Incarto n.
13.2017.42

Lugano

14 settembre 2017/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2015.70 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 14 aprile 2015 da

 

 

RE 1

patrocinata da PA 1

 

 

contro

 

 

 

 CO 1

 CO 2

tutti patrocinati da PA 2

 

 

chiedente la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 57'605.30 oltre interessi e di CO 2 al pagamento di fr. 142'427.30 oltre interessi;

 

 

e ora sul reclamo 13 aprile 2017 di RE 1 contro la decisione 30 marzo 2017 con cui il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad PI 1 un indennizzo di fr. 2'127.60 per la produzione di documenti chiesti in edizione;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 14 aprile 2015 introdotta davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 57'605.30 oltre interessi e di CO 2 al pagamento di fr. 142'427.30 oltre interessi, importi percepiti asseritamente in modo indebito a titolo di pretese salariali e societarie da CO 1 tra il 6 ottobre 2010 e il 5 gennaio 2011, e da CO 2 tra il 5 gennaio 2011 e il 28 luglio 2011. I convenuti si sono opposti alla petizione e ne hanno chiesto la reiezione. Nello scambio degli allegati che ne è seguito, le parti hanno ribadito le loro antitetiche argomentazioni e richieste di giudizio. 

 

                                  B.   Con disposizione ordinatoria processuale 23 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha statuito sui mezzi di prova. Egli ha così - fra l'altro - disposto l'edizione da parte di PI 1 di tutta la documentazione contabile e di ogni altro documento in suo possesso concernente RE 1 per il periodo dalla sua costituzione al 31 dicembre 2011.

 

                                         Il 26 settembre 2016 PI 1 ha prodotto la documentazione richiesta, allegando una distinta delle spese sostenute in esecuzione del citato ordine per un totale di fr. 4'071.60, corredata dei relativi giustificativi. Con osservazioni 12 ottobre 2016 la società attrice si è opposta al rimborso delle spese, ritenendo equo un importo massimo di fr. 435.– per fotocopie al costo di fr. 0.25 l'una. I convenuti non hanno formulato osservazioni.    

 

                                  C.   Con decisione 30 marzo 2017 il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad PI 1 un importo di fr. 2'127.60 (fr. 1'388.– + fr. 582.–, oltre IVA all'8%) quale indennizzo per le spese sostenute in ordine all'edizione dei documenti richiesti.

 

                                  D.   Con reclamo 13 aprile 2017 RE 1 chiede la riforma della decisione in oggetto, postulando che ad  PI 1 sia riconosciuta un'indennità massima di fr. 531.90. Inoltre la reclamante protesta almeno fr. 520.– di spese e ripetibili per la presentazione del gravame.

 

                                         Con osservazioni 20 luglio 2017 PI 1 propone di respingere il reclamo. Dal canto loro, con osservazioni 24 agosto 2017, i convenuti si sono rimessi al giudizio di questa Camera.

 

Considerando

in diritto:                 1.   L'indennizzo che il giudice riconosce al terzo tenuto a cooperare in applicazione dell'art. 160 segg. CPC è parte delle spese processuali di assunzione delle prove giusta l'art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 31 ad art. 160).

 

                                1.1   Trattandosi di costi che, per finire, il giudice addosserà poi alle parti in causa (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 38 ad art. 160), nei loro confronti la decisione di indennizzo costituisce una decisione in materia di spese, impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC), a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447).

 

                                1.2   La decisione con cui il giudice fissa l'indennità volta a compensare i costi di esecuzione di un'assunzione di prova, segnatamente un'edizione di documenti, non può però essere qualificata quale decisione finale o parte della decisione finale in quanto il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita a indennizzare un terzo tenuto a cooperare all'assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso dell'istruttoria. Diversamente da quanto disposto dall'art. 48 lett. b n. 7a LOG, del reclamo se ne occupa quindi la terza Camera civile del Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

 

                                1.3   La decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il giorno 31 marzo 2017 ed è pervenuta alla stessa lunedì 3 aprile 2017. Rimesso alla posta il giorno 13 aprile 2017, il reclamo ossequia così il termine più breve di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) risultando, da questo punto di vista, senz'altro tempestivo e ammissibile. Parimenti dicasi (art. 322 cpv. 2 CPC), a fronte della notifica del reclamo 11 luglio 2017 e - trattandosi di procedura ordinaria - della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie estive (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), delle osservazioni 20 luglio 2017 del terzo PI 1 e dello scritto 24 agosto 2017 dei convenuti.

 

                                   2.   Giusta l'art. 320 CPC, con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                2.1   Il Pretore aggiunto ha stralciato le poste relative all'esborso di fr. 525.– oltre IVA dovuto a __________, di fr. 675.– oltre IVA dovuto allo studio legale __________, e di fr. 600.– per il dispendio di tempo di A__________ (2.40 ore a fr. 250.– l'una), poiché non si trattava di spese effettive e necessarie all'esecuzione dell'ordine di edizione dei documenti. Ha invece ritenuto adeguato il costo di fr. 1'388.– per fotocopie (1'735 a fr. 0.80/l'una). Egli ha poi riconosciuto un'indennità di fr. 582.– (4.85 ore a fr. 120.–/l'una) a titolo di risarcimento per il tempo investito e dedicato alla raccolta del materiale da trasmettere. Di qui, un totale di fr. 2'127.60 (fr. 1'388.– + fr. 582.– oltre l'8% di IVA).     

