Incarto n.
13.2011.29

Lugano

12 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Celio

 

vicecancelliera:

Meyer

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 4 aprile 2011 presentato da

 

 

avv.  RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 22 marzo 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di __________, concernente la nota professio­nale del 17 marzo 2011 per la retribuzione del gratuito patrocinio emessa nell’ambito della procedura di divorzio comune con accordo completo promossa in data 29 ottobre 2010 (inc. n. OA.2010.781) da

 

 PI 1

 

e

 

 PI 2

 

entrambi patrocinati dal reclamante.

 

 

esaminati gli atti;     

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto :

 

                                1.      PI 1 e PI 2 hanno chiesto, in data 29 ottobre 2010 nell’ambito della procedura di divorzio comune con accordo completo promossa dinnanzi alla Pretura di __________, di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                          Con decisione 16 febbraio 2011, il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da PI 1 e PI 2, ponendo le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. Pietro Simona.

 

 

                                2.      Per le proprie prestazioni l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la nota professionale 17 marzo 2011 di complessivi fr. 2'059.20, di cui fr. 1'716.- di onorario, fr. 211.30 di spese e fr. 131.90 di IVA.

                                         

                                          Il Pretore aggiunto ha tassato la nota con decisione 22 marzo 2011, fissando l'onorario fino al 31 dicembre 2010 in fr. 225.-, le relative spese in fr. 22.50 e l’IVA al 7.6% in fr. 18.80 e riconoscendo dal 1° gennaio 2011 un onorario di fr. 495.-, le relative spese di fr. 49.50 e l’IVA all’8% di fr. 43.55, per un totale di complessivi fr. 848.05.

 

 

                                3.      Con reclamo 4 aprile 2011 alla Sezione civile del Tribunale d’appello, l’avv. RE 1 insorge contro la citata tassazione, chiedendo in via principale la modifica della decisione impugnata nel senso di riconoscergli integralmente il dispendio di tempo (9 ore e 32 minuti) e le spese come esposti nella nota d’onorario, in via subordinata l’annullamento della decisione stessa e la trasmissione degli atti alla Pretura per l’emanazione di una nuova decisione previa audizione.

 

                                          Le parti non sono state invitate a formulare osservazioni.

 

 

                                   4.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). L’art. 404 CPC prescrive che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, considerato che per la litispendenza fa stato l’inoltro dell’istanza, avvenuta in concreto il 29 ottobre 2010 (inc. n. OA.2010.781), al procedimento di cui trattasi è ancora applicabile il sistema di tassazione delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La rimunerazione del patrocinatore di un assistito al beneficio del gratuito patrocinio non deve quindi necessariamente essere compresa nella decisione sulle spese giudiziarie unitamente al merito della procedura come previsto dal nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 122 cpv. 1 lett. a e b CPC), bensì può essere tassata separatamente ai sensi della vLag, come fatto nel caso in esame.

 

 

                                   5.   Per quanto concerne i rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. L’applicazione dell’art. 405 CPC è indubbia nel caso di decisioni finali, mentre è controversa di fronte a decisioni incidentali che non pongono fine al procedimento. Occorre dunque innanzitutto stabilire la natura della decisione con la quale il giudice fissa l’onorario del patrocinatore in regime di assistenza giudiziaria.

 

                                5.1   Il giudizio sulla tassazione della nota professionale viene emanato alla fine della procedura di merito, dovendosi tener conto di tutta l’attività compiuta dal patrocinatore sino al termine del suo mandato. Il giudizio sull’onorario dell’avvocato è quindi parte della decisione finale. Ciò significa avantutto che, tenuto conto che il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale con decisione 22 marzo 2011, in applicazione dell’art. 405 CPC, nel caso concreto sono dati i rimedi di diritto previsti dal nuovo Codice di procedura civile svizzero.

