Incarto n.
13.2017.105

Lugano

7 maggio 2018/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Lardelli e Celio

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2017.683 (procedura di conciliazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 6 ottobre 2017 da

 

 

 CO 1

 CO 2

CO3

tutti patrocinati da PA2

 

 

contro

 

 

RE1

patrocinato da PA1

 

R__________

rappresentato dal _________

 

C______________

 

Co___________

 

__________

A__________

In______________

patrocinati dall'avv. L_____________

 


 

con cui, a titolo di risarcimento danno e torto morale, ha postulato la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 5'000'000.– oltre interessi a CO 1, di fr. 1'500'000.– oltre interessi a CO 2 e di fr. 600'000.– oltre interessi a CO 3;

 

e ora sul reclamo 27 ottobre 2017 di RE 1 contro la decisione 18 ottobre 2017 con cui il Segretario assessore ha sospeso la procedura di conciliazione sino a nuovo avviso;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 26 dicembre 2015 CO 1 è stato vittima di un incidente mentre, con la sua bicicletta, percorreva in direzione sud la ciclopista in territorio di __________. In corrispondenza della passerella ciclopedonale provvisoria costruita nell'area di cantiere della galleria di base del Ceneri, la ruota anteriore della bicicletta si è incastrata in una fessura formatasi con la rottura di una traversina longitudinale. In conseguenza di ciò, CO 1 è affetto da tetraplegia incompleta, con dolori neuropatici e spasticità/spasmi, decubito e spasticità estensiva degli arti superiori. L'evento si è ripercosso sotto forma di “Shockschaden” anche sulla moglie CO 2 e il figlio CO 3.   

 

                                  B.   Il 6 aprile 2017 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno notificato a R__________, C__________, Co__________, RE 1, I__________, A__________ e In__________, un loro danno materiale, corporale e per torto morale di complessivi fr. 7'100'000.– oltre interessi. 

 

                                  C.   Con istanza di conciliazione 6 ottobre 2017 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno convenuto, davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, R__________, C__________, Co__________, RE 1, I__________, A__________ e In__________, affinché fosse rilasciata loro l'autorizzazione ad agire per un'azione di risarcimento danno e torto morale tesa al pagamento in solido dell'importo complessivo di fr. 7'100'000.– oltre interessi, evidenziando la necessità di salvaguardare i termini di perenzione previsti dalla LResp. Nell'attesa degli esiti del procedimento penale già in corso, essi hanno chiesto di disporre la sospensione della procedura contestualmente alla notifica alle controparti dell'istanza di conciliazione.   

 

                                  D.   Con ordinanza 18 ottobre 2017 il Segretario assessore ha notificato la citata istanza alle parti convenute e ordinato la sospensione della procedura di conciliazione fino a nuovo avviso, ritenendo “opportuna e giustificata” la richiesta dei procedenti.  

 

                                  E.   Con reclamo 27 ottobre 2017 RE 1 chiede di annullare la decisione di sospensione della procedura e di ordinare alla Pretura di citare le parti all'udienza di conciliazione.  

 

                                        Con scritto 20 novembre 2017 R__________ si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera.

 

                                         Con osservazioni 21 novembre 2017 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata. In via subordinata hanno chiesto che la sospensione della procedura di conciliazione sia disposta per 12 mesi. Il 22 novembre 2017 hanno trasmesso un complemento alle loro osservazioni.

 

                                         Il 27 novembre 2017 l'avv. L__________ si è notificato quale patrocinatore di I__________, A__________ e In__________.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) costituisce una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC. In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello, valido anche per le osservazioni (art. 322 cpv. 2 CPC).

 

                                1.1   La decisione 18 ottobre 2017 è pervenuta l'indomani ad RE 1 (estratto tracciamento degli invii 2 novembre 2017; reclamo, pag. 2 n. 2). Sicché, rimesso alla posta il giorno 27 ottobre 2017, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Il gravame è poi stato notificato alle altre parti con ordinanza 7 novembre 2017. Al più presto il termine di 10 giorni è così giunto a scadenza sabato 18 novembre 2017, protratto a lunedì 20 novembre 2017 per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Il relativo scritto di R__________ spedito appunto il 20 novembre 2017 è così tempestivo e ammissibile.

