Incarto n.
13.2014.32

Lugano

7 gennaio 2015/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OA.2010.814 (scioglimento e divisione di comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 febbraio 2009 da

 

 

 CO 1 

patrocinato dall  PA 2 

 

 

contro

 

 

 RE 1 

patrocinato dall  PA 1 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 3 marzo 2014 di RE 1 proposto avverso la decisione 29 gennaio 2014 del Pretore aggiunto limitatamente ai dispositivi n. 2 e 3 sulle spese e ripetibili;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 4 febbraio 2009 CO 1 ha convenuto in giudizio il fratello RE 1 chiedendo lo scioglimento della comproprietà, detenuta in ragione di 3/4 rispettivamente 1/4, sulla part. n. __________ RFD di __________, tramite vendita ai pubblici incanti, e la rifusione di fr. 14'280.70 oltre interessi. RE 1 non si è opposto allo scioglimento, postulando che avvenisse mediante licitazione tra comproprietari, opponendosi alla pretesa creditoria. Con azione riconvenzionale egli ha poi rivendicato fr. 55'763.99, richiesta parzialmente avversata dall’attore. Le parti hanno in sostanza confermato le proprie antitetiche posizioni anche nel successivo scambio di allegati.

 

                                  B.   All’udienza preliminare del 23 febbraio 2013 le parti hanno notificato i propri mezzi di prova. CO 1 ha fra l’altro chiesto la perizia per determinare il valore commerciale dell’immobile, ammessa con ordinanza 29 marzo 2010. Il referto peritale 28 marzo 2012 ha stabilito in fr. 719'400.– il valore venale complessivo del fondo part. __________ RFD __________.

 

                                         Con ordinanza 12 giugno 2013 il Pretore aggiunto ha disgiunto le cause di scioglimento e divisione della comproprietà (art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC) dalle azioni principale e riconvenzionale di contribuzione a spese e oneri (art. 649 cpv. 2 CC), e dichiarato chiusa l’istruttoria per le cause di scioglimento e divisione. Con conclusioni scritte 6 agosto 2013 CO 1 ha ribadito le sue pretese. RE 1 è rimasto silente.

 

                                  C.   Con decisione 29 gennaio 2014 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha pronunciato lo scioglimento della comproprietà in essere fra CO 1 e RE 1 e ne ha regolato le modalità di divisione, da farsi mediante vendita all'asta fra i comproprietari. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– e le spese dovute per l’azione di scioglimento sono state poste a carico del convenuto obbligato a rifondere all’attore fr. 10'000.– per ripetibili (dispositivo n. 2). La tassa di giustizia di fr. 15'000.– e le relative spese (inclusi fr. 1'572.20 di spese per la perizia) per l’azione di divisione sono state ripartite a metà, compensando le ripetibili (dispositivo n. 3).

 

                                  D.   Con reclamo 3 marzo 2014 RE 1 insorge contro questa decisione limitatamente ai dispositivi n. 2 e 3. Egli considera che il valore litigioso determinante debba corrispondere alla stima ufficiale dell’immobile il giorno di invio della petizione. Per lo scioglimento la tassa di giustizia andava inoltre ridotta a fr. 2'500.– e le ripetibili a fr. 800.–. La tassa di giustizia per i modi di divisione doveva invece essere ricondotta a fr. 7'500.– massimi.

 

                                         CO 1 chiede in via principale di respingere il reclamo. In via subordinata avversa la riforma nel senso che le ripetibili dell’azione di scioglimento sono ridotte al massimo a fr. 5'555.–.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. L’azione di scioglimento e divisione di comproprietà essendo stata avviata il 4 febbraio 2009, al procedimento torna applicabile il CPC-TI.

 

                                         L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non si applica solo alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali e a quelle oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424 consid. 2.3.2; Domej in Oberhammer/Domej/Haas, KUKO ZPO, 2a ed., 2014, n. 3 ad art. 405). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.

 

                                   2.   L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Non trattandosi in concreto di una decisione ordinatoria processuale bensì finale, la trattazione del reclamo non rientra nella competenza della terza Camera civile, la quale nondimeno lo evade in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG. Visto che la controversia in esame è retta dalla procedura ordinaria (art. 165 CPC-TI), il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC) come per la risposta (art. 322 cpv. 2 CPC).

 

                                         Il giudizio impugnato 29 gennaio 2014 è giunto al convenuto l’indomani. Rimesso alla posta lunedì 3 marzo 2014, il gravame è tempestivo per l’art. 142 cpv. 3 CPC e da questo punto di vista ammissibile. Parimenti vale per le osservazioni 23 ottobre 2014, il reclamo – notificato il 19 settembre 2014 – essendo pervenuto all’attore il giorno 23 settembre.

 

                                   3.   Per l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Per costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione risulta per finire censurabile per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148).

 

                                   4.   Il reclamante afferma che il Pretore si è a torto affidato alla perizia giudiziaria 28 marzo 2012 che accertava in fr. 719'400.– il valore venale della part. __________ RFD di __________ (reclamo, pag. 4 n. 2.2). Non avendo l’attore indicato un valore litigioso, il primo giudice doveva far capo al solo importo disponibile il 4 febbraio 2009, vale a dire la stima ufficiale del fondo (reclamo, pag. 4 n. 2.1). Arbitrario dipartirsi invece da un dato stabilito nel 2012, comprendente anche l’incremento di valore del fondo nei tre anni precedenti (reclamo, pag. 5 n. 2.3).

