Incarto n.
13.2012.55

Lugano

7 settembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Celio

 

vicecancelliera:

Meyer

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.444 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 15 luglio 2009 da

 

 

CO 1 

patrocinata dallo  PA 2 

 

 

contro

 

 

RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

E ora sul reclamo 13 luglio 2012 di parte convenuta contro l’ordinanza 28 giugno 2012 con cui il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione suppletoria di prove di parte attrice e ha assegnato un termine di 15 giorni alla convenuta per produrre la documentazione richiesta in edizione;

 

ritenuto

in fatto:                    A.   Con petizione 15 luglio 2009 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 66'458.85 oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano.

 

                                         Con risposta 5 ottobre 2009 RE 1 si è opposta alle domande attoree, di cui ha chiesto la reiezione.

 

                                         Con replica 6 novembre 2009 e duplica 10 dicembre 2009 le parti hanno in sostanza ribadito le proprie opposte tesi di fatto e diritto e le rispettive domande di causa.

 

 

                                  B.   In occasione dell’udienza preliminare 12 gennaio 2010 le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande, conte­stando quelle avversarie e notificando i rispettivi mezzi di prova. La parte attrice ha chiesto l’assunzione di due testimoni, mentre la parte convenuta ha domandato il richiamo dal Ministero pub­blico dell’incarto relativo alla denuncia penale da lei sporta nei confronti di  S__________, l’edizione da controparte di tutte le fatture, l’assunzione di due testimoni e l’interrogatorio formale della controparte. Tali prove sono state ammesse dal Pretore con ordinanza 23 febbraio 2010.

 

 

                                  C.   Con istanza di assunzione suppletoria di prove 17 febbraio 2011, la parte attrice, dopo aver visionato i documenti richiamati dal Ministero pubblico, ha chiesto in edizione dalla controparte i seguenti documenti: gli accordi di “rientro”/riconoscimenti di debito stipulati fra RE 1 e  S__________, l’e-mail del 30 aprile 2009 di  B__________ a  S__________, nonché tutta la corrispondenza intercorsa tra  S__________ e la convenuta.

 

                                         Con osservazioni 22 marzo 2011 la convenuta si è opposta all’istanza di assunzione suppletoria di prove chiedendone la reiezione e osservando che – la denuncia penale di cui al doc. 8 facendo esplicito riferimento ai documenti chiesti ora in edizione – l’attrice avrebbe potuto e dovuto notificare le prove di cui chiede l’assunzione già in sede di udienza preliminare.

 

                                         Con ordinanza 27 aprile 2011 il Pretore, considerato che la domanda di assunzione suppletoria di prove è stata formulata in relazione alla produzione da parte del Ministero pubblico di parte degli atti relativi al procedimento penale aperto nei confronti di  S__________, ne ha chiesto la completazione al Ministero pubblico.

 

                                         Con lettera 15 febbraio 2012 l’attrice ha confermato di mantenere l’istanza 17 febbraio 2011, in quanto l’incarto penale acquisito agli atti non avrebbe evaso la richiesta di assunzione suppletoria di prova.

 

 

                                  D.   Con ordinanza 28 giugno 2012 il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione suppletoria di prove di parte attrice e ha assegnato un termine di 15 giorni alla convenuta per produrre la documentazione richiesta in edizione. Egli ha motivato la propria decisione ritenendo che – pur senza esaminare la rilevanza della documentazione richiesta – la domanda di assunzione suppletoria di prova poteva essere ammessa, non essendo provato che l’attrice avesse effettivamente già potuto essere in precedenza a conoscenza della documentazione.

 

 

                                  E.   Con reclamo 13 luglio 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullare l’ordinanza pretorile. Rimprovera al primo giudice di aver capovolto l’onere probatorio ponendolo ingiustamente a suo carico. Ribadisce che la denuncia penale di cui al doc. 8 faceva già riferimento ai documenti chiesti ora in edizione, ragione per cui l’attrice avrebbe potuto e dovuto domandarne l’assunzione in sede di udienza preliminare. Ritiene infine palesemente indagatorio ed inammissibile chiedere l’edizione di tutta la corrispondenza intercorsa tra di lei e  S__________, senza specificarne la categoria o il complesso.

