Incarto n.
13.2013.2

Lugano

4 marzo 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Lardelli

 

segretaria:

Moresi

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.3442 della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza di diffida ai debitori 8 agosto 2012 da

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

Ed ora sul reclamo 7 gennaio 2013 di RE 1 contro la decisione 27 dicembre 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la sua richiesta 21 dicembre 2012 di pagamento da parte dello Stato delle ripetibili assegnategli con decisione 12 dicembre 2012;

 

ritenuto

 

                           in fatto:                           

 

                                                              A.   Con istanza di diffida ai debitori 8 agosto 2012 CO 1 ha chiesto di far ordine al datore di lavoro del marito, Fondazione __________, Ticino, di trattenere dallo stipendio di RE 1 l’importo di fr. 1'000.- mensili e di riversarlo a lei. In pari tempo ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’ PA 1.

                                                                     L’istanza di diffida ai debitori è stata accolta dal Pretore aggiunto con decreto supercautelare 9 agosto 2012.

 

                                                                     Con osservazioni 8 ottobre 2012 RE 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza sia in ordine - per incompetenza del giudice adito - sia nel merito, postulando inoltre la revoca del decreto supercautelare. Egli ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’ PA 2.

 

                                                                     Con decisione cautelare 12 dicembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di diffida ai debitori, revocato la decisione supercautelare e negato il beneficio dell’assistenza giudiziaria a CO 1, caricandole fr. 200.- quali spese processuali con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. Con la medesima decisione RE 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

 

 

                                                              B.   In data 17 dicembre 2012 l’avv. PA 2 ha inviato alla Pretura la propria nota professionale per l’attività svolta quale patrocinatrice di RE 1, chiedendone la tassazione. Con lettera 21 dicembre 2012 essa si è nuovamente rivolta alla Pretura, rilevando che il pagamento delle ripetibili poste a carico di CO 1 non erano incassabili, e ha chiesto che l’importo di fr. 1'000.- attribuitole a titolo di ripetibili le fosse versato dallo Stato.

 

                                                                     Con decisione 27 dicembre 2012 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di pagamento delle ripetibili, rilevando che non era stata comprovata in alcun modo l’impossibilità, rispettivamente l’improbabilità di poter riscuotere dalla controparte le surriferite ripetibili.

 

 

                                                              C.   Con reclamo 7 gennaio 2013 RE 1 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la richiesta di pagamento delle ripetibili da parte dello Stato.

 

                                         La controparte e la Pretura non sono state invitate a inoltrare osservazioni;

 

                           considerato

 

in diritto:                  1.   La decisione con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di pagamento delle ripetibili da parte dello Stato è una decisione concernente le spese giudiziarie (art. 95 e segg. CPC), anche se è stata emanata dopo la decisione finale di merito (art. 104 cpv. 1 CPC). Giusta l’art. 110 CPC la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé era soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447).

 

                                         Nel caso concreto, trattandosi di una procedura sommaria, il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione impugnata è pervenuta alla legale del reclamante il 28 dicembre 2012, sicché il reclamo in esame, datato 7 gennaio 2013 è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                         L’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito, ma il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

 

 

                                   2.   Nel caso in esame il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della patrocinatrice del convenuto intesa a ottenere il pagamento delle ripetibili da parte dello Stato, rimproverandole di non aver comprovato in alcun modo l’impossibilità rispettivamente l’improbabilità di poter riscuotere dalla controparte le ripetibili. Il reclamante contesta la decisione pretorile, rilevando che le difficoltà economiche della controparte traspaiono dall’intero incarto e la riscossione delle ripetibili risulta perlomeno improbabile, la patrocinatrice dell’istante avendo dichiarato in occasione dell’udienza 12 dicembre 2012 che la cliente non avrebbe potuto far fronte al pagamento delle ripetibili e il termine assegnato con richiesta formale di pagamento essendo decorso infruttuoso.

