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Incarto n. |
Lugano 9 settembre 2016/rn
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente, |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2016.203 (procedura semplificata) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 30 maggio 2016 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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e ora sul reclamo 14 luglio 2016 di RE 1 proposto contro la decisione 7 luglio 2016 con cui il Pretore ha respinto la sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio (inc. n. SO.2016.2423);
ritenuto
in fatto: A. Esperita la procedura di conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest, con petizione 30 maggio 2016 RE 1 (conduttrice) ha convenuto CO 1 (locatore) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Rilevata l'interruzione del rapporto contrattuale esistente con effetto al 30 giugno 2015, l'attrice ha chiesto la liberazione a suo favore del deposito di garanzia di fr. 2'000.– oltre interessi e un'indennità di fr. 157.50 per migliorie apportate all'ente locato. RE 1 ha nel contempo postulato il beneficio del gratuito patrocinio.
B. Il 24 giugno 2016 le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che CO 1 ha aderito alle richieste di RE 1, ovvero ha liberato il deposito di garanzia di fr. 2'000.– e le ha riconosciuto l'indennità di fr. 157.50 per migliorie. Con decisione 7 luglio 2016 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza del convenuto. La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico di quest'ultimo, obbligato a rifondere fr. 300.– ad RE 1.
C. Con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio dell'attrice. A mente del primo giudice, recuperando la somma capitale di fr. 2'157.50 complessivi oltre all'incasso di fr. 300.– di ripetibili, RE 1 poteva far fronte ai propri costi di patrocinio, da lei già anticipati nella misura di fr. 200.–.
D. Con reclamo 14 luglio 2016 RE 1 chiede la riforma di quest'ultima decisione nel senso di concederle il gratuito patrocinio. La reclamante formula analoga istanza anche per questa sede di giudizio.
La controparte non è stata chiamata a esprimersi, visto che la procedura di reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio oppone la richiedente allo Stato.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione 7 luglio 2016 è stata notificata lo stesso giorno. Il reclamo consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 14 luglio 2016 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il Pretore ha ritenuto di poter esigere dalla reclamante l'utilizzo dell'importo recuperato di fr. 2'157.50 e dell'indennità per ripetibili di fr. 300.– per pagare i costi di patrocinio, quantificati dalla sua legale in complessivi fr. 1'385.50 di cui fr. 200.– già anticipati (decisione impugnata, pag. 1 in basso; nota d'onorario).
La reclamante obietta di essersi avvalsa dell'aiuto finanziario dei propri genitori, che le avevano prestato fr. 2'000.– per la cauzione dell'appartamento dove si era dovuta trasferire dal 1° luglio 2015, somma che si era nondimeno impegnata a restituire loro non appena il convenuto avesse disposto la liberazione della precedente garanzia. I suoi congiunti le avevano pure anticipato fr. 200.– versati alla propria legale. La sua indigenza era per il resto attestata dal certificato municipale e non le permetteva di sostenere i propri costi di patrocinio.
3. Per l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
L'indigenza è determinata dall'insieme della situazione finanziaria in cui versa il richiedente quando presenta la relativa domanda (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, pag. 466 ad art. 117 con rinvio ). Entrate e patrimonio hanno rilevanza se a quel momento sono effettivi e concreti: questo esclude eventuali valori acquisiti una volta concluso con successo il processo all'origine dell'istanza di gratuito patrocinio (sentenza del TF 4P.158/2002 del 16 agosto 2002 consid. 2.2, citata in 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 4.3.3; 5P.458/2006 del 6 dicembre 2006 consid. 2.3; Jent-Sørensen in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., n. 16 ad art. 117), circostanza semmai da esaminare sotto il profilo dell'obbligo di rifusione giusta l'art. 123 CPC (Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 117). La situazione finanziaria esistente al momento dell'emanazione della decisione potrebbe entrare in considerazione se è pacifico che il richiedente non risulta più indigente (sentenza del TF 5A_124/2012 del 28 marzo 2012 consid. 3.3, citata in: Emmel, op. cit., n. 4 ad art. 117).
