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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Walser, presidente, Pellegrini e Celio |
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vicecancelliera: |
Meyer |
sedente per statuire sul reclamo 25 ottobre 2011 presentato da
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nell’ambito del procedimento inc. SO.2011.4007 (istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF) della Pretura del Distretto di lugano, sezione 5 che la oppone a
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CO 1 |
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ritenuto
in fatto e in diritto: che con istanza 16 settembre 2011 CO 1 ha chiesto la pronuncia del fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1;
che con ordinanza 22 settembre 2011 il Pretore ha citato le parti per l’udienza di mercoledì 26 ottobre;
che con istanza 21 ottobre 2011 il legale della parte convenuta ha chiesto il rinvio dell’udienza adducendo di aver assunto quel medesimo giorno il mandato, che nessuno dei collaboratori dello studio era disponibile per la sostituzione e che neppure aveva avuto modo di conferire con l’amministratore della società;
che, ricevuta l’istanza il 24 ottobre 2011, con ordinanza di medesima data il Pretore ha respinto la domanda di rinvio, considerando insufficienti i motivi addotti e rilevando la tardività della richiesta;
che con reclamo 25 ottobre 2011 RE 1 ha postulato la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la domanda di rinvio dell’udienza, lamentando una violazione del diritto di essere sentito;
che, il reclamo non avendo effetto sospensivo e lo stesso non essendo stato concesso dal presidente di questa Camera, il Pretore ha tenuto l’udienza il 26 ottobre 2011, alla quale è comparsa solo la parte istante, e con decisione 4 novembre 2011 ha pronunciato il fallimento della RE 1, decisione impugnata con reclamo 8 novembre 2011 alla Camera di esecuzione e fallimenti;
che, l’udienza essendo stata tenuta e essendo stata impugnata la decisione di merito, il presente reclamo diviene privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 242 CPC);
che, per quanto riguarda le spese processuali - che seguono la soccombenza - le stesse andrebbero caricate alla reclamante, considerato che, se non fosse divenuto privo d’oggetto, con ogni verosimiglianza il reclamo sarebbe stato respinto;
che, a prescindere dalla questione a sapere se i pretesi impegni del legale e dei suoi collaboratori siano stati resi verosimili, si rileva, infatti, come la citazione per l’udienza, spedita il 23 settembre 2011, dopo due ordini di rispedizione è per finire stata consegnata all’interessata il 1° ottobre 2011 allo sportello dell’ufficio postale di Losanna (cfr. ricerca Track & Trace), sicché nulla si può rimproverare al primo giudice per aver ritenuto tardiva la richiesta di rinvio;
che si prescinde tuttavia dal caricare le spese processuali alla reclamante perché, stante la pronuncia del fallimento, le stesse sarebbero di difficile incasso;
che il reclamo non essendo stato intimato a controparte per osservazioni, non si assegnano ripetibili;
per i quali motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 25 ottobre 2011 di RE 1, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Intimazione (unitamente al reclamo 8 agosto 2011 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).