 

                                1.2   Per contro, pacifica la ricezione del reclamo nelle mani di CO 1, CO 2 e CO 3 avvenuta martedì 8 novembre 2017 (doc. 1 alle osservazioni), risultano inammissibili, poiché tardive, le relative osservazioni spedite martedì 21 novembre 2017 e il complemento del 22 novembre 2017. Poco importa che, a quel momento, davanti a questa Camera fosse ancora pendente una richiesta di protrazione del termine di 10 giorni (reclamo, pag. 2 n. II.2; doc. 2 al reclamo), considerato che i termini di legge non sono prorogabili (art. 144 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                         La reclamante lamenta un'errata applicazione del diritto, e meglio dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (reclamo, pag. 3 ad III.1.1.1), dell'art. 202 cpv. 3 CPC, dell'art. 203 cpv. 1 e cpv. 4 CPC (reclamo, pag. 4 ad III.1.2) e dell'art. 126 CPC (reclamo, pag. 5 ad III.1.3), in quanto la sospensione del procedimento di conciliazione era stata ordinata senza preventivamente sentire le convenute, la decisione non era stata motivata, la sospensione era stata disposta “sino a nuovo avviso” e la richiesta era stata infine ritenuta opportuna e giustificata (reclamo, pag. 3 segg. n. III.1). Rimprovera poi al Segretario assessore un accertamento manifestamente errato dei fatti, visto che si era attenuto alle allegazioni degli istanti senza ulteriori approfondimenti (reclamo, pag. 6 seg. n. II.2).  

 

                                   3.   La reclamante invoca la violazione del suo diritto di essere sentita poiché il Segretario assessore aveva sospeso il procedimento senza interpellare le convenute e senza nemmeno motivare la sua decisione (reclamo, pag. 3 ad III.1.1.1). Gli rimprovera inoltre un accertamento manifestamente errato dei fatti per avere considerato la sola versione degli istanti (reclamo, pag. 6 ad III.2).

 

                                3.1   Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Anche la decisione di sospensione (art. 126 cpv. 1 CPC) presuppone che sia salvaguardato il diritto di essere sentito delle parti (sentenza del TF 4A_307/2016 dell'8 novembre 2016 consid. 2.2-2.4 citata in: Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 e nota 3066 ad art. 126; Stae­helin, in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuen­berger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 20 ad art. 126; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 14 ad art. 126) già solo perché esiste la possibilità di reclamo immediato giusta l'art. 126 cpv. 2 CPC (Frei, op. cit., n. 15 e 22 ad art. 126). Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali sia giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 CPC).

 

                                3.2   Con una decisione unica il Segretario assessore ha proceduto nel contempo sia alla notifica dell'istanza di conciliazione alle convenute sia alla sospensione della procedura, dando seguito alla richiesta contenuta nell'istanza di conciliazione (act. I pag. 5 ad II.5). Dato atto che l'azione di risarcimento era dettata dall'incidente in bicicletta di cui era stato vittima CO 1, per il giudice della conciliazione la sospensione della procedura era “opportuna e giustificata” poiché si era “nell'attesa di conoscere l'esito degli accertamenti in corso in sede penale” (decisione impugnata, pag. 2 in alto). In particolare, al riguardo gli istanti avevano indicato che “il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta penale” , che in quel contesto dovrebbe essere ordinata “l'esecuzione di una perizia giudiziaria volta a determinare ruolo e responsabilità delle persone coinvolte nella realizzazione, gestione e manutenzione della passerella”  e che “l'inchiesta penale dovrebbe permettere di chiarire le posizioni delle parti, nonché eventuali responsabilità, posto come ad oggi non siano affatto chiari né gli obblighi e gli oneri relativi alla passerella, né l'importanza e gravità dei difetti, ovvero delle carenze a livello di progettazione, costruzione e manutenzione” (act. I, pag. 5 ad II.5).

 

                                3.3   Ora, il Segretario assessore ha sospeso la procedura limitandosi, in modo invero assai stringato, ad evidenziare che la decisione era dettata dall'esistenza del procedimento penale avviato e aperto innanzi al Ministero pubblico. Egli non ha neppure accennato al fatto di non avere sentito le convenute, né ha tentato di spiegare perché, con riferimento alla decisione di sospensione, il punto di vista di queste ultime fosse a priori inutile e irrilevante. Sicché, a ben vedere, già solo per questo la decisione non soddisfa i requisiti di motivazione di cui si è detto (sopra, consid. 3.1). Se ne deve così dedurre che, nella misura in cui, senza proporre alcuna giustificazione, non ha dato alla parte convenuta la facoltà di esprimersi, ne ha leso il diritto di essere sentita. Sotto questo profilo il reclamo, fondato, merita accoglimento.  

