Incarto n.
13.2011.55

13.2011.56

Lugano

7 ottobre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Celio

 

vicecancelliera:

Meyer

 

 

sedente per statuire sulla domanda di riconsiderazione/interpretazione/sub. revisione 16/19 settembre 2011 presentata da

 

 

IS 1 

patrocinata dall’  PA 1

 

 

contro la decisione 11 luglio 2011 della terza Camera civile del Tribunale d’appello nella causa inc. OA.2009.24 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 30 marzo 2009 da

 

 

CO 1

patrocinato dall’  PA 2  

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto

 

                                         che con petizione 30 marzo 2009 CO 1 ha chiesto unilateralmente la pronuncia del divorzio dalla moglie IS 1 e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie;

 

                                         che con risposta 8 luglio 2009 IS 1 ha aderito alla domanda di divorzio, postulando però una diversa regolamentazione degli effetti accessori;

 

                                         che il Pretore con ordinanza 13 luglio 2009 ha convertito il procedimento in richiesta comune di divorzio con accordo parziale;

 

                                         che nell’ambito di tale procedura IS 1 ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria volta alla determinazione del valore patrimoniale dello studio medico del marito;

 

                                         che con ordinanza 30 marzo 2011 il Pretore ha nominato quale perita giudiziaria C__________  della FMH Consulting Services AG;

 

                                         che con istanza 11 aprile 2011 IS 1 ha domandato la ricusa di C__________ , argomentando che la FMH Consulting Services AG è al servizio dell’associa­zione FMH (Federazione dei medici svizzeri) che si occupa di tutelare gli interessi aziendali, patrimoniali e personali dei suoi membri, di cui fa parte anche il marito;

 

                                         che con decisione 15 aprile 2011 il Pretore di Mendrisio nord ha respinto la domanda di ricusa del perito, non ravvedendo elementi oggettivamente idonei a far nascere l’apparenza di un rischio di imparzialità, la FMH Consulting Services AG ben distinguendosi dall’associazione FMH;

 

                                         che con reclamo 28 aprile 2011 al Tribunale d’appello, IS 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 15 aprile 2011, nel senso di accogliere l’istanza di ricusa 11 aprile 2011 e annullare la nomina della perita giudiziaria;

 

                                         che con sentenza 11 luglio 2011 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il reclamo 28 aprile 2011, rilevando dapprima che la litispendenza era precedente all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sicché al procedimento era da applicare ancora il CPC-TI, e ritenendo poi che l’art. 405 CPC – per il quale alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione – fosse applicabile solo alle decisioni finali o parziali, non invece alle decisioni ordinatorie processuali alle quali, in applicazione dell’art. 404 CPC – giusta il quale fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente – era ancora da applicare il CPC-TI;

 

                                         che di conseguenza, il CPC-TI non prevedendo l’impugnabilità delle ordinanze, in applicazione dei combinati art. 248 cpv. 2 e 30 cpv. 3 CPC-TI, la decisione in oggetto non era impugnabile;

 

                                         che contro la summenzionata sentenza, IS 1 ha inoltrato ricorso al Tribunale federale in data 13 settembre 2011, presso il quale il gravame è tutt’ora pendente;

 

                                         che con atto 16 settembre 2011 intitolato “domanda di riconside­razione/interpretazione/sub. revisione” (inc. 13.2011.55), IS 1 postula “che la vostra decisione dell’11 luglio 2011 (dispositivi n. 1 e 2), … venga fatta oggetto di riconside­razione e interpretazione subordinatamente revisione…”, rilevando che con decisione 8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, il Tribunale federale ha riconosciuto il diritto di interporre reclamo contro le ordinanze pretorili;

 

                                         che con reclamo di medesima data (inc. 13.2011.56), IS 1 dichiara di impugnare la decisione 15 aprile 2011 del Pretore – già oggetto della precedente impugnativa – argomentando che a seguito della già citata sentenza del Tribunale federale, che riconosce l’applicabilità dell’art. 405 CPC anche alle decisioni incidentali, dovrebbe esserle restituito il diritto di reclamo, il cui termine decorre dal momento in cui ha preso conoscenza della sentenza stessa;

 

                                         che stante la connessità dell’istanza di riconsiderazione/inter­pretazione/sub. revisione e del reclamo, gli stessi possono essere evasi con un’unica decisione;

 

                                         che giusta l’art. 405 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, indipen­dentemente dalla natura della decisione (DTF 5A_320/2011), principio applicabile anche per i rimedi di diritto straordinari quali le domande di revisione e di interpretazione (Freiburghaus/ Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 8 e segg. ad art. 405; Schwander in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 405; Frei/Willisegger, Basler Kommentar, 2010. n. 19 ad art. 405 CPC);

 

                                         Sulla domanda di riconsiderazione/interpretazione sub. revisione 16 settembre 2011:

 

                                         che una “riconsiderazione” della decisione 15 aprile 2011 è esclusa perché, - a prescindere dal fatto che l’istituto della riconsiderazione (Wiedererwägung) non è previsto dal CPC all’infuori dei casi previsti dagli art. 256 cpv. 2 e 268 cpv. 1 CPC - la stessa presuppone che il procedimento sia ancora aperto (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 362), il che non è il caso avanti questa Camera, che lo ha chiuso con la sentenza dell’11 luglio 2011;

 

                                         che, in merito alla richiesta di interpretazione della sentenza, basterà rilevare che non sono manifestamente dati i presupposti dell’art. 334 CPC, il dispositivo della decisione 11 luglio 2011 di questa Camera essendo chiaro e coerente con i considerandi, e l’istante neppure sostiene il contrario;

 

                                         che la domanda di revisione è irricevibile, considerato che tale rimedio straordinario di diritto è dato unicamente contro una decisione passata in giudicato (art. 328 CPC), presupposto mancante nel caso in esame, ritenuto che la decisione di questa Camera è stata impugnata avanti il Tribunale federale, presso il quale il gravame è tuttora pendente;

 

                                         Sul reclamo 16 settembre 2011:

 

                                         che l’art. 321 cpv. 2 CPC dispone che il reclamo contro una decisione ordinatoria processuale dev’essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata;

 

                                         che, di conseguenza, il reclamo in rassegna essendo stato in concreto inoltrato a oltre 2 mesi di distanza dall’intimazione della decisione impugnata, lo stesso è manifestamente tardivo;

 

                                         che la decisione con la quale il Tribunale federale ha dichiarato applicabile l’art. 405 CPC anche alle decisioni incidentali, evocata dalla reclamante, non è suscettibile di far decorrere un nuovo termine di impugnazione, a maggior ragione considerato che, come già evidenziato, la stessa già aveva inoltrato un reclamo, nel frattempo evaso, sicché la presentazione di un nuovo gravame non è ammissibile;

 

                                         che di conseguenza anche il reclamo è irricevibile;

 

                                         che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

 

                                         che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

 

                                         che nel caso concreto, la tassa e le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante soccombente;

 

                                         che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, l’istanza e il reclamo non essendo stati preventivamente intimati, non si assegnano ripetibili;

 

 

per i quali motivi, richiamato anche l’art. 14 LTG,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di riconsiderazione/ interpretazione/revisione del 16 settembre 2011 di IS 1 è respinta.

 

                                   2.   Il reclamo 16 settembre 2011 di IS 1 è irricevibile.

                                      

                                   3.   Le spese di giudizio per entrambe le decisioni di fr. 500.- sono poste a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Intimazione (unitamente alla domanda di riconsiderazione/ interpretazione sub. revisione 16 settembre 2011 e al reclamo 16 settembre 2011 alla controparte):                                                                                

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio nord

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).