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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Walser, presidente, Pellegrini e Celio |
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vicecancelliera: |
Meyer |
sedente per statuire sul reclamo 7 marzo 2012 presentato da
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RE 1
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contro la decisione 27 febbraio 2012 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord emessa nell’ambito della procedura inc. n. SE.2011.21 promossa con petizione 1° luglio 2011 da |
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B__________ rappr. dall’avv. L__________
nei confronti di
A__________ rappr. dall’avv. C__________
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ritenuto
in fatto: A. In data 7 febbraio 2012, nell’ambito della causa SE.2011.21 pendente tra B__________ e A__________ , RE 1 è stato sentito dal Pretore quale testimone, avendo egli allestito su incarico di A__________ , in qualità di ingegnere meccanico specialista nel campo dell’infortunistica stradale, la perizia tecnica di parte prodotta agli atti quale doc. D. RE 1 ha letto e approvato il verbale di audizione testimoniale e percepito fr. 40.- a titolo di indennità.
B. Con nota spese e onorario 8 febbraio 2012 RE 1 ha chiesto a A__________ di rimborsargli complessivi fr. 305.64 per le prestazioni fornite nell’ambito dell’audizione testimoniale, più precisamente fr. 285.- per “ricerca d’archivio, riesame incarto, trasferta a __________, testimoniato in Pretura”, fr. 38.- per “partecipazione spese di trasferta: 38 km”, da cui ha dedotto fr. 40.- per indennità di teste e aggiunto fr. 22.64 di IVA.
C. Con e-mail 13 febbraio 2012 il legale di A__________ , avv. C__________, si è opposto al pagamento della summenzionata nota spese e onorario, osservando che il dare seguito a una citazione quale testimone costituisce un obbligo civico di ogni cittadino, per il quale avrebbe già percepito un’indennità dallo Stato di fr. 40.-.
Con risposta di medesima data, RE 1 ha evidenziato di essere stato interrogato quale perito di parte e non come semplice teste, ragione per cui l’adempimento di questo suo dovere civico andava rimunerato.
Con e-mail 14 febbraio 2012 A__________ e RE 1 hanno riconfermato le loro rispettive ed opposte posizioni.
D. Con lettera 16 febbraio 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di rivalutare alla luce dell’art. 160 cpv. 3 CPC la congruità dell’indennità di teste assegnatagli.
E. Con decisione 27 febbraio 2012 il Pretore ha respinto in ordine la suddetta richiesta, adducendo di essere incompetente a statuire nel merito, trattandosi di una decisione sulle spese contro cui doveva essere interposto reclamo entro 30 giorni al Tribunale d’appello. In applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC, il primo giudice ha indicato a RE 1 di poter riproporre la propria domanda entro 1 mese davanti al giudice competente.
F. Con reclamo 7 marzo 2012 al Tribunale d’appello, RE 1 chiede l’accoglimento del reclamo nel senso di aumentare l’indennità di teste a fr. 323.- da cui dedurre fr. 40.- già versati in contanti.
considerato
in diritto: 1. La causa SE.2011.21 è stata promossa in data 1° luglio 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
2. L’indennità versata dal giudice al testimone costituisce parte delle spese dell’assunzione delle prove che sono spese processuali ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Urwyler, in Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 7 ad art. 95; Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 95; Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 13 ad art. 95; Kuster, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 95; Berni, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 160; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 16 ad art. 95).
3. La decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). La decisione con la quale il giudice fissa l’indennità per il testimone non può invece essere qualificata quale decisione finale o parte della decisione finale in quanto il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita ad indennizzare un terzo tenuto a cooperare all’assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso dell’istruttoria. Tale decisione non può neppure essere ritenuta quale disposizione ordinatoria processuale, la stessa non limitandosi semplicemente a disciplinare il processo. Essa contiene infatti un giudizio sulla retribuzione del testimone e ne stabilisce l’ammontare. Trattasi dunque di “un’altra decisione” ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC.
4. L’art. 110 CPC prevede che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo all’autorità giudiziaria superiore - ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447).
4.1 Essendo l’impugnazione dell’attribuzione delle spese processuali prevista dalla legge (art. 110 CPC), la decisione con la quale il giudice fissa l’indennità del testimone è dunque impugnabile mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.
