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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
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sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 dicembre 2016 da
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CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dallo PA 2
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contro |
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RE 1
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briella Beguglia,
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Barbara Betguglia
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Roberta berguglia |
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e ora sul reclamo 8 novembre 2018 della convenuta contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018;
ritenuto
in fatto: che con petizione 12 dicembre 2016 CO 1 e CO 2 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100'675.65 oltre accessori quale risarcimento per violazione del mandato;
che con risposta 20 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione;
che in corso d’istruttoria è stata allestita una perizia da parte dell’arch. __________, relativa ai motivi del crollo di un muro di sostegno e ai costi di ripristino del medesimo;
che, notificata la perizia alle parti, con istanza 14 settembre 2018 la parte convenuta ha chiesto la delucidazione e il complemento della perizia, domanda alla quale la parte attrice si è opposta;
che con ordinanza 25 ottobre 2018 il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento, respingendola;
che con reclamo 8 novembre 2018 la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché proceda con la delucidazione e il complemento della perizia;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che l’ordinanza 25 ottobre 2018 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento della perizia è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 29 ottobre 2018, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta l’8 novembre 2018, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che la reclamante non ha reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;
che, comunque, le decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia, non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della decisione finale;
che, costatata la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile, sicché appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla reclamante;
che il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
che le spese processuali sono stabilite in fr. 300.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2018 contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 8 novembre 2018 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.