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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Walser, presidente, Pellegrini e Celio |
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vicecancelliera: |
Meyer |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.725 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di assunzione di prova a titolo cautelare 15 luglio 2011 da
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RE 1
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contro |
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CO 1 CO 2
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E ora sull’appello 27 giugno 2012 di RE 1 contro la decisione 22 giugno 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria formulata dalla convenuta CO 1, citando le parti e il perito all’udienza del 19 luglio 2012;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di assunzione di prova a titolo cautelare 15 luglio 2011 RE 1 ha convenuto in giudizio le società CO 1 e CO 2 chiedendo l’assunzione di una prova a futura memoria in merito alla cantina, al muro di confine nel giardino, nonché ad ogni altro lavoro effettuato dalle convenute sull’immobile sito sul fondo n. __________ RFD di __________.
All’udienza di discussione 17 agosto 2011 le parti si sono accordate in merito all’assunzione di una prova peritale a titolo cautelare su cantina, muro di confine del giardino nonché ogni altro lavoro effettuato dalle imprese convenute sul mappale n. __________ RFD di __________, rispettivamente sui quesiti da porre al perito.
Con decisione 30 agosto 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha designato l’ing. M__________ quale perito, sottoponendogli i quesiti peritali delle parti. Il perito ha reso il referto peritale il 27 aprile 2012 e con ordinanza di medesima data il Pretore ha fissato alle parti un termine di 15 giorni per chiederne la completazione o la delucidazione.
B. Con istanza 18 maggio 2012 la convenuta CO 1 ha chiesto la completazione e delucidazione orale del referto peritale, domanda a cui l’istante si è integralmente opposto con osservazioni 25 maggio 2012. Con osservazioni 14 giugno 2012 CO 1 ha confermato la propria richiesta.
Con decisione 22 giugno 2012 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria formulata dalla convenuta CO 1, ammettendo i quesiti n. 10, 12, 14, 15, 16 e 17, e citando le parti e il perito all’udienza del 19 luglio 2012.
C. Con appello 27 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la decisione 22 giugno 2012 chiedendone la riforma nel senso di annullare in via preliminare l’udienza del 19 luglio 2012 e di respingere nel merito l’istanza di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria, in quanto tardiva e non sufficientemente motivata.
L’appello non è stato inoltrato alla controparte per osservazioni.
considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 158 cpv. 1 CPC, il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla (lett. a) oppure quando la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo (usualmente definita quale prova a futura memoria; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 158, pag. 756) o che sussista un interesse degno di protezione (lett. b). L’art. 158 cpv. 2 CPC dispone poi che è da procedere secondo le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari. Di conseguenza, la procedura è quella sommaria (art. 248 lett. d CPC), e più precisamente quella retta dagli art. 261 e segg. CPC (Fellmann, in Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 e segg. ad art. 158; Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 9 ad art. 248; Jent-Sørensen, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 18 ad art. 248; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeadin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 308).
2. Alla presenza di una decisione pretorile sulla richiesta di assunzione di prove a titolo cautelare, occorre esaminare per ciascun caso concreto di che tipo di decisione si tratta e con quale mezzo di impugnazione può essere contestata, se mediante appello alla Camera di merito oppure con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Secondo la dottrina dominante, per l’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari – nelle quali rientrano anche le decisioni emesse nel quadro dell’assunzione di prove a titolo cautelare secondo l’art. 158 CPC – sono impugnabili mediante appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 308, pag. 1356; Fellmann, op. cit., n. 43-44 ad art. 158). Diversa, ma senza motivazione, è invece l’opinione di Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 10 ad art. 158, secondo il quale, soltanto in caso di reiezione della domanda, sarebbe dato reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale occorre per contro determinare se la decisione sulla richiesta di assunzione di prove a titolo cautelare, emanata nell’ambito di un procedimento indipendente dalla procedura principale, sia una decisione finale oppure una decisione incidentale, alfine di poter stabilire quale sia il mezzo di impugnazione adeguato (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2).
La decisione di reiezione della domanda di assunzione di prove a titolo cautelare (o in altre parole la decisione che rifiuta la prova a futura memoria) nell’ambito di una procedura indipendente, ponendo fine a questa procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG).
La decisione di accoglimento dell’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (ossia la decisione di ammissione della prova a futura memoria) non pone invece necessariamente fine alla procedura, la quale prosegue con l’amministrazione della prova. In particolare nel caso di allestimento di una perizia a futura memoria al di fuori del procedimento principale – come nella presente fattispecie – il giudice deve poter compiere ulteriori atti, quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga a termine, oppure trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito. Il giudice deve inoltre dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conseguenza la decisione che accoglie l’istanza di prova a futura memoria e ordina l’allestimento di una perizia a futura memoria nell’arco di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
3. Il medesimo principio deve valere per quanto concerne la successiva decisione di ammissione o reiezione dell’istanza di completazione o delucidazione della perizia. La decisione che rifiuta la domanda di completazione o delucidazione della perizia (decisione di reiezione), ponendo fine alla procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG). La decisione che ammette l’istanza di completazione o delucidazione della perizia (decisione di accoglimento) non pone invece necessariamente fine alla procedura, la quale prosegue almeno fino all’amministrazione della prova. Di conseguenza la decisione che ordina la completazione o la delucidazione della perizia a futura memoria non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
4. Nel caso in rassegna, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto le domande n. 10, 12, 14-17 di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria formulate dalla convenuta CO 1, citando le parti e il perito all’udienza del 19 luglio 2012, udienza che è stata annullata e la causa sospesa con ordinanza 11 luglio 2012. La decisione 22 giugno 2012 non pone dunque evidentemente fine alla procedura, la causa dovendo essere riattivata e la perizia dovendo essere completata dal perito. Si tratta dunque di una decisione incidentale, più precisamente di una disposizione ordinatoria processuale, la quale è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
In concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte istante il 25 giugno 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 27 giugno 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
5. Il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Nel caso in rassegna, il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, sicché non fa conto di entrare nel merito delle censure sulla decisione pretorile.
6. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 158, 308 cpv. 1 e 319 CPC, l’art. 48 LOG e per le spese la LTG,
pronuncia: 1. L’appello (recte: reclamo) 27 giugno 2012 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipati dal reclamante, restano a suo carico.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.