|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Walser, presidente, |
||||
|
vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OA.2004.108 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 12 ottobre 2004 da
|
|
A__________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CO 1
|
||
|
|
|
|
|
causa nella quale il Pretore, il 1° febbraio 2018, ha formalmente iscritto a ruolo di parte attrice anche la madre
|
|
RE 1 patrocinata dagli avv. PA 1 |
e ora sul reclamo 27 settembre 2017 di RE 1 contro la decisione 11 settembre 2017 con cui il Pretore ha esteso a sé la competenza per la disciplina delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale sul minore A__________;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 aprile 2003 RE 1 ha dato alla luce il figlio A__________. Il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale __________ (ora: Autorità regionale di protezione __________ [ARP __________]), __________, ha istituito una curatela a favore del minore per accertare il suo rapporto di filiazione con il padre CO 1 e salvaguardarne il diritto al mantenimento e le relazioni personali.
B. Alcune controversie sono state al centro di numerose procedure e decisioni trattate dall'autorità tutoria, che in parte sono state oggetto d'impugnazione sino al Tribunale federale.
C. Il 12 ottobre 2004 A__________ ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud per accertare la paternità di CO 1 e obbligare questi - già in via cautelare - a provvedere al suo mantenimento. Con risposta 17 febbraio 2005 il convenuto ha chiesto la perizia sul DNA, proposto un contributo di mantenimento pro futuro di fr. 100.– e postulato la fissazione di un diritto di visita. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno riproposto le rispettive domande.
Il 21 ottobre 2005, in via cautelare, il Pretore ha disposto un contributo di mantenimento a favore dell'attore, decreto poi impugnato davanti alla prima Camera civile del Tribunale d'appello.
D. Nel frattempo, il 29 agosto 2005, innanzi al Pretore, CO 1 ha riconosciuto A__________ quale proprio figlio. Il primo giudice, dato atto della competenza dell'autorità tutoria a pronunciarsi sulle relazioni personali tra padre e figlio, con ordinanza 18 giugno 2008 ha deciso sulle prove notificate all'udienza 22 agosto 2005 e con i complementi istruttori del 16 novembre 2006, del 13 maggio 2007 e del 21 giugno 2007.
A fronte del silenzio delle parti, con ordinanza 6 agosto 2013 il Pretore ha verificato l'effettiva esistenza di un interesse attuale alla prosecuzione dell'azione. Il 13 gennaio 2014 ha poi sospeso la causa in attesa di accertamenti in atto davanti all'autorità tutoria, per infine riattivarla il 20 giugno 2014. Il 1° dicembre 2016 il primo giudice ha escluso l'ipotesi di un accordo sul contributo alimentare dovuto al minore.
E. Con istanza 21 giugno 2017 CO 1 ha chiesto al Pretore di disporre l'attrazione presso di lui, quale autorità giudiziaria, di tutte le controversie pendenti tra le parti - incluse quindi quelle trattate da ARP __________ - in applicazione dell'art. 298b cpv. 3 CC entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Con scritto 28 giugno 2017 ARP __________ ha aderito all'attrazione di competenza da parte del Pretore. RE 1 ha invece avversato l'istanza con osservazioni 17 luglio 2017, evidenziando di nemmeno essere parte alla vertenza trattata dal Pretore e limitata ai soli aspetti economici, ovvero il mantenimento del figlio. Il 10 agosto 2017 A__________, tramite il curatore di rappresentanza per la causa di mantenimento, avv. __________ H__________, si è rimesso al giudizio del Pretore: in caso di accoglimento dell'istanza, egli ha nondimeno chiesto di mantenere disgiunti i singoli procedimenti e di estendere il suo mandato di curatela di rappresentanza anche alle altre questioni.
F. Con ordinanza 11 settembre 2017 il Pretore ha esteso la propria competenza alla disciplina delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale sul minore A__________ (dispositivo n. 1). Ha quindi invitato ARP __________ a estendere anche a queste materie il mandato di curatela di rappresentanza conferito all'avv. __________ H__________ (dispositivo n. 2) e a trasmettergli l'intero incarto (dispositivo n. 3). Ha infine fissato alle parti 30 giorni per formulare le loro domande di giudizio riferite a relazioni personali, custodia e autorità parentale (dispositivo n. 4).
