|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Walser, presidente, Pellegrini e Celio |
|
vicecancelliera: |
Meyer |
sedente per statuire sul reclamo 29 agosto 2012 della
avv. PA 2
contro la decisione 21 agosto 2012 con la quale il Pretore di Lugano, sezione 6, ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di
|
|
RE 1
|
nell’ambito della causa promossa con istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 26 aprile 2012 (inc. n. SO.2012.1852) promossa nei suoi confronti da
|
|
CO 1
|
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: che, con istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 26 aprile 2012, CO 1 ha chiesto l’autorizzazione a vivere separato dalla moglie, l’attribuzione a sé dei figli M__________ e A__________, la regolamentazione del diritto di visita, la nomina di un curatore educativo per monitorare l’esercizio del diritto di visita e la fissazione di un contributo alimentare per la moglie;
che all’udienza 21 giugno 2012 RE 1, allora patrocinata dall’avv. __________, ha postulato la reiezione dell’istanza, chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, domanda poi ritirata in occasione della medesima udienza ritenuto che il marito è stato astretto a versare alla moglie, entro 10 giorni, una provisio ad litem di fr. 3'000.- (poi effettivamente versata);
che, successivamente, il patrocinio è stato assunto dall’avv. PA 2, la quale, con scritto 12 luglio 2012 ha interpellato il Pretore chiedendo se poteva a sua volta contare sul versamento di una provisio ad litem, ritenuto che in caso contrario lo scritto medesimo era da considerare quale formale richiesta di AG;
che con decisione 13 luglio 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 perché in sede di udienza erano emerse sicure disponibilità della famiglia per cui, d’acchito, non pareva esserci alcuno spazio per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio;
che in data 7 agosto RE 1 ha conferito mandato per la tutela dei suoi interessi all’avv. __________;
che con scritto 20 agosto 2012 l’avv. PA 2 si è nuovamente rivolta al Pretore, e ha ribadito la richiesta di AG;
che con decisione 21 agosto 2012 il Pretore ha respinto la domanda di AG di RE 1, per i medesimi argomenti già esposti con la precedente decisione del 13 luglio;
che con reclamo 29 agosto 2012 PA 2 ha chiesto l’annullamento della menzionata decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione previa assunzione agli atti dell’usuale documentazione;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte;
considerato
in diritto: che giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;
che la domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 119, pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad art. 119; Freiburghaus/Afheld in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 11 e 12 ad art. 319, n. 4 ad art. 321; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 119; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321);
che nel caso concreto la decisione impugnata, intimata il 23 agosto 2012, è pervenuta all’interessata al più presto il 24 agosto 2012, ragione per cui il reclamo qui in esame, datato 29 agosto 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;
che il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003ZR e rif.);
che, di conseguenza, legittimato a ricorrere contro la decisione di diniego dell’assistenza giudiziaria è unicamente la parte (Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit. n. 2 ad art 121 CPC; Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010; n. 1 ad art. 121 CPC);
che, pertanto, alla reclamante facendo difetto la legittimazione a ricorrere, il reclamo è inammissibile;
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;
che nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in fr. 250.-;
che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;
per i quali motivi,
pronuncia
1. Il reclamo 29 agosto 2012 di PA 2 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 29 agosto 2012 alla controparte):
|
|
-
-
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).