 

 

                                  F.   Con decreto 7 agosto 2012 il presidente della terza Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.

 

 

                                  G.   Con osservazioni 17 agosto 2012 l’attrice ha domandato che il reclamo sia considerato inammissibile, non essendo dato un rischio di danno difficilmente riparabile. Nel merito ha postulato la reiezione del gravame, osservando che è stata proprio la convenuta a chiedere l’edizione dell’incarto dal Ministero pubblico, ragione per cui la documentazione chiesta in edizione dovrebbe già essere agli atti.

 

 

considerato

in diritto:                  1.   L’ordinanza 28 giugno 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

 

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 3 luglio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 13 luglio 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

 

 

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).

 

                                2.1   Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità dell’ordinanza in esame. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun documento chiesto in edizione e accolto dal Pretore.

 

                                2.2   In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudi­zio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.

 

                             2.2.1   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2).

 

                             2.2.2   La dottrina non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza impugnata (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blicken­storfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 319; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora – in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).

 

                             2.2.3   L’avamprogetto della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio non più riparabile” (“nicht wieder gutzu­machender Nachteil”). Il Rapporto esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29 settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.

 

                             2.2.4   Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);

 

                               2.3.   Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimediato successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.

 

                                2.4   Nel caso in rassegna la reclamante adduce innanzitutto che vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile “già per il solo fatto che vi è un inconveniente irreparabile di natura giuridica laddove vi è l’impossibilità di impugnare l’ordinanza con la decisione finale, rendendone così impossibile il controllo da parte delle autorità superiori”. Quanto superficialmente adombrato dalla reclamante – non avendo essa specificato in cosa consisterebbe concreta­mente il danno – non costituisce un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. In primo luogo l’affermazione è troppo generica ed imprecisa. Essa sembra poi fondarsi sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere la pretesa attorea perché è stata ammessa una prova (edizione documenti) senza la quale sarebbe stato o non stato dimostrato un determinato fatto, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale di reiezione, favorevole per la parte convenuta potrebbe riparare tale pregiudizio. In secondo luogo, in caso di accoglimento o parziale accoglimento della petizione, la convenuta può far valere un errato accertamento dei fatti o un’erronea applicazione del diritto da parte del Pretore con il rimedio giuridico dell’appello. Non è quindi corretto sostenere che l’ordinanza sfugge al controllo dell’autorità superiore. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporte­rebbe quale conseguenza che le parti dovrebbero formalmente impugnare qualsiasi decisione pretorile – anche quando il pregiudizio non è manifestamente dato – per il solo timore di non poter più sollevare contestazioni in sede di appello, ciò che non può essere lo scopo del rimedio giuridico del reclamo. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame su questo punto dev’essere dichiarato inammissibile.

 

                                2.5   La reclamante individua poi il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile nel fatto che la richiesta di parte attrice è formulata in modo molto ampio, i documenti contengono segreti commerciali e toccano la personalità delle persone interessate. È pur vero che se venissero rivelati elementi che riguardano unicamente gli affari della società convenuta – segnatamente segreti organizzativi, produttivi o commerciali – senza però riguardare questioni oggetto di causa, ciò potrebbe ledere i suoi legittimi interessi e causarle un danno, ragione per cui deve essere ritenuto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Alfine di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari è però sufficiente che il Pretore adotti le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non ecceda i bisogni della causa (art. 202 cpv. 1-3 CPC-TI). Così il primo giudice ha la facoltà segnatamente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad esclusione della controparte (art. 185 cpv. 2 e 3 CPC-TI). La parte tenuta alla produzione dei documenti potrà segnalare al giudice quali documenti o quale parte degli stessi meritino particolare tutela, indicandone pure i motivi, affinché possano essere adottate le misure del caso. La decisione in merito ai provvedimenti necessari e adeguati spetta al primo giudice e non è di competenza dell’autorità di reclamo. Su questo punto il reclamo è quindi respinto.

 

                                     

                                   3.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

 

                                         Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente.

 

                                         Avendo l’attrice dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).

 

 

Per i quali motivi

 

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 13 luglio 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     

    

-    

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).