G. Con reclamo 27 settembre 2017 RE 1 impugna la decisione 11 settembre 2017 e ne chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento.
Nel frattempo, con ordinanza 28 settembre 2017, il Pretore ha sospeso il termine di cui alla decisione impugnata.
Il reclamo non è stato notificato alle controparti. Con scritti 9 novembre 2017 e 30 gennaio 2018 CO 1 ha evidenziato la necessità di una celere evasione del reclamo.
H. Con ordinanza 1° febbraio 2018 il Pretore ha formalmente iscritto la madre nel ruolo di parte attrice - con il patrocinio PA 1 - in seno al procedimento di paternità e di mantenimento di cui non era parte. Egli ha inoltre rinviato la fissazione del termine impartito l'11 settembre 2017, già sospeso il 28 settembre 2017, a dopo la comunicazione dell'esito della procedura di reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente.
L'art. 407b cpv. 1 CPC stabilisce nondimeno che ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile svizzero in materia di “Mantenimento del figlio”, ovvero il 1° gennaio 2017, si applica il nuovo diritto. Le nuove disposizioni procedurali sono così immediatamente applicabili a tutti i procedimenti in corso che concernono questioni riguardanti i figli, ai quali l'art. 404 cpv. 1 CPC non è quindi applicabile (RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407b; Dolder, Betreuungsunterhalt: Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918). Di conseguenza al presente reclamo sono da applicare le nuove disposizioni.
2. L'art. 304 cpv. 2 CPC - la trasposizione nella procedura federale degli art. 298b cpv. 3 seconda frase CC e 298d cpv. 3 seconda frase CC - stabilisce che, pendente un'azione di mantenimento davanti al giudice civile, spetta oramai a questi determinarsi sull'autorità parentale e su ogni altro punto controverso (Moret/Steck, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono appunto state adottate nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità di protezione dei minori: ne segue che, ove sia adito il giudice del mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti decise dall'autorità di protezione dei minori (Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 3 ad art. 304; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298b). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio, l'incarto deve essere trasmesso al tribunale in applicazione dell'art. 304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell'autorità di protezione (Bohnet, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ, 2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e nota n. 85).
3. L'ordinanza 11 settembre 2017, con la quale il Pretore ha disposto l'estensione della propria competenza alla disciplina delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale sul minore A__________, è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.
La decisione impugnata, notificata l'11 settembre 2017, è pervenuta alla reclamante il 18 settembre 2017 (cfr. copia busta d'invio ed estratto tracciamento degli invii). Sicché, giunto alla cancelleria del Tribunale d'appello il 28 settembre 2017, il gravame rispetta il termine d'impugnazione di 10 giorni ed è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
4. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Poiché il CPC non prevede esplicitamente la possibilità di reclamo contro le decisioni come quella in esame, la reclamante doveva rendere verosimile l'esistenza di siffatto pregiudizio.
4.1 La reclamante argomenta che la decisione impugnata ha in sostanza i medesimi effetti della decisione di rimessione di causa dell'art. 127 CPC, contro la quale è esplicitamente prevista la possibilità di reclamo (art. 127 cpv. 2 CPC). Sostiene quindi che si dovrebbe applicare per analogia l'art. 127 cpv. 2 CPC anche alle decisioni come quella di cui trattasi, con la conseguenza che l'ammissibilità del reclamo è data a prescindere dall'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile.
In proposito va rilevato che per procedere all'applicazione per analogia dell'art. 127 CPC al caso in esame è necessario che vi sia una lacuna nel CPC. Con la novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2017, relativa agli art. 298b e 298d CC, è stato adattato anche il codice di procedura, con l'introduzione del secondo capoverso dell'art. 304 CPC. Il legislatore non ha tuttavia previsto alcun rimedio di diritto. Non s'intravvedono motivi per ritenere che si sia trattato di una svista o di un'omissione involontaria, o ancora che il legislatore abbia voluto ammettere il reclamo anche in assenza di un pregiudizio, e che, di conseguenza, via sia una lacuna da colmare. Non v'è quindi spazio per un'applicazione per analogia dell'art. 127 CPC.
