Incarto n.
13.2012.95

Lugano

10 dicembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Celio

 

vicecancelliera:

Meyer

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.723 (azione di scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza (recte: petizione) 11 novembre 2008 da

 

 

 CO 1 

 CO 2 

entrambe patrocinate dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

 PI 1 Rivera

patrocinata dall’avv. PA 3

 

 RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

E ora sul reclamo 9 novembre 2012 di RE 1 contro l’ordinanza 23 ottobre 2012 con la quale il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta da PI 1, assegnandole un termine di 15 giorni per formulare i relativi quesiti;

 

 

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza (recte: petizione) 11 novembre 2008 CO 1 e CO 2 hanno convenuto in giudizio PI 1 e RE 1 chiedendo lo scioglimento della comproprietà e la vendita ai pubblici incanti degli immobili n. __________ RFD di P__________, n. __________ RFD di R__________, n. __________, __________, __________ e __________ RFP di C__________, n. __________ e __________ RFD di N__________, nonché n. __________ RFD di Ca__________.

 

                                         In occasione dell’udienza per incombenti 11 novembre 2009 le parti si sono accordate di effettuare una perizia sui valori immobiliari dei summenzionati mappali e si sono impegnate a trovare una soluzione bonale circa lo scioglimento della proprietà sulla base dei valori indicati dal perito.

 

                                         Con ordinanza 17 maggio 2011 il Pretore ha preso atto che le parti non sono riuscite a trovare un accordo definitivo per lo scioglimento delle comproprietà ed ha assegnato alle convenute un termine di trenta giorni per presentare gli allegati di risposta.

 

                                         Con risposta 20 luglio 2011 RE 1 ha postulato il parziale accoglimento della petizione, chiedendo lo scioglimento delle comproprietà e l’attribuzione a sè della part. __________ RFD di Ca__________, con obbligo di versare un conguaglio agli altri comproprietari.

 

                                         Con risposta 30 agosto 2011 PI 1 ha di principio aderito alla petizione.

 

 

                                  B.   In occasione dell’udienza preliminare del 12 ottobre 2011 le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande e hanno notificato i mezzi di prova, che sono in parte stati assunti.

 

 

                                  C.   Con ordinanza 23 ottobre 2012 il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta da PI 1, assegnandole un termine di 15 giorni per formulare i relativi quesiti.

 

 

                                  D.   Con reclamo 9 novembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullarla e non dar luogo alla prova peritale chiesta da PI 1.

 

 

                                  E.   Con lettera 27 novembre 2012 le attrici hanno comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.

 

 

 

 

considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione di scioglimento della comproprietà essendo stata avviata con atto 11 novembre 2008, al procedimento in esame continua ad essere applica­bile il CPC-TI.                                   

                                         L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.

 

 

                                   2.   L’ordinanza sulle prove 23 ottobre 2012 di cui trattasi è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

 

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è stata intimata per lettera raccomandata il 2 novembre 2012 ed è pervenuta al legale della reclamante 5 novembre seguente, sicché il gravame qui in esame, datato 9 novembre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

 

 

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).

 

                                3.1   Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto che il Pretore abbia ammesso la perizia chiesta da PI 1.

 

                                3.2   Nel caso in rassegna, la reclamante sostiene che il rischio difficilmente riparabile consista in una perdita di tempo ed in un aumento dei costi processuali, il Pretore avendo ammesso una perizia sulla fattibilità della divisione in natura della part. n. __________ di Ca__________ senza perdita di valore e con accertamento del valore dei due lotti in caso di frazionamento, procedura che potrebbe a suo avviso durare due o tre anni e costare circa fr. 10'000.-.

 

                                3.3   La dilatazione dei tempi di causa, la conseguente mancanza di rispetto del principio di celerità previsto dal CPC, nonché l’aumento dei costi dovuti all’espletamento di una perizia giudiziaria possono in taluni casi costituire dei pregiudizi di fatto (interesse economico) atti a creare un danno difficilmente riparabile ai sensi della legge. Se nel caso concreto gli argomenti esposti dalla reclamante siano sufficienti per fondare siffatto rischio, tanto da imporre la revoca dell’ordinanza impugnata, è però questione che può rimanere indecisa. Va qui infatti ricordato che per l’art. 651 cpv. 2 CC, se i comproprietari non si accordano sul modo di scioglimento della comproprietà, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, e ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, con la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti. Secondo la giurisprudenza e la dottrina il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento nella scelta fra queste due modalità di divisione, e non ha nessun obbligo di preferenza per la divisione in natura, la quale non beneficia di alcun privilegio nei confronti dell’incanto (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 24 ad art. 651 CC; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Kommentar zum Zivilgesetzbuch, n. 10 ad art. 651). Egli decide secondo la natura della cosa e l’equità, tenendo conto delle circostanze concrete, in particolare della divisibilità dei beni, delle condizioni personali, dei bisogni e dei desideri dei comproprietari (DTF 100 II 193 consid. 2e; Rep. 1981 331; Meier-Hayoz, op. cit. n. 23 e segg. ad art. 651 CC). In mancanza di un accordo sul modo di divisione, il giudice non è vincolato dalle richieste delle parti e sceglierà liberamente tra le modalità previste dall’art. 651 cpv. 2 CC (Meier-Hayoz, op. cit. n. 18 e 22 ad art. 651; Liver, Das Eigentum, Schweizerisches Privatrecht, V/1, pag. 83). La giurisprudenza e la dottrina hanno inoltre precisato che qualora i comproprietari non si accordino sul modo di divisione, il giudice non è vincolato alle richieste delle parti, poiché l’art. 651 CC deroga ai principi della massima dispositiva (Meier-Hayoz, op. cit. n. 23 ad art. 651; I CCA sentenza 25 ottobre 1995, inc. 11.95.96). Il Pretore quindi non solo è libero di assumere tutte le prove che egli ritiene necessarie per l’emanazione della decisione sulla domanda di scioglimento della comproprietà, ma è suo compito accertare se la divisione in natura è possibile senza diminuzione del valore. Qualora ciò sia possibile, egli deve poi verificare quale sia il valore dei due lotti. Il modo di procedere adottato dal Pretore nel caso concreto non costituisce pertanto un’errata applicazione del diritto. Di conseguenza, il reclamo è, comunque sia, destinato all’insuccesso.

 

 

                                   4.   Per quanto concerne le diverse questioni di natura formale/processuale sollevate con il gravame (tempestività della richiesta di allestire la perizia, buona fede processuale, valutazione anticipata delle prove) oppure attinenti il merito della controversia (frazionamento, imprecisione della domanda di frazionamento, modalità di divisione) con lo scopo di dimostrare che la perizia richiesta da PI 1 è superflua, si rileva che, il Pretore non essendosi ancora espresso sulle medesime, su tali aspetti il reclamo appare comunque prematuro.

 

 

                                   5.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

 

                                         Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente.

 

                                         Avendo le parti attrici rinunciato con lettera 27 novembre 2012 a presentare osservazioni, non vengono loro assegnate ripetibili.

 

                                         La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.

 

Per i quali motivi

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 9 novembre 2012 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.

 

                                   3.   Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo a PI 1 e alla lettera 27 novembre 2012 alle controparti):

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).