Incarto n.
13.2012.45

Lugano

30 luglio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Celio

 

vicecancelliera:

Meyer

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2011.84 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (procedura di divorzio), promossa con petizione 6 aprile 2011 da

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

 RE 1 

patrocinato dall  PA 1 

 

 

 

 

 

E ora sul reclamo 14 giugno 2012 di RE 1 contro la decisione 1° giugno 2012

con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di ammissione al gratuito

patrocinio;

 

ritenuto

 

in fatto:                          che con petizione 6 aprile 2011 CO 1 ha promosso domanda unilaterale di divorzio nei confronti del marito RE 1;

 

                                         che, successivamente, il marito ha aderito alla domanda di divorzio e all’udienza istruttoria 28 marzo 2012 le parti hanno raggiunto un accordo completo in punto alle conseguenze accessorie;

 

                                         che con sentenza 1° giugno 2012 il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio tra CO 1 e RE 1 e ha omologato l’accordo sulle conseguenze accessorie;

 

                                         che con la medesima decisione il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria 20 aprile 2011 di RE 1;

 

                                         che con reclamo 14 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione limitatamente alla reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, postulandone l’annullamento e chiedendo altresì di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo;

 

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

 

considerato

 

in diritto:                        che giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;

 

                                         che la domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 119, pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad

                                         art. 119; Freiburghaus/Afheld in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 11 e 12 ad art. 319, n. 4 ad art. 321; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 119; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321);

 

                                         che nel caso in rassegna la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 4 giugno 2012, ragione per cui il reclamo qui in esame, datato 14 giugno 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

 

                                         che il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio considerato che il richiedente è proprietario di due immobili in __________, proprietà che egli avrebbe potuto mettere a frutto (realizzandola o mettendola a pegno) per fronteggiare i costi di causa e di patrocinio;

 

                                         che il giudice nella sua decisione ha altresì tenuto conto dell’atteggiamento poco trasparente e per nulla collaborativo del convenuto nei confronti dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, avendo egli sottaciuto l’esistenza delle sue proprietà immobiliari in __________;

 

                                         che il reclamante contesta la decisione impugnata, adducendo da una parte di non essere nelle condizioni di poter chiedere un credito ipotecario alla banca e dall’altra sostenendo l’impossibilità di vendere i surriferiti immobili perlopiù a causa “della particolare situazione geografica” e della congiuntura economica attuale, ribadendo altresì la sua indigenza;

 

                                         che giusta l’art. 326 CPC in sede di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

 

                                         che, di conseguenza, gli argomenti addotti a sostegno del reclamo appaiono inammissibili, considerato che il reclamante avrebbe dovuto addurli già in prima sede, dove egli avrebbe dovuto presentare – spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 125 IV 161 consid. 4; 120 Ia 179 consid. 3a; sentenza del TF del 23 agosto 2006, n. 5P.246/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 47);  

                                        

                                         che altrettanto vale per i nuovi documenti prodotti, anch’essi inammissibili;

 

                                         che, comunque, nella misura in cui il reclamante adduce di non aver mai voluto sottacere l’esistenza della sue proprietà immobiliare in __________, l’argomento non gli è di alcun aiuto, considerato che, qualunque possa essere stato il motivo della mancata notifica, egli è comunque proprietario di un immobile, di cui rettamente il primo giudice ha tenuto conto nell’ambito della decisione sull’assistenza giudiziaria;

 

                                         che, di conseguenza, il reclamo dev’essere respinto;

 

                                         che la domanda di assistenza giudiziaria in sede di reclamo va respinta, il gravame essendo si dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole;

 

                                         che, seppure la procedura di reclamo non è gratuita, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese processuali per questa decisione;

 

per i quali motivi,

 

pronuncia

                                   1.   Il reclamo 14 giugno 2012 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si prelevano spese di giudizio.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 14 giugno 2012 alla controparte):

 

PA 1PA 2

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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