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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
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sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2016.11 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 30 giugno 2016 da
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CO 1 CO 2 CO 3 tutti patrocinati dall’ PA 1
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contro |
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RE 1
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e ora sul reclamo 3 novembre 2018 di RE 1 contro la decisione 19 ottobre 2018 con la quale il Pretore gli ha designato quale patrocinatore d’ufficio l’avv. __________;
ritenuto
in fatto: che, nell’ambito del procedimento promosso da CO 1, CO 2 e CO 3, nei confronti di RE 1, il Pretore, constatato che RE 1 non è in grado di condurre da solo la propria causa, con ordinanza 21 settembre 2018 gli ha fissato un termine di 10 giorni per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un rappresentante d’ufficio in caso di inadempienza;
che, preso atto del decorso infruttuoso del termine, con ordinanza 19 ottobre 2018 il Pretore gli ha designato l’avv. __________ quale patrocinatore d’ufficio;
che con atto 3 novembre 2018 RE 1 ha inoltrato “ricorso” contro la predetta decisione;
considerato
diritto: che la decisione di designare a una parte un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che la decisione 19 ottobre 2018 è stata notificata al reclamante il 26 ottobre 2018 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 3 novembre 2018, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
che secondo il CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto altresì che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319; Trezzini, CPC comm., 2011, art. 319 pag. 1407);
che, nel caso in rassegna, il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la decisione pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che, per quanto concerne il rischio di un pregiudizio, lo stesso neppure appare manifesto, considerato che la nomina di un legale è avvenuta nell’interesse dello stesso reclamante;
che, ritenuta la mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame è inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata;
che a titolo abbondanziale, si rileva che nella valutazione della capacità di condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, bastando il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante;
che nel caso di cui trattasi, l’atteggiamento tenuto da RE 1nell’intera vicenda depone comunque a favore del provvedimento impugnato, ciò non da ultimo considerato il contenuto dei suoi scritti alla Pretura dai quali emerge anche una scarsa padronanza della lingua italiana, suscettibile di pregiudicare in modo rilevante la sua posizione processuale;
che, stante le particolarità del caso, eccezionalmente si prescinde dal prelevare spese processuali; che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 3 novembre 2018 di RE 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 3 novembre 2018 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).