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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Walser, presidente, Pellegrini e Celio |
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segretaria: |
Moresi |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.37 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 13 febbraio 2012 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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E ora sul reclamo 5 dicembre 2012 dell’avv. RE 1 contro il dispositivo n. 2 dell’ordinanza 23 novembre 2012 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di interrogatorio delle parti RE 1, CO 1, __________ e __________;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 13 febbraio 2012 l’avv. RE 1, in qualità di esecutore testamentario nella successione fu __________, ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 439'800.- e domandando il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________.
Con risposta 17 aprile 2012 il convenuto ha postulato l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 118'333.40 e il mantenimento dell’opposizione al summenzionato PE per fr. 321'466.60.
Con replica 19 giugno 2012 l’attore ha ridotto la pretesa a fr. 321'458.60. In duplica 24 agosto 2012 il convenuto ha chiesto l’integrale reiezione della petizione come modificata con la replica, mantenendo l’opposizione al PE.
B. Al dibattimento del 4 ottobre 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni e hanno notificato i relativi mezzi di prova. La parte attrice ha chiesto, segnatamente, l’interrogatorio e/o deposizione delle parti RE 1, CO 1, __________ e __________.
C. Con ordinanza 23 novembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto gli interrogatori delle parti (dispositivo n. 2), considerando il loro valore probatorio praticamente nullo e riservandosi di procedere d’ufficio a raccogliere la loro deposizione giusta l’art. 192 CPC.
D. Con reclamo 5 dicembre 2012 la parte attrice si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullare il dispositivo n. 2 dell’ordinanza 23 novembre 2012 e ammettere l’interrogatorio di CO 1.
Il reclamo non è stato inviato al convenuto per osservazioni.
considerato
in diritto: 1. L’ordinanza sulle prove 23 novembre 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta all’avv. RE 1 il 27 novembre 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 5 dicembre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).
2.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun mezzo di prova rifiutato dal Pretore.
2.2 In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.
2.2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2).
2.2.2 La dottrina non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza impugnata (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 319; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora – in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di natura giuridica e non meramente fattuale (Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 12 ad art. 319 CPC; Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).
2.2.3 L’avamprogetto della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio non più riparabile” (“nicht wieder gutzumachender Nachteil”). Il Rapporto esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29 settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.
2.2.4 Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) n. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);
2.3. Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.
2.4Nel caso in rassegna, il reclamante sostiene che il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile consiste nel rifiuto a priori da parte del Pretore aggiunto di assumere un mezzo di prova previsto dalla legge, poiché ritenuto privo di valore. Secondo il
reclamante, negare la prova dell’interrogatorio del convenuto equivale a proteggere ed avallare l’agire reticente di quest’ultimo, una serie di fatti non potendo essere né chiariti né accertati in modo appropriato.
Siffatta critica è insufficiente per ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Di fatto il reclamante rimprovera semplicemente al Pretore aggiunto di aver apprezzato in modo anticipato una prova, senza dare spiegazioni su eventuali conseguenze negative, se non quella dell’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Egli ritiene che il Pretore aggiunto possa avvallare l’agire del convenuto e quindi respingere la petizione. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa respingere la pretesa attorea perché non è stato dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti, una sentenza finale favorevole o parzialmente favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se il rifiuto di assumere una prova abbia pregiudicato la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo per il solo fatto che il Pretore aggiunto decide di non assumere alcuni dei mezzi di prova offerti, poiché un tale pregiudizio può per l’appunto essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole o parzialmente favorevole. Paventando la propria soccombenza nella causa, il reclamante anticipa nel caso concreto in modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale la sua domanda potrebbe essere accolta. Ritenere data in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.
2.5 Così stando le cose, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende di per sé superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore.
3. A titolo abbondanziale va comunque rilevato come l’argomento sollevato dal reclamante, il quale rimprovera al Pretore aggiunto di aver rifiutato a priori un mezzo di prova previsto dalla legge, ritenendolo privo di valore, non sia certo privo di pregio. È ben vero che il giudice è libero di assumere unicamente le prove che egli ritiene necessarie per l’emanazione della decisione e che, operando un apprezzamento anticipato delle prove, egli gode di un ampio potere d’apprezzamento. Nel caso concreto non si può tuttavia non rilevare che la prova dell’interrogatorio delle parti è esplicitamente prevista dall’art. 168 cpv. 1 let. f CPC, sicché mal si comprende come possa il Pretore aggiunto rifiutarla con l’unica e aprioristica motivazione che il suo valore probatorio è nullo. Siffatto modo di procedere costituisce una chiara violazione del diritto.
4. L’art. 106 CPC dispone che le spese giudiziarie - disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la soccombenza. Stante la particolarità della fattispecie, segnatamente per quanto esposto al considerando n. 3, si prescinde tuttavia dal prelevare spese processuali.
Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto inoltrare osservazioni.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 5 dicembre 2012 dell’avv. RE 1, in qualità di esecutore testamentario nella successione fu __________, è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 5 dicembre 2012 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
ma istanza (art. 119 LTF).