Incarto n.
13.2014.47

Lugano

16 settembre 2014/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Lardelli e Celio

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente per statuire sul reclamo 18 aprile 2014 presentato dall

 

 

 

  RE 1 

 

 

contro la decisione di tassazione della nota professionale emessa l8 aprile 2014 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nellambito della causa inc. n. SO.2014.107 e CA.2014.9 (modifica di misure a protezione dellunione coniugale con richiesta di provvedimenti cautelari) promossa con istanza 18 febbraio 2014 da

 

 

 

PI 1

patrocinato dall’RE 1

 

nei confronti di

 

PI 2

patrocinata dall’PA 2

 

 

ritenuto

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Con istanza 18 febbraio 2014 promossa nei confronti di PI 2 e contro il figlio ormai maggiorenne F__________, PI 1 ha postulato la modifica, già in via supercautelare e cautelare, di misure a protezione dell’unione coniugale nel senso di una riduzione dei contributi alimentari dovuti ai figli F__________ e L__________. L’interessato ha altresì chiesto il beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza dello Studio dell’__________, e quindi dell’avv. RE 1. In quanto rivolta nei confronti del figlio F__________, la domanda di diminuzione dei contributi alimentari è stata respinta in ordine, dovendosi al riguardo seguire la via della procedura semplificata e del tentativo obbligatorio di conciliazione. Con domanda 26 marzo 2014 anche PI 2 ha chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio.

 

 

                                   2.   All’udienza tenutasi il 26 marzo 2014, previa discussione, le parti hanno raggiunto un’intesa riguardo alla riduzione del contributo alimentare per il figlio L__________, modifica che il Pretore ha in quel contesto omologato. Il primo giudice ha quindi riconosciuto all’istante il gratuito patrocinio nella persona dell’avv. RE 1, ponendo nondimeno a suo carico la tassa di giustizia e le spese (fr. 100.-) poiché egli, in sede di udienza, aveva limitato la domanda di assistenza giudiziaria al solo gratuito patrocinio, assumendosi le spese processuali. Il gratuito patrocinio è stato parimenti concesso alla controparte.

 

 

                                   3.   Con raccomandata del medesimo giorno l’avv. RE 1 ha trasmesso al Pretore la propria nota professionale insieme ai dettagli sul dispendio orario, le spese e l’IVA. Con decisione 8 aprile 2014 il Pretore ha tassato la citata nota, riconoscendo un’indennità complessiva di fr. 1'963.90, di cui: fr. 1'635.– di onorario dal 1° gennaio 2014, fr. 163.50 di spese soggette all’IVA, fr. 143.50 di IVA (8% su fr. 1'798.50) e fr. 21.50 di spese effettive non soggette a IVA. A fronte di un’istanza di gratuito patrocinio datata 18 febbraio 2014, egli ha giudicato equo remunerare le prestazioni esposte dalla legale dal 1° gennaio 2014, escludendo di riflesso quelle esposte prima di allora.   

 

 

                                   4.   Con reclamo 18 aprile 2014 l’avv. RE 1 impugna la citata decisione di cui chiede la riforma nel senso di approvare integralmente la nota professionale da lei presentata, e meglio fissando l’indennità a fr. 3'406.60 di cui fr. 2'849.40 di onorario, fr. 284.95 di spese soggette a IVA, fr. 250.75 d’IVA (8% su fr. 3'134.35) e fr. 21.50 di spese effettive non soggette a IVA. A suo modo di vedere l’indennità per gratuito patrocinio doveva comprendere tutte le incombenze che, nell’intento di raggiungere una soluzione extragiudiziale, precedevano l’inoltro della relativa

                                         istanza. Ciò era appunto il caso in concreto, le trattative essendosi protratte per soli 3 mesi e mezzo, durante i quali la reclamante era perfino stata assente per malattia.    

 

 

                                   5.   L’onorario dell’avvocato di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC) è parte delle spese giudiziarie (art. 111 CPC; Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art.122; Bühler in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122; Jent-Sørensen in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 3 ad art. 121), sulle quali il giudice statuisce di regola con la decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 104; Schmid in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 ad art. 104). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o, in caso contrario, con reclamo (Tappy, op. cit., n. 21 ad art.122 e n. 4 e 5 ad art. 110; Schmid, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 110). Lart. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 31 ad §26). La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di cognizione dellautorità superiore, ma non modifica la natura della decisione impugnata, che rimane una decisione finale.