 

                                   4.   La reclamante lamenta poi un'errata applicazione degli art. 202 cpv. 3 CPC e 203 cpv. 1 e cpv. 4 CPC (reclamo, pag. 4 ad III.1.2) e dell'art. 126 CPC (reclamo, pag. 5 ad III.1.3) per avere il Segretario assessore disposto la sospensione “sino a nuovo avviso” ritenendola opportuna e giustificata.

 

                                4.1   Giusta l'art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso allorquando la decisione dipende dall'esito di un altro procedimento (cpv. 1 seconda frase). Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, soccombere in favore del principio di celerità della causa in corso (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 6 ad art. 126). Deve esserci un motivo oggettivo da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti e che deve prevalere sull'imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Stae­helin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L'esi­­stenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Stae­helin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126).

 

                                         La sospensione è compatibile con la procedura di conciliazione (Messaggio n. 06.602 del 28 giugno 2906 del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, in: FF 2006 6593, pag. 6704 ad art. 199-204; Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 3 ad art. 126; Kaufmann, op. cit., n. 17 ad art. 126), dovendosi nondimeno imporre cautela allorquando la sua pronuncia potrebbe condurre a protrarre a oltranza il termine di 12 mesi di cui all'art. 203 cpv. 4 CPC (DTF 138 III 705 consid. 2.3; Infanger, in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed., 2013, n. 20 ad art. 203; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 203; Seiler, Die Anwendung von Rechtsnormen der ZPO auf das Schlichtungsverfahren, in: ZZZ 2014/2015 pag. 174 segg., 177 seg.; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126).

 

                                4.2   Ora, la reclamante non ha avuto la possibilità di determinarsi in prima sede in merito all'inchiesta penale, e lo ha fatto per la prima volta con il gravame qui in esame. Nondimeno, richiamato il divieto di nova giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC che vige in sede di reclamo, queste sue considerazioni risultano inammissibili davanti a questa Camera. La preclusione dei convenuti da parte del Segretario assessore, senza che ve ne fossero motivi apparenti (sopra, consid. 3.3) non ha permesso loro - e quindi anche alla reclamante - di esprimersi su questo punto. Non vi è quindi modo di valutare l'oggettiva incidenza che la lesione del diritto di essere sentiti ha avuto sulla decisione di sospensione (sentenza del TF 4A_307/2016 dell'8 novembre 2016 consid. 2.2-2.4, 4A_141/2016 del 26 maggio 2016 consid. 1.2). Giova in effetti ricordare che il complesso fattuale alla base di una decisione di primo grado è censurabile davanti a questa Camera limitatamente ad un accertamento manifestamente errato e che, in materia di sospensione, da questo punto di vista il giudice gode di un ampio margine di decisione (sopra, consid. 4.1). Sicché, a garanzia del doppio grado di giurisdizione non è dato di accertare, la prima volta in questa sede di giudizio, se nell'esito la sospensione della procedura di conciliazione regge alla critica della reclamante o è costitutiva di un'errata applicazione degli art. 202 cpv. 3 CPC e 203 cpv. 1 e cpv. 4 CPC (reclamo, pag. 4 ad III.1.2) rispettivamente dell'art. 126 CPC (reclamo, pag. 5 ad III.1.3).

                                     

                                   5.   Il reclamo, fondato, merita così accoglimento, nel senso che la decisione di sospensione è annullata. L'incarto è rinviato al Segretario assessore affinché si chini nuovamente sulla questione, dia modo alle convenute di esprimersi sulla richiesta di sospensione e, al riguardo, emetta un suo nuovo giudizio.

 

                                         Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) e già anticipate dalla reclamante, seguono in solido la soccombenza degli istanti, che - seppur a fronte di osservazioni tardive (sopra, consid. 1.2) - hanno comunque avversato il reclamo. In applicazione dell'art. 113 cpv. 1 CPC, nella procedura di conciliazione non vengono assegnate indennità per ripetibili.

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 27 ottobre 2017 di RE 1 è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 18 ottobre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. n. CM.2017.683) è annullato.

 

                                         §. L'incarto è ritornato al Segretario assessore per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1, CO 2 e CO 3. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–     ;

–      ;

– ;

– ;

– ;

– .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).