                                   3.   La reclamante lamenta un eccesso di apprezzamento da parte del Pretore aggiunto in relazione all'indennizzo per il costo delle fotocopie, ritenendo corretto un costo unitario di fr. 0.20 per fotocopia in luogo dei 0.80 ritenuti. Reputa inoltre eccessiva l'indennità per il dispendio di tempo calcolata in base ad una tariffa di fr. 120.–/l'ora, essendo a suo dire sufficiente un rimborso orario di fr. 30.–. L'indennizzo massimo dovuto al terzo sarebbe quindi pari a fr. 531.90 (IVA già inclusa).

 

                                3.1   Giusta l'art. 160 cpv. 1 CPC il terzo è tenuto a cooperare all'assunzione delle prove. In tal senso, se così richiesto, egli è chiamato a produrre i documenti indicatigli (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC) e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC), diritto che dev'essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o di entrambe le parti (Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 68 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 38 ad art. 160; Jeandin, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 26-28 ad art. 160). L'adeguatezza (e dunque l'ammontare) dell'indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (Schmid, op. cit., n. 69 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 39 seg. ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le particolarità del caso concreto, e con la premessa che quei costi siano stati sostanziati (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 41 ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). L'art. 96 CPC lascia poi una competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,  2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96; Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 40 e 42 ad art. 160).

 

                                         Il Canton Ticino ha stabilito che al testimone è versata un'indennità di fr. 50.– per mezza giornata e di fr. 100.– per la giornata intera, oltre le spese di trasferta (art. 28 cpv. 1 e 3 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG)). Inoltre, il giudice fissa un'indennità equa per la cooperazione di terzi (art. 28 cpv. 2 LTG). Sulla scorta dell'art. 32 LTG, il Consiglio di Stato ha poi stabilito le tasse di cancelleria fatturabili dalle autorità giudiziarie in fr. 1.– la pagina per ogni fotocopia, rispettivamente in fr. 0.50 se la fotocopia è effettuata di persona dal richiedente (art. 1 cpv. 1 n. 7 del Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie del 18 dicembre 2012 (RL 3.1.1.5.2)).

 

                                3.2   In merito al costo delle fotocopie, la reclamante reputa sproporzionato il costo di fr. 0.80 cadauna fatturato da PI 1: visti la grande quantità di copie considerate (1735) e il costo medio sul mercato di carta, toner e nolo per una fotocopiatrice, la cifra massima pretendibile per ogni pagina così riprodotta sarebbe di fr. 0.20 (reclamo, pag. 2 n. 1b). A comprova di ciò, la reclamante rinvia all'art. 1 cpv. 1 n. 7 del Regolamento del 18 dicembre 2012 concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie che stabilisce un costo unitario di fr. 0.50 per pagina di fotocopia se fatta personalmente presso l'autorità in questione, e all'art. 13 cpv. 2 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RS 173.713.162), che per grandi quantità di copie conteggia appunto un costo unitario di fr. 0.20 (reclamo, pag. 3 n. 1c).

 

                                         Ma invano. Alla resa dei conti, i citati regolamenti pongono tutto sommato un costo minimo di fr. 0.20 e uno massimo di fr. 1.– per fotocopia. Di modo che, quand'anche per applicazione analogica, l'ipotesi di un eccesso di potere di apprezzamento andrebbe semmai affrontata qualora questi estremi fossero superati. Ciò che non è il caso in concreto, il Pretore aggiunto avendo ammesso il risarcimento delle spese per le complessive 1735 copie prodotte da PI 1 in esecuzione alla domanda di edizione, applicando un costo unitario di fr. 0.80 ciascuna. Sicché, quantificata in fr. 1'388.–, l'indennità così stabilita non è frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o di un'applicazione errata del diritto. Il reclamo va quindi respinto.

 

                                3.3   In merito all'indennità attribuita dal Pretore aggiunto per compensare 4.85 ore di lavoro dedicate alla scansione, alla stampa, alla verifica e alla preparazione dei documenti raccolti e poi trasmessi (reclamo, pag. 3 n. 1d), la reclamante contesta la tariffa oraria di fr. 120.–. A suo dire, PI 1 non ha dimostrato di avere patito un mancato guadagno. Quel lavoro poteva d'altra parte essere svolto da un apprendista, legittimando quindi una tariffa oraria massima da riconoscere di fr. 30.– (reclamo, pag. 4 n. 1d).  

