Incarto n.
13.2012.6

Lugano

6 febbraio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Celio

 

vicecancelliera:

Meyer

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.447 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 luglio 2007 da

 

 

 CO 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

chiedente la condanna della parte convenuta al pagamento di fr. 1'650'000.- oltre interessi ed accessori;

 

domanda alla quale la convenuta si è opposta, chiedendone la reiezione;

 

e ora sul reclamo 6 giugno 2011 della convenuta contro la decisione 24 maggio 2011, con la quale il Pretore ha respinto la domanda di ricusa del perito giudiziario G__________ ;

 

considerato

 

in fatto e in diritto:      che con petizione 10 luglio 2007 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al versamento di fr. 1'650'000.- oltre interessi ed accessori in relazione a un contratto di gestione patrimoniale;

 

                                         che con risposta 30 ottobre 2007 la convenuta si è opposta alla domanda, chiedendone la reiezione;

 

                                         che all’udienza preliminare 10 marzo 2008 le parti hanno chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria volta alla determinazione della natura e correttezza della gestione patrimoniale intrapresa dalla convenuta e del danno patito dall’attore, prova ammessa con ordinanza 27 marzo 2008;

 

                                         che con decisione 20 gennaio 2011 il Pretore ha nominato quale perito giudiziario G__________ ;

 

                                         che con scritto 8 febbraio 2011 la convenuta ha ricusato il perito G__________ , sostenendo che sussisterebbero diversi legami tra lo stesso e il perito di parte attrice, signor M__________, tali da escluderne la necessaria indipendenza e imparzialità, e argomentando di non ritener­lo idoneo in assenza delle debite conoscenze ed esperienze specialistiche nel campo della gestione patrimoniale;

 

                                         che con osservazioni 16 febbraio 2011 l’attore ha rilevato di non condividere l’opinione di controparte, rimettendosi tuttavia al prudente giudizio del Pretore;

 

                                         che con decisione 24 maggio 2011 il Pretore di Lugano ha respinto la domanda di ricusa del perito G__________ , non intravvedendo elementi oggettivamente idonei a far nascere l’apparenza di un rischio d’imparzialità, ritenendo le argomentazioni della convenuta aprioristiche e contrarie alla realtà delle cose e rimproverandole di non aver chiesto alla Pretura informazioni sulle capacità del perito prima di esprimere considerazioni negative;

 

                                         che con reclamo 6 giugno 2011 la parte convenuta ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, nel senso di accogliere l’istanza di ricusa 8 febbraio 2011, annullare la nomina del perito giudiziario e ritornare l’incarto al Pretore affinché proceda alla nomina di un nuovo perito che disponga della necessaria indipendenza e imparzialità, oltre che delle debite conoscenze ed esperienze specialistiche in materia di gestione patrimoniale;

 

                                         che con sentenza 22 giugno 2011 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il reclamo, applicando il vecchio diritto procedurale ticinese giusta l’art. 404 CPC alla procedura di reclamo e di riflesso i combinati art. 248 cpv. 2 e 30 cpv. 3 CPC-TI alla decisione pretorile sulla domanda di ricusa;

 

                                         che con ricorso in materia civile 5 settembre 2011 al Tribunale federale, la convenuta ha postulato in via principale l’annullamento della decisione 22 giugno 2011 e il rinvio dell’incarto alla terza Camera civile del Tribunale d’appello per nuovo giudizio, mentre ha domandato in via subordinata l’accoglimento della domanda di ricusa e la trasmissione dell’incarto al Pretore per la nomina di un nuovo perito;

 

                                         che con sentenza 8 dicembre 2011 la prima Corte di diritto civile, richiamata la recente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2), ha accolto il ricorso, annullato la decisione 22 giugno 2011 e rinviato la causa all’autorità inferiore affinché decida in applicazione del nuovo CPC svizzero;

 

                                         che secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di un perito giudiziario, il quale rientra nella definizione di “persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC (cfr. art. 183 cpv. 2 CPC; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 47, pag. 75; Diggelmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 47; Wullschleger, in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 1 ad art. 47; Kiener, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 47; Livschitz, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 47; Weber, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 10, 13 e 14 ad art. 47), è impugnabile mediante reclamo;

 

                                         che giusta l’art. 48 lett. b cifra 1 e 2 LOG l’autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello;

 

                                         che nel caso concreto, trattandosi di una azione creditoria in relazione ad un contratto di gestione patrimoniale è data la competenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, alla quale deve essere trasmesso il gravame, la terza Camera civile non essendo competente a occuparsene;

 

                                         che, visto quanto precede, il reclamo è trasmesso per competenza alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello;

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 47 e segg. CPC e l’art. 48 LOG,

 

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 6 giugno 2011 di RE 1 è trasmesso per competenza alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello.

 

 

                                   2.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 1

                                         Comunicazione alla II CCA con trasmissione dell’incarto

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).