Incarto n.
13.2011.35

Lugano

22 giugno 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Ermotti (supplente)

 

vicecancelliera:

Meyer

 

 

sedente per statuire sul reclamo di

 

 

RE 1

 

 

contro l’ordinanza 7 giugno 2011 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, nella causa inc. n. DM.2011.127 (modifica di sentenza di divorzio), promossa con petizione 17 maggio 2011 contro

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

                                         che RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l’11 ottobre 1976;

 

                                         che con sentenza 27 novembre 1996 il Pretore di Mendrisio Sud ha sciolto il matrimonio per divorzio imponendo a RE 1 tra l’altro un contributo alimentare mensile di fr. 400.- a favore di CO 1;

 

                                         che accogliendo parzialmente la domanda 10 dicembre 2007 di RE 1, con sentenza 16 settembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano ha ridotto il menzionato contributo alimentare a fr. 82.- mensili;

                                         che con istanza 17 maggio 2011 RE 1 ha chiesto la soppressione del contributo alimentare;

 

                                         che con ordinanza 20 maggio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha assegnato a CO 1 un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa e l’usuale documentazione su redditi e spese;

 

                                         che, a seguito dell’istanza 30 maggio 2011 di CO 1, con ordinanza 7 giugno 2011, il Pretore aggiunto ha prorogato il termine fino al 10 luglio;

 

                                         che, con appello (recte: reclamo) 13 giugno 2011 alla I Camera civile del Tribunale di appello, RE 1 postula che la richiesta di proroga sia rifiutata;

 

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte;

 

                                         che la decisione impugnata è un’ordinanza sulle prove del Pretore aggiunto, e come tale costituisce una disposizione ordinatoria processuale di prima istanza, impugnabile con il rimedio del reclamo (art. 319 CPC) a condizione che vi sia il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che siffatti reclami sono di competenza della terza Camera civile d’appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG);

 

                                         che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);

 

                                         che con il proprio gravame il reclamante si limita in sostanza a sostenere che la domanda di proroga è intesa unicamente a procrastinare una situazione di fatto nel solo intento di continuare a lederlo;

 

                                         che, a prescindere dalle considerazioni di merito sollevate, il reclamante invece neppure si confronta con il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile – che a lui incombeva di addurre e rendere verosimile - sicché il gravame si rivela di primo acchito irricevibile e può essere evaso ancor prima di intimarlo alla controparte;

                                        

                                         che le spese processuali seguono la soccombenza.

 

Per i quali motivi, richiamati in particolare gli art. 106, 319 e 321 CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L’appello (recte: reclamo) 13 giugno 2011 di RE 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico di RE 1.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

 

 

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.