 

                                5.2   Ciò premesso, va rilevato che l’onorario dell’avvocato di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio è parte delle spese giudiziarie (art. 110 CPC; cfr. Fischer, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 6 ad art. 110; Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 3 ad art. 110), sulle quali il giudice statuisce con la decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o in caso contrario con reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo. La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione impugnata, che rimane una decisione finale. Di conseguenza neppure vi sono effetti sui termini di ricorso, che rimangono invariati. Trattandosi di decisione giusta l’art. 319 lett. a CPC, competente a occuparsi del gravame sarebbe, nel caso concreto, considerato che trattasi di una causa di stato, la prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;

 

 

                                6.      In ossequio ai requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale (la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria non si sospinge oltre tali presupposti), ai fini di una decisione l'autorità può limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che l'interessato possa capire perché l'autorità abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro e che la giurisdizione di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b). Se in materia di ripetibili la decisione con cui un giudice fissa l'ammontare dell'indennità non dev'essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2), in presenza di un conteggio particolareggiato il giudice che intende scostarsene deve invece motivare almeno brevemente i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all'autorità superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 1P.85/2005 del 15 marzo 2005, consid. 2.1 con riferimenti). Tale giurisprudenza può senz'altro applicarsi, per analogia, anche alla retribuzione dei patrocinatori d'ufficio.

 

 

                                7.      L'art. 7 vLag prescrive che il patrocinatore designato deve presentare all'autorità di concessione la sua nota professionale dettagliata e che l'autorità procede alla tassazione mediante decreto “succintamente motivato”. Nel rispetto degli imperativi che sgorgano dal diritto federale l'autorità che intende scostarsi da una nota professionale deve quindi indicare, almeno brevemente, i motivi per cui stralcia o riduce determinate poste.

 

                                          Nella fattispecie, il Pretore aggiunto enunciati alcuni principi generali, ha così motivato la decisione: "che … si ritiene adeguato quantificare in 4 ore il tempo di lavoro necessario per l’adeguata conduzione del mandato, per un onorario di CHF 720.00”.

                                          Invano si cercano nella decisione impugnata indizi che permettano di stabilire dove e per quale motivo il giusdicente abbia ritenuto il dispendio di tempo esposto dal legale eccedere lo stretto necessario. In mancanza di tali indicazioni, non solo il destinatario si è trovato nell'impossibilità di contestare partitamente la decisione di tassazione, ma nemmeno questa Camera è in grado di verificare se l'opinione del Pretore possa essere condivisa. Il patrocinatore si è occupato di una procedura di divorzio con accordo completo, ciò che presuppone la previa definizione delle conseguenze accessorie. Tenuto conto del tempo dedicato all’udienza (iniziata alle 08.30 e terminata alle 10.00: verbale 16 febbraio 2011) e alla relativa trasferta, seguendo l’opinione del primo giudice, il patrocinatore avrebbe avuto a disposizione poco più di due ore per i colloqui con i due coniugi, l’acquisizione e la verifica della documentazione, la preparazione e le trattative per la convenzione e la redazione dell’istanza di divorzio, ciò che appare, di primo acchito, di assai dubbia fattibilità. Siffatta riduzione del tempo riconosciuto per lo svolgimento di una procedura completa di divorzio a sole 4 ore (mezza giornata di lavoro) in luogo delle 9 h e 32 minuti esposti (una giornata di lavoro) necessita indubbiamente di una ben più sostanziosa motivazione.

 

 

                                8.      La decisone va pertanto annullata. Diversamente da quanto postulato dal ricorrente in via principale, questa Camera non procede alla tassazione della nota d'onorario, essendo necessario rinviare l'incarto alla Pretura affinché emani una nuova decisione, debitamente motivata. Dato l'esito della procedura, le spese di giudizio sono poste a carico del Cantone. Al ricorrente sono assegnate congrue ripetibili.

 

 

Per i quali motivi

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione 22 marzo 2011 del Pretore aggiunto del distretto di Lugano è annullata.

                                          §    Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto di Lugano affinché emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

 

                                2.      Le spese di giudizio in fr. 200.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.– di ripetibili.

 

 

 

                                3.      Notificazione a:

 

-     

- PI 1 - PI 2 - Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

- Stato del Cantone Ticino, Divisione della giustizia, Bellinzona

 

 

                                        

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Poiché il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-, contro la presente decisione il ricorso in materia civile - da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 100 LTF) - è ammissibile solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).