 

                                         Il giudizio sulla tassazione della nota professionale dell’avv. RE 1, datato 8 aprile 2014, segue l’omologazione con cui il Pretore ha conferito valore di giudicato all’accordo raggiunto tra le parti in occasione dell’udienza di discussione del 26 marzo 2014. Emesso in modo a sé stante, esso statuisce definitivamente sulla remunerazione delle prestazioni di patrocinio d’ufficio operate dalla legale. Si tratta quindi di una decisione finale (art. 319 lett. a CPC; Bühler, op. cit., n. 45 ad art. 122; Jent-Sørensen, op. cit., n. 1 ad art. 122) impugnabile con reclamo a titolo indipendente (art. 110 CPC) la cui trattazione non compete alla terza Camera civile, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

 

                                         La controversia essendo retta dalla procedura sommaria (271 lett. a CPC), il termine per proporre reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto contro la decisione 8 aprile 2014 notificata l’indomani, il reclamo rimesso alla posta il 18 aprile 2014 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

 

                                   6.   Giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                                         La reclamante si duole di un’errata applicazione dell’istituto del gratuito patrocinio che, nell’ottica del nuovo CPC, reputa debba oramai per legge coprire le eventuali prestazioni volte al raggiungimento di un accordo extragiudiziale, persino allorquando abbiano preceduto la relativa formale istanza giusta l’art. 119 cpv. 1 CPC. A torto il Pretore aveva quindi stralciato l’onorario e le spese da lei esposte per le prestazioni effettuate tra il 4 novembre e il 31 dicembre 2013, limitandosi a considerare l’attività lavorativa svolta dal 1° gennaio 2014 in poi.

 

 

                                   7.   Di principio il beneficio del gratuito patrocinio si estende agli atti compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini in Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, pag. 485 ad art. 119; Jent-Sørensen, op. cit., n. 11 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 126 ad art. 119; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-berger, Kommentar ZPO, 2a ed., 2013, n. 3 ad art. 119; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b; ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7). L’istanza di gratuito patrocinio può altresì essere presentata nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 113 cpv. 1 CPC).

 

                                         Con l’art. 118 cpv. 1 lett. c e 119 cpv. 1 CPC, il nuovo codice di procedura civile ha introdotto il principio secondo cui il gratuito patrocinio può comprendere anche la designazione di un patrocinatore d’ufficio per la preparazione del processo, la relativa istanza potendo in effetti già essere proposta prima della pendenza della causa, facoltà questa che va oltre la garanzia minima sancita dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (Trezzini, op. cit., pag. 479 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 89 ad art. 118; Emmel, op. cit., n. 2 ad art. 119). Ciò detto, trattandosi di un diritto che, laddove ne precede la litispendenza (art. 62 CPC), può unicamente sussistere nell’ottica di una ben specifica e determinata procedura giudiziaria o di conciliazione, l’istanza dovrà proporsi all’autorità competente per la futura e imminente vertenza, di cui dovranno evidentemente venir contestualizzati gli estremi (Trezzini, op. cit., pag. 480 ad 119; Bühler, op. cit., n. 82 seg. ad art. 119; Emmel, op. cit., n. 89 ad art. 118). In tal senso si pensi soprattutto all’elaborazione della convenzione necessaria per il divorzio su richiesta comune (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in: FF 2006 6593, 6674). Va da sé che l’istituto del gratuito patrocinio, essendo funzionale all’esistenza di una causa, nell’eventualità in cui sia stato richiesto e quindi concesso prima della litispendenza, se poi il processo non è presentato e l’attività del patrocinatore d’ufficio così designato è rimasta allo stadio puramente extragiudiziale, il beneficio del gratuito patrocinio non si attiva (Trezzini, op. cit., pag. 476 e seg. ad art. 118).

 

 

