Incarto n.
13.2012.66

Lugano

7 settembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Celio

 

vicecancelliera:

Meyer

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.150 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 23 novembre 2011 da

 

 

CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

RE 1

patrocinata dall  PA 1 

 

 

 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 35'600.- oltre accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di

__________;

 

e ora sul reclamo 24 agosto 2012 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 20 luglio 2012;

 

 

ritenuto

in fatto:                    A.   Con petizione 23 novembre 2011 lo CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 35'600.- oltre accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. Parte attrice afferma di aver fornito alla convenuta prestazioni ingegneristiche nell’ambito della ristrutturazione della “Fabbrica __________” di __________, per le quali ha emesso una fattura di fr. 60'646.-. A seguito del pagamento di acconti per complessivi fr. 25'000.-, è rimasto scoperto il saldo di fr. 35'646.-, oggetto di causa.

 

                                         Con risposta 15 marzo 2012 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione, lamentando un’imperfetta esecuzione dei compiti affidati all’attrice. La convenuta si duole in particolare della mancata consegna dei piani di lavoro, che avrebbe comportato ingenti costi e perdite di tempo nella realizzazione dell’opera.

 

                                         Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni.

 

 

                                  B.   Al dibattimento del 12 luglio 2012 la parte convenuta ha, tra l’altro, rilevato che il CD doc. R prodotto da controparte con la replica contiene delle cartelle che non sono leggibili se non attraverso programmi specifici. Il Pretore aggiunto ha verificato seduta stante che, effettivamente, tre cartelle (“punzonamento”, “piani architetto” e “statica”) non sono leggibili con il sistema informatico in uso alla Pretura. Preso atto della richiesta dell’attrice di produrre in forma cartacea i documenti rilevanti delle cartelle non leggibili, nonché dell’opposizione della convenuta a siffatta produzione, con ordinanza 20 luglio 2012 il primo giudice ha ritenuto ammissibile il doc. R, assegnando alla parte attrice un termine di 15 giorni per produrre agli atti, in forma cartacea, il contenuto delle tre cartelle menzionate.

 

 

                                  C.   Con reclamo 20 luglio 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione, chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo, che la stessa sia annullata e l’incarto retrocesso al primo giudice per nuova decisione, in subordine che il doc. R sia dichiarato inammissibile limitatamente ai documenti contenuti nelle cartelle “punzonamento”, “piani architetto” e “statica”.

 

Il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni.

 

 

considerato

in diritto:                  1.   L’ordinanza 20 luglio 2012, oggetto del presente reclamo, costituisce una decisione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con

 

 

                                         reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

 

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alle parti il 20 luglio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 24 agosto 2012, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

 

 

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).

 

                                2.1   Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto, la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

 

                                2.2   In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudi­zio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.

 

                             2.2.1   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319

                                     

                                         lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2).

 

                             2.2.2   La dottrina non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza impugnata (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blicken­storfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 319; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora – in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).

 

                             2.2.3   L’avamprogetto della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio non più riparabile” (“nicht wieder gutzu­machender Nachteil”). Il Rapporto esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006,

 

                                         pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29 settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.

 

                             2.2.4   Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) n. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG).

 

                               2.3.   Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza

                                        

                                         finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.

 

                                2.4   Nel caso in rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare se la decisione impugnata comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi necessario verificare se il reclamo sia fondato, vale a dire se la decisione sia frutto di un’applicazione errata del diritto o di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Va comunque rilevato che l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012).

 

 

                                   3.   La reclamante ritiene dato il pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto che essa non ha potuto esaminare il contenuto delle cartelle contestate nell’ambito dello scambio degli allegati scritti, ciò che le avrebbe permesso di poter sviluppare argomenti al riguardo, cosa che le sarebbe ora precluso.

 

                                         L’argomento della reclamante è pretestuoso, quando solo si consideri che il primo giudice ha esplicitamente previsto che “una volta acquisita tale versione cartacea, sarà data alla convenuta la facoltà di prendere posizione sulla stessa”.

                                         Di conseguenza, dal modo di procedere adottato non deriva alla reclamante pregiudizio di sorta. In mancanza di un pregiudizio, il reclamo è quindi inammissibile.  

 

 

4.Di transenna si rileva ancora che, nell’ambito della replica, la reclamante si è limitata a sostenere “… che l’attrice non produce in causa alcunché di rilevante, se non un ammasso di documenti su supporto informatico, spesso in doppio, del tutto irrilevanti ai fini di causa, in parte illeggibili (e quindi non visionabili dalla controparte, che ne è impedita nell’esame e nella loro eventuale contestazione) e che non possono neppure essere sottoposti a

 

                                         un teste per verifica …” (replica pag. 5). Nella medesima memoria, essa ha fatto abbondante riferimento ai vari documenti contenuti proprio nel CD doc. R, contestandone in particolare il valore probatorio, ma non ha indicato quali documenti fossero illeggibili, né ha precisato che gli stessi erano contenuti proprio nel doc. R, né la cosa appare evidente. Rilevata l’impossibilità di visionare i documenti di cui trattasi, la convenuta avrebbe dovuto segnalare la questione al giudice, ciò che avrebbe permesso di risolvere immediatamente il problema, consentendole di verificare il contenuto e quindi di prendere posizione ancora con la duplica. In questa situazione, la sua opposizione alla produzione in forma cartacea dei documenti di cui trattasi non appare tutelabile dal profilo della buona fede processuale e appare pretestuosa.

 

 

                                   5.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.-. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

 

                                         La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo.

 

Per i quali motivi

 

pronuncia:            1.   Il reclamo 24 agosto 2012 di RE 1 è inammissibile.

 

 

                                   2.   La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

 

 

                                   3.   Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante RE 1, sono poste interamente a suo carico.

 

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 24 agosto 2012 alla controparte):

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con i limiti dall’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).