Incarto n.
13.2012.106

Lugano

22 marzo 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Lardelli

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.17 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 21 settembre 2011 da

 

 

CO 1 

patrocinata dallo  PA 2 

 

 

Contro

 

 

RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

E ora sul reclamo 20 dicembre 2012 di RE 1 contro il dispositivo n. 3 dell’ordinanza sulle prove 10 dicembre 2012 con cui il Pretore ha accolto l’istanza dell’attrice di informazioni scritte da D__________ __________, fissandole un termine di 30 giorni per presentare le domande di informazione;

 

ritenuto

in fatto:                    A.   Con petizione 21 settembre 2011 CO 1, ora CO 1, ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di € 5'394'592.34 a titolo di risarcimento del danno, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________ e n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

 

                                         Con risposta 11 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

 

                                         Con replica 4 maggio 2012 e duplica 6 settembre 2012 le parti hanno ribadito in sostanza le medesime tesi di fatto e diritto confermando le rispettive ed opposte domande di causa.

 

 

                                  B.   In occasione dell’udienza istruttoria del 25 ottobre 2012 e dell’udienza di dibattimento del 10 dicembre 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni e notificato i relativi mezzi di prova. In particolare la parte attrice ha chiesto informazioni scritte dalla D__________ __________ alfine di chiarire le diverse fasi dei lavori di riparazione, prova a cui la convenuta si è opposta, non ritenendo dati i presupposti previsti dall’art. 190 CPC.

 

                                         Con decisione 10 dicembre 2012, in calce al verbale d’udienza, il Pretore ha accolto l’istanza di informazioni scritte da D__________ __________, fissando all’attrice un termine di 30 giorni per presentare le domande di informazione (dispositivo n. 3).

 

 

                                  D.   Con reclamo 20 dicembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone in via principale la riforma nel senso di annullarne il dispositivo n. 3 e respingere la domanda di informazioni da D__________ __________.

 

 

                                  E.   Con osservazioni 25 gennaio 2013 CO 1, ora CO 1, postula che il reclamo sia dichiarato irricevibile in mancanza di un pregiudizio difficilmente riparabile, rispettivamente che sia integralmente respinto.

 

 

considerato

in diritto:                  1.   L’ordinanza sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

 

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è stata consegnata brevi manu al legale di parte convenuta in occasione dell’udienza 10 dicembre 2012, sicché, tenuto anche conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il gravame qui in esame, datato 20 dicembre 2012 e rimesso alla Posta il 24 dicembre successivo, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

 

 

                                  2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo di cui all’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).

 

                                2.1   Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile causato dall’assunzione delle domande di informazioni scritte da parte di D__________ __________.

 

                                2.2   In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudi­zio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.

 

                             2.2.1   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2).

 

                             2.2.2   La dottrina non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza impugnata (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 13-15 ad art. 319; Blicken­storfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 319; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora – in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2010,

                                         n. 7 ad art. 319; Sterchi, in Hausheer/Walter, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 12 ad art. 319).

 

                             2.2.3   L’avamprogetto della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio non più riparabile” (“nicht wieder gutzumachender Nachteil”). Il Rapporto esplicativo all’avamprogetto (pag. 145) specifica che tale pregiudizio non deve essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale, del 28 giugno 2006, parla invece di un “pregiudizio non facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo (pag. 6748). Dal bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29 settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.

 

                             2.2.4   La giurisprudenza del Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH comprendeva nel rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile sia quello di natura giuridica sia quello di natura fattuale (ZR 96 (1997) n. 127; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuta essere annullata con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);

 

                                2.3   Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.

 

                                2.4   Nel caso in rassegna, la reclamante sostiene anzitutto che

 

                                         […] il rischio del pregiudizio difficilmente riparabile non va visto solo alla luce del requisito della (compromessa) speditezza del processo, ma anche rispetto allo svolgimento come all’esito della causa. Per riferimento a quest’ultima eventualità l’ordonnance admettant une preuve contraire à la loi […] peut causer un préjudice difficilement réparable (BOHNET-HALDY-AA.VV, CPC Code de procédure civile commenté, Helbing Lichtenhahn, 2011, nota 23 ad art. 319, pag. 1274)” (reclamo, pag. 7).