                                   8.   Tanto nell’uno come nell’altro caso, trattandosi di prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio – e che esulano dagli atti strettamente connessi e necessari alla presentazione della medesima rispettivamente della contestuale azione giudiziaria o istanza di conciliazione (sopra, consid. 7 ab inizio) – si pone la questione della remunerazione retroattiva delle medesime (OGer ZH VO140016 del 30 gennaio 2014 consid. 2.3, PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b). Ora, il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D. Staehelin/ Grolimund, op. cit., n. 65 ad §16; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 119), principio che deve essere esaminato in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio ogni qual volta il “ritardato” inoltro non dipende da un atto di omissione imputabile al legale, rispettivamente quanto esso è la conseguenza di un peggioramento imprevedibile della situazione economica del patrocinato rispetto a quella che esisteva allorquando motivi d’urgenza hanno imposto l’avvio immediato della causa o della procedura di conciliazione o ancora quando il richiedente non è stato informato della possibilità di beneficiare dell’assistenza giudiziaria (ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7; Bühler, op. cit., n. 131 ad art. 119, Jent-Sørensen, op. cit., n. 7 ad art. 119; Emmel, op. cit., n. 4 ad art. 119). In altre parole il mancato o ritardato sollecito del gratuito patrocinio deve, sotto questo profilo, poter essere ricondotto ad un “motivo scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119).

 

                                         La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata (ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.8; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d e 3e; IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a) sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a).

 

 

                                   9.   Nel caso concreto la reclamante rimprovera al Pretore di non averle riconosciuto integralmente la remunerazione per le prestazioni da lei effettuate prima dell’inoltro dell’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale, consistite in colloqui, scambi di e-mail con la legale di controparte oltre che con il proprio cliente, analisi della situazione contabile e conteggio degli alimenti (reclamo, pag. 5 n. 2c).

 

                                9.1   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in tema di tassazione delle note d’onorario dei patrocinatori operanti in regime di assistenza giudiziaria, l’istanza superiore esamina l’apprezza- mento dell’istanza inferiore con riserbo e interviene unicamente quando quest’ultima non ha onorato prestazioni che rientrano nelle incombenze del difensore d’ufficio e l’indennità non è rapportata in modo ragionevole al servizio prestato dall’avvocato (DTF 122 I 1 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_951/ 2013 del 27 marzo 2014 consid. 4.2, 6B_109/ 2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.3, 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 2.2).

 

                                9.2   A fronte di un’istanza presentata il 18 febbraio 2014 il Pretore ha correttamente riconosciuto anche le prestazioni svolte dal legale a far tempo dal 1° gennaio 2014, tenendo conto del lavoro che l’inoltro di un’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale (contributi alimentari per i figli) e di una domanda di gratuito patrocinio hanno ragionevolmente comportato per l’interessata (decisione impugnata, pag. 2 in alto), ad esclusione invece di precedenti prestazioni relative alla fase negoziale servita per valutare i margini di un possibile accordo

                                         extragiudiziale a scapito della causa legale che è poi invece seguita. La reclamante non pretende che quanto da lei effettuato prima del 31 dicembre 2013 possa rientrare fra gli atti strettamente connessi con la presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio e dell’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale. Richiamato il principio della non retroattività dell'assistenza giudiziaria, su questo punto la decisione impugnata non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto, né si deve ritenere che il Pretore abbia in qualche modo ecceduto o abusato del suo potere d’apprezzamento e discrezionale. Di conseguenza, sotto questo profilo, non si ravvisano ragioni valide per scostarsi dal giudizio impugnato.

 

                                9.3   È ancora da esaminare in concreto se ricorra un caso eccezionale dell’art. 119 cpv. 4 CPC per riconoscere anche le prestazioni svolte dalla reclamante tra il 3 novembre 2013 e il 31 dicembre 2014. La risposta non può che essere negativa, già per il fatto che l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio del 18 febbraio 2014 non contiene alcuna richiesta di retroattività, e neppure può essere intesa in tal senso la lettera 26 marzo 2014 accompagnatoria della nota professionale, con la quale l’interessata ha evidenziato che “prima dell’inoltro delle istanze vi sono state delle trattative tra i rispettivi legali, che purtroppo non sono andate a buon fine”, tanto che la decisione 26 marzo 2014 con cui il Pretore ha concesso l'assistenza giudiziaria non accenna in qualche modo a una retroattività della medesima al 4 novembre 2013 (verbale d’udienza, pag. 2 in basso). Neppure il fatto che "il periodo utile" dedicato dalla reclamante alle trattative per raggiungere un accordo extragiudiziale, considerate le sue assenze per malattia, sia stato di "poco più di due mesi" (reclamo pag. 5 in basso) costituisce poi un caso eccezionale ai sensi dell'art. 119 cpv. 4 CPC.

 

 

                                10.   Il reclamo deve quindi essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr. 350.– (art. 14 LTG) sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi

 

 

 

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 18 aprile 2014 dell’avv. RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 350.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 18 aprile 2014 alla controparte):

 

–      ;

 – .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

 

 

 

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).