4.2 Per quanto concerne il termine d’impugnazione, è controverso se nel caso di altre decisioni di prima istanza è dato il reclamo nel termine ordinario di 30 giorni secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 10 ad art. 321, n. 29 ad art. 160) oppure nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC per le disposizioni ordinatorie processuali (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 321, pag. 1413; Hungerbühler, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 9 ad art. 321). Altri autori invece non si confrontano neppure con la problematica (Brunner, in Oberhammer, n. 3 ad art. 321; Reich, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 321; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 4 ad art. 321). Interpretando l’art. 321 cpv. 2 CPC secondo il suo tenore letterale, sembra infatti che questa norma riduca il termine di reclamo a 10 giorni soltanto per le disposizioni ordinatorie processuali, mentre – la legge rimanendo silente sulle altre decisioni processuali previste all’art. 319 lett. b CPC – queste ultime andrebbero impugnate nel termine di 30 giorni. Secondo un’interpretazione teleologica della norma invece una simile differenziazione tra disposizioni ordinatorie processuali e altre decisioni processuali non si giustifica. Una tale distinzione causerebbe insicurezza giuridica e complicherebbe inutilmente la procedura. Entrambi i tipi di decisione concernono il processo in quanto tale, distinguendosi quindi nettamente dalle decisioni finali e incidentali che toccano invece il merito. Esse necessitano perciò di essere decise in modo celere, flessibile e semplice, garantendo chiarezza e soprattutto l’unitarietà del diritto processuale. Di conseguenza si deve concludere che le disposizioni ordinatorie processuali e le altre decisioni processuali sottostanno entrambe al regime della impugnabilità nel termine di 10 giorni – diversamente da quanto indicato dal Pretore nella decisione 27 febbraio 2012 (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 321, pag. 1413).
4.3 In definitiva la decisione con la quale il giudice fissa l’indennità del testimone è quindi qualificabile quale altra decisione, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di 10 giorni ai sensi dei combinati art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG. Nel caso concreto, alla luce di quanto sopra esposto, RE 1 avrebbe dovuto impugnare la decisione con la quale il Pretore gli ha riconosciuto un’indennità di fr. 40.- per la sua testimonianza entro 10 giorni dal momento in cui ha percepito il denaro, ossia dal 7 febbraio 2012. Il reclamo 7 marzo 2012 è dunque ampiamente intempestivo e di principio inammissibile.
5. Occorre ora però chiedersi se il reclamo dev’essere comunque considerato ammissibile, il Pretore avendo da una parte omesso di indicare al teste in sede di udienza di poter inoltrare reclamo contro la decisione di attribuzione indennità entro 10 giorni al Tribunale d’appello, e avendogli dall’altra parte con decisione 27 febbraio 2012, in applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC, segnalato di poter riproporre reclamo entro un mese davanti al giudice competente.
5.1 Giusta l’art. 63 cpv. 1 CPC se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice adito è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta. Tale termine decorre dalla notificazione della decisione di non entrata in materia. Il termine di un mese non si cumula con quello concesso dalla legge per presentare appello o reclamo contro la decisione d’inammissibilità (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 63, pag. 216; Berti, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 13 ad art. 63; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 11 ad art. 63). L’atto riproposto deve essere il medesimo, l’identità dell’oggetto della pretesa non essendo sufficiente (Sutter-Somm/Hedinger, op.cit., n. 16 ad art. 63; Müller-Chen, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 16 ad art. 63). Il nuovo Codice di procedura svizzero ha rinunciato ad imporre al tribunale incompetente l’onere di trasmette d’ufficio l’atto erroneamente indirizzatogli a quello competente (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, n. 28-29 ad art. 63; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 63, pag. 216; Infanger, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 4 ad art. 63; Schleiffer Marais, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 63).
5.2 Nella presente fattispecie il testimone RE 1 ha chiesto al Pretore con istanza 16 febbraio 2012 di riconsiderare la propria decisione in merito all’indennità riconosciutagli. Il CPC svizzero non prevede esplicitamente l’istituto della riconsiderazione- rivalutazione, sebbene la parte interessata possa chiedere all’autorità che ha emanato la decisione di riconsiderarla, finché quest’ultima non sia formalmente cresciuta in giudicato. RE 1 ha formulato unicamente una domanda di riconsiderazione e, con lo scritto in questione, egli non ha interposto reclamo ai sensi dell’art. 319 CPC, né ha inteso farlo, chiedendo invece al medesimo Pretore di valutare in modo diverso la retribuzione assegnatagli. Egli non ha pertanto indirizzato la sua richiesta all’autorità sbagliata, la domanda essendo stata volutamente rivolta al primo giudice, al cui giudizio peraltro non è stata mossa critica alcuna. In siffatta situazione, il rinvio all’art. 63 CPC, per il quale se l’atto respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione è riproposto entro 1 mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto per la prima volta, è quindi inoperante, non essendosi in presenza di un atto respinto per incompetenza. Neppure tale norma può essere invocata per ripristinare un termine scaduto infruttuoso.