4.2 A mente della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe dato dal fatto che essa è parte solo nei procedimenti pendenti avanti l'ARP __________, ma non nella procedura di accertamento di paternità e mantenimento pendente presso la Pretura, ciò che le impedirebbe di presentare domande di giudizio. La reclamante non spiega però per quale motivo il passaggio delle procedure pendenti presso l'ARP __________ alla Pretura a seguito dell'attrazione prevista dall'art. 304 cpv. 2 CPC sia suscettibile di far venir meno la sua qualità di parte in quelle medesime procedure. Neppure risulta che il passaggio dell'incarto da un'autorità all'altra ne modifichi in qualche modo gli estremi, segnatamente per quanto concerne le parti in causa. Vero è che nel rubrum della decisione dove è stato fissato “alle parti” un termine “… per formulare le proprie domande di giudizio riferite alle questioni delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale”, il nome della reclamante non compare. In quella decisione il Pretore ha però accertato la propria competenza a trattare le relazioni personali, la custodia e l'autorità parentale (dispositivo n. 1) e disposto il richiamo degli incarti dall'ARP __________. La reclamante, in quanto parte nelle procedure avocate a sé dal Pretore, è pure stata interpellata in merito all'istanza 21 giugno 2017 del convenuto, e la relativa decisione era stata notificata anche a lei. Il primo giudice ha poi assegnato “alle parti” un termine “… per formulare le proprie domande di giudizio riferite alle questioni delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale” in relazione al figlio, vale a dire proprio le questioni oggetto delle procedure pendenti presso la ARP __________ nelle quali RE 1 è parte in causa. Alla luce di queste circostanze, la conclusione della reclamante di essere stata esclusa dal procedimento appare a dir poco affrettata, non da ultimo considerato che non v'è alcuna decisione con la quale il Pretore l'ha estromessa dallo stesso. Così stando le cose, la reclamante avrebbe dovuto anzitutto rivolgersi al Pretore per chiarire la situazione prima di impugnare l'ordinanza che su tale fatto è silente e non si è neppure espressa. Non è quindi dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Di transenna si rileva che, preso atto del presente reclamo, con decisione 1° febbraio 2018 il Pretore ha riconosciuto la qualità di parte a RE 1 anche nell'incarto OA.2004.108 (sopra, consid. H).
In difetto del presupposto del pregiudizio, il reclamo è inammissibile. Sulla questione dell'estromissione il gravame sarebbe comunque inammissibile già in mancanza di una decisione impugnabile. Considerata poi la decisione del Pretore del 1° febbraio 2018, il reclamo su questo punto diventa pure privo d'oggetto.
5. Di transenna si rileva che, comunque sia, le critiche rivolte alla decisione impugnata si rivelano inconsistenti. La reclamante rimprovera al Pretore di aver ordinato l'attrazione gli incarti pendenti presso l'ARP __________ senza conoscerne il contenuto, e quindi senza poter tener conto dello stato di procedura in cui si trovano. L'attrazione di competenza non dovendo essere disposta quando una delle procedure è in procinto di essere giudicata, procedendo come fatto il Pretore avrebbe violato il diritto.
In concreto, con la decisione 11 settembre 2017 il Pretore ha messo in atto quanto prescritto dagli art. 304 cpv. 2 CPC e 298b cpv. 3 seconda frase CC e ha formalizzato - per effetto dell'attrazione di competenza ivi prevista - il decadimento della competenza materiale di ARP __________ in relazione alla disciplina dell'autorità parentale, della custodia e delle relazioni personali verso il minore A__________. Non risulta che vi fossero controindicazioni a questo modo di procedere, segnatamente non vi è alcun elemento, né la reclamante ne indica alcuno, per dover ritenere che l'ARP __________ - la quale, sentita in merito all'istanza 21 giugno 2017, vi ha aderito (sopra, consid. E) - fosse prossima a una decisione risolutiva finale su questi ultimi punti (Colombini, in: JdT 2017 III pag. 18 segg.), e che litigiosa restasse unicamente la questione legata al mantenimento. La decisione impugnata non appare quindi frutto di un'errata applicazione del diritto e regge alle critiche.
6. La reclamante rimprovera al Pretore di aver violato il suo diritto di essere sentita, perché dalla decisione non risulta in modo chiaro se l'estensione della competenza della Pretura riguarda tutte le procedure pendenti presso l'ARP __________, il dispositivo n. 1 essendo troppo vago.