 

 

                                   3.   Di principio, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 CPC). Le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (spese ripetibili) rientrano anch’esse nel novero delle spese giudiziarie (art. 95 CPC), e sono pure ripartite secondo il medesimo principio. Per quanto ne riguarda l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in applicazione del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Gioverà qui ricordare che la parte al beneficio del gratuito patrocinio ha anch’essa diritto a un’indennità per ripetibili piena, e non solo all’indennità ridotta prevista per i casi di assistenza giudiziaria (Bühler, Berner Kommentar, 2012, n. 62 ad art. 122 CPC; Huber in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 122; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 122, pag. 497, Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 5-6 ad art. 122; cfr. anche Köchli in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 122). Quando però la parte al beneficio dell’assistenza giudiziaria risultata vincente e le sono state attribuite ripetibili, ma essa non le può riscuotere presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone (art. 122 cpv. 2 CPC). In questi casi la remunerazione è allora stabilita in applicazione delle pertinenti regole del diritto cantonale(Bühler, op. cit., n. 71 ad art. 122 CPC; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 11 ad art. 122). Ciò rientra infatti nei diritti minimi garantiti dall’art. 29 cpv. 3 Cost., in quanto negare l’obbligo dello Stato di remunerare l’importo delle ripetibili non incassate, significherebbe violare il principio costituzionale dell’equa remunerazione del legale (Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 2; Trezzini, op. cit., art. 122, pag. 496-497, con rinvii; DTF 102 I 322). Di conseguenza, se alla parte al beneficio del gratuito patrocinio è stata riconosciuta un’indennità piena che non è però riuscita ad incassare dalla controparte, essa può chiedere al giudice di fissare l’adeguata remunerazione. L’eventuale differenza tra siffatta rimunerazione e l’indennità piena (che è data quando l’importo stabilito a titolo di ripetibili è superiore all’adeguata remunerazione” riconosciuta per il gratuito patrocinio) egli potrà però unicamente riscuoterla dalla controparte, ma non dallo Stato (Bühler, op. cit., n. 79 ad art. 122 CPC; Huber, op. cit., n. 15 ad art. 122; Trezzini, op. cit., art. 122, pag. 497; Köchli, op. cit., n. 9 ad art. 122; Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 122).

 

                                         Così stando le cose, non v’è base legale alcuna che legittimi la richiesta allo Stato di pagare le ripetibili che non possono essere incassate dalla controparte. Il reclamo, infondato, deve quindi essere respinto.

 

 

                                   4.   Nel caso concreto la remunerazione del patrocinatore non è stata fissata nella sentenza finale. Qualora le ripetibili attribuite al convenuto dovessero effettivamente risultare di impossibile incasso, egli dovrà chiedere al primo giudice di fissare il compenso dovuto al patrocinatore in un complemento alla sentenza (Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 14 ad art. 122). Spetta comunque alla parte al beneficio dell’assistenza giudiziaria rendere verosimile l’impossibilità di riscuotere le ripetibili dalla controparte. In tal senso si può pretendere che essa avvii perlomeno la procedura d’incasso, e ciò, dandosene il caso, anche all’estero (Bühler, op. cit. n. 65 segg. Ad art. 122 CPC; Emmel, op. cit. n. 13 ad art. 122; Jent-Sørensen in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 5 ad art. 122; Huber, op. cit., n. 14 ad art. 122).

 

                                4.1   Il Pretore aggiunto ha respinto la domanda della patrocinatrice di ottenere il pagamento delle ripetibili dallo Stato. La decisione appare corretta, considerato che, oltre alla mancanza della base legale, neppure è stata avviata una procedura d’incasso nei confronti di CO 1 e non sono state rese verosimili né l’impossibilità né la difficoltà di riscossione. Tuttavia, la decisione processuale 20 dicembre 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della medesima patrocinatrice di tassare la sua nota d’onorario con la motivazione che “con l’assegnazione delle summenzionate ripetibili i costi del convenuto per la sua difesa sono da considerarsi coperti”, appare un po’ frettolosa. Così facendo, si dà infatti per scontato che l’adeguato compenso del legale sia inferiore alla somma delle ripetibili assegnate, senza però che risulti una qualsivoglia verifica della nota professionale esposta il 17 dicembre 2012, in particolare senza che vi siano indicazioni in merito alle prestazioni riconosciute e a quelle respinte. Dandosene il caso - e meglio qualora dovesse risultare che le ripetibili sono di impossibile incasso - il primo giudice dovrà quindi ritornare sulla questione. Vero è che le decisioni 12 e 20 dicembre 2012 non sono state impugnate, ma neppure la nota professionale è stata formalmente tassata, sicché l’ PA 2 potrà riproporre la domanda, chiedendo al giudice di fissare la remunerazione spettantele in un complemento di sentenza.

 

                                         Vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese processuali per questa decisione e non si attribuiscono ripetibili alla controparte, la quale non ha dovuto inoltrare osservazioni.

 

 

 

per i quali motivi, richiamati in particolare gli arti. 95 e segg., 110, 117 e segg., 122, 319 e 321 CPC e per le spese la LTG e il Rtar,

 

 

pronuncia               1.   Il reclamo 7 gennaio 2013 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo alla controparte):

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).