 

                                4.1   Per l’art. 9 CPC-TI il valore delle cause concernenti beni immobili si determina in base alla domanda. E se l’attore non precisa il valore, o se il convenuto lo contesta, il giudice lo determina mediante ordinanza, desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze (art. 13 CPC-TI). In mancanza di indicazioni il valore di stima può assurgere a valore minimo di un immobile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 9). Ciò è segnatamente il caso – come risulta dalla prassi citata dal reclamante – quando le parti non indicano un valore venale e il Pretore nulla accerta al riguardo (ICCA inc. 11.2002.86 del 12 agosto 2002 citata in Cocchi/Trezzini, Appendice 2000/2004, 2005, m. 6 ad art. 9).

 

                                4.2   Ora, diversamente da quanto lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 4 n. 2.1), l’attore ha chiesto la perizia giudiziaria per determinare il valore commerciale del fondo (verbale d’udienza 23 febbraio 2010, pag. 3) che il Pretore ha appunto ammesso (ordinanza 29 marzo 2010). Al riguardo nulla ha obiettato il convenuto (verbale d’udienza 23 febbraio 2010, pag. 1), aderendo anzi al quesito dell’attore (“Qual è il valore venale complessivo dell’immobile part. n. __________ RFD __________”: act. XVII pag. 3 n. 5 e act. XVIII, pag. 3 n. 5). Pacifico per entrambi quindi che il valore di stima ufficiale (peraltro del 2004) non fosse più attendibile. Il reclamante non si oppone del resto a che il piede d’asta per la vendita corrisponda a fr. 719'400.– (decisione impugnata, pag. 6 e 7). Peraltro, la perizia ha altresì tenuto conto di un correttivo per mediare l’indiscusso aumento di valore del fondo negli anni (referto peritale 28 marzo 2012, pag. 12). Non vi era così motivo affinché il calcolo degli oneri processuali dovesse prescindere dal valore venale di fr. 719'400.– (per la divisione) e da fr. 539'000.– (3/4 di fr. 719'400.– per lo scioglimento) (decisione impugnata, pag. 5 in basso). Le spese processuali fissate dal Pretore meritano così conferma. Infondato, il reclamo va quindi respinto.  

 

                                   5.   Il reclamante contesta l’importo di fr. 10'000.– per ripetibili posto a suo carico dal Pretore limitatamente all’azione di scioglimento, e chiede di ridurlo a fr. 800.– (reclamo, pag. 6 n. 3.1 e 3.5). Il calcolo non può dipendere dal solo valore litigioso, oltretutto contestato (reclamo, pag. 7 n. 3.2). Esso deve bensì essere commisurato alle effettive prestazioni svolte dal legale dell’attore e che, avendo il reclamante aderito allo scioglimento, potevano avere richiesto tutt’al più 2 o 3 ore (reclamo, pag. 8 n. 3.3). Di fatto era come se fosse stata introdotta una richiesta congiunta di scioglimento di comproprietà (reclamo, pag. 9 n. 3.4).   

 

                                5.1   Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar) in pratiche con valore determinato o determinabile tra fr. 500'000.– e 1 Mio, le ripetibili corrispondono ad un tasso dal 4% al 6%. Per l’art. 13 cpv. 1 Rtar, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.

 

                                5.2   Già si è detto sul valore del fondo in comproprietà (sopra, consid. 4.2). Ai fini dell’azione di scioglimento resta così determinante la cifra di fr. 539'000.– per il calcolo delle ripetibili da versare all’attore. Ciò posto, al tasso minimo del 4% le ripetibili assommerebbero a fr. 21'560.–. Di modo che, al riguardo, un importo di fr. 10'000.– non può affatto dirsi frutto di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento da parte del Pretore.

 

                                         Invero, e tutto ben ponderato, la cifra non appare nemmeno sproporzionata nel senso dell’art. 13 Rtar. Certo il convenuto ha precisato che “pur osservando che la cessazione della comproprietà in questo momento non è verosimilmente nell’interesse delle parti, non si oppone allo scioglimento della comproprietà” evidenziando nondimeno che era stata “voluta da CO 1” (risposta con domanda riconvenzionale, pag. 3, pag. 19 n. 13, pag. 21 n. 1.1). Il reclamante ha parimenti dato ampio spazio alle vicissitudini familiari e ai rapporti conflittuali entro cui la comproprietà da sciogliere era sorta, contesto che a ben vedere non lo lasciava affatto indifferente, inducendo anche la controparte ad una puntuale presa di posizione. In proposito basta scorrere gli allegati di causa. Che poi, da questo punto di vista, la vertenza non abbia presentato particolari difficoltà giuridiche non ha reso meno laboriosa e articolata l’istruttoria. E pretendere che di ciò sia fatta semplicemente astrazione e che ai fini della sola azione di scioglimento l’onorario da corrispondere debba remunerare al massimo 2 o 3 ore di lavoro risulta a ben vedere pretestuoso. Infine, per confutare l’ipotesi di una fattispecie analoga ad una richiesta congiunta di scioglimento di comproprietà basti ricordare qui il vano tentativo dopo lo scambio degli allegati di risolvere bonalmente la controversia, a seguito di cui la causa, sospesa, era stata riattivata (act. VI). Una volta di più la censura, infondata, va così respinta.  

 

                                   6.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– (art. 14 LTG) sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Egli rifonderà all’attore un’adeguata indennità per ripetibili in conformità al Rtar.

 

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 3 marzo 2014 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad CO 1 fr. 1'500.– di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–     ;

–     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).