Incarto n.
13.2011.57

Lugano

28 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Celio

 

vicecancelliera:

Meyer

 

sedente per giudicare nell’incarto n. 13.2011.57 dipendente dal reclamo 15 settembre 2011 (reclamo in materia di anticipazione di spese) di

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro la decisione 6 settembre 2011, con la quale il Pretore di Locarno-Città gli ha assegnato un termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 10’000.- quale anticipo delle spese giudiziarie nell’ambito della procedura inc. OR.2011.17 da lui promossa nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

 CO 2 

 CO 3 

 CO 4 

 CO 5 

 CO 6 

 CO 7 

 CO 8 

 CO 10 

 CO 11 

 CO 12 

 CO 13 

 CO 14 

 CO 15 

 CO 16 

tutti patrocinati dall’  PA 2 

e  CO 9

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto e in diritto:      che nella notte fra il 9 e il 10 maggio 2009 si è sviluppato un incendio nella casa sita in Via __________ a __________, di proprietà dei convenuti;

 

                                         che con petizione 1° settembre 2011 RE 1 ha convenuto in causa CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 10, CO 11, CO 12, CO 13, CO 14, CO 15, CO 16 e CO 9, comproprietari della casa in questione, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di fr. 181'755.35 oltre accessori quale pregiudizio da lui subito a seguito dell’incendio;

 

                                         che, sostiene l’attore, l’incendio ha danneggiato anche parte del contiguo edificio in via di costruzione, di sua proprietà;

 

                                         che egli ritiene data una responsabilità dei convenuti in applicazione degli art. 58 CO (responsabilità del proprietario di un edificio) e 679 CC (responsabilità del proprietario che trascende il diritto di proprietà);

 

                                         che, con decisione 6 settembre 2011, il Pretore di Locarno-Città ha assegnato a RE 1 un termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 10’000.- quale anticipo delle spese giudiziarie;

 

                                         che con reclamo 15 settembre 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, postulando la riduzione a fr. 600.- dell’anticipo richiesto;

 

                                         che a mente del reclamante l’importo fissato dal primo giudice è eccessivo perché, sommato all’anticipo di fr. 2'400.- già versato per la procedura di conciliazione, eccede il massimo previsto dall’art. 7 LTG;

 

                                         che il reclamante invoca pure i principi di legalità, di equivalenza e di copertura dei costi, rilevando che nella fissazione dell’anticipo delle spese non è da procedere in modo schematico, dovendosi invece tener conto delle particolarità della singola fattispecie;

 

                                         che, sempre a mente del reclamante, l’anticipo è quindi da fissare in fr. 600.-, vale a dire al minimo della tariffa, ciò tenuto conto di quanto già versato per la procedura di conciliazione;

                                         che la parte convenuta non è stata invitata a inoltrare osservazioni;

 

                                         che giusta l’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili;

 

                                         che le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), potendosi censurare l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);

 

                                         che le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente al principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e al principio dell’equivalenza – che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) – secondo cui la tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli;

 

                                         che nei limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;

 

                                         che in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

 

                                         che, per la procedura ordinaria, dando seguito ai dettami degli art. 95 e segg. CPC, l’art. 7 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa;

 

                                         che per valori litigiosi da fr. 100’000.- a fr. 200'000.- è prevista una tassa tra fr. 3’000.- e fr. 12’000.-;

 

                                         che, fissando l’anticipo delle spese giudiziarie in fr. 10'000.- a fronte di un valore litigioso di fr. 181'755.35, il Pretore è rimasto nei limiti previsti dalla tariffa;

                                         che il rispetto del principio della copertura dei costi non è qui controverso (peraltro in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009: cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, dell’11 maggio 2010);

 

                                         che, per quanto concerne il principio dell’equivalenza, il Pretore fissa l’anticipo delle spese, tenuto conto che gli esborsi forfettari comprendono tutte le prestazioni giudiziarie, dai costi delle strutture giudiziarie alle sportule di cancelleria, e considerato l’impegno che la causa potrebbe comportare;

 

                                         che la valutazione è giocoforza sommaria, l’impegno potendo essere quantificato solo al termine del procedimento, dove, qualora la procedura si rivelasse, a ragion veduta, più semplice del previsto, con la decisione sulle spese (art. 207 CPC) sarà possibile stabilire un importo inferiore all’anticipo richiesto e restituire l’eventuale differenza;

 

                                         che nel caso concreto, preso atto del contenuto della petizione, dei motivi di responsabilità indicati e delle varie voci che compongono il danno, nonché dell’atteggiamento della parte convenuta che ha escluso una possibilità di conciliazione, è facilmente prospettabile una contestazione su tutti questi elementi, ciò che potrebbe comportare un importante onere nella fase dibattimentale prima e nella redazione della sentenza poi;

 

                                         che, fissando la tassa in fr. 10'000.- il Pretore si è avvicinato al massimo della tariffa (fr. 12'000.-), ma va considerato che anche l’importo litigioso di fr. 180'000.- si situa nel limite massimo della fascia considerata (fr. 200'000.-) e, tenuto conto anche del presumibile impegno che la procedura potrà comportare, l’importo delle spese come fissato dal primo giudice non appare sproporzionato;

 

                                         che, peraltro, la parte attrice deve anche poter valutare i rischi che la causa comporta, non da ultimo dal profilo finanziario, sicché neppure sarebbe opportuno procedere con richieste di anticipo irrisorie - come quella indicata dal reclamante -, con l’evidente rischio di dover procedere a ulteriori versamenti in corso di procedura o a un importante conguaglio al termine della stessa;

                                         che la procedura di conciliazione e la procedura di merito sono procedure separate, per la quale la LTG stabilisce tariffe diverse, senza prevedere di computare la tassa della procedura di conciliazione su quella del merito, sicché la questione non è d’ausilio al reclamante poiché nella fissazione delle spese giudiziarie della procedura di merito non è da tener conto di quella già esatta per la procedura di conciliazione;

 

                                         che, comunque, il reclamante neppure sostiene di non essere in grado di versare l’importo richiesto;

 

                                         che, per i motivi che precedono, il reclamo è respinto;

                                     

                                         che le spese della presente decisione sono fissate in applicazione dell’art. 14 LTG, che prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;

 

per i quali motivi

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 15 settembre 2011 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Intimazione (unitamente al reclamo 15 settembre 2011 alle controparti):

 

-      

-    

-      

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici a tergo

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)..