 

                                         La critica è fondata. Certo, il terzo può pretendere che gli sia riconosciuto un indennizzo a titolo di mancato guadagno, è tuttavia necessario che questo sia effettivo (Higi, op. cit., n. 39 ad art. 160 e nota 49 con rinvii; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Schmid, op. cit., n. 70 ad art. 160, che esclude l'ipotesi di indennizzo di un teste secondo i criteri di fatturazione validi per il calcolo del suo onorario, e cita il caso di un medico cui è stato negato un rimborso in base alla tariffa della cassa malati). Ora, nel caso concreto il conteggio “Attività e addebiti del cliente” allestito da PI 1,  cui rinvia la voce “Nostre prestazioni professionali come da dettaglio time sheet allegato” di cui alla fattura 23 settembre 2016 (nel fascicolo edizione documenti doc. II), rappresenta a tutti gli effetti la specifica della parcella d'onorario per le prestazioni lavorative svolte da A__________ (2.40 ore alla tariffa oraria di fr. 250.–), posta questa che il Pretore aggiunto ha stralciato (sopra, consid. 2.1), e da S__________ (4.85 ore alla tariffa oraria di fr. 120.–). Con la produzione dei documenti richiesti in edizione, PI 1 non è però stata chiamata a fornire una prestazione lavorativa che rientra nel suo ramo di attività societaria per la Pretura, e men che meno ad adempiere a un mandato professionale. L'obbligo di produrre quei documenti è, in effetti, semmai una conseguenza indiretta del rapporto contrattuale che l'aveva legata all'attrice. Invero poi, in assenza di elementi oggettivi, sulla base di mere allegazioni nemmeno l'ipotesi di annullamento e/o spostamento di precedenti impegni è costitutiva di un mancato guadagno (osservazioni PI 1, pag. 3 nel mezzo). Sicché, non trattandosi dell'assolvimento di un compito lavorativo e non essendovi riscontro del fatto che quelle ore sono andate effettivamente a scapito di ore da fatturare a un proprio cliente, il risarcimento di un onorario calcolato sulla base della tariffa applicabile a un mandato professionale configura a ben vedere il riconoscimento di un ingiustificato mancato guadagno e quindi, come tale, un eccesso del potere di apprezzamento da parte del primo giudice.

 

                                         Nondimeno, questo non esclude un indennizzo che compensi l'impegno del terzo cui è fatto ordine di produrre determinati documenti. Questi è invero tenuto a collaborare all'amministrazione della giustizia e si trova in una posizione processuale simile a quella di un teste, e non può pretendere di lucrare per questa sua collaborazione. Può però chiedere un'indennità che sia commisurata e proporzionata all'incomodo patito (II CCA 12.2005.152 del  12 maggio 2006 consid. 7, che rinvia a Cocchi/Trezzini, CPC/TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 10 ad art. 211). In concreto, davanti a questa Camera la reclamante propone un compenso orario di fr. 30.– per le 4.85 ore di lavoro ammesse dal Pretore aggiunto. L'importo così proposto appare senz'altro equo e congruo, giacché non è solo in linea con la prassi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 211), ma nel complesso è anche proporzionato - come rileva la reclamante - all'indennizzo complessivo di fr. 100.– che verrebbe corrisposto a un testimone resosi disponibile per un'intera giornata (sopra, consid. 3.1). Peraltro ben si può ritenere che anche il costo unitario di fr. 0.80 per fotocopia remunera comunque una parte di costo per il tempo effettivamente dedicato alla copiatura dei documenti. Entro questi termini pertanto, il reclamo merita accoglimento con conseguente riforma del giudizio impugnato.  

 

                                   4.   In definitiva, l'importo di fr. 2'127.60 riconosciuti dal Pretore aggiunto va ridotto a fr. 1'656.20 - a fronte della richiesta di riduzione a fr. 531.90 -, comprensivo del compenso per 1735 fotocopie al costo unitario di fr. 0.80 (sopra, consid. 3.2) e per 4.85 ore a fr. 30.– l'una (sopra, consid. 3.3), oltre l'8% di IVA.

 

                                         La reclamante ottiene quindi causa vinta in relazione all'indennità per il dispendio di tempo (sopra, consid. 3.3), ma soccombe per quel che ne è dell'indennizzo per il costo delle fotocopie (sopra, consid. 3.2). In veste di terzo PI 1, resiste con successo sull'indennizzo delle fotocopie, ma perde in relazione all'indennità per il dispendio di tempo.

 

                                   5.   Le spese processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e, per quanto si è detto (sopra, consid. 4), sono poste per 7/10 a carico della reclamante e per il resto a carico della società terza PI 1. Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG) ed è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non avendo resistito al reclamo, i convenuti non possono per contro considerarsi soccombenti nel presente giudizio.

 

                                         Il vicendevole grado di soccombenza è altresì determinante per decidere sulle ripetibili. RE 1 rifonderà ad PI 1 fr. 300.– di ripetibili.

 

                                        

Per i quali motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 13 aprile 2017 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 30 marzo 2017 (inc. n. OR.2015.70) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullato e riformato come segue:

 

                                         1.      Ad PI 1 è riconosciuto un indennizzo di fr. 1'656.20.”

 

 

 

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a carico di quest'ultima per fr. 350.–, mentre i restanti fr. 150.– sono a carico di PI 1. La reclamante rifonderà ad PI 1 fr. 300.– di ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–      ;

–     ;

– .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).