Incarto n.
13.2011.34

Lugano

22 giugno 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Ermotti (supplente)

 

vicecancelliera:

Meyer

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.923 (annotazione provvisoria di un’ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 14 marzo 2011 da

 

 

CO 1

patrocinato dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

RE 1

patrocinato dall’ PA 2

 

 

 

 

rilevato

 

in fatto e diritto:           che con istanza cautelare e supercautelare 14 marzo 2011 CO 1 ha chiesto nei confronti di RE 1, proprietario della part. n. __________ RFD di __________, l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 170'297.25 oltre interessi per i lavori di riattazione dell’abitazione sita sul surriferito fondo, protestando tasse, spese e ripetibili;

 

                                         che con decisione 14 marzo 2011 il Pretore ha accolto la domanda di adozione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte, citando le parti all’udienza di discussione;

 

                                         che all’udienza del 14 aprile 2011 la parte convenuta si è opposta all’istanza, contestando l’entità e il valore dei lavori svolti, nonché il rispetto dei termini e delle esigenze formali del nuovo CPC, chiedendo la reiezione dell’istanza e la cancella­zione dell’ipoteca legale iscritta in via supercautelare;

 

                                         che con sentenza 14 aprile 2011 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, ordinando l’annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 170'297.25 oltre interessi a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di RE 1 e a favore di CO 1, ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 1'600.- e le spese, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 7'000.- a titolo di ripetibili;

 

                                         che con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo in via principale l’annullamento e la riformulazione del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, in via subordinata l’annullamento del dispositivo n. 3 e il rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio, censurando l’assegnazione di ripetibili all’istante, sostenendo che quest’ultima non avrebbe postulato né tantomeno quantificato l’attribuzione di ripetibili a suo favore, motivo per cui il Pretore avrebbe violato l’art. 105 CPC;

 

                                         che con osservazioni 3 giugno 2011 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo, evidenziando – per quanto qui di rilievo – di aver “protestato” le ripetibili;

 

                                         che l’istanza di iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale è stata introdotta il 14 marzo 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto proces­suale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011, il quale prevede l’applicazione della procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 11);

 

                                         che la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

 

                                         che, per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, op. cit., art. 110, pag. 447), e ciò sempre nel medesimo termine per l’impugnazione del merito, trattandosi comunque di una decisione finale;

                                         che contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308 CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che, essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;

 

                                         che nel caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile;

 

                                         che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);

 

                                         che l’art. 105 CPC stabilisce che le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio (cpv. 1), mentre le ripetibili sono assegnate dal giudice secondo le tariffe, ritenuto che le parti possono presentare una nota delle loro spese (cpv. 2);

 

                                         che in altre parole, le spese ripetibili non sono attribuite d’ufficio, essendo necessario che la parte formuli esplicita richiesta in tal senso, affinché la controparte possa prendere posizione;

 

                                         che la richiesta può essere formulata in modo generico e non quantificata, oppure con una domanda precisa, quantificata o meno, corredata eventualmente dalla relativa nota spese (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 105, pag. 430; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 6 ad art. 105; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 2 ad art. 105; Schmid, in: Oberhammer, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 2 e 3 ad art. 105);

 

                                         che, nel caso concreto, l’istante ha formulato tale richiesta in modo generico con l’usuale formula “protestate tasse, spese e ripetibili” (cfr. petitum nr. 3, pag. 5 dell’istanza 14 marzo 2011), ciò che secondo la giurisprudenza e la summenzionata dottrina è sufficiente;

 

                                         che contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, il Pretore non ha dunque violato l’art. 105 CPC;

 

                                         che il reclamante censura unicamente l’attribuzione delle ripetibili in quanto tale, sostenendo che la controparte non le avrebbe chieste, senza però contestare il loro ammontare, ragione per cui non occorre in questa sede chinarsi sulla congruità delle stesse;

 

                                         che, per i motivi che precedono, il reclamo deve essere respinto;

 

                                         che in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

 

                                         che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

 

                                         che nel caso concreto le spese processuali vanno fissate in complessivi fr. 300.-, poste a carico del reclamante, soccombente;

 

                                         che, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, non si assegnano ripetibili;

 

per i quali motivi, richiamata la LTG,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 21 aprile 2011 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

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Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).