6. Ad ogni modo, considerato in particolare che il Pretore con l’assegnazione dell’indennità di fr. 40.- non ha indicato al testimone la possibilità di inoltrare reclamo entro 10 giorni al Tribunale d’appello, può qui rimanere aperta la questione a sapere se il reclamo 7 marzo 2012 è in concreto ammissibile o meno, in quanto il gravame dovrebbe comunque essere respinto anche nel merito.
6.1 Giusta l’art. 160 cpv. 1 lett. a CPC il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione delle prove e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale diritto deve essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o entrambe le parti (Higi, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 32 ad art. 160). L’adeguatezza (e dunque l’ammontare) dell’indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento. Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le particolarità del caso concreto. Sulla base dell’art. 96 CPC, che lascia una competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96), questi ultimi sono quindi liberi di emanare norme di concretizzazione in merito all’indennità da versare ai testimoni (Urwyler, in Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 7 ad art. 95; Higi, in op. cit., n. 33-34 ad art. 60; Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11 ad art. 160; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 26-28 ad art. 160; Hasenböhler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 15 ad art. 160; Schmid, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 69-72; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 160, pag. 789). Il Canton Ticino, all’art. 28 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG), ha stabilito che al testimone è versata un’indennità di fr. 50.- per mezza giornata e fr. 100.- per la giornata intera. Inoltre il testimone ha diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti (art. 28 cpv. 3 LTG).
6.2 Nel caso in rassegna RE 1 ha accettato in sede di udienza 7 febbraio 2012 l’indennizzo di fr. 40.- da parte dello Stato, senza sollevare obbiezioni sull’ammontare. In seguito si è rivolto alla convenuta A__________ per l’incasso dei rimanenti fr. 305.64 che a suo modo di vedere erano rimasti scoperti. Soltanto dopo il rifiuto di quest’ultima di saldare la nota, egli si è rivolto al Pretore con scritto 16 febbraio 2012 chiedendogli in modo generale di “rivalutare la congruità dell’indennità di teste”, senza osservare alcunché né fornire spiegazioni in merito. Con il reclamo che qui ci occupa il reclamante ha poi ridotto in giudizio la propria pretesa da fr. 305.64 (già dedotti i fr. 40.- percepiti in contanti) a fr. 283.- (fr. 323.- – fr. 40.-) senza motivare né dettagliare la somma richiesta. Dagli atti non è possibile dedurre quali prestazioni debbano essere esattamente coperte mediante l’importo da lui fatto valere. In particolare dalla nota spese e onorario 8 febbraio 2012 non risulta quanto tempo egli abbia concretamente impiegato per le singole prestazioni (ricerca in archivio, lettura incarto, trasferta da __________ a __________, testimonianza in Pretura). Dall’ordinanza 10 gennaio 2012 emerge unicamente che il reclamante è stato citato a comparire quale testimone il giorno 7 febbraio 2012 alle ore 14:30 e dal verbale di udienza si evince che la stessa è durata dalle 14:00 alle 16:16, quindi due ore e 16 minuti durante i quali sono stati sentiti due testimoni, vi è stata la deposizione dell’attore B__________ e il Pretore ha chiuso l’istruttoria assegnando alle parti un termine per inoltrare le conclusioni scritte.
Ritenuto che il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione delle prove giusta l’art. 160 cpv. 1 lett. a CPC, tenuto conto che secondo l’art. 28 cpv. 1 LTG al teste è riconosciuta un’indennità di fr. 50.- per mezza giornata e considerato che nel caso concreto il reclamante si è preparato per l’udienza e che l’audizione è durata circa un’ora (cfr. e-mail 13 febbraio 2012 di RE 1 all’avv. C__________: “sono stato spremuto per oltre un’ora”; citazione 10 gennaio 2012 per le 14.30; verbale 7 febbraio 2012 che indica la durata effettiva di tutta l’udienza), si deve concludere che l’indennità di fr. 40.- riconosciuta dal Pretore secondo il suo libero apprezzamento è conforme alla LTG e adeguata ed equa ai sensi dell’art. 160 cpv. 3 CPC. Il reclamante non può pretendere il rimborso di tutte le spese sopportate, che nel caso concreto non sono ad ogni modo neppure state esposte con un’indicazione temporale sufficientemente precisa e calcolabile. Inoltre, per quanto concerne il diritto all’indennità di trasferta, egli non ha né addotto né tantomeno dimostrato di aver dovuto sostenere spese rilevanti ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 LTG. Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo deve di conseguenza essere respinto.
7. Le spese processuali per il presente reclamo, disciplinate dalla LTG, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Nel caso concreto, stante la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese processuali per questa decisione.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 7 marzo 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2. Non si prelevano oneri processuali per la presente decisione.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici sulla pagina seguente
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).