                                        

                                         Sulla scorta di tal opinione dottrinale, la reclamante considera in sostanza che il dispositivo n. 3 della decisione impugnata viola l’art. 190 CPC e che tale violazione è sufficiente per ritenere in concreto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile a’ sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Qualora questa tesi fosse corretta, la violazione di norme procedurali, e più in generale l’applicazione errata del diritto giusta l’art. 320 lett. a CPC, basterebbe di per sé per ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Di conseguenza, nei casi non espressamente previsti dalla legge (art. 319 cpv. 2 lett. b CPC), la violazione di diritto comporterebbe contemporaneamente l’ammissibilità del reclamo e il suo accoglimento. La questione merita dunque di essere approfondita.

 

                             2.4.1   Jeandin afferma che l’ordinanza che ammette una prova contraria alla legge […] può cagionare un pregiudizio difficilmente riparabile (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23 ad art. 319). Egli non fornisce però motivazione di sorta a sostegno di quest’affermazione. Altri autori, pur non confrontandosi direttamente con tale questione, ritengono che l’applicazione errata del diritto, con particolare riferimento al diritto processuale, possa essere censurata mediante un rimedio di diritto unicamente laddove la violazione in questione sia sostanziale (wesentlich), ovvero tale da influire sull’esito del processo e da generare quindi un pregiudizio e di conseguenza un interesse legittimo a impugnare la decisione viziata (Reich, op. cit., n. 3 ad art. 320; Blickenstorfer, op. cit., n. 12 ad art. 310; Sterchi, op. cit., n. 6a ad art. 310). Detto altrimenti, allorquando la violazione del diritto non influisce sull’esito del processo, non è dato alcun pregiudizio, e non v’è pertanto un interesse legittimo a impugnare la decisione viziata. A mo’ di esempio, alcuni autori evocano la fattispecie in cui, nonostante il giudice di prime cure abbia disatteso il principio dell’eventualità (Eventualmaxime) ammettendo un mezzo di prova notificato tardivamente dalla parte convenuta, l’attore non subisce alcun pregiudizio se la petizione è nondimeno integralmente accolta (Reich, ibidem; Blickenstorfer, ibidem). Secondo i medesimi autori, è fatta unica eccezione al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), la cui violazione può essere invocata indipendentemente dall’influsso che può aver esercitato sull’esito del processo (Reich, op. cit., n. 4 ad art. 320 e sentenza citata; Sterchi, ibidem). Sterchi è dell’opinione che le disposizioni ordinatorie processuali viziate dall’applicazione errata del diritto, in mancanza del presupposto del rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, possono essere impugnate soltanto mediante il rimedio dell’appello unitamente alla decisione finale (Sterchi, ibidem; Reich, op. cit., n. 11 ad art 319; Blickenstorfer, op. cit., n. 39-41 ad art 319) ammettendo implicitamente che la violazione del diritto non causa automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile, ciò che aprirebbe nel caso contrario la via del reclamo.

 

                             2.4.2   Come già accennato al considerando 2.2.4, il diritto processuale del Canton Argovia conosceva l’istituto del reclamo (Beschwerde) contro le disposizioni ordinatorie processuali. Secondo il § 335 lett. b CPC AG, l’ammissibilità del reclamo soggiaceva alla riunione cumulativa di due presupposti: (1) le disposizioni ordinatorie processuali dovevano violare norme legali fondamentali (gegen grundlegende gesetzliche Bestimmungen) e (2) da tale violazione doveva derivare a una parte un pregiudizio difficilmente riparabile (ein schwer wieder gutzumachender Nactheil) (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, op. cit., n. 7 e segg. ad § 335 CPC AG). La mera violazione del diritto, in concreto di norme fondamentali, non era quindi sufficiente per ritenere meccanicamente dato un pregiudizio difficilmente riparabile, pregiudizio che pertanto doveva ancora essere reso verosimile anche in presenza di un’applicazione errata del diritto.

 

                             2.4.3   Da quanto esposto si può quindi concludere che una violazione del diritto non conduce ipso facto a un pregiudizio a discapito della parte colpita dalla violazione. Una sentenza finale favorevole può infatti porre rimedio all’applicazione errata del diritto. In tale evenienza, non può quindi esservi spazio per ritenere automaticamente dato un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, che vi è appunto soltanto quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole, ovvero quando il pregiudizio sussiste e permane indipendentemente dall’esito del processo. Questa soluzione è più convincente rispetto all’opinione - non motivata - dell’autore citato dalla reclamante. Occorre pertanto ritenere che la violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Ammettere il contrario condurrebbe a situazioni decisamente difformi da quella che è la volontà del legislatore. Il rimedio del reclamo contro le disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, verrebbe ad esempio trattato in modo diverso a dipendenza che la censura invocata sia l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) piuttosto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Nel primo caso, la violazione del diritto comporterebbe automaticamente l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile con la conseguenza che nell’esame dell’ammissibilità del ricorso il giudice sarebbe tenuto a entrare già nel merito del gravame. Nel secondo caso, sarebbe invece necessario stabilire la presenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile prima di entrare nel merito del reclamo. Tale disparità di trattamento non si giustifica, poiché, indipendentemente dalla censura invocata, il reclamo contro le disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla legge, è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, come emerge dall’interpretazione letterale e sistematica dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 320 CPC.

                                        

                                         Va ancora aggiunto che, qualora dall’applicazione errata del diritto derivasse automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile, neppure sarebbero distinguibili tra loro i rimedi dell’appello e del reclamo, nell’ipotesi in cui contro una disposizione ordinatoria processuale – che comunque nel caso di appello potrebbe essere impugnata soltanto unitamente alla decisione finale – venga censurata la violazione del diritto. Limitatamente all’esame della correttezza della disposizione ordinatoria processuale impugnata, il reclamo, rimedio di diritto straordinario, sarebbe infatti trattato alla stregua dell’appello, ovvero di un mezzo di impugnazione ordinario, ciò che il legislatore non ha voluto anche per non ritardare inutilmente il corso del processo (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748).

                                        

                                         Unica eccezione a quanto sopra sarebbe data dalla violazione del diritto di essere sentito, che potrebbe condurre alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo.

 

                                2.5   In considerazione di quanto esposto sopra, nel caso in esame, l’eventuale applicazione errata del diritto con riferimento al dispositivo n. 3 della decisione impugnata non può quindi essere sufficiente per ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile a’ sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. La reclamante si fonda infatti sull’ipotesi che l’asserita violazione dell’art. 190 CPC possa influire negativamente sull’esito del processo e sfociare così in un giudizio di merito sfavorevole, ciò che tuttavia allo stato attuale non è dato di sapere. L’emanazione di una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti riparare l’eventuale violazione in questione. La reclamante non rischia quindi un pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, che non potrebbe essere riparato neppure con una successiva sentenza finale favorevole.

 

                                         Neppure entra in linea di conto nel caso in rassegna la violazione del diritto di essere sentito della reclamante, circostanza che, eccezionalmente, potrebbe condurre alla nullità della decisione impugnata. Il Pretore ha invero dato alla reclamante la possibilità di prendere posizione sulle domande di informazioni scritte formulate dalla controparte e di presentare eventuali contro domande (decisione impugnata, pag. 3, dispositivo n. 3), rispettando pertanto il diritto di essere sentito e il principio della parità delle armi.

 

                                2.6   La reclamante asserisce ancora che l’assunzione delle informazioni scritte da D__________ __________ nelle modalità previste dal Pretore comporta un ritardo nell’istruzione del processo (reclamo, pag. 8). Tale argomentazione è sostanzialmente legata alla tesi esaminata nei considerandi precedenti (2.4 - 2.5) secondo cui l’applicazione errata del diritto sarebbe – a detta della reclamante – sufficiente per ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile ex art. 319 lett. b cifra 2 CPC. La reclamante parte infatti dal presupposto che il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato l’art. 190 CPC, sicché il ritardo nell’istruzione del processo altro non sarebbe che una delle conseguenze di tale eventuale violazione. Come esposto sopra (consid. 2.5), la violazione di norme di procedura non configura di per sé un pregiudizio difficilmente riparabile a’ sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in quanto una sentenza finale favorevole riparerebbe simile pregiudizio. Nel caso di specie, già si è detto che una sentenza finale favorevole potrebbe porre rimedio anche alle conseguenze dell’asserita assunzione errata della prova di cui trattasi, in particolare rimedierebbe a un’eventuale dilatazione dei tempi di istruzione della causa. La posizione complessiva della reclamante in relazione al processo non viene pertanto pregiudicata.

 

                                2.7   In mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame deve essere dichiarato inammissibile, ciò che rende quindi superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata.

 

 

                                   3.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

 

                                         Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 2'000.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente.

 

                                         Avendo la controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).

 

 

Per i quali motivi

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il reclamo 20 dicembre 2012 di RE 1 è inammissibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 2'000.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare altresì alla controparte CO 1 fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

 

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     

-    

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).