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Incarto n. 13.2013.32 |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Walser, presidente, Pellegrini e Lardelli |
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vicecancelliere: |
Cortese |
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2012.20 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza di provvedimenti cautelari (assunzione di prova a titolo cautelare) 8 giugno 2012 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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E ora sul reclamo 18 gennaio 2013 della parte convenuta contro le decisioni 7 gennaio 2013 con la quale il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre alla Pretura la documentazione richiesta dal perito, rispettivamente per rispondere alla domanda formulata dallo stesso, rispettivamente 14 gennaio 2013 con la quale ha autorizzato il perito a reperire lui stesso la documentazione fotografica di cui necessitava;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di provvedimenti cautelari 8 giugno 2012 CO 1 ha convenuto in giudizio la RE 1 chiedendo l’assunzione di una prova a futura memoria ai sensi dell’art. 158 CPC in merito alle opere da quest’ultima eseguita, e meglio la copertura (tetto) dell’immobile sito sul mappale n. __________ RFD di __________.
In occasione dell’udienza di discussione 6 agosto 2012 la parte convenuta non si è opposta alla domanda, impregiudicata la possibilità di far valere in sede di merito ogni ragione ed eccezione.
B. Con decisione 9 agosto 2012 il Pretore ha designato __________ quale perito giudiziario, sottoponendogli i quesiti peritali, assegnandoli un termine di 15 giorni per allestire il preventivo delle presumibili spese di perizia. Egli ha pure avvertito il perito che, se “… desidera far capo ad altra documentazione (in possesso delle parti o di terzi), oppure desidera informazioni complementari (dalle parti o da terzi), deve rivolgersi a questo giudice chiedendo di venire autorizzato ad assumere quelle informazioni e quegli elementi di fatto che non si trovano agli atti di causa”.
Con scritto 24 ottobre 2012 il perito ha inviato il preventivo per l’anticipo delle spese peritali, anticipo che è stato versato dalla parte istante.
C. Con lettera 31 dicembre 2012 il perito ha chiesto al Pretore la produzione dalle parti di ulteriore documentazione, nonché il chiarimento di alcuni punti incerti da lui ritenuti “di basilare importanza” per “allestire la perizia nel migliore dei modi”.
Con decisione 7 gennaio 2013 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre alla Pretura la documentazione richiesta dal perito, rispettivamente per rispondere alla domanda formulata dallo stesso.
D. Con lettera 14 gennaio 2013 il perito ha informato il Pretore di necessitare di una documentazione fotografica dello svolgimento dei lavori di carpenteria, quale certificato dei lavori svolti per meglio comprendere le varie fasi esecutive, forniture supplementari e quale teste per le stratigrafie dei vari tetti.
Con decisione 14 gennaio 2013 il Pretore ha autorizzato il perito a reperire lui stesso la documentazione fotografica richiesta, ordinandogli di trasmetterne copia alla Pretura e di annetterla al proprio referto.
E. Con reclamo 18 gennaio 2013 la RE 1 si aggrava contro le decisioni 7 e 14 gennaio 2013, chiedendone la riforma nel senso di annullarle e di rinviare l’incarto al Pretore affinché citi le parti ad un’udienza per incombenti.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni 7 e 14 gennaio 2013 sono entrambe delle disposizioni ordinatorie processuali, le quali, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, sono impugnabili con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso concreto le decisioni sono pervenute al legale di parte convenuta al più presto l’8 rispettivamente il 15 gennaio 2013, sicché il gravame qui in esame, datato 18 gennaio 2013, è tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile.
2. Trattandosi di due diverse decisioni, la reclamante avrebbe dovuto impugnarle con due gravami distinti, ma si prescinde eccezionalmente dall’ordinare la disgiunzione dei reclami, i medesimi potendo essere esaminati congiuntamente per i motivi qui di seguito esposti.
3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).
3.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in esame. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
3.2 In conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.), nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.
3.3 Nel caso in rassegna la reclamante individua il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile da una parte nel fatto che “la perizia prova a futura memoria avverrebbe sulla base di documenti non sottoposti al contraddittorio” e dall’altra nel pericolo di “influenzare il perito” (reclamo, pag. 4).
Per quanto concerne la possibilità di prendere posizione sulla documentazione richiesta dal perito e di esprimersi sul contenuto e la portata della medesima, si rileva che la stessa sarà versata agli atti (ordinanza 7 gennaio 2013), così come sarà agli atti la documentazione fotografica reperita direttamente dal perito (ordinanza 14 gennaio 2013). Le parti avranno quindi la possibilità di esaminare i nuovi documenti e, se del caso, esprimersi sugli stessi. Qualora ciò non fosse il caso prima dell’allestimento della perizia, le parti avranno comunque la possibilità di chiedere la delucidazione o il completamento della
perizia in conformità all’art. 187 cpv. 4 CPC, dove potranno prendere posizione anche sui nuovi documenti, salvaguardando così il loro diritto di essere sentite.
Non è poi dato di comprendere in qual modo la ulteriore documentazione, ritenuta necessaria dal perito per meglio valutare lo stato dell’opera oggetto di lite e quindi per poter rispondere in modo più completo e preciso possibile ai quesiti sottopostigli dal Pretore, sia atta a influenzare lo stesso perito per il fatto che non è stata preventivamente sottoposta al contraddittorio.
In concreto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile non è quindi dato e il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente.
Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto inoltrare osservazioni.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 18 gennaio 2013 della RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 18 gennaio 2013 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).