Si rileva qui che il Pretore ha disposto “… un'attrazione di competenza … pure per le questioni delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale, sinora trattate dall'autorità regionale di protezione”, invitando tale autorità “… a trasmettere a questa Pretura l'intero incarto riferito ad A__________”. L'estensione dell'attrazione delle competenze è quindi chiara, né la reclamante adduce l'esistenza di ulteriori questioni, oltre a quelle elencate dal Pretore, ancora pendenti presso l'ARP __________ e non comprese nella decisione impugnata. Vero è che l'istanza 21 giugno 2017 di CO 1, incentrata sulla critica per le pretese inadempienze della CTR __________, riferisce di problemi nella relazione fra padre e figlio, senza però indicare concretamente quali procedure siano in corso presso tale autorità. Va però rilevato che RE 1 nulla ha eccepito in proposito con le proprie osservazioni 17 luglio 2017, dimostrando di aver ben compreso di quali procedure si tratta. Per quanto concerne poi la nomina del curatore, si rileva che la decisione impugnata è chiara anche in merito ai rapporti con l'ARP __________, alla quale è stato chiesto di disporre un'estensione del mandato conferito all'avv. H__________ alle questioni delle relazioni personali, della custodia dell'autorità parentale (dispositivo n. 2).
7. La reclamante rimprovera al Pretore di non aver considerato che l'ARP __________ già aveva nominato l'avv. __________ C__________ quale curatrice di rappresentanza di A__________ nell'ambito della procedura avviata da CO 1 per l'ottenimento dell'autorità parentale congiunta. Nella misura in cui il primo giudice invita l'ARP __________ a disporre l'estensione della competenza dell'avv. H__________, la decisione impugnata sarebbe in contrasto con la precedente decisione di quell'autorità.
Va qui rilevato che già prima della decisione di cui trattasi A__________ aveva due curatori di rappresentanza: l'avv. H__________ per l'azione di mantenimento pendente in pretura e l'avv. C__________ per la procedura relativa all'autorità parentale congiunta pendente presso l'ARP __________. Anche dopo la concentrazione delle procedure presso un'unica autorità ha da essere garantita una rappresentanza adeguata e coerente, ciò che può essere fatto riunendo le competenze nella persona di un unico curatore. La stessa reclamante sostiene in proposito che la presenza contemporanea di due curatori è da evitare (reclamo pag. 9). Ciò comporta inevitabilmente che uno dei due curatori - peraltro entrambi designati dall'ARP __________ - dovrà essere dimesso dal suo incarico, questione questa che rientra nelle competenze dell'autorità di nomina. Nella misura in cui il Pretore chiede all'ARP __________ di estendere le competenze dell'avv. H__________, la decisione impugnata resiste alle critiche. Va qui poi ancora ricordato che il diritto di coinvolgimento dei genitori in merito alla scelta del curatore di rappresentanza in ambito processuale giusta l'art. 314a bis cpv. 2 CC, e limitato al principio della nomina del curatore e non alla scelta della persona a cui affidare il mandato di curatore, che spetta invece all'Autorità di protezione (DTF 5A_894/2015 del 16 marzo 2016 consid 4.1.). La reclamante non sarebbe quindi neppure legittimata a sollevare eccezioni relative alla persona del curatore proposta dal Pretore che risulta comunque idonea a esercitare la propria funzione (così anche la sentenza 29 settembre 2015 della Camera di protezione), né peraltro la reclamante pretende il contrario.
Nella misura in cui la reclamante sostiene che l'ordinanza in questione contrasta con la sentenza 9 agosto 2017 del Tribunale federale il reclamo, non sufficientemente sostanziato, è inammissibile.
8. Per quanto non già resa priva d'oggetto dall'ordinanza 28 settembre 2017 (sopra, consid. G), la richiesta di effetto sospensivo sarebbe stata respinta, a fronte dell'inammissibilità del reclamo.
9. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle altre parti.
10. Il gravame, nella misura in cui non è privo d'oggetto è inammissibile. Non ponendosi questioni di principio o di importanza rilevante, viene pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo d'oggetto o inammissibile, il reclamo 27 settembre 2017 di RE 1 è respinto.
2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d'oggetto.
3. Le spese processuali del reclamo di fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 27 settembre 2017 alle altre parti):
|
|
– ; – ; – .
|
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF.