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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente, |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2011.25 (azione creditoria con domanda riconvenzionale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 8 novembre 2011 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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e ora sul reclamo 21 luglio 2014 di RE 1 avverso la decisione 8 luglio 2014 con cui, accolta la richiesta di assunzione di prova a titolo cautelare formulata dalla società convenuta, il Pretore ha posto spese processuali e ripetibili a carico della società attrice;
ritenuto
in fatto: A. Fallito il tentativo di conciliazione, con petizione 8 novembre 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud rivendicando il pagamento di una mercede fr. 32'255.80 oltre interessi e spese, per opere di carpenteria, copritetto e lattoniere eseguite in appalto sul fondo n. __________ RFD di __________.
CO 1 si è opposta alla richiesta e, in via riconvenzionale, ha postulato la condanna della società attrice al pagamento di fr. 240'000.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007 per danni dovuti a opere supplementari in contrasto con il contratto d'appalto, ritardo nell'esecuzione dei lavori in genere e difetti riscontrati nelle opere eseguite. I rispettivi argomenti e domande di giudizio sono stati mantenuti nello scambio di allegati che ne è seguito.
B. Il 3 giugno 2014 CO 1 ha chiesto l'assunzione in via cautelare di una prova peritale volta ad accertare i danni alla copertura dello stabile e la pretesa difettosità delle opere imputate a RE 1, che andavano via via ad aggravarsi e necessitavano quindi di interventi urgenti. Quest'ultima vi si è opposta il 24 giugno 2014 escludendo difetti alle opere da lei eseguite, peraltro nemmeno tempestivamente notificati, ed evidenziando come eventuali problemi fossero semmai da ricondurre a ditte intervenute dopo di lei sul cantiere.
Le parti hanno ribadito il loro punto di vista al contraddittorio su questa istanza, che si è tenuto il 7 luglio 2014.
C. L'istanza è stata accolta con decisione 8 luglio 2014. Per il Pretore i presupposti per l'allestimento di una perizia cautelare sui difetti alla copertura del tetto erano adempiuti. Dovendosi procedere a lavori di riparazione urgente, tale accertamento non poteva essere posticipato. Quale mezzo di prova esposto a pericolo, egli ha disposto l'esecuzione della perizia cautelare (dispositivo n. 1), ha formulato le relative domande (dispositivo n. 2) e assegnato un breve termine alle parti per eventuali proposte (dispositivo n. 3). Il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.– a carico di RE 1, obbligandola a versare alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili (dispositivo n. 4).
D. Con reclamo 21 luglio 2014 RE 1 impugna la decisione limitatamente al dispositivo n. 4, da riformare nel senso che le spese processuali per l'assunzione della perizia cautelare siano anticipate da CO 1 e la fissazione delle spese giudiziarie sia rinviata al giudizio di merito, protestate tasse, spese e ripetibili.
Con osservazioni 18 agosto 2014 CO 1 ne propone la reiezione.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Essendo l'impugnazione in esame diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in una decisione ordinatoria processuale (sotto, consid. 3), la trattazione del reclamo, da presentare nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), rientra nella competenza della terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
Il giudizio impugnato, notificato l'8 luglio 2014, è pervenuto alla reclamante l'indomani. Rimesso alla posta lunedì 21 luglio 2014 (timbro sulla busta originale d'invio), il gravame è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Notificato il 4 agosto 2014, esso è giunto alla controparte al più presto il giorno dopo. Spedite lunedì 18 agosto 2014, primo giorno feriale utile (art. 142 cpv. 3 CPC), anche le osservazioni (art. 322 cpv. 2 CPC) sono tempestive.
2. Per l'art. 320 CPC, con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto la società reclamante contesta la condanna al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 500.– e di ripetibili alla controparte di fr. 1'000.–. Sostiene che nell'assunzione di una prova a titolo cautelare il concetto di soccombenza (art. 106 CPC) non vale e che le spese giudiziarie vanno stabilite e ripartite con la decisione di merito finale (art. 104 cpv. 1 e 3 CPC), riservato l'obbligo di anticipo per i costi di l'assunzione della medesima (reclamo, pag. 3 seg. n. 2).
3. L'assunzione di una prova in via cautelare (art. 158 CPC) è possibile sia prima della litispendenza di un procedimento giudiziario che dopo (A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 ed., 2013, §22 n.142; pag. 338; Brönnimann in Berner Kommentar, vol. II, 2012, n. 1 ad art. 158). Pendente un procedimento di merito, l'assunzione come tale di una prova in via cautelare diventa ipotizzabile fino all'avvio della fase probatoria ordinaria (cfr. commento all'art. 158 CPC: Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in: FF 2006 6593, 6687; A.Staehelin/ D.Staehelin/Grolimund, op. cit., pag. 338; Zürcher in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 158), e dev'essere trattata nell'ambito di una procedura separata a sé stante in applicazione delle norme sui provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC; Brönnimann, op. cit., n. 3 ad art. 158). Presentata pendente un procedimento di merito essa è decisa – alla stregua di un'ordinanza sulle prove (art. 154 CPC) – con disposizione ordinatoria processuale (Schweizer, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, in: ZZZ 2010 21/22 pag. 3 segg., 33; Schmid, in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 6 e 10 ad art. 158; Fellmann in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 2a ed., 2013, n. 44c ad art. 158).
4. Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) di regola nella decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). Trattandosi di provvedimenti cautelari, egli può decidere se rinviare il giudizio sulle spese al giudizio di merito (art. 104 cpv. 3 CPC) o pronunciarsi già in quel contesto (art. 104 cpv. 3 CPC a contrario). La norma in questione è una “Kann-Vorschrift” e lascia al giudice un certo margine di apprezzamento (Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 e 14 ad art. 104).
Nondimeno, le disposizione ordinatorie processuali prescindono di regola dall'assegnazione e ripartizione di spese e ripetibili (Rüegg in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, 2a ed., 2013, n. 5 ad art. 104; Schmid in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 4 ad art. 104; Trezzini, op. cit., art. 104, pag. 427 in fondo; Sterchi in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 9 ad art. 95). E la tassa di giustizia rientra già nell'importo forfettario che di per sé sarà prelevato con il giudizio di merito (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC; Suter/ Von Holzen in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 22 ad art. 95), a meno che l'assunzione anticipata della prova secondo l'art. 158 CPC non sia oggetto di un procedimento a sé stante e distinto da quello di merito. Impregiudicato resta in ogni caso l'obbligo di anticipo dei costi per l'assunzione della prova medesima giusta gli art. 95 cpv. 2 lett. c, 98 e 102 CPC.
5. La convenuta e attrice riconvenzionale ha proposto l'assunzione in via cautelare della perizia il 3 giugno 2014, quindi nell'ambito della fase istruttoria della causa di merito, che già era in corso e che aveva preso avvio il 14 giugno 2012. L'interessata ha giustificato la sua richiesta poiché i pretesi difetti alla copertura del tetto, conseguenti a lavori eseguiti male dall'attrice come allegato con la domanda riconvenzionale (sopra, consid. A), “stanno provocando nuovi danni crescenti”. Con la decisione impugnata il Pretore ha quindi ammesso la perizia limitatamente all'entità e alla causa dei danni riconducibili a quei difetti, oltre che all'aumento progressivo degli stessi e alle misure urgenti da intraprendere, poiché al riguardo “un accertamento ad uno stadio successivo del processo di merito rischi[a] di non poter più avvenire” (decisione impugnata, pag. 4), riservando d'altra parte “a una successiva perizia nel merito” l'indagine volta ad una riparazione definitiva rispettivamente a determinare gli estremi di un'eventuale responsabilità (decisione impugnata, pag. 4 nel mezzo e in basso). Di fatto essa si propone quindi un primo accertamento che sarà poi completato e concluso in un successivo momento. La “perizia cautelare” presentata ed istruita nella fase probatoria ordinaria s'inserisce comunque a tutti gli effetti nel procedimento pendente diventandone parte integrante. Al riguardo peraltro non risulta nemmeno che la relativa istanza sia stata intesa quale domanda da evadere in un procedimento a sé stante e separato, visto che è stato trattato con la medesima numerazione d'incarto (inc. n. OR.2011.25). Considerato che la prova peritale già era stata chiesta dalla convenuta con la risposta di causa (risposta 14 dicembre 2011, pag. 27/28), è da chiedersi se fosse necessario chiederne l'assunzione in via cautelare o se non sarebbe stato più semplice, la fase istruttoria già essendo stata avviata, chiedere di anticiparne l'assunzione. Di modo che, quale disposizione ordinatoria processuale che ordina l'esecuzione “parziale” di una perizia nell'ambito di un'istruttoria in corso, la decisione impugnata osta ad una decisione su spese e ripetibili, la cui attribuzione sarà da decidere giusta l'art. 104 cpv. 1 CPC con la decisione finale.
Entro questi limiti il reclamo va così accolto, obbligo e modalità per l'anticipo dei costi per l'assunzione della perizia essendo invece regolato dal CPC (sopra, consid. 4).
6. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 14 LTG), seguono il reciproco grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e sono per metà a carico della reclamante, e per il resto a carico della controparte, compensate le ripetibili.
Per i quali motivi
pronuncia: I. Il reclamo 21 luglio 2014 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 8 luglio 2014 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud (inc. OR.2011.25) è annullato e così riformato:
“4. Tassa di giustizia e ripetibili per la presente istanza sono evase con il giudizio di merito.”
II. Le spese processuali di fr. 400.–, già anticipate dalla reclamante, restano per metà a suo carico e per il resto a carico di CO 1. Le ripetibili sono compensate.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).