripetibili in fr. 1'500.-, il Pretore ha prelevato un importo inferiore al minimo previsto dalla LTG e attribuito ripetibili inferiori al minimo previsto dal Rtar;

 

                                         che non si intravvede quindi nell’operato del giusdicente un eccesso né un abuso del potere di apprezzamento, né tanto meno la decisione può essere ritenuta arbitraria, considerato non da ultimo che il reclamante neppure indica quale dovrebbe essere a suo avviso il valore pecuniario in base al quale calcolare le spese giudiziarie;

 

                                         che di conseguenza il reclamo dev’essere respinto;

 

                                         che l’istanza di assistenza giudiziaria deve pure essere respinta, mancando sin dall’inizio la probabilità di esito favorevole del reclamo;

 

                                         che le spese processuali seguono la soccombenza;

                                        

                                         che, non avendo CO 1 dovuto per il momento inoltrare osservazioni al reclamo di controparte, non si assegnano ripetibili;

 

per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio formulata da RE 1 con reclamo 10 maggio 2011 è respinta.

 

                                   3.   Le spese processuali in fr. 250.- sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

                                     

                                   4.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).