4. La reclamante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del fatto che i propri genitori – entrambi pensionati – si sono fatti carico della garanzia di fr. 2'000.– per il suo nuovo appartamento in locazione e dell'anticipo di fr. 200.– sull'onorario della propria legale. L'aiuto dai genitori escludeva l'ipotesi di un ulteriore intervento da parte dell'Ufficio del sostegno sociale, informato con scritto 20 aprile 2015 e che già le erogava le prestazioni assistenziali di cui beneficiava. A riprova di ciò e, a ulteriore dimostrazione della sua indigenza, l'interessata produce una serie di nuovi documenti (allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7). Si tratta però di argomenti inammissibili per effetto dell'art. 326 cpv. 1 CPC, la stessa reclamante ammettendo di non averli sottoposti al Pretore (reclamo, pag. 2 in basso e pag. 2 nel mezzo).
5. In concreto l'attrice ha informato il Pretore del fatto che il convenuto aveva integralmente aderito alle sue pretese nell'ambito di un accordo extragiudiziale e ha nel contempo chiesto di decidere la sua richiesta di gratuito patrocinio. Da questo punto di vista pertanto, avendo ottenuto quanto da lei richiesto, la causa presentava probabilità di esito favorevole. Il Pretore ha nondimeno ritenuto di poter pretendere dalla reclamante che attingesse alla somma così recuperata per pagare l'onorario della propria legale. Se non che, come visto (sopra, consid. 3), i valori acquisiti a seguito della causa da lei promossa, non sovvertono una situazione d'indigenza preesistente in cui sostiene di versare la reclamante al beneficio di prestazioni assistenziale dal 2010 e che è stata pacificamente comprovata dal certificato municipale 19 maggio 2016 e dai relativi annessi (doc. N). A maggior ragione a fronte di un importo oggettivamente contenuto, quale appunto è il recupero della cauzione di fr. 2'000.– e dell'indennità di fr. 157.50. Adempiuti i presupposti di cui all'art. 117 CPC, il gratuito patrocinio non poteva così essere negato. Trattandosi di un'applicazione errata del diritto, la decisione va di conseguenza riformata.
6. Respinta l'istanza di gratuito patrocinio, il Pretore non si è pronunciato sulla nota d'onorario trasmessagli dalla legale della reclamante. Spetterà a lui determinarsi in primo grado sulla plausibilità delle singole prestazioni ivi esposte e sull'eventuale incidenza dovuta al fatto che la patrocinatrice si era occupata già dell'istanza in sede di conciliazione. Questo a garanzia del doppio grado di giurisdizione.
Contestualmente al pagamento della remunerazione così stabilita andrà anche considerata la possibilità d'incasso giusta l'art. 122 cpv. 2 CPC dell'indennità di fr. 300.– per ripetibili riconosciuta alla reclamante e posta a carico del convenuto (decisione di stralcio 7 luglio 2016, dispositivo n. 3). Attenzione impone altresì l'art. 8 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in relazione all'acconto di fr. 200.– che la reclamante afferma di avere anticipato alla sua legale: tale importo non può in effetti andare a sommarsi all'onorario riconosciuto al gratuito patrocinatore che, in quanto già coperto dalla pretesa riconosciuta dallo Stato, dovrebbe restituire al proprio cliente a meno che remuneri prestazioni che esulano dal gratuito patrocinio (III CCA 13.2013.55 de 19 agosto 2014 consid. 7; Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 32 segg. ad art. 122; AK ZH, ZR 105/2006 n. 14 pag. 68).
7. La procedura di reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali vanno poste a carico dello Stato, soccombente in questa sede (art. 106 cpv. 1 CPC; DTF 142 III 110; 140 III 501 consid. 3 e 4; sentenza del TF 5A_378/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 1.3). Il reclamo è stato proposto senza l'assistenza di un legale, sicché la reclamante non è incorsa in costi di patrocinio. Non si pone così la questione delle ripetibili. Stante l'esito della procedura, la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo diventa invece priva d'oggetto.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo 14 luglio 2016 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 7 luglio 2016 (inc. n. SO.2016.2423) della Pretura di Lugano, sezione 4, è annullato e riformato come segue:
“1. RE 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio con l'assistenza legale dell'avv. __________.”
II. La domanda di gratuito patrocinio 14 luglio 2016 di RE 1 è priva d'oggetto.
III. Le spese processuali del reclamo sono a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.
IV. Notificazione (unitamente al reclamo 14 luglio 2